LEADERSHIPMEDICA 284

Page 55

manda ex art. 322 c.p.c. così che si applicheranno i principi generali previsti dalla disciplina dei due istituti.

TAB. 2

Udienza di conciliazione e incontro congiunto di mediazione Molto simili appaiono l’incontro congiunto di mediazione e l’udienza di conciliazione. Nel primo caso l’incontro dovrebbe essere fissato dal responsabile dell’organismo, previa designazione del mediatore e ricevuta la dichiarazione di imparzialità del medesimo, entro quindici giorni dal deposito della domanda, termine che non tutti i regolamenti ora in preparazione prevedono di poter rispettare. Nel secondo caso il giudice di pace, individuato mediante i con-

sconde alcune insidie, come nella già vista problematica sulla competenza territoriale. L’Organismo dovrà curare non solo la ricezione ma anche la prova della medesima. Dalla data della ricezione come noto, infatti, dipendono rilevanti conseguenze in tema di decadenza e prescrizione dei diritti portati in mediazione. Il problema non si pone per quanto riguarda la conciliazione ex art. 322 c.p.c., per la quale, nel silenzio della legge, viene da tempo utilizzata la notifica con le modalità previste per gli atti giudiziali dal codice di procedura civile. Peraltro non esiste alcuna specifica disposizione né sulla prescrizione né sulla decadenza viene stabilita per la do-

56

TAB. 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.