malattia

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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO

Continuazione e ricaduta Nel caso in cui il lavoratore risulti ancora ammalato al termine del periodo di prognosi previsto nel primo certificato, egli dovrà produrre una nuova e ulteriore certificazione per la continuazione della malattia. Come nel caso del primo certificato, anche quello della continuazione deve essere rilasciato il primo giorno della continuazione oppure al massi­ mo il giorno successivo. Le giornate anteriori alla citata data del rilascio tardivo sono da considerarsi come non documentate e quindi non indennizzabili (INPS, circ.15.7.1996, n. 147). In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente, l’indennità spetta dal 1° giorno. In tale caso non trova applicazione la carenza e i giorni della nuova malattia si sommano a quelli già sofferti in precedenza, sia ai fini del raggiungimento dei 180 giorni indennizzabili, sia ai fini della misura dell’indennità.

Misura dell’indennità L’indennità di malattia spetta nella misura delle percentuali di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione media globale giornaliera. Misura dell’indennità di malattia: percentuali a. dal 4° al 20° giorno di malattia

50% per gli operai (compresi agricoli), salariati e impiegati del settore terziario; 80% per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non artigiani 60% per i dipendenti delle imprese dello spettacolo

b. dal 21° giorno fino al 180° giorno

66,66% per gli operai (compresi agricoli), salariati e impiegati del settore terziario; 80% per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non artigiani; 80% per i dipendenti delle imprese dello spettacolo

Ricovero ospedaliero – In caso di ricovero ospedaliero, per i lavoratori non aventi familiari a carico, l’indennità giornaliera è ridotta ai 2/5 delle misure sopra riportate. Il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale. La vivenza a carico dei familiari deve essere attestata dal lavoratore mediante la presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di responsabilità (INPS, circ. n. 263 del 27.12.1988 – Mod. FC/Mal ). In mancanza di dichiarazione l’indennità di malattia relativa al periodo di ricovero sarà erogata in misura ridotta. Sarà onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il venir meno del carico familiare. Si intende a carico il familiare che possieda redditi inferiori a quelli previsti per l’erogazione degli assegni familiari di base.

Retribuzione media L’indennità giornaliera di malattia è dovuta in misura percentuale della globale giornaliera retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore. Per­

tanto per poter applicare le percentuali di cui sopra sarà necessario individua­ re la retribuzione su cui applicarle.

Retribuzione media Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavo­ globale giornaliera ratori con qualifica di operai retribuiti a ore è necessario: per gli operai a ore a. determinare la retribuzione lorda imponibile percepita per il mese

(se il periodo di paga è mensile) o per le 4 settimane (se il periodo di paga è

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IL SOLE 24 ORE

N. 1 ­ gennaio 2010


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