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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO

Il medico incaricato della visita ha diritto a un compenso variabile a seconda che la visita cada in un giorno feriale o festivo e che il lavoratore sia stato reperito o meno. Il datore e gli istituti previdenziali richiedenti devono rimborsare all’INPS, per ogni visita richiesta, i compensi erogati ai medici, maggiorati di un importo fisso per spese di amministrazione (art. 11, D.M. 15.7.1986).

Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile, per l’effettuazione delle visite Fasce di reperibilità di controllo, presso il luogo indicato sul certificato medico tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00 (art. 4, D.M. 15.7.1986).

Giurisprudenza Persecuzione e mobbing Poiché la scelta dell’ora della visita è compiuta dal medico e non dal datore di lavoro, quest’ultimo non può essere accusato di persecuzione in ragione della sola fascia oraria in cui avviene il controllo (Cass. 13.12.2005, n. 27429). L’obbligo di rendersi disponibile al domicilio scatta già dal 1° giorno di malattia, anche se il certificato medico non sia ancora stato inviato (Cass. 1.3.2004, n. 4163). Non costituisce mobbing sottoporre il lavoratore a continue visite fiscali, quando manchi la prova di un disegno persecutorio e di discriminazione (Cass. 1.8.2008, n. 21028).

Salvo che sia esplicitamente stabilito dal contratto di lavoro (Cass. Onere di preavvertire 1.3.2004, n. 4163), il dipendente non deve comunicare preventivamen­ dell’assenza te all’organo di controllo l’indifferibile assenza al domicilio (nel caso di specie, convocazione presso una struttura del Ministero della Giustizia: Cass. 6.5.2005, n. 9453). Ammettendo tuttavia che tale comunicazione, sempre ove non prevista dal CCNL, rientri nei doveri di correttezza e buona fede, essa va fatta all’INPS (Cass. 9.11.2002, n. 15766) e non deve essere estesa anche al datore di lavoro che, quindi, non può sanzionarne disciplinarmente l’omissione (Trib. Roma 24.5.2004). L’omessa o errata indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia Indirizzo comporta la perdita della relativa indennità economica (INPS, circ. 1.7.1988, n. 127). In tale caso però la perdita dell’indennità non è automati­ ca, ma subordinata al fatto che l’incompletezza del recapito non permetta in alcun modo di effettuare le visite di controllo (INPS, circ. 6.6.1990, n. 129 e 4.8.1997, n. 182). Il datore di lavoro può in ogni caso dimostrare che l’INPS poteva ricavare l’esatto indirizzo concretamente e agevolmente altrove (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283). Qualora l’indirizzo venga successivamente segnala­ to o completato dal lavoratore, da tale momento potrà essere ripristinata la corresponsione dell’indennità (INPS, circ. 26.7.1988, n. 166). Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata, Ripetizione delle visite alla competente ASL, una seconda richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia; è invece consentita la reiterazione delle visite di controllo in più giorni successivi (art. 2, D.M. 15.7.1986). Quando la malattia è ascrivibile al comportamento illecito di terzi (normal­ Comportamento illecito mente e prevalentemente per incidenti stradali), le visite mediche di di terzi N. 1 ­ gennaio 2010

IL SOLE 24 ORE

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