Pace Fiscale Aggiornamento

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Pace Fiscale Aggiornamento

Gentili Lettori in questa mail vi forniamo un aggiornamento sulla pace fiscale alla luce del Decreto Legge pubblicato sulla G.U del 23.10.18 n.119 in vigore dal 24 ottobre 2018.

Rottamazione delle Cartelle

Confermiamo che NON È PREVISTO il pagamento a stralcio delle cartelle fino a 100.000€ presentando la dichiarazione ISEE con il versamento del 20% del dovuto. Potranno essere rottamati tutti i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2017 versando o in unica soluzione il dovuto entro il 31/07/2019 oppure pagando in 10 rate consecutive che avranno tutte scadenza il 31 Luglio e il 30 Novembre di ogni anno a partire dal 31/07/2019. L’agenzia delle entrate fornirà i documenti per accedere alla rottamazione sul sito internet.


Inoltre è previsto che chi è rimasto indietro con il pagamento della prima rottamazione potrà rimettersi in pari con le rate entro e non oltre il 7 dicembre.

Dichiarazioni presentate incomplete

È previsto per chi ha presentato una dichiarazione dei redditi incompleta, non dichiarando quindi alcuni redditi, la possibilità di effettuare una dichiarazione integrativa dell’annualità errata versando il 20% a titolo di irpef/ires irap e contributi previdenziali. La maggior IVA determinata dovrà essere calcolata e versata sulla base dell’aliquota media. La dichiarazione integrativa potrà essere inviata entro il 31 maggio 2019. Il contribuente potrà pagare il dovuto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure potrà versare in 10 rate semestrali il dovuto. In questo caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Se non viene eseguito in tutto o in parte il pagamento l’agenzia delle entrate provvederà a rideterminare il reddito secondo quanto dichiarato dal contribuente secondo le aliquote ordinarie con sanzioni e interessi.

Atti di Accertamento e Liti Pendenti

Per gli atti di accertamento sono previsti più strade per pagare in maniera agevolata la maggior imposta accertata: 1. Avviso di accertamento ricevuto a cui non si intende proporre ricorso: In questo caso sarà possibile il pagamento del dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi versando o il totale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto oppure la prima rata (fino a un massimo di 20 rate trimestrali). 2. Avvisi di accertamento con adesione: In questo caso sarà possibile il pagamento del dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi versando o il totale entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto oppure la prima rata (fino a un massimo di 20 rate trimestrali). 3. Liti pendenti: Nel caso di liti pendenti, ovvero che si è oltre il primo grado di giudizio, se il contribuente ha vinto il primo grado potrà chiudere la lite pagando un percentuale che oscilla tra il 20% e il 50% del dovuto. In questo caso i contribuenti interessati saranno chiaramente quelli che hanno ragionevoli dubbi di vedere un esito sfavorevole in 2° grado o in Cassazione.


Stralcio dei debiti affidati all’Agente della Riscossione fino a €1000,00

I debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato automaticamente alla data del 31 dicembre 2018. Questi sono le agevolazioni previste dalla Pace Fiscale. La Flat Tax e “quota 100” saranno parte della legge di stabilità e non del decreto legge appena commentato.

Dott. Lorenzo Rogai

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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