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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO art. 5, c. 14, D.L. 463/1983 conv. con modificazioni in legge n. 638/1983 e succ. mod.). È bene precisare in questa sede che i lavoratori parasubordinati sono obbligati a inviare il certificato medico all’INPS anche nel caso in cui l’evento sia inizialmente di durata non superiore ai 4 giorni; questa necessità deriva dal fatto che in caso di continuazione o ricaduta della malattia l’INPS deve essere in grado di determinare il periodo complessivamente indennizza­ bile. Inoltre è stato chiarito dall’INPS (circ. n. 76/2007) che le visite di controllo di eventi di durata inferiore ai 4 giorni potranno essere disposte soltanto su richiesta del committente e non d’ufficio. Per quanto attiene al trattamento economico spettante, il calcolo dell’indennità di malattia richiama le disposizioni già vigenti in materia nel caso del ricovero ospedaliero, a eccezione della misura della prestazione che risulta essere ridotta del 50%. Pertanto per ogni giorno di malattia spetta al lavoratore parasubor­ dinato un importo pari a 1/365 del massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18, legge n. 335/1995 vigente nell’anno di insorgenza dell’evento. Di seguito si riporta la tabella utile per l’indennizzo della indennità di malattia. Indennizzo della indennità di malattia Anno

Massimale annuale

Valore giornaliero

2007 2008 2009

euro 87.187,00 euro 88.669,00 euro 91.507,00

euro 238,87 euro 242,93 euro 250,70

Accrediti nei 12 mesi precedenti Da 3 a 4 mesi Da 5 a 8 mesi Da 9 a 12 mesi (4%) (6%) (8%) euro 9,55 euro 14,33 euro 19,11 euro 9,72 euro 14,58 euro 19,43 euro 10,03 euro 15,04 euro 20,06

Per quanto attiene infine alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici si precisa che nessun importo è riconosciuto per gli eventi di malattia. Ai fini dell’accesso alla prestazione il lavoratore parasubordinato presenta apposita domanda alla sede INPS competente in ragione del proprio domi­ cilio (anche inviandola per posta) allegando la seguente documentazione: – copia del contratto o dei contratti di collaborazione stipulati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia; – copia delle dichiarazioni fiscali (modello CUD, modello 770) rese dai committenti attestanti i compensi percepiti e la contribuzione accreditata e versata. E.DF.

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IL SOLE 24 ORE

N. 1 ­ gennaio 2010


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