20 03 2018 transfer pricing

Page 1

Transfer price Le nuove linee guida dell’OCSE in materia di BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) hanno cambiato i criteri per l’analisi e l’accertabilità dei prezzi di trasferimento infragruppo. E’ un tema molto delicato e discusso e le aziende che hanno partecipate all’estero devono prestare attenzione ai prezzi che applicano.

Il criterio di determinazione della liceità del prezzo di trasferimento l criterio generale dei prezzi di trasferimento è passato dalla determinazione del valore normale, al prezzo applicato in libera concorrenza. Le linee guida OCSE e le linee guida del MEF in applicazione dell’art.110 comma 7 del TUIR prevedono 3 metodi per determinare la coerenza del prezzo applicato infragruppo:  Il confronto dei prezzi (“CUP”Comparable Uncontrolled Price method) dove in pratica si confronta il prezzo dello stesso bene di un’azienda terza non facente parte del gruppo.


 Il prezzo di rivendita (“RPM” Resale Price Method), dove si confronta il prezzo di rivendita tra il soggetto produttore e uno distributore.  Il costo maggiorato (“CMP” Cost Plus Method) ovvero si confronta il ricarico medio che è stato applicato al prezzo. Per ogni tipologia di attività si deve attuare il metodo più consono a quella realtà. La Società può prevenire gli effetti negativi della rettifica attraverso 2 modi:  Documentazione idonea, che consente di non versare le sanzioni in caso di rettifica  Accordo preventivo con l’agenzia delle entrate per la definizione del calcolo dei prezzi presentando un interpello La documentazione idonea La documentazione è costituita da un MasterFile, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione nazionale che riporta le informazioni relative all’imprese residente. Il Masterfile contiene i dati del gruppo e deve essere conservato dalla Holding e dalla Sub-Holding redatto secondo lo schema dell’OCSE e in lingua italiana e deve essere conservato e firmato digitalmente. La documentazione nazionale riguarda sostanzialmente i dati della società controllata in cui opera e ogni società deve avere la sua documentazione nazionale. Le aziende con un fatturato inferiori ai 50.000.000€ possono aggiornare la documentazione nazionale ogni 3 anni anziché annualmente. In ogni caso il suggerimento è quello di redigere dei contratti fra le società del gruppo e avere preparato una apposita documentazione per dimostrare che i costi sostenuti infragruppo siano coerenti con i calcolati in un ipotesi di impresa in libera concorrenza. Infine ricordiamo che in caso di accesso da parte della guarda di finanza e la società non sia in presenza di questa documentazione è obbligatoria fornirla entro dieci giorni per evitare le sanzioni. Accordo con l’agenzia delle entrate. Tramite uno specifico interpello è possibile predisporre un accordo sulle modalità di calcolo del prezzo di trasferimento. Se si raggiunge l’accordo con l’agenzia delle entrate si ha la tranquillità di non subire ispezioni relativi al transfer price per 3 anni di imposta.


Dott. Lorenzo Rogai

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.