Controlli fiscali 25 05 2017

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Controlli Fiscali Gli articoli 32 del DPR 600/733 e 51 del DPR 633/73 legittimano gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed i verificatori della Guardia di Finanza, la possibilità che questi possano acquisire informazioni dai contribuenti e verbalizzarne le risposte nel corso di controlli fiscali eseguiti nei loro confronti. E’ infatti prassi consolidata che durante i controlli fiscali i verificatori acquisiscano e verbalizzano informazioni rilasciate dal contribuente le cui risposte saranno poi utilizzate per la successiva fase dell’accertamento. Peraltro di sovente in questa fase del controllo gli uffici chiedono al contribuente di presentarsi di persona. Posto che l’operato dei verificatori volto ad acquisire informazioni dirette dai contribuenti è in linea con le norme vigenti, può essere utile evidenziare quali sono gli strumenti utilizzabili dal contribuente in questa fase per difendersi da eventuali comportamenti illeciti che venissero posti in essere dai verificatori. Le norme citati infatti prevedono anche quanto segue:


a) Un preavviso al contribuente. Ciò vuol dire che il contribuente deve essere invitato a presentarsi presso gli uffici e detto invito deve avvenire esclusivamente per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò significa che qualsiasi altro strumento (telefono, mail, fax) non hanno alcun valore e come tali non costituiscono strumento valido ed é quindi opponibile in sede di contenzioso; b) La possibilità di farsi rappresentare da un terzo. Ciò significa che il contribuente ha il diritto di farsi rappresentare da un terzo e tale diritto non è assolutamente a discrezione dell’ufficio; c) Infine il terzo aspetto, forse quello più importante, ossia che a fronte delle richieste dell’ufficio il contribuente può legittimamente riservarsi il diritto di rispondere entro un termine non inferiore ai 15 giorni. Da quanto appena precisato, pertanto, si deve escludere la possibilità che l’agenzia delle entrate possa svolgere la propria attività di controllo contravvenendo ai citati tre aspetti. Sono pertanto da ritenere illegittimi comportamenti del tipo : 1) Inviti a comparire inviati tramite mail o addirittura telefonici; 2) Interrogatori sul posto a “sorpresa” in cui non si attende il termine minimo previsto dalla legge per rispondere. 3) Richieste di presentarsi assolutamente personalmente e non tramite delegati.

Dott. Giacinto Latorraca

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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