Ispezioni e Questionari

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QUESTIONARI SENZA RISPOSTA E MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI. Può capitare che l’agenzia delle entrate invii dei questionari oppure (molto peggio) esegua degli accessi direttamente in azienda per effettuare una verifica contabile e documentale del contribuente. In questi casi chiaramente la prima cosa da fare è richiedere il coinvolgimento del professionista di fiducia per farsi affiancare in questa delicata fase.

Vediamo insieme quali sono le conseguenze di risposte omesse o documenti non forniti ai questionari.


La normativa di riferimento L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli presso la sede aziendale del contribuente o inviare questionari richiedendo di produrre determinati documenti. L’articolo che disciplina le ispezioni e gli accessi è il n. 52 del DPR 633/1972. È importantissimo che il contribuente collabori e produca i documenti richiesti evitando di incorrere in problematiche ulteriori. Infatti la mancata produzione della documentazione in fase di accesso ha come conseguenza che i documenti non prodotti non possono essere utilizzati successivamente in fase di contenzioso. Capite bene che diventa fondamentale la collaborazione con l’agenzia delle entrate per non vedersi private in futuro possibili armi di difesa che se prodotte in sede di contenzioso potrebbero essere totalmente disconosciute da parte dei giudici di merito. Per far sì che i documenti diventino successivamente inutilizzabili devono verificarsi 2 condizioni:  A seguito di una specifica richiesta da parte dei funzionari preposti su una specifica documentazione che dovrà essere inserita nel verbale del PVC (processo verbale di constatazione) infatti in caso di richieste generiche di documenti di cui il contribuente non produca in fase di ispezione i documenti non può essergli negato di produrli successivamente. (Cassazione 7978/2014, 1344/2010).  L’avvertenza da parte dei funzionari che la mancata produzione del documento specifico comporta la sua futura inutilizzabilità e quindi anche questo dovrà essere inserito nel verbale. Questo alla luce del principio di collaborazione e buona fede che non deve essere visto esclusivamente dal lato del contribuente ma anche dal lato dell’Agenzia delle Entrate.

Le questioni aperte Su questi punti fin qui spiegati la cassazione è pacifica tuttavia ci sono spaccati in ambito probatorio. Secondo un filone consistente di sentenze di Cassazione a Sezioni Unite l’inutilizzabilità della documentazione in fase contenziosa può essere giustificata solamente quando il contribuente sia in dolo ovvero che abbia cercato di sottrarre i documenti con un’azione cosciente e volontaria. Secondo altri orientamenti invece altrettanto consistente, l’inutilizzabilità successiva della predetta documentazione richiesta dal Fisco si verifica non solo in caso di dolo


ma in caso di colpa, quindi per imprudenza o imperizia nella conservazione dei documenti.

Dott. Lorenzo Rogai

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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