Legge delega riforma legge fallmentare

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Riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza, via libera definitivo tra novitĂ epocali L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sui fallimenti, conferendo la delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. In questa prima fase se ne indicano le novitĂ per sommi capi.


Non si parlerà più di fallito Si tratta di una legge che cambierà profondamente le dinamiche attraverso le quali si arriva alla gestione della crisi d'impresa. Cambia la figura del fallito, anzì non si parlerà più di fallito, perché l’imprenditore che ha avrà avuto in qualche modo una sconfitta imprenditoriale potrà ritentare sul mercato e non ci saranno più i vincoli attuali.

La liquidazione giudiziale Sono introdotti dei meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili. Viene dato ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l'insolvenza. Questa è una delle previsioni innovative della riforma. Il dominus nella liquidazione giudiziale sarà il curatore, con poteri decisamente rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui (anziché al giudice delegato) la fase di riparto dell'attivo tra i creditori. Ci sarà una stretta sulle incompatibilità.

Azioni prima della crisi Per facilitare una composizione assistita, arriva una fase preventiva di allerta attivabile direttamente dal debitore o d'ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è d'ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro sei mesi con i creditori in caso di esito negativo della fase di allerta se ne dà pubblicità nel registro delle imprese. L'imprenditore che attiva tempestivamente l'allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali (non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali). Dalla procedura d'allerta sono escluse le società quotate e le grandi imprese.

Regole processuali semplificate


Nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d'appello. Vi sarà dunque una specializzazione del giudicante.

Incentivi alla ristrutturazione del debito Il limite del 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quantomeno ridotto.

Il nuovo concordato preventivo Viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continuità, anche il concordato che mira alla liquidazione dell'azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.

Insolvenza gruppi di imprese Arriva una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle società del gruppo e, anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire Tutti gli atti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di immobili da costruire dovranno essere conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità. Ciò assicurerà il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio, in modo da porre fine alla prassi della sistematica violazione da parte dei costruttori dell'obbligo di fornire al momento della conclusione del contratto (anche preliminare) la fideiussione a garanzia dell'acquirente e la polizza assicurativa previste dal D.Lgs. n. 122/2005. L’inadempimento dell’obbligo assicurativo determinerà la nullità del contratto.


Riconosciuta l’importanza dei controlli dei Commercialisti e dei Revisori Legali La riforma della legge fallimentare approvata dal Parlamento ha diversi aspetti positivi, a cominciare dal riconoscimento della centralità dei controlli societari e dal tema dell'allerta. Con la riforma esce decisamente rafforzato il ruolo di sindaci e revisori legali. Tale tematica sarà da valutare con attenzione per le imprese. Uno dei punti di maggiore rilievo è certamente quello che riguarda le S.r.l.. A seguito della delega assegnata al Governo, l'onere di dotare la struttura dell'S.r.l. di un organo di controllo (anche monocratico) o di un revisore, sorgerà ove la società: a. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b. controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti; c. ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo; d. (obbligatoriamente) ove per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti (e non più entrambi come nella formulazione pre-riforma dell’art. all’art.2477 co. 3 lett. c) c.c. ) ossia :  totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 millioni di euro (e non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale);  ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 millioni di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale);  ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale). Ma l'art. 14 non esaurisce qui la sua portata riformatrice, chiarendo ulteriormente che è affidato al Tribunale il compito di nominare il revisore (o l’organo di controllo), ove chi ne abbia interesse ovvero il curatore del Registro delle Imprese segnalino allo stesso che pur sussistendo per l'S.r.l. l'onere di cui sopra, la stessa non vi abbia provveduto entro il termine in cui l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai punti precedenti. Stante la complessità della materia ed in attesa dei decreti legislativi, seguiranno ulteriori note di approfondimento. Dott. Stefano Guidi Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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