contratto unci

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Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigneti in materia. Art. 25 – distribuzione orario di lavoro giornaliero L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turni di riposo settimanale e dei congedi a conguaglio nonché i turni di servizio tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti.

Art. 26 - Banca ore - flessibilità tempestiva - Banca ore Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversate nella banca ore e danno diritto al recupero obbligatorio. Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato: - dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore; - dall’11° al 24° mese successivo all’accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso al datore di lavoro. Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore. In mancanza di accordo il datore di lavoro provvederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine suddetto. Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo alla cessazione del rapporto di lavoro. NOTA A VERBALE UNCI La pratica attuazione della banc a ore è demandata alla contrattazione aziedale. - flessibilità tempestiva Per necessità a causa dell’intensità dell’attività le cooperative possono far superare, in determinati periodi dell’anno, il normale orario settimanale. La cooperativa comunicherà al sindacato aziendale con un preavviso non superiore a cinque giorni, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità. Per il superamento del normale orario di lavoro previsto contrattualmente la cooperativa corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire entro dodici mesi dall’inizio della flessibilità. I soci e i lavoratori dipendenti percepiranno la normale retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli con riduzione di orario. Art. 27 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia L’orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore. Sono considerate tali le seguenti figure professionali: -

interpreti addetti al ricevimento; 26


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