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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO In caso di variazione da full time a part time, si dovrà procedere secondo i seguenti passaggi: a. determinare la RMG del mese precedente (full time); b. determinare il numero delle ore medie lavorative giornaliere da full time; c. dividere la RMG full time per il risultato della lettera b.; d. determinare il numero delle ore medie lavorative giornaliere da part time; e. moltiplicare il risultato della lettera c) per il risultato di cui alla lettera d.

Esempio Variazione da full time a part time Operaio che passa da un orario di 40 ore settimanali a 20 ore settimanali a. RMG full time: € 63,00 b. 40 : 6 (per gli operai si esclude la domenica) = 6,6666 c. € 63,00 : 6,6666 = € 9,45 d. 20 : 6 (per gli operai si esclude la domenica) = 3,3333 e. RMG part time: € 9,45 x 3,3333 = € 31,50 Impiegato che passa da un orario di 40 ore settimanali a 20 ore settimanali a. RMG full time: € 63,00 b. 40 : 7 (per gli impiegati si include anche la domenica) = 5,7142 c. € 63,00 : 5,7142 = € 11,03 d. 20 : 7 (per gli impiegati si include anche la domenica) = 2,8571 e. RMG part time: € 11,03 x 2,8571 = € 31,50

La retribuzione come sopra ottenuta costituisce la base per il calcolo della prestazione richiesta, da liquidare per 6 giorni alla settimana (per gli operai) o per 7 giorni (per gli impiegati). In relazione ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato devono Rapporti di lavoro essere osservate, oltre alle disposizioni valevoli per la generalità dei a tempo determinato lavoratori dipendenti, ulteriori condizioni introdotte dall’art. 5, D.L. n. 463/1983 (convertito nella legge n. 638/1983). In particolare il provvedi­ mento ha evidenziato i casi di: a. Cessazione del contratto a termine, il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità econo­ miche di malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto i datori di lavoro potranno anticipare l’indennità economi­ ca per conto dell’INPS fino al giorno di scadenza del rapporto di lavoro a termine; b. Limiti all’erogazione, l’indennità economica di malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia, fermo restando il limite dei 180 giorni nell’anno solare. c. Nel “periodo di attività lavorativa”, cui commisurare temporalmente il trattamento di malattia, debbono intendersi compresi, oltre ai periodi di cassa integrazione e di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite e le giornate di riposo settimana­ le (comprese le “seste giornate”, in caso di “settimana corta”) cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti. N. 1 ­ gennaio 2010

IL SOLE 24 ORE

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