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Maggio 2013

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Anno 1 - n° 2

LEGALCALABRIA | Testata giornalistica in registrazione presso il Trib.le di Catanzaro | Alessandro Pansino Editore - ROC NR. 24167 Sede Legale - via Nuova Bellavista n°8 88100 Catanzaro - Tel. 0961.794345

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COMPLESSO ALBERGHIERO Valore: € 5.279.765,62 Scadenza asta - 17 Settembre 2014

ASTE IMMOBILIARI:

a pagina 7

CRESCE IL NUMERO DELLE ESECUZIONI

S

ulla base degli ultimi dati resi disponibili dal Ministero della Giustizia, l’incremento del numero delle esecuzioni immobiliari dal 2009 segna un incremento di quasi il 22 %, mentre la differenza anno su anno (2011/2012) si traduce in un incremento del 6% che replica sostanzialmente le variazioni annuali susseguitesi dal 2009. Secondo l’ultimo rapporto mensile ABI (marzo 2014) riferito alla situazione a gennaio 2014, le sofferenze bancarie lorde ammontano a 160 miliardi di euro. Occorre premettere che non sempre ad una sofferenza fa seguito un pignoramento immobiliare, infatti se il debitore non possiede immobili non vi sarà alcun pignoramento immobiliare. Inoltre va rilevato un disallineamento tra il numero di procedure esecutive promosse e quelle che si concludono con una vendita giudiziale del cespite. TAG (Tecnocasa Advisory Group), quale società appartenente al Gruppo Tecnocasa dedicata alla consulenza nel settore dei crediti problematici, è specializzata nella ricerca di soluzioni che anticipino la definizione del contenzioso e si pongano in alternativa all’epilogo della vendita giudiziale a terzi investitori, che valuteranno se arrivare all’asta o preferire un accordo transattivo. Attualmente chi compra casa all’asta può ottenere sconti che possono andare in alcuni casi anche fino al 50% rispetto al valore che lo stesso immobile avrebbe sul libero mercato. Si hanno 120 giorni di tempo decorrenti dal decreto di trasferimento per regolarizzare eventuali abusi edilizi pregressi, ammesso che siano suscettibili di sanatoria. Inoltre tra l’aggiudicazione ed il decreto di trasferimento (l’atto con il quale l’aggiudicatario diviene formalmente proprietario dell’immobile) possono trascorrere fino a 8 mesi.Se l’immobile è occupato, prima che il rilascio venga eseguito, eventualmente tramite l’intervento della forza pub-

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blica, può passare un altro anno. Dal punto di vista dell’aggiudicatario la riduzione del prezzo base, derivato da un numero eccessivo di aste deserte, è un risultato vantaggioso. Ma ha ripercussioni negative sia per l’interesse del creditore alla soddisfazione integrale delle proprie ragioni sia per l’obiettivo del debitore che mira a preservare il valore che residuerebbe nel caso il bene fosse venduto a prezzo di mercato. L’aggiudicazione ad un prezzo di “realizzo” finisce per frustrare tale aspettativa.I tre attori dell’attuale mercato delle vendite giudiziali (creditore, debitore e acquirente) se correttamente assistiti potrebbero ottenere risultati che realizzano il giusto contemperamento degli interessi in gioco. Si potrebbe trovare un punto di equilibrio: ove il creditore rinunciasse a parte del proprio credito compensando con la riduzione dei tempi di vendita e l’eliminazione dei costi dell’esecuzione forzata, ottenendo in cambio la disponibilità del debitore alla volontaria alienazione del cespite ad un valore inferiore al prezzo di mercato nella misura sufficiente a richiamare l’interesse del terzo acquirente verso la conclusione di un’operazione immobiliare di sicura convenienza e senza le incognite dell’asta immobiliare. TAG, grazie alle reti in franchising immobiliare e del comparto creditizio del Gruppo Tecnocasa, è in grado di raggiungere un buon equilibrio tra le parti. Attualmente è in fase di sperimentazione la “vendita assistita” in grado di realizzare la cessione del bene ad un prezzo concordato tra debitore e creditore in tempi brevi (5-6 volte inferiori rispetto alle tempistiche di una esecuzione immobiliare). In tal modo si consente al debitore di recuperare parte del denaro investito, trovando contestualmente una soluzione abitativa alternativa eventualmente tramite il ricorso ad un nuovo finanziamento ed al creditore di recuperare il proprio credito in tempi brevi evitando di sostenere costi legali.

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Le seguenti indicazioni hanno carattere generale e variano secondo le prassi e la normativa adottate dal Tribunale di competenza.E' necessario, quindi, far sempre riferimento alle indicazioni contenute nell'ordinanza e/o nell'avviso di vendita della procedura. La vendita di beni immobili Può essere effettuata personalmente dal Giudice dell'Esecuzione nei locali del Tribunale, oppure da un professionista (Notaio, Avvocato, Dottore Commercialista) delegato dal Giudice che indica un luogo dove effettuare la vendita (in genere lo Studio del Professionista). In caso di delega, comunque, la vendita si svolge sempre secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del Giudice dell'Esecuzione. Al Giudice le parti del processo esecutivo (e qualunque interessato) possono proporre reclami contro gli atti del Professionista e, in caso di problematiche insorte nel corso delle operazioni di vendita, al Giudice dell'Esecuzione può rivolgersi lo stesso Professionista delegato alla vendita. Al Giudice dell'Esecuzione, inoltre, sono riservati i provvedimenti connessi al trasferimento del bene venduto. Modalità di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto :: Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale competente e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato, secondo i tempi e i modi contenuti nell'ordinanza e/o nell'avviso di vendita e stabiliti dalla legge e dal Tribunale competente :: L'offerta in carta legale (con marca da bollo apposta) dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante;

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i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni nonché le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. :: Nella busta deve essere inserita tutta la documentazione e la cauzione stabilita secondo i tempi e le modalità stabilite nell'ordinanza o nell'avviso di vendita. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. :: L'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che a) il giudice ordini l'incanto; b) siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L'offerta non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. :: L'importo degli oneri tributari sarà indicato all'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato. :: In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Modalità di partecipazione alla vendita con incanto :: Per partecipare all'incanto è necessario prestare la cauzione pari al 10% del prezzo base d'asta nei tempi e nei modi stabiliti dal Tribunale competente. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione È immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che l'offerente non abbia partecipato all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione È restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. :: Le offerte all'incanto non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata. :: Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. :: Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte si fanno mediante deposito, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, presso lo Studio del Professionista, nelle

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forme di cui all'articolo 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580 c.p.c. :: Il prezzo (fatta salve, nel caso di insistenza sul bene di mutuo fondiario, le facoltà e impregiudicati gli oneri di cui all'art. 41, commi 4 e 5, D.L.vo n. 385/93) deve essere versato entro giorni sessanta dall'aggiudicazione a mezzo assegno circolare intestato, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, alla procedura da depositare in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato da depositare presso il suo Studio. :: Il versamento del prezzo può avvenire con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita. Condizioni della vendita La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Spese ed oneri dell'aggiudicatario Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.).

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La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come da D. M. N. 313 del 25/05/99. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale. Le tasse per la cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D'ASTA, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO, salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita. In caso di vendita davanti al Professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva. L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita), dovrà versare in Cancelleria il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione, con le forme del deposito giudiziario o, in caso di vendita delegata al professionista, mediante assegno circolare intestato al professionista da depositare nello studio dello stesso (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita). In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto. Decreto di trasferimento e liberazione dell'immobile Il decreto di trasferimento, se l'immobile è occupato dal debitore o da terzo senza titolo opponibile (il titolo opponibile è di norma rappresentato dal contratto di locazione registrato prima della trascrizione del pignoramento ma è opponibile, nel limite massimo dei nove anni quando non risulta trascritto nei registri immobiliari, anche il provvedimento di assegnazione della casa al coniuge in sede di separazione o di divorzio), contiene l'ingiunzione di rilascio a favore dell'acquirente. Esso costituisce ordine di liberazione immediatamente esecutivo e titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

GLOSSARIO

Vendita con incanto: Si parte da un prezzo base sul quale vanno proposti scatti minimi in aumento di entità predeterminata.Il bene viene aggiudicato dal giudice al miglior offerente finale. L'aggiudicazione è provvisoria, salvo aumento di un quinto. Vendita senza incanto: A fronte di un'ordinanza di vendita del Giudice dell'Esecuzione gli interessati possono proporre offerte irrevocabili d'acquisto ad un prezzo pari o superiore a quello di stima dell'immobile.In caso di pluralità di offerte il giudice fissa un'udienza per la gara tra gli offerenti. L'aggiudicazione è definitiva. Aumento di quinto: E’ la possibilità di proporre, a fronte di una aggiudicazione avvenuta a seguito di vendita con incanto, entro 10 giorni dall'asta, un'offerta di acquisto dell'immobile aggiudicato provvisoriamente, ad un prezzo aumentato di un quinto di quello di aggiudicazione.In tal caso il giudice fissa una nuova gara (senza incanto) tra l'offerente e l'aggiudicatario provvisorio. Vendita in danno: E’ la vendita che si effettua nel caso l'aggiudicatario non abbia versato nel termine stabilito il saldo prezzo dell'immobile acquistato. In tal caso il giudice confisca la cauzione del 10% e dispone una nuova asta al prezzo di partenza. Se da tale seconda asta se ne ricava un prezzo inferiore a quello determinato dall'esito della gara nella quale l'aggiudicatario precedente si è rivelato poi inadempiente, questi saràpure obbligato al pagamento della relativa differenza.

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.76/95, con ordinanza emessa all’udienza del 16.04.2014, ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 09.07.2014; lotto uno - “fabbricato con annessa corte della superficie di circa 1050,85 mq., che, in parte, è bosco e, in parte, pavimentato adibito a parcheggio, sito in Decollatura, località Cappuccio, al Km 20+80 della strada provinciale n. 159/1. l’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 11, p.lla 168. E’ composto da due piani fuori terra, di cui il piano terra di circa 192,66 mq. ed il primo di 164,89” prezzo base d’asta euro 60.000,00; lotto due - “appezzamento di terreno di mq. 410 sito in Decollatura, località piano Cappuccio, riportato nel NCT di detto comune al foglio 11, p.lla 154, bosco ceduo, classe 1”; prezzo base d’asta euro 1.500,00

SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

VENDITA CON INCANTO

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro per il lotto unico, di euro 60.000,00 per il lotto n. 1 e di euro 1.500,00 per il lotto n. 2; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore le-

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gale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);

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• con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato

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e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 08.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 09.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della

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cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 IL Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC

SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.108/2011, con ordinanza emessa all’udienza del 23.04.2014 ha disposto

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la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 09.07.2014; lotto unico – “piena proprietà di un edificio ubicato in Rione Grandinetti, frazione Fronti del Comune di Lamezia Terme, composto da piccolo box auto posto a I piano seminterrato, un appartamento posto al piano terra, altro appartamento con ingresso autonomo posto al primo piano, sottotetto. L’immobile è censito nel NCEU del citato Comune, sez. Nicastro, al foglio 13, p.lla 384, cat. A/3, consistenza vani 10,5, piani S1, T, 1, 2. Ciascuno dei due appartamenti è composto da ingresso, corridoio, stanza da letto, salottino, cucina, bagno, sala da pranzo; l’appartamento posto al primo piano ha accesso esclusivo al piano sottotetto, di recente ristrutturato ma in parte da completare e suddiviso in due ampie sale ed un bagno”; Prezzo base d’asta €.195.000,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro 195.000,00 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della

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procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza

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degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;

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• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 08.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 09.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non

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trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC

SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.56/2005, con ordinanza emessa all’udienza del 23.04.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 16.07.2014; lotto uno - “Appartamento al piano terra con annessa corte esclusiva sito in San Pietro a Maida, località Prato, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 5, particella 311, sub. 2 e p.lla 311, sub 3, cat. A/3, classe 1, vani 5,5”; prezzo base d’asta euro 8.689,74 lotto due - “Appartamento posto al piano primo sito in San Pietro a Maida, località Prato, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 5, particella 311, sub. 4, cat. A/3, classe 1, vani 5”; prezzo base d’asta euro 13.112,69 lotto tre - “Locale sottotetto posto al piano terzo sito in San Pietro a Maida, località Prato, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 5, particella 311,

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sub. 6, cat. A/3, classe 1, vani 5”; prezzo base d’asta euro 9.851,83

SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro 8.689,74 per il lotto uno e di euro 13.112,69 per il lotto due e di euro 9.851,83 per il lotto tre; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso

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visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il

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termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 16.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA

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VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.19/11, con ordinanza emessa all’udienza del 23.04.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 17.09.2014; lotto unico - “piena proprietà di un complesso immobiliare alberghiero, sito in Falerna, località Cartolano, con accesso diretto sulla spiaggia, costituito da complessivi sette piani, di cui uno interrato. Il settimo piano è costituito da due torri, in ognuna delle quali insistono alcune stanze e un mini appartamento; il complesso alberghiero è dotato di una serie di strutture ricettive, tra cui sale ristorante, sale ricevimento, discoteca, centro benessere e un totale di 164 camere; il compendio è censito al NCEU del predetto Comune al foglio 9, p.lla 285 sub 2, cat. D/2, piano T-6, r.c. euro 55.654,00 e insiste su terreno censito al NCT del medesimo Comune al foglio 9, p.lla 285” Prezzo base €. 5.279.765,62

SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO

essa deve aver luogo al prezzo base di euro €. 5.279.765,62 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore le-

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gale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);

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• con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato

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e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 17.09.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della

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cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI R.G.C. 3091/2009 SI RENDE NOTO CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE con ordinanza emessa all’udienza del 22 APRILE 2014, ha disposto la vendita del seguente bene: Lotto unico – “unità immobiliare adibita a palestra/sala da ballo, costituita da un unico ambiente, con una superficie lorda di 154mq., sita in Lamezia Terme

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e riportata nel NCEU di detto comune al foglio 31, p.lla 830, sub 9 e 10” prezzo base d’asta euro 36.544,92 QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO • ciascun offerente, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c., presentando presso la Cancelleria degli Affari Contenziosi Civili, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • l’offerta deve consistere in una dichiarazione, in regola con il bollo, contenete, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.c. della procedura, del prezzo offerto, del bene (e del lotto) cui si riferisce l’offerta e ogni altro elemento utile alla valutazione di questa; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi) ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere rice-

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vente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice istruttore e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 36.544,92 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 7.000,00; • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.c. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi); • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice istruttore e la data dell’udienza fissata per la vendita; le

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buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; SI AVVISA, ALTRESI’ CHE IL GI HA FISSATO, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO • per la presentazione presso la Cancelleria degli Affari Contenziosi Civili delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dell’immobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso richiamo, termine fino alle ore 13.00 del 22.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, l’udienza del 23.09.2014, ore 9.30 e segg.; E NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO E’ STATO FISSATO, • per la presentazione presso la Cancelleria degli Affari Contenziosi Civili dell’istanza di partecipazione agli incanti, termine fino alle ore 13.00 del 27.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • per il giorno 28.10.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dell’immobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso riferimento, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; SI AVVISA ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi

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o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.;

SI AVVERTE, INFINE, fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme 13.05.2014 Il Cancelliere

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°. 32/06 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 07.05.2014 ha disposto la vendita senza incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 17.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto dei medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 01.10.2014; lotto due - “locale ad uso commerciale sito in Nocera Terinese, località Marina complesso residenziale “Nuova Temesa”, con superficie di mq. 129. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 32, p.lla 221, sub 88, cat. C/1, classe 2”; prezzo base d’asta euro 20.663,30

SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO

Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 20.663,30 per il lotto due;

• ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presen-

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tando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa –

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Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gra-

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vanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti:

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro 20.663,30 per il lotto due; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della

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medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, av-

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venuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se

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presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17.09.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o ridu-

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zione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.108/98 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 07.05.2014 ha disposto la vendita senza incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 17.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto dei medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 01.10.2014;

lotto due - “quota pari ad 1/3 della piena proprietà di una unità immobiliare

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composta da due locali sovrastanti di vecchia costruzione, sita nel centro storico del comune di Cortale, Via Senatore Todaro, n.78. Il cespite è riportato nel NCEU al foglio 19, p.lla 823, sub 4, piano terra, cat A/4, classe 1, vani 1, e sub 5, primo piano, cat. a/4, classe 1, vani 1”; prezzo base d’asta euro 1.000,00 lotto tre - “fabbricato di vecchia costruzione su due livelli, sito nel centro storico del Comune di Caraffa, Via Guglielmo Pepe, riportato al NCEU al foglio 6, p.lla 376, piano terra e piano primo, cat. C/2 classe 2, consistenza 38 mq.”; prezzo base d’asta euro 5.000,00 lotto quattro – “appezzamento di terreno incolto di mq. 2200, sito nel comune di Caraffa al foglio 11, p.lla 2, seminativo di classe 4”; prezzo base d’asta euro 800,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO

Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 1.000,00 per il lotto n. 2, di euro 5.000,00 per il lotto n. 3 e di euro 800,00 per il lotto n. 4;

• ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del paga-

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mento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indi-

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cato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è

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reperibile presso la Cancelleria;

quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti:

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro base di euro 1.000,00 per il lotto n. 2, di euro 5.000,00 per il lotto n. 3 e di euro 800,00 per il lotto n. 4; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autoriz-

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zazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione,

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pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17.09.2014, ore 09,30 e segg.;

NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA

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LUOGO,

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di

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sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°. 124/93 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 07.05.2014 ha disposto la vendita senza incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 17.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto dei medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 01.10.2014;

lotto 1 - “locale di deposito al piano terra di un fabbricato civile, sito in Maida, loc. Montagna, di superficie lorda pari a mq. 162, individuato in NCEU foglio 49, particella 295, sub 2; il fabbricato di cui fa parte presenta irregolarità edilizia sanabili a cura e spese degli aggiudicatari dei lotti 1 e 2 entro 120 gg dal trasferimento, mediante il

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pagamento di una somma di €.7.488,63 già detratte dal valore complessivo dell’immobile ai fini della determinazione del prezzo base d’asta”; prezzo base d’asta 8.250,00; lotto 2 - “appartamento al primo piano di un fabbricato civile sito in Maida, loc. Montagna, composto da cucina, pranzo, salone, tre stanze da letto, due bagni e un ripostiglio, di superficie lorda pari a mq. 162 e balconi di mq. 44, individuato in NCEU al foglio 49, particella 295 sub 3, il fabbricato di cui fa parte presenta irregolarità edilizia sanabili a cura e spese degli aggiudicatari dei lotti 1 e 2 entro 120 gg dal trasferimento, mediante il pagamento di una somma di €.7.488,63 già detratte dal valore complessivo dell’immobile ai fini della determinazione del prezzo base d’asta”; prezzo base d’asta 7.875,00; lotto 3 - “terreno agricolo in località Montagna del Comune di Maida di superficie pari a mq. 7370, in catasto al foglio 49, particella 6; vi insiste un piccolo fabbricato abusivo adibito a ricovero per animali da cortile sanabile a cura e spese degli aggiudicatari entro 120 gg dal trasferimento, mediante il pagamento di una somma di €.5.164,57 già detratte dal prezzo base d’asta dell’intero lotto”; prezzo base d’asta 4.500,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO

Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 8.250,00 per il lotto n. 1 e di euro 7.875,00 per il lotto n. 2, ed euro 4.500,00 per il lotto n. 3;

• ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà es-

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sere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’arti-

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colo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudica-

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tario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti:

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro di euro base di euro 8.250,00 per il lotto n. 1 e di euro 7.875,00 per il lotto n. 2, ed euro 4.500,00 per il lotto n. 3; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudica-

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zione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente,

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regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte in-

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tegrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17.09.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti

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alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC

SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.114/1996, con ordinanza emessa all’udienza del 07.05.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 17.09.2014;

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lotto 1 - “terreno di mq 27 sito in Lamezia Terme, alla via Indipendenza, censito nel catasto terreni alla partita 9234, fg. n. 20, p.lla 331”, prezzo base d’asta euro 393,75; lotto 2 - “quota pari a 1/5 della proprietà di un terreno agricolo esteso per 2590 mq., riportato nel relativo catasto alla partita 19257, fg. n. 45, p.lla 164, qualità vigneto, e p.lla 258, qualità uliveto”, prezzo base d’asta euro 1.165,50; lotto 3 - “appartamento rustico di circa 104 mq., sito in Lamezia Terme, località Scinà, n. 176, censito nel catasto urbano alla partita 1008226, fg. n. 34, p.lla 441, sub 12, in corso di costruzione”, prezzo base d’asta euro 8.690,62; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO

• essa deve aver luogo al prezzo base di euro 393,75 per il lotto n. 1, di euro 1.165,50 per il lotto n. 2 e di euro 8.690,62 per il lotto n.3; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,

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residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata parteci-

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pazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compen-

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dio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 17.09.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.;

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• soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°. 53/99 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 07.05.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 17.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 01.10.2014; lotto unico - “terreno agricolo nel comune di Feroleto Antico di circa 2.540 mq., adibito per 2/3 a seminativo irriguo e per 1/3 ad agrumeto, riportato nel relativo catasto al foglio 24, p.lla 199”, Prezzo base €. 6.703,38

SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

VENDITA SENZA INCANTO

Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro

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6.703,38 per il lotto unico • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;

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• in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

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concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro di euro base di euro 6.703,38 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della

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procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza

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degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;

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IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17.09.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,

• è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;

LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la

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vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 13.05.2014 Il Cancelliere

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SI RENDE NOTO

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Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 12/2003 RE, con ordinanza emessa all’udienza in data 23 aprile 2014 ha disposto la vendita senza incanto in unico lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02.07.2014 ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 16.07.2014; lotto unico - “opificio industriale della superficie utile complessiva di mq. 2.666,15, sito in Lamezia Terme, fraz. S. Pietro Lametino, loc. Annitelli, zona industriale, lotto n. 43, composto da un capannone con uffici, laboratori, impianto fotovoltaico e corte di pertinenza, riportato nel NCEU di detto comune, sez. S. Eufemia Lamezia, al foglio 51, p.lla 198, sub l, corte, sub 2, ZC l, cat. D/7. L’immobile è stato oggetto di atti vandalici che hanno determinato danni agli impianti elettrico, di forza elettromotrice, di condizionamento e fotovoltaico; della diminuzione di valore cagionata da detti danni si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo base d’asta” SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 1.012.500,00 per il lotto unico: • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero

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di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta

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chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola

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banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 1.012.500,00 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autoriz-

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zazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione,

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pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.07.2014 con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 02.07.2014, ore 9.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobi-

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liari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 16.07.2014 ore 9.30 e segg la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda

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avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme,lì Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto) sono consultabili sui siti :: www.legalcalabria.it :: www.asteimmobiliariweb.it

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