Contanti e aggiornamento tari

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Trasferimento contanti La normativa antiriciclaggio ha apportato modifiche al trasferimento di denaro in contanti. In particolare resta fermo il divieto di trasferire contanti (o titoli al portatore), tra soggetti diversi, per somme superiori ad €uro 3.000,00. Rimane fermo l’obbligo, in merito all’emissione di assegni bancari, vaglia cambiari o postali d’importo pari o superiore ad €uro 1.000,00, di recare l’indicazione sullo stesso del nome o della ragione sociale, se società, del beneficiario e l’indicazione della clausola di non trasferibilità. Si raccomanda agli addetti all’amministrazione, di far apporre, ove mancante, l’indicazione della clausola di non trasferibilità sugli assegni. Le sanzioni in caso di violazioni dei limiti sopra citati, ai sensi della normativa antiriciclaggio, oscillano da un minimo di €uro 3.000,00 ad un massimo di €uro 50.000,00 a seconda della gravità della violazione commessa e sono applicabili a tutti gli obblighi sopra descritti compreso la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni. Dal 04.07.2017 è ammessa l’emissione di soli libretti di deposito bancari o postali nominativi. Eventuali libretti di deposito bancari o postali al portatore, se ancora esistenti, dovranno essere estinti entro e non oltre il 31.12.2018.


Aggiornamento in materia di TARI Come anticipato ampiamente dai media nelle ultime settimane, è stato confermato che alcuni comuni hanno erroneamente applicato la tariffa TARI (tassa sui rifiuti) sugli immobili per civile abitazione ai quali era collegato una pertinenza (garage, posto auto, cantina), limitatamente alla quota variabile. La tassa sui rifiuti si compone, infatti, di due parti: la parte fissa calcolata sui mq dell’immobile compreso i mq delle pertinenze, ed una parte variabile che viene calcolato applicando un coefficiente al numero degli abitanti. L’errore commesso dai Comuni, e dagli enti preposti alla riscossione della tassa, consiste nell’aver sommato tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando, immotivatamente, il numero degli occupanti e facendo lievitare notevolmente (in alcuni casi quasi fino al doppio) l’importo da pagare. Laddove il contribuente riscontri un errore nel computo della parte variabile potrà chiedere il rimborso al comune o al soggetto gestore del rifiuto (es: Alia SPA per il comune di Firenze). Detto rimborso potrà essere richiesto solo relativamente alle annualità a partire dal 2014 , anno in cui è stata istituita la TARI. Alleghiamo un fac simile di istanza di rimborso, fermo restando che lo studio rimane a vostra disposizione per la stesura e d invio dell’istanza.

Dott. Giacinto Latorraca Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it



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