05 02 18 la fattura elettronica

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LA FATTURA ELETTRONICA: BREVE VADEMECUM SULLE IMMINENTI NOVITÀ TEMPI E’ opportuno sottolineare che Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.

QUALI OPERAZIONI


In particolare la recente legge di bilancio 2018 prevede che siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:   

residenti, stabiliti identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

ESONERI Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario . In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

SANZIONI L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

TERMINI DELL’ACCERTAMENTO L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro.

CLIENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione


direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura

ATTENZIONE ALLE ECCEZIONI Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi siano obbligatorie per le imprese che effettuano: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. b) prestazioni in veste di subappaltatori o subcontraenti della filiera di imprese nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture con la Pubblica Amministrazione.

ADDIO SCHEDA CARBURANTE Per quanto riguarda l’acquisto di carburanti, dal 1° luglio 2018 sarà definitivamente abbandonata la cara vecchia scheda carburante. In pratica, per considerare deducibile il costo del carburante e poter detrarre l’IVA sarà obbligatorio (per chi vuole beneficiarvi) richiedere la fattura elettronica al gestore ed effettuare obbligatoriamente il pagamento mediante mezzo elettronico tracciabile. In questo modo, a quanto par di comprendere, il Legislatore intende da un lato scoraggiare l’uso del contante e dall’altro porre un deciso limite agli eccessi ai quali la scheda carburante poteva dar luogo.

TAX FREE SHOP Sempre in tema di fatturazione elettronica, mette conto ricordare che dal 1 settembre 2018 scatterà l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extracomunitari, ammesse allo sgravio dell’IVA.

LA TRACCIABILITÀ È PREMIATA Con le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, è prevista la riduzione di due anni dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti in materia di IVA e di imposte dirette per i soggetti passivi sottoposti all’obbligo di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore ad € 500. Tale riduzione non si applica per i soggetti che effettuano anche operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo che abbiano optato per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.


Firenze, 02 Febbraio 2018 Dott. Stefano Guidi

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it


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