23 06 2017 lavoro agile e telelavoro

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SMART WORKING E TELELAVORO Telelavoro Il telelavoro è un tipo di rapporto di lavoro che prevede l’utilizzo di strumenti informatici e telematici (telefono, fax, computer, connessione Internet) per svolgere l’attività che di solito viene prestata in luogo diverso dai locali aziendali, principalmente presso il proprio domicilio. Esistono principalmente tre modalità per svolgere il telelavoro:  Telelavoro domiciliare: il lavoratore opera dal suo domicilio utilizzando il PC, che può essere direttamente connesso alla rete aziendale, oppure vi si può collegare solo per la ricezione e l’invio del lavoro; è previsto anche l’utilizzo di fax o altri strumenti utili per lo svolgimento dell’attività. Telelavoro da centro satellite: il lavoratore opera presso una filiale


appositamente creata dall’azienda dove sono presenti tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle mansioni (pc, telefono, connessione ad internet ecc.) Si tratta di un distaccamento dove prestano lavoro più telelavoratori e il vantaggio è quello di poter lavorare “in compagnia”.  Telelavoro mobile: il lavoratore non ha una sede fissa in cui svolge la propria attività, fa uso di pc portatile e di altri strumenti mobili (cellulari, palmari, ecc.). Questa forma di telelavoro è più utilizzata per i lavoratori autonomi o a progetto. La normativa del telelavoro è stata recepita in Italia con l’accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 Luglio 2002 ed è dettata dall’accordo interconfederale del 9.06.2004. L’accordo fornisce una disciplina generale del telelavoro e lascia ai contratti collettivi di settore il compito di introdurre eventuali norme più dettagliate. Secondo il principio di volontarietà, il telelavoro può essere applicato al rapporto di lavoro solo previo accordo tra le parti. Al datore di lavoro spettano i costi di manutenzione, fornitura, installazione e riparazione degli strumenti (informatici e telematici) che servono a svolgere la prestazione lavorativa. Inoltre il datore di lavoro deve adottare le dovute precauzioni per prevenire l’isolamento del lavoratore, tutelare la sua salute, il diritto alla privacy e alla riservatezza. Il lavoratore può gestire in maniera autonoma il suo tempo e il carico da lavoro deve essere il più possibile equivalente a quello dei “colleghi” che si trovano all’interno dell’azienda. Il telelavoratore ha l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente l’azienda in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature. Spettano ai lavoratori i medesimi diritti dei lavoratori “tradizionali” come il diritto di accesso alla formazione aziendale e i diritti sindacali. Smart Working Conciliare, innovare e competere. Sono questi i tre diversi obiettivi dello smart working che si configura come un nuovo approccio all’organizzazione aziendale per incrementare la produttività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del lavoratore. Il concetto di smart working – o lavoro agile - ricomprende molteplici aspetti. Si passa dalla flessibilità nella prestazione lavorativa di tipo orario oppure di tipo spaziale, fino a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale. Con la Legge n 81/2017 c’è per la prima volta un quadro normativo definito, ad oltre dieci anni dall’ Accordo Interconfederale del 2004 sul telelavoro. La norma fornisce una definizione estensiva del lavoro agile nell’ambito del lavoro subordinato, comprendendo tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all’orario e al luogo. Parte integrante del lavoro agile sono gli strumenti


tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento. Per l’adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente. La Legge 81/2017 conferma quindi l’elemento della volontarietà tra le parti e stabilisce i suoi contenuti minimi: Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato. Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo. Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Trattamento Economico. Un elemento essenziale della norma è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Schema di sintesi Natura

Luogo di lavoro

Trattamento economico

TELELAVORO Forma di organizzazione del lavoro che si avvale di tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contatto di lavoro autonomo, parasubordinato, subordinato Regolarmente al di fuori dell’azienda

Stesse condizioni economiche garantite ai lavoratori all’interno dell’impresa

LAVORO AGILE Modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

In parte all’interno dell’azienda in parte all’esterno senza postazione fissa Trattamento non inferiore a quello spettante ai lavoratori all’interno dell’azienda ( appplicabile


Orario di lavoro

Stesso orario di lavoro dei lavoratori interni.

Forma dell’accordo

Su base volontaria per iscritto

Salute e sicurezza Datore di lavoro: facoltĂ di eseguire ispezioni nel luogo di telelavoro e deve informare il telelavoratore delle politiche di sicurezza aziendali Lavoratore deve applicare le disposizioni di sicurezza aziendali

Diritto alla connessioni

Non previsto

Strumenti di lavoro

Forniti dal datore di lavoro

detassazione e decontribuzione) Stessi limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero settimanale derivanti dalla contrattazione collettiva Forma scritta ed obbligo di comunicazione al Centro impiego territorialmente competente Datore di lavoro: responsabile della sicurezza con obbligo annuale di informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla fattispecie di lavoro. Lavoratore: applicare e cooperare in materia antinfortunistica Elemento obbligatorio e disciplinato nell’accordo istitutivo del lavoro agile. Datore di lavoro responsabile solo se fornisce gli strumenti informatici

Rag. Fabiani Valentina- Consulente del Lavoro

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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