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Chiusura Liti Fiscali Entro il 2 ottobre 2017 sarà possibile presentare la richiesta di chiusura delle liti fiscali pendenti. Ne avevamo già parlato anche in altre news pubblicate sul nostro sito, ma con questa cercheremo di riassumere le modalità e i requisiti per poter dare efficacia alla chiusura della lite fiscale.

Lo scopo della norma Lo scopo della norma è quello di ridurre il contenzioso in corso e completare la possibilità di chiuderlo anche oltre l’istituto della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (prima Equitalia ora Agenzia della Riscossione). Qualora infatti gli importi oggetto di contenzioso non fossero stati integralmente


affidati all’agente della riscossione per via della pendenza di giudizio, restando così fuori dalla definizione agevolata, non sarebbero rientrati nella definizione agevolata. In questo modo il contribuente può definire integralmente la lite.

Cosa vi rientra Il contribuente potrà definire, a seguito di istanza, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio notificati entro il 24/04/17. Pertanto vi rientrano:  Le commissioni tributarie provinciali  Le commissioni tributarie regionali  La corte di Cassazione Si ricorda inoltre che la chiusura della lite può essere prevista anche per atti emessi dagli enti territoriali (regioni, provincie, comuni) i quali entro il 31 agosto avranno definito le modalità di chiusura delle liti pendenti nei loro confronti.

Quanto si paga Il contribuente dovrà versare entro il 02/10/17 l’importo totale di cui oggetto di contestazione e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Non sono dovute invece le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dall’art.30, comma 1. Se invece la controversia riguarda solo interessi o sanzioni non collegate al tributo dovrà essere pagato il 40% dell’importo. Gli importi possono versati anche ratealmente alle seguenti scadenze:  Prima rata 40% del dovuto entro il 02/10/17.  Seconda rata 40% del dovuto entro il 30/11/17.  Terza rata 20% del dovuto entro il 02/07/17. Nel caso in cui il contribuente voglia versare quanto dovuto in 2 rate in ogni caso la prima rata dovrà essere comunque di importo pari al 40%. L’importo lordo dovuto è costituito da:  Tutti gli importi richiesti nell’atto impugnato in primo grado con l’esclusione delle sanzioni amministrativo-tributarie collegate al tributo. Per quanto concerne gli interessi occorre tener conto di quelli calcolati fino alla data di notifica dello stesso.  Dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. All’importo lordo vanno scomputati tutti gli importi già pagati in esecuzione dell’atto impugnato esclusi quelli di spettanza dell’agente della riscossione (aggio, spese di notifica ecc…)


Nel caso in cui l’importo dovuto sia costituito da solo sanzioni e interessi collegati al tributo la lite si definisce senza versare alcun importo, ma presentando solamente l’istanza.

Coobbligati In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. Infatti la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Nel caso in cui invece si abbiano controversie riguardanti una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile possono verficarsi questi casi: 1. Pendenza di un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati; 2. Pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati; 3. Presentazione di ricorso soltanto da parte di uno degli interessati; Nella prima ipotesi la definizione da parte di uno estende gli effetti anche agli altri. Nell’ipotesi numero 2 la definizione di uno perfeziona la lite anche per gli altri. Pertanto una volta accertata la validità della definizione l’agenzia delle entrate avrà cura di chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie. Nella terza ipotesi l’agenzia delle entrate non potrà effettuare azioni nei confronti dei soggetti che non hanno definito la lite tuttavia non rimborserà le somme già versate.

Dott. Lorenzo Rogai

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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