LegalAste Calabria

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Marzo 2013

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Anno 1 - n° 1

LEGALCALABRIA | Testata giornalistica in registrazione presso il Trib.le di Catanzaro | Editore Alessandro Pansino - ROC NR. 24167 | Sede Legale Sede Legale - via Nuova Bellavista n°8 88100 Catanzaro

CAPANNONE INDUSTRIALE Valore: € 531.141,00

TERRENI AGRICOLI Valore: € 140.000,00

FABBRICATO ABITATIVO Valore: € 130.000,00 Nr. Proc. : 24/09

FABBRICATO  CIVILE  ABITAZIONE Valore: € 84.375,00

In evidenza

In evidenza

TORNA LA DOMANDA Il calo dei prezzi smuove il mercato Nr. Proc. : 41/2011

Scadenza asta 05 marzo 2014 In evidenza

L

Nr. Proc. : 123/2010

Scadenza asta 02 aprile 2014 In evidenza

a correzione dei prezzi e dei canoni inizia a dare i suoi frutti. Se non come scambi, quanto meno a livello di richieste. Dopo tre anni di calo consecutivo, nel 2013 sono tornate a crescere sia le domande di acquisto sia quelle di affitto

denza dei prezzi di vendita e dei canoni», aggiunge Mancini. Insomma, i valori attenuati fanno rialzare la testa a chi vuole investire nel residenziale. Anche se il trend positivo non si è tradotto in una crescita degli scambi, visto che gli ultimi dati disponibili dell'Agen-

di abitazioni. Lo certifica il Centro studi del portale immobiliare Casa.it, secondo cui, a dicembre 2013, si è verificato un aumento del 6% della domanda e del 13% dell'offerta per le compravendite, e del 5,3% di domanda e 8,4% di offerta di affitti, rispetto al gennaio 2013. «Questo è senz'altro un segnale positivo, che pensiamo migliorerà ancora nel 2014», dice Daniele Mancini, amministratore delegato di Casa.it. Ma i motivi di questa inversione di tendenza sono chiari. «Non si deve certo a una ripresa della disponibilità di spesa, quanto al ribasso avvenuto in prece-

zia delle Entrate, relativi al terzo trimestre 2013, mostrano 199.661 affari conclusi, in flessione del 6,6% sullo stesso periodo 2012. Ma almeno si può guardare con più fiducia all'anno in corso. Secondo Casa.it, i prezzi offerti sono stati abbassati in media del 9,7% nel 2013 e si collocano oggi, a seconda della tipologia di abitazione, tra i 2.400 e i 3.000 euro al metro. Ancora troppo, però, secondo il mercato, visto che in media l'offerta è più bassa del 12% rispetto alla domanda. E ci sono città come Torino, Genova, Firenze e Napoli dove questa forchetta arriva a sfio-

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Scadenza asta 12 marzo 2014

rare il 14%. Come a dire che, chi vende, deve mettere in conto una riduzione pari almeno a questa percentuale, se vuole sperare di raggiungere un accordo. Rispetto agli immobili, quelli di taglio piccolo e medio sono sempre i più richiesti. In cima alla classifica ci sono i trilocali. I venditori, in media, li offrono a 3.000 euro al metro, mentre le case con 5 o più locali partono da un prezzo inferiore ai 2.500 euro. Ed è sempre nel segmento degli appartamenti più piccoli, in questo caso i bilocali, che si verifica la discrepanza più marcata tra i prezzi degli annunci e l'offerta dei potenziali acquirenti: quasi il 16%. A livello territoriale, Milano (+4,5), Napoli (+3,9) e Roma (+3,6) sono le città in cui la domanda è aumentata di più, mentre la contrazione dei prezzi di vendita più forte si è registrata a Genova (-8,7%), Firenze (-7,5%) e Napoli (-7,3%). Ma in tutti i capoluoghi è stata comunque superiore al 5%. Sul fronte affitti, invece, i canoni richiesti dai locatori sono scesi in media dell'11,6% in tutta Italia con punte a Cagliari(-12,5%) e Bari (-10,5%). Anche qui, come nel caso delle compravendite, la correzione al ribasso è servita a rimettere in moto la domanda, salita in media del 5,3%, ma con balzi più evidenti a Napoli (+9,4%), Palermo (+8,5%) e Firenze (+7,6%).

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Nr. Proc. : 33/29

Scadenza asta 02 aprile 2014

Come partecipare

Le seguenti indicazioni hanno carattere generale e variano secondo le prassi e la normativa adottate dal Tribunale di competenza. E' necessario, quindi, far sempre riferimento alle indicazioni contenute nell'ordinanza e/o nell'avviso di vendita della procedura.

La vendita di beni immobili Può essere effettuata personalmente dal Giudice dell'Esecuzione nei locali del Tribunale, oppure da un professionista (Notaio, Avvocato, Dottore Commercialista) delegato dal Giudice che indica un luogo dove effettuare la vendita (in genere lo Studio del Professionista). In caso di delega, comunque, la vendita si svolge sempre secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del Giudice dell'Esecuzione. Al Giudice le parti del processo esecutivo (e qualunque interessato) possono proporre reclami contro gli atti del Professionista e, in caso di problematiche insorte nel corso delle operazioni di vendita, al Giudice dell'Esecuzione può rivolgersi lo stesso Professionista delegato alla vendita. Al Giudice dell'Esecuzione, inoltre, sono riservati i provvedimenti connessi al trasferimento del bene venduto.

Modalità di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto :: Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale competente e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista (segue)

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(continua) delegato, secondo i tempi e i modi contenuti nell'ordinanza e/o nell'avviso di vendita e stabiliti dalla legge e dal Tribunale competente :: L'offerta in carta legale (con marca da bollo apposta) dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante; i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni nonché le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. :: Nella busta deve essere inserita tutta la documentazione e la cauzione stabilita secondo i tempi e le modalità stabilite nell'ordinanza o nell'avviso di vendita. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. :: L'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che a) il giudice ordini l'incanto; b) siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L'offerta non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. :: L'importo degli oneri tributari sarà indicato all'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato. :: In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un

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quinto a quello di aggiudicazione.

Modalità di partecipazione alla vendita con incanto :: Per partecipare all'incanto è necessario prestare la cauzione pari al 10% del prezzo base d'asta nei tempi e nei modi stabiliti dal Tribunale competente. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione È immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che l'offerente non abbia partecipato all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione È restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. :: Le offerte all'incanto non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata. :: Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. :: Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte si fanno mediante deposito, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, presso lo Studio del Professionista, nelle forme di cui all'articolo 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580 c.p.c. :: Il prezzo (fatta salve, nel caso di insistenza sul bene di mutuo fondiario, le facoltà e impregiudicati gli oneri di cui all'art. 41, commi 4 e 5, D.L.vo n. 385/93) deve essere versato entro giorni sessanta dall'aggiudicazione a mezzo assegno circolare intestato, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, alla procedura da depositare in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista,

Vendita con incanto:

al Professionista delegato da depositare presso il suo Studio. :: Il versamento del prezzo può avvenire con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita.

Condizioni della vendita La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Spese ed oneri dell'aggiudicatario Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come da D. M. N. 313 del 25/05/99. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento emesso dal

GLOSSARIO

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Tribunale. Le tasse per la cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D'ASTA, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO, salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita. In caso di vendita davanti al Professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva. L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita), dovrà versare in Cancelleria il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione, con le forme del deposito giudiziario o, in caso di vendita delegata al professionista, mediante assegno circolare intestato al professionista da depositare nello studio dello stesso (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita). In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto.

Decreto di trasferimento e liberazione dell'immobile Il decreto di trasferimento, se l'immobile è occupato dal debitore o da terzo senza titolo opponibile (il titolo opponibile è di norma rappresentato dal contratto di locazione registrato prima della trascrizione del pignoramento ma è opponibile, nel limite massimo dei nove anni quando non risulta trascritto nei registri immobiliari, anche il provvedimento di assegnazione della casa al coniuge in sede di separazione o di divorzio), contiene l'ingiunzione di rilascio a favore dell'acquirente. Esso costituisce ordine di liberazione immediatamente esecutivo e titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

Si parte da un prezzo base sul quale vanno proposti scatti minimi in aumento di entità predeterminata. Il bene viene aggiudicato dal giudice al miglior offerente finale. L'aggiudicazione è provvisoria, salvo aumento di un quinto.

Vendita senza incanto:

a fronte di un'ordinanza di vendita del Giudice dell'Esecuzione gli interessati possono proporre offerte irrevocabili d'acquisto ad un prezzo pari o superiore a quello di stima dell'immobile. In caso di pluralità di offerte il giudice fissa un'udienza per la gara tra gli offerenti. L'aggiudicazione è definitiva.

Aumento di quinto:

è la possibilità di proporre, a fronte di una aggiudicazione avvenuta a seguito di vendita con incanto, entro 10 giorni dall'asta, un'offerta di acquisto dell'immobile aggiudicato provvisoriamente, ad un prezzo aumentato di un quinto di quello di aggiudicazione. In tal caso il giudice fissa una nuova gara (senza incanto) tra l'offerente e l'aggiudicatario provvisorio.

Vendita in danno:

è la vendita che si effettua nel caso l'aggiudicatario non abbia versato nel termine stabilito il saldo prezzo dell'immobile acquistato. In tal caso il giudice confisca la cauzione del 10% e dispone una nuova asta al prezzo di partenza. Se da tale seconda asta se ne ricava un prezzo inferiore a quello determinato dall'esito della gara nella quale l'aggiudicatario precedente si è rivelato poi inadempiente, questi saràpure obbligato al pagamento della relativa differenza.

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.24/09 a scioglimento della riserva di cui al verbale del 20.11.2013 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 12.03.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 26.03.2014; lotto unico – “piena proprietà di un fabbricato, con destinazione abitazione, composto da piano terra, piano primo e piano secondo, di complessivi mq.lordi 192, con cortile di pertinenza, ubicato nel Comune di Platania, alla contrada Rindina, censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 933, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, rendita euro 278,63”; Prezzo Base d’asta € 130.000,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 130.000,00 per il lotto unico; •ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valuta-

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zione dell'offerta; •detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione compro-

•all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; •in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di

vante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; •in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; •l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; •l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;

acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; •in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancel-

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lazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: •essa deve aver luogo al prezzo base di euro 130.000,00 per il lotto unico; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva

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facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa defini-

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tiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 11.03.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; •è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 12.03.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 25.03.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 26.03.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella rela-

zione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 22.01.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.33/09 con ordinanza emessa all’udienza del 15.01.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico di seguito descritto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 02.04.2014; lotto unico - “fabbricato per civile abitazione in Lamezia Terme, Via Beato Angelico, n. 25/F, distribuito su tre livelli: un piano seminterrato, garage; un piano sopraelevato adibito a zona giorno; un primo piano adibito a zona notte; un sottotetto non praticabile, per una superficie commerciale di mq. 189. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 85, p.lla 1742, sub 7, cat. A/2, classe U, vani 8”; Prezzo base €. 84.375,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO •essa deve aver luogo al prezzo base di euro 84.375,00 per il lotto unico; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 9.000,00 per il lotto unico; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i

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coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’ag-

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giudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.04.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 02.04.2014 ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva

e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Lamezia Terme, lì 23.01.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.40/01 con ordinanza emessa all’udienza del 15.01.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto uno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 02.04.2014; lotto uno - “terreno sito nel comune di Lamezia Terme, località Piane, riportato nel NCT al foglio 50, p.lla 511, di mq. 980, su cui insiste un fabbricato plurifamiliare composto da tre appartamenti, di cui due al piano terra ed uno al primo piano. Il fabbricato è dotato di una pertinenza adibita a parcheggio e spazio verde”; prezzo base d’asta euro 17.159,79 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

VENDITA CON INCANTO •essa deve aver luogo al prezzo base di euro 17.159,79 per il lotto unico; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3%; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al

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fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere pre-

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sentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.04.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 02.04.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali

relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 23.01.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME N.R.G.E. 43/05-SEZ. ES. IMM.IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento esecutivo; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è, ope legis, la Curatela fallimentarei; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che della stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2000e 51/2006; ORDINA per il giorno 5 marzo 2014, ore 9.30, la vendita con incanto del seguente bene: lotto unico: “Capannone ad uso artigianale con annesso terreno sito in Decollatura, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 79, p.lle 351, cat. C/3, mq.153, 353, cat. C/3, mq. 369, 389 (ex p.lla 352) e 390 (ex p.lla 352); L’ immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente a quote condominiali relative. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere –ivi compresi -, ad es. quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore -, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Il prezzo base d’asta è di euro 57.266,05. Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare, entro le ore 13.00 del giorno 4 marzo 2014, nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome,

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luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi). All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale). In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta. All’esterno della busta vanno annotati, a cura del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, ci chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi. Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 7760,00. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, deve essere effettuato dall’aggiudicatario nella Cancelleria delle esecuzioni Immobiliari entro il sessantesimo giorno dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare intestato alle “Poste Italiane s.p.a.” Soltanto all’esito dell’adempimento precedente, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. La presente ordinanza di vendita deve essere pubblicata nel termine di quarantacinque giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte, oltre che nelle forme ordinarie di legge, su “Progetto Aste Mediatag”. Lamezia Terme, 20 novembre 2013 Il Cancelliere Il Giudice dell’Esecuzione Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.46/2011, con ordinanza emessa all’udienza del 15.01.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02.04.2014; lotto unico - “piena proprietà di abitazione civile a più livelli censita nel NCEU del Comune di Lamezia Terme al foglio 81, p.lla 1680, sub 9, cat. A/2, vani 7, rendita cat. Euro 542,28 ubicata nel complesso edilizio denominato “Parco Orchidea”, sito in località Spartivento, Via delle Terme; l’immobile è composto da piano seminterrato adibito a garage e zona giorno abusiva, piano rialzato destinato a zona giorno con salone / ingresso principale, cucina e wc, primo piano adibito a zona notte e mansarda, per lo più non praticabile, destinata a vano accessorio con lavanderia e soffitta dal quale si accede ad un ampio terrazzo; l’immobile presenta abusi sanabili; i costi di sanatoria sono già stati scomputati nella determinazione del prezzo di vendita”; Prezzo base d’asta euro 287.700,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO •essa deve aver luogo al prezzo base di euro 287.700,00 per il lotto unico; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza

stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente,

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regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.04.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 02.04.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA

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VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 23.01.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’ Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.71/89 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 15.01.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto uno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 02.04.2014; LOTTO UNO: fondo agricolo ubicato in località “Margi” agro di Lamezia Terme-Nicastro catastalmente censito al NCT alla partita 14232 - foglio 64, particella 173, vigneto di 1^, superficie complessiva di Ha.1.23.90. Interamente coltivato a vigneto allevato a tendone. Prezzo base: €.13.538,60 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: •essa deve aver luogo al prezzo base di euro 13.538,60 per il lotto uno; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 2.065,83 per il lotto uno; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se

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coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato

all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia

assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A .- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita

Terme è reperibile presso la Cancelleria; •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.02.2014, con le modalità e per il

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prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 02.04.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del

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pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 23.01.2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R. E .n.78/2008 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva all’udienza del 27 gennaio 2011; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è la debitrice; considerato che la natura e la destinazione del compendio, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custode giudiziario, non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine alla valutazione del compendio immobiliare, ma non alla composizione dei lotti, da limitare a due, accorpando il terreno adiacente all’abitazione alla stessa; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni immobili: lotto 1 – “quota pari a 2/9 della piena proprietà di un edificio ad uso abitativo sito in Lamezia Terme, località Cafarone, via A. Nucifero, riportato ne. NCEU al foglio 10, p.lla 397, sub. 4, cat. A/2, classe U, vani 10,5, piano S1T-1, nonché quota pari a 2/18 della piena proprietà dell’adiacente appezzamento di terreno, riportato nel NCT al foglio 10, p.lla 444 (ex 115), 446 (ex

116), 448 (ex 121), 450 (ex 122)”; lotto 2 – “quota pari a 2/18 della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, località Forestella, avente una superficie di mq. 6.570, riportato nel NCT al foglio 7, p.lle 290 e 291”; evidenziato che: •la vendita all’incanto deve aver luogo al prezzo indicato di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del prezzo base di ciascun lotto; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.). •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome , cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre , oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1. lett. f., cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;

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•non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione , da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione),in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono presentare offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.: Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la per-

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dita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA •per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 4.6.2013, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •per il giorno 5.6.2013, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dell’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relativa; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del presso; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non po-

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tranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non

trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto della banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata del g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA CHE: •su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; •a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: in ogni caso , per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore,

pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;

in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’ncanto; •la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; •della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante ; AVVERTE fin d’ora le parti che ove, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l’articolo 591 cod. proc. civ. senza alcun rinvio intermedio o ulte-

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riore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. Tutti gli allegati

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROC. ESEC.IMM. N.84/98 RE Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 22.1.14 ha disposto la vendita dei seguenti beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: LOTTO UNICO - “capannone industriale sito in San Pietro a Maida, località Serre, esteso complessivamente per 2.145,41 mq riportato nel NCT di detto Comune al fg. 9, p.lla 407 e al fg. 10 p.lle 907, 911, 913”.prezzo base € 250.000,00. FISSANDO la vendita all’ incanto per il giorno 16 aprile 2014, ore 9,30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori al 5%. •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i

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coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta spa”, tramite cui effettuare il versa-mento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolar-mente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’ag-

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giudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 aprile 2014. •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazio-ne, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale

necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste ItalianePatrimonio Bancoposta spa.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 22.1.2014 Il Cancelliere f.to dott. Chirico Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.86/2000 Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 12.6.13 ha disposto la vendita del seguente bene immobile in un unico lotto: Unità immobiliare a destinazione residenziale sita in Via Buonarrotti di Filadelfia, composto da un locale a piano strada, una scala interna che collega il piano superiore composto da due pic-

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coli vani e sevizio igienico. In catasto fg 26 sez. Filadelfia, p.lla 1402 cat.A6.Bene nella libera disponibilità del debito-re,libero da fitto o attività in proprio. Prezzo base € 10.000,00 FISSANDO la vendita all’ incanto per il giorno 9 ottobre 2013, ore 12,00 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori a € 2.000,00. •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il manda-to speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le gene-ralità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiara-zione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immo-

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bile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.”, tramite cui effettuare il versa-mento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giu-dice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta se-condo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolar-mente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di parteci-pazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenu-to l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perento-rio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la per-

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dita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudica-

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di

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prima della vendita la prova dell’avvenuta pubblicità elettronica ed a mezzo stampa. •Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 12.6.13 Il Cancelliere C1 f.to dott.ssa Chirico Tutti gli allegati

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tario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economi-che prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribu-nale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; •Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 8 ottobre 2013. •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad

aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane – Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegia-ta, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effet-tuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; •Il creditore procedente dovrà provvedere ad inserire l’avviso di vendita un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c, per una sola volta su un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta, per una sola volta su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data di vendita. •Il creditore procedente o surrogante dovrà depositare almeno dieci giorni

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 87/95 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 22.01.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto numero cinque nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 09.04.2014 lotto n. 5 - “Fabbricato in Lamezia Terme - Sambiase - via Mantenga, di tre piani fuori terra, al piano seminterrato vi sono due locali, un servizio igienico, un’autorimessa, la scala di accesso ai piani superiori; al piano rialzato vi sono un soggiorno, una cucina, un bagno ed il vano scala; al primo piano vi sono tre vani, due bagni ed il vano scale; al secondo piano vi sono due locali comunicanti, il vano scala, un balcone ed un ampia superficie terrazzata, per una superficie residenziale complessiva di mq. 183; è in buono stato ed è dotato di impianto idrico sanitario, elettrico e di riscaldamento; ne costituisce pertinenza il giardino circostante di circa di mq. 112, detto fabbricato, edificato su terreno riportato in NCT al foglio di mappa 85, particelle 1141 e 1152 è in corso di definitivo accatastamento; presenta alcune difformità urbanistiche sanabili entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento mediante il pagamento della somma di £.8.000.000 (pari a €.4.131,66) circa, già detratta dal prezzo base d’asta fissato in euro 61.085,34 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: •essa deve aver luogo al prezzo base di euro 61.085,34 per il lotto n. 5; •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo posto a base d’asta; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso

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a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui

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effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; •in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 08.04.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 09.04.2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUA-

LORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 23 gennaio 2014

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.100/92 RE Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 16.10.13 ha disposto la vendita all’incanto incanto del seguente bene immobile in un unico lotto: quota pari a 1/3 del diritto di proprietà sui terreni siti in Feroleto Antico loc. “Valle Calcara” o “Ferrise” estesi complessivamente mq 30.920, ripor-tati nel NCT al fg 19 con le seguenti p.lle: 966-146-152-11-145-147-151-155-156sulla p.lla 9 insiste capannone agricolo e fabbricato rurale con concessione di costruzione n.16, prot. 158 dell’ 8.3.79 . Prezzo base € 15.000,00. FISSA la vendita all’ incanto per il giorno 5 febbraio 2014 ore 9,30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori a € 1.000,00. •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il manda-to speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale

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dei beni, occorrerà indicare anche le gene-ralità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiara-zione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane –Patrimonio Banco Posta s.p.a.”, tramite cui effettuare il versa-mento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolar-mente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria a norma

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dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perento-rio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economi-che prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; •Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 4 febbraio 2014. •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti

alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste ItalianePatrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effet-tuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; •Il creditore procedente dovrà provvedere ad inserire l’avviso di vendita un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c, per una sola volta su un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta, per una sola volta su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quaratacinque giorni prima del termine per la presen-tazione delle offerte o della data di vendita. •Il creditore procedente o surrogante dovrà depositare almeno dieci giorni prima della vendita la prova dell’avvenuta pubblicità elettronica ed a mezzo stampa. •Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 28.10.2014 Il Cancelliere C1 f.to dott.ssa Chirico Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n°. 129/95 R.G.E., promossa da Credito Emiliano S.p.a, all’udienza del 5 febbraio 2014, ha disposto la vendita con incanto di n.10 lotti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 16.04.2014: lotto uno - “appezzamento di terreno di mq 2910 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 5, p.lla 188”; lotto due – “ appezzamento di terreno di mq. 1030 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 2, p.lle 28 e 290”; lotto tre – “ appezzamento di terreno di mq. 1400 sito il San Pietro a Maida , destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8, p.lle 623 e 629”; lotto quattro – “ appezzamento di terreno di mq. 630 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8 p.lle 353 e 356; lotto sei – “ locale posto al piano terra di 59 mq. Sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub 1, cat. C/6; lotto sette – “ appartamento posto al primo piano di mq. 114, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub. 2, cat. A/3; lotto otto _ “ quota pari ad ½ della piena proprietà di un locale seminterrato di mq. 36, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio 13, p.lla 1215, sub 5; lotto nove – “quota pari ad ½ della piena proprietà di un immobile a tre piani fuori terra sito in San Pietro a Maida, piazza Michele Bianchi, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 310, sub. 4, cat. A/4; lotto undici A – “ appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano terra, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 3 int. 1; lotto undici B – “ appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano primo, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 6, int. 4; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: essa deve aver luogo al prezzo base di

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euro 8.991,91 per il lotto n. 1, di euro 3.000,00 per il lotto n. 2, di euro 13.000,00 per il lotto n. 3, di euro 1.900,00 per il lotto n. 4, di euro 14.000,00 per il lotto n. 6, di euro 38.115,00 per il lotto n. 7, di euro 3.800,00 per il lotto n. 8, di euro 13.965,75 per il lotto n. 9, di euro 32.122,48 per il lotto n. 11A, di euro 31.726,48 per il lotto n. 11B; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 700,00 per il lotto n. 1, ad euro 250,00 per il lotto n. 2, ad euro 1.000,00 per il lotto n.3, ad euro 150,00 per il lotto n. 4, ad euro 1.100,00 per il lotto n. 6, ad euro 4.100,00 per il lotto n. 7, ad euro 300,00 per il lotto n. 8, ad euro 1.500,00 per il lotto n.9, ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11A e ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11B; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autoriz-

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zazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una

gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO •è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.04.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno _16 aprile 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno prece-

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dente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Lamezia Terme, lì 5 febbraio 2014 Il Cancelliere Tutti gli allegati

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R.E. n 75/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 11.12.2013; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che il debitore è stato sostituito nelle attività di custodia; ritenuto, opportuno, nonostante lo stato di comproprietà del cespite indicato come lotto n.5, disporre comunque, al di là dei lotti nn.1,2 e 3, la vendita della quota appartenente all’esecutato, per la cui acquisizione è verosimile un

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interesse dei contitolari non debitori, in quanto occupanti il bene e, quindi verosimilmente interessati a mantenere la disponibilità integrale; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 95.000,00 per il lotto n.1 e di euro 105.000,00 per il lotto 2 alla vendita coattiva dei seguenti beni:

lotto n. 1 – “piena proprietà di un appartamento posto al secondo piano fuori terra di un edificio di maggiore consistenza, composto da cucina-salone, ripostiglio servizio igienico e due camere da letto, ubicato in Lamezia Terme, Via G. Gentile, e censito nel NCEU del predetto Comune, sez. Sambiase, al foglio 81,p.lla 427 sub 15, z.c. 1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 355,06. L’immobile presenta lievi difformità suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta” lotto n. 2: “piena proprietà di un appartamento posto al secondo piano fuori terra di un edificio di maggiore consistenza, composto da ampio corridoioingresso, cucina-salone, ripostiglio servizio igienico e tre camere da letto, ubicato in Lamezia Terme, Via G. Gentile, e censito nel NCEU del predetto Comune, sez. Sambiase, al foglio 81, p.lla 427 sub 16, z.c. 1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 355,06. L’immobile presenta difformità suscettibili di sanatoria”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; evidenziato, quanto alla vendita senza incanto che: •ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestual-

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mente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; •detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; •in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; •l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; •l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; •all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare

per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; •in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; evidenziato, quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti, che: •essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 95.000,00 per il lotto n.1 e di euro 105.000,00 per il lotto 2 •le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori

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al 5%; •ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) •ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; •l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; •in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; •non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; •all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); •con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato

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assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; •all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; •le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; •a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; •tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; •in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; •è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola

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banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO,

•per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 11.03.2014 , con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; •è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del giorno 12.03.2014 ore 9,30 e segg.;

FISSA NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,

•per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 25.03.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; •è fissata, per il giorno 26.03.2014 ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: •gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; •la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguen-

temente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; •l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; •soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: •su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; •a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su

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una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; •il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; •la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; •della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. ONERA il creditore procedente di notificare entro il 20.01.2014 la presente ordinanza agli eventuali creditori di cui all’art. 498 che non sono comparsi; Lamezia Terme, lì 11.12.2013 Il Giudice dell’esecuzione f.to Dott.ssa Adele Foresta TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Depositato in Cancelleria il 12.12.2013 Dott.ssa Sabrina Marasco Tutti gli allegati (Perizia, Ordinanza, Planimetria, Foto)

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