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ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA) Le ultime novità L’articolo 1 del D.L. 201/2011 ha introdotto l’agevolazione ACE che consiste in una deduzione dal reddito complessivo di un importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio che in percentuale è variata negli anni e per il 2017 sarà pari al 1,6% mentre per il 2018, che dovrebbe essere l’anno regime, sarà pari al 1,5%. La recente Legge 96/2017 ha introdotto importanti novità in materia di calcolo della deduzione ed ambito di applicazione. In particolare: 1. Si torna nuovamente al calcolo dell’agevolazione effettuato sull’incremento del patrimonio netto rispetto all’esercizio 2010; 2. Il calcolo dell’incremento del capitale proprio viene rimodulato (tenendo conto di come è intervenuta Legge di bilancio 2017 in materia di acquisto di titoli ed anche considerando le


variazioni fiscali per coloro che nella redazione del bilancio hanno cominciato ad adottare i principi contabili OIC); 3. Le aliquote del calcolo ACE , come già detto, hanno subito delle riduzioni; 4. Viene introdotta la possibilità di convertire le eccedenze ACE in un credito IRAP. Nella presente esposizione cercheremo di soffermarci in modo particolare sui punti due e quatto.

RIMODULAZIONE DEL CALCOLO ACE Con riferimento al citato punto due, tra le importanti novità, si registrano le variazioni del capitale proprio con incidenza sul calcolo dell’agevolazione determinate dalla prima applicazione dei principi contabili in relazione ai criteri di redazione del bilancio da parte di soggetti diversi da coloro che applicano gli IAS: -

sul piano fiscale, si tratta di incrementi del capitale proprio a seguito dell’eliminazione dei costi di pubblicità e ricerca ed applicazione del criterio del costo ammortizzato per dette voci;

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le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione fair value o le plusvalenze derivanti da conferimento di azienda o rami di azienda non avranno rilevanza ai fini delle variazioni in aumento del patrimonio netto;

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i finanziamenti infruttiferi o emessi a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato che determinano un incremento del patrimonio netto non assumono rilevanza ai fini della determinazione ACE, mentre i decrementi assumo rilevanza a partire dall’esercizio in cui si verificano;

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viene “sterilizzata” la base ACE dagli acquisti di titoli che sono considerati esclusivamente investimenti di natura finanziaria e non volti ad incrementare il patrimonio proprio al fine del reinvestimento nell’attività propria dell’impresa.

Sempre con riferimento al citato punto due in materia di acquisto di azioni proprie la normativa Ace si è uniformata a quanto previsto dal 2357/ter del C.C. che considera detti acquisti non come un investimento ma come una restituzione di capitale ai soci, con la conseguenza che dette operazioni rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio ai fini ACE.


CONVERSIONE DELLE ECCEDENZE ACE IN UN CREDITO IRAP Nel caso in cui il reddito del contribuente fosse incapiente rispetto alla deduzione ACE è possibile, in alternativa, portare la differenza in aumento dell’importo deducibile per gli anni successivi o in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo fino alla concorrenza dell’imposta IRAP del periodo. SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITA ORDINARIA Altra importante novità riguarda i soggetti Irpef in contabilità ordinaria i quali in materia ACE vengono equiparati ai soggetti IRES sulla base dell’articolo 8 del nuovo decreto attuativo: pertanto l’incremento patrimoniale è dato dalla differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010; mentre l’incremento analitico è dato da tutti gli elementi positivi o negativi previsti dall’articolo 5 rilevati negli esercizi in cui il soggetto è in contabilità ordinaria; gli incrementi analitici decorrono dal periodo d’imposta successivo al 2015.

Stante la complessità della materia potranno seguire ulteriori note di approfondimento.

Dott. Giacinto Latorraca

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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