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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO

Indennità giornaliera di malattia: lavoratori aventi diritto Settore industria e artigianato commercio credito, assicurazione, servizi tributari appaltati

agricoltura

Lavoratori beneficiari operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio operai e impiegati del commercio e categorie assimilate, compresi i sacristi salariati salariati fissi e assimilati a contratto annuo; salariati fissi con contratto inferiore all’anno; braccianti fissi o obbligati; braccianti (o giornalieri di campagna) avventizi e assimilati; compartecipanti e piccoli coloni. Altri soggetti aventi diritto

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro il cui riferimento è oggi da intendersi nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento. A tale contratto si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei contratti a termine (art. 58, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 che rinvia al D.Lgs. 6.9.2001, n. 368). Pertanto la tutela previdenziale di malattia è riconosciuta a seconda del settore e della qualifica di appartenenza, coerentemente con le norme generali previste per i lavoratori assunti a tempo determinato (INPS, circ. 13.3.2006, n. 41 e 27.3.1986, n. 20; msg. 7.5.1986, n. 8091). Inoltre, a decorrere dall’1.1.2007, sono inclusi: – gli apprendisti di tutti i settori (INPS, circ. 43/2007), la cui tutela veniva peraltro accordata da molti contratti collettivi a totale carico del datore di lavoro (art. 1, c. 773, legge 27.12.2006, n. 296); – i lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata INPS (collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto) purché non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non pensionati (art. 1, co. 788, legge 27.12.2006, n. 296). A tali ultimi lavoratori anche prima dell’1.1.2007 era riconosciuta l’indennità per la sola degenza ospedaliera. La tutela per la malattia è inoltre estesa ai lavoratori dello spettacolo e ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Lavoratori esclusi – – – – – – –

Impiegati dell’industria, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati Portieri e impiegati dipendenti di proprietari di stabili Viaggiatori e piazzisti Lavoratori domestici Dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali Dipendenti degli enti pubblici Dirigenti

pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati, per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di CIG; per gli iscritti alla gestione separata INPS (D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito in legge 29.2.1980, n. 33 e art. 1, c. 788, legge 27.12.2006, n. 296). L’indennità giornaliera spetta dal 4° giorno di malattia (il primo periodo di Decorrenza 3 giorni non è indennizzabile dall’INPS e viene definito periodo di dell’indennità “carenza”) e fino al 180° giorno di malattia. Il 4° giorno di malattia viene computato dalla data di inizio dell’evento morboso che, normalmente, coincide con la data di rilascio della relativa certificazione. È ammessa la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal ...’’. Nel caso in cui la data di inizio malattia retroagisca di oltre 1 giorno rispetto alla data di rilascio della certificazione medica, l’indennità di malattia decorrerà comunque al massi­ mo dal giorno precedente quello del rilascio e pertanto i giorni anteceden­ ti non saranno indennizzati. N. 1 ­ gennaio 2010

IL SOLE 24 ORE

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