Vittoria! lo studio vince in CTR su IRAP per società sportive dilettantistiche

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VITTORIA!! LO STUDIO VINCE IN CTR SU IRAP PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE È stata una dura lotta ma alla fine l’Agenzia delle Entrate ha dovuto rivedere le sue posizioni grazie alla sentenza della CTR Toscana che, ha dato ragione allo studio Rogai & Partners su un argomento nuovo dal punto di vista giurisprudenziale.


Con riferimento al mondo sportivo dilettantistico, la Giustizia Tributaria è stata chiamata ad affrontare il tema di quale sia il regime fiscale applicabile alle società sportive dilettantistiche in materia di Irap. I Giudici — segnatamente la prima sezione della CTR della Toscana — hanno fornito una interpretazione di assoluta novità che riconosce equipollenza tra associazione sportiva dilettantistica e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Vediamo insieme i fatti che hanno poi portato al ricorso.

INTERPELLO Essendo un argomento nuovo, e avendo noi (lo studio) un parere ben preciso sulla materia abbiamo inviato un interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se condividevano l’interpretazione dello studio. Lo studio riteneva e ritiene che la società sportiva dilettantistica dovesse applicare la stessa normativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche determinando così i costi promiscui di natura commerciale rilevanti ai fini IRAP in quota percentuale rispetto ai ricavi complessivamente registrati. L’agenzia ha risposto negativamente a questo nostro parere ritenendo che dovesse essere applicata la norma relativa alle società di capitali commerciali.

I RICORSI Con la risposta negativa dell’agenzia delle entrate la SSD (società sportiva dilettantistica) si è adeguata all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente è stata presentata richiesta di rimborso per le imposte pagate che è stata negata dall’agenzia delle entrate. A seguito del rifiuto è stato presentato il ricorso che non è stato accolto in CTP (commissione tributaria provinciale) per il seguente motivo: I Giudici di prime cure non sono stati del medesimo avviso. Hanno infatti respinto il ricorso della SSD poiché a loro dire per poter beneficiare del regime agevolato riservato alle società sportive dilettantistiche occorre non superare il volume di ricavi di € 250.000,00; circostanza non rispettata dalla ricorrente SSD.


Anche in questa risposta nulla si dice in merito all’eccezione circa la specialità della norma di cui all’art. 90 comma I° della Legge 289/2002. Le motivazioni non sono apparse dunque condivisibili anche per non aver affrontato un’eccezione preliminare in punto di diritto. Con recente sentenza della sezione 1 della CTR Toscana, i Giudici hanno accolto l’interpretazione normativa della SSD stabilendo che il regime fiscale delle società sportive dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro è il medesimo applicato alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD). In particolare, ai fini IRAP deve applicarsi il combinato disposto dell’art 90 comma 1 della Legge 289/2002 e dell’art. 10 del D. Lgs. 446/97 (cosi detto calcolo misto) in luogo dell’art 5 D. Lgs. 446/97 (base di calcolo per le società commerciali). Alla base delle proprie motivazioni, i Giudici di appello pongono due valutazioni Sentenza 141 della Sezione 1 del 19.11.2018 depositata il 29.01.2019 squisitamente giuridiche: 1) l’art 90 della L 289/2002 è norma speciale che prevale su quella generale tributaria, considerata “ ... l’indicazione ermeneutica ... offerta dallo stesso tenore letterale della norma richiamata che equipara in tutto le “associazioni” sportive dilettantistiche alle “società” sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro... .” 2) si richiama “ ... il principio ermeneutico generale per il quale lex specialis derogat generalis ...”


Siamo orgogliosi di aver vinto questo ricorso e di aver fatto giurisprudenza su questo argomento. Rag. Riccardo Rogai

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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