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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO Secondo tale norma, pur in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al debitore (in questo caso, il lavoratore), la controparte (il datore di lavoro) non è obbligata a mantenere in vita il contratto, se il debitore stesso non è più in grado di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto (Cass. 13.2.2003, n. 2152). Al dipendente assente per malattia è vietato prestare altra attività lavorativa, Lavoro in costanza dovendosi presumere un rapporto di contraddizione fra l’esigenza di tutela di malattia della salute e lo svolgimento di un’altra prestazione lavorativa. In sede giudiziale tale presunzione deve tuttavia essere verificata in concreto, esaminando il tipo di malattia e valutando se l’attività di fatto svolta presenti o meno identità o forte somiglianza con quella sospesa. Pertanto, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipen­ dente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro solo quando comporti la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Il recesso è legittimo anche nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa esterna sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia; tale situazione dimostra, infatti, una fraudolenta simulazione del lavoratore (Cass. 1.7.2005, n. 14046). G.F.

N. 1 ­ gennaio 2010

IL SOLE 24 ORE

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