Riduzione aliquota ires e conseguenze operative

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La riduzione dell’aliquota IRES: conseguenze operative La riduzione dell’aliquota IRES al 24% comporta l’incremento delle quota imponibile Irpef dei dividendi percepiti dai soci qualificati. Ne consegue che le società di capitali dovranno prestare particolare attenzione alle componenti del patrimonio netto. Salgono infatti a tre le categorie di utili disponibili che possono trovare dimora in bilancio, ciascuna con un diverso effetto fiscale per i soci.


Cosa fare E’ auspicabile che il piano dei conti preveda una semplice suddivisione degli utili accantonati nel corso degli esercizi sulla base di questo schema, personalizzabile secondo le proprie esigenze: riserve di utili generati ante 2008 riserve di utili generati dal 2008 al 2016 riserve di utili generati dal 2017.

Perché In fase di distribuzione, questo approccio consente di monitorare l’esatta percentuale di imponibilità dei dividendi, dei proventi equiparati e delle plusvalenze. Con la riduzione dell’aliquota IRES, tale necessità appare rafforzata a mente del principio secondo cui l’imponibilità complessiva tra socio e società si mantenga invariata.

Chi è interessato Cerchiamo di individuare i soggetti interessati. La quota imponibile degli utili distribuiti riguarda:  i dividendi a favore dei soci Irpef qualificati e delle imprese non Ires per i quali l’imponibilità passa dal 49,72% al 58,14%;  i dividendi a favore degli enti non commerciali per i quali si passa dal 77,74% al 100% di imponibilità;  le plusvalenze per cessione di quote realizzate in regime di impresa ovvero da parte dei soci per le quali si passa dal 49,72% al 58,14% di imponibilità (stessa percentuale di deducibilità del 58,14% in caso di minusvalenza).

Cosa non cambia Non risultano modificate le seguenti regole:  imposizione secca per i soci non qualificati (26%);  quota imponibile per i soggetti IRES (5%);  esenzione Pex delle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES (se presenti i requisiti di legge) al 95%;  dividendi erogati a società residenti UE.


Decorrenza Le nuove regole si applicano: con riferimento ai dividendi, a partire dagli utili prodotti dall’esercizio 2016; con riferimento alle plusvalenze (e minusvalenze), a decorrere dagli atti di realizzo a decorrere dal 1 gennaio 2018. Si noti che gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2017 sconteranno la precedente imposizione anche se il corrispettivo dovesse essere incassato, tutto o in parte, successivamente. Dott. Stefano Guidi

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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