LEADERSHIPMEDICA 284

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e finanziari. Il legislatore, inoltre, non ha precluso le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali ed ha previsto, qualora vi siano i presupposti, sia il ricorso alla Camera arbitrale e di conciliazione della Consob, sia all'arbitrato bancario e finanziario. Il decreto in argomento ha imposto all'avvocato, a far data dall'entrata in vigore del decreto - 20 marzo 2011 - l’obbligo (art. 4) all'atto del conferimento dell'incarico, di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione civile per la composizione della controversia, dell'obbligatorietà per specifiche materie e delle agevolazioni fiscali previste dalla norma. Va inoltre precisato che nel caso in cui si rifiuti l’accordo e il giudice, successivamente, emani una sentenza del medesimo contenuto, la parte vittoriosa sarà comunque condannata al pagamento delle spese legali, all’indennità di mediazione ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato del “contributo unificato” (tassa per l'iscrizione a ruolo delle cause civili). L’omessa informazione da parte del-

l’avvocato rende annullabile il mandato ricevuto dal cliente. La mediazione, quindi, è uno strumento di composizione stragiudiziale della lite che consente alle parti, in tempi celeri, di addivenire, attraverso l’assistenza del mediatore, ad un accordo amichevole, che si concretizza nella formulazione di una proposta per la risoluzione della vertenza in atto. Le parti ritornano ad essere i veri protagonisti della lite, non demandando ad un terzo super partes la soluzione del proprio conflitto; ciò fa sì che l'accordo raggiunto sia rispettato essendo il risultato di una negoziazione volontaria. Tale nuovo strumento di risoluzione delle controversie ha molteplici vantaggi: rapidità: l’Organismo di Conciliazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, fissa la data del primo incontro. Il procedimento di mediazione deve concludersi entro quattro mesi dal deposito dell'istanza, salvo richiesta di proroga da concedersi per determinate ragioni specifiche; economicità: i costi sono contenuti e stabiliti dal legislatore

secondo tariffario di cui al D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e sono previste importanti agevolazioni fiscali (art. 20 D. Lgsl. 28/2010); informalità: si tratta di un incontro tra le parti ed il mediatore, non soggetto alle regole processuali, e al quale può partecipare il proprio avvocato; riservatezza: coloro che partecipano agli incontri di mediazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento (art. 9); efficacia: poiché l’accordo è stato voluto e negoziato direttamente fra le parti, è probabile che esse lo rispettino essendo frutto di una comune volontà. Il legislatore ha previsto tre differenti tipologie di mediazione: 1) facoltativa: le parti, liberamente, attuano un procedimento di mediazione, sia prima, sia nel corso del processo; 2) obbligatoria: imposta ex lege ai sensi dell'art. 5 del decreto. In questo caso, come indicato in premessa, il procedimento di mediazione deve essere esperito a pena di improcedibilità; 3) giudiziale: il giudice invita le par-

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