21 06 17 chiusura liti fiscali pendenti

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DL 24.4.2017 n° 50 “La Manovra aggiuntiva” Articolo 11 – Chiusura delle liti fiscali pendenti La manovra aggiuntiva a sostegno dell’economia varata dal Governo, prevede, tra le altre cose, la possibilità di poter chiudere le liti fiscali pendenti (esclusivamente aperte con l’Agenzia delle Entrate) che sono in essere al 31.12.2016. Detto norma non è altro che una ripetizione del vecchio condono sulle liti fiscali, opportunamente rivisto , finalizzato ad allargare la platea di contribuenti che già hanno aderito alla rottamazione delle cartelle. Di seguito faremo una breve esposizione dei punti salienti. La domanda per aderire alla definizione delle liti fiscali pendenti deve essere effettuata, mediante invio telematico, entro il 30 settembre 2017 e si riferisce a


tutte le controversie, di ogni stato e grado di giudizio, con costituzione in primo grado avvenute non oltre il 31.12.2016. La definizione prevede il pagamento delle sole imposte e degli interessi risultanti dall’atto oggetto di contestazione; in sostanza si risparmiano le sanzioni e gli interessi di mora. La definizione della lite fiscale si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o con il pagamento della prima rata. Nel caso di liti fiscali riguardanti solo sanzioni, per i quali il tributo è già stato pagato, la definizione della lite fiscale si perfeziona con l’invio della domanda poiché non vi è alcun importo da pagare. Il pagamento della somma definita deve avvenire entro il 30.09.2017. E’ prevista la possibilità, esclusivamente nel caso di definizioni superiori ad €uro 2.000,00, di rateizzare il pagamento in tre rate: 40% entro 30.09.2017; 40% entro il 30.11.2017 ed il rimanente 20% entro il 30.06.2018. Chi avesse effettuato dei pagamenti (quali ad esempio 1/3 a ruolo in pendenza di giudizio) si vedrà scalato dal dovuto quanto già pagato. Il deposito di una copia della domanda di definizione presso le commissioni tributarie determina la sospensione del processo fino al 31.12.2018, mentre il deposito dell’istanza con il quale il contribuente fa presente di volersi avvalere della definizione comporta la sospensione del giudizio fino al 10.10.2017. Per le controversie definibili sono sospesi i termini di impugnazione anche incidentale, per sei mesi, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzioni che scadono dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017. Gli effetti della definizione prevalgono su eventuali sentenze non passate in giudicato.

L’eventuale diniego della definizione per mancanza dei presupposti deve essere notificato al contribuente entro il 31.07.2018 ed è impugnabile. Questo in sintesi la definizione delle liti fiscali pendenti. Dott. Giacinto Latorraca Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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