La convenienza dell’IRI Dal 2017, con opzione da indicare in unico 2018, si può accedere al regime dell’IRI (imposta sui redditi delle imprese). Come avevamo già scritto nella precedente news il requisito per poter accedere è quello di avere una contabilità ordinaria. In questo caso si può pagare un’imposta sostitutiva pari al 24% sull’importo al netto dei prelievi effettuati dall’imprenditore. In pratica il 24% si pagherà solo sull’ammontare di reddito che resterà in azienda. Ovviamente i redditi prelevati verranno indicati nella dichiarazione personale del soggetto e verranno pagate l’imposte di competenza.
La fondazione nazionale dei dottori commercialisti ha redatto un documento in cui analizza i casi in cui il regime è conveniente o meno.
Casi in cui conviene l’opzione Tassazione per trasparenza Tassazione Iri Reddito da attività d’impresa: € 52.000
Reddito da attività d’impresa: € 52.000
Oneri deducibili personali: € 11.000
- Prelievi: € 31.000
Imponibile Irpef: € 41.000
= Reddito Iri: € 21.000
Imposta lorda: € 11.900 Detrazioni: € 1.300 Imposta netta: € 10.600
Imposta (Iri): € 5.040
Tassazione Irpef Reddito d’impresa: € 31.000 Oneri deducibili: € 11.000 Reddito imponibile: € 20.000 Imposta lorda: € 4.800 Detrazioni: € 1.300 Imposta netta: € 3.500 Iri + Irpef: € 8.540. Quindi, in presenza di opzione per il neo regime Iri si pagherebbe € 8.540 (con l’opzione), anziché € 10.600 (ipotesi senza opzione).
Casi in cui non conviene l’opzione E’ evidente che l’opzione non conviene nel caso in cui il soggetto prelevi l’intero ammontare del reddito perché ovviamente in quel caso nulla sarebbe soggetto a IRI.
Altri vantaggi dell’opzione Riguardo la deducibilità degli interessi passivi non vale il limite previsto nella determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES. Inoltre è importante sottolineare
che il reddito tassato ai fini IRI non è soggetto ai contributi INPS e non è soggetto ad addizionale regionale e comunale. Come detto all’inizio il requisito principale è quello della tenuta della contabilità ordinaria.
Dott. Lorenzo Rogai
Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners www.studiorogai.it