Teme - Settembre/Ottobre 2015

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9/10.15 TEME - TECNICA E METODOLOGIA ECONOMALE

BIMESTRALE DI TECNICA ED ECONOMIA SANITARIA ISSN 1723-9338

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Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma - Trib. Viterbo n.393 del 13/04/93 Anno 53 - N° 9/10 Settembre/Ottobre 2015 In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

E. Colagrosso Spending review numero 4 intervista a 4 mani S. Zuzzi, A. Stefanelli

S. Abrate Gli oneri della sicurezza nelle pubbliche gare: il punto della giurisprudenza

G. Borromeo Semplificazione e flessibilità delle procedure d’appalto nella Nuova Direttiva Appalti

V. Miniero Quanto vale la credibilità di un paese?


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In copertina: foto redazionale

Tecnica e metodologia economale Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria fondato nel 1962 per l’aggiornamento professionale degli economi e provveditori della Sanità. ISSN 1723-9338 Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma Trib. Viterbo n. 393 del 13/04/93 Anno 53 - Settembre/Ottobre 2015 Organo ufficiale della FARE Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità www.fareonline.it Direttore responsabile Marco Boni e.mail: direttore@teme.it Capo redattore Enza Colagrosso Via Orvieto, 24 - 00182 Roma Tel. 393.5564782 - e.mail: redazione@teme.it Redazione Salvatore Coronato - Massimo Masetti Salvatore Torrisi - Corrada Valle e.mail: redazione@teme.it Corrispondenti Triveneto - Marco Molinari Azienda ULSS n. 20 - Via Murari Bra, 35 - 37136 Verona Tel. 045.8075764 - Fax 045.8075739 mmolinari@ulss20.verona.it Italia Centrale - Orfeo Mazza Az. USL2 Urbino - Via S. Chiara, 24 - 61029 Urbino (PU) Tel. 0722.301832 - Fax 0722.301835 Puglia - Filippo Jacobellis Via della Repubblica, 3 - 70010 Adelfia (BA) Tel. 080.4596070 Sicilia - Salvatore Messina AO Umberto 1° Contrada Ferrante - 94100 Enna Tel. 0935.516705 - tucciomessina@virgilio.it

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Editore - ASSOAEL Via A. Pistola, 21 - 01033 Civita Castellana (VT) Iscrizione R.O.C. n. 7852 Impaginazione e Stampa Edizioni Grafiche Manfredi s.n.c. Via G. Mazzoni, 39/A - 00166 Roma - Tel. 06.6243159 e-mail: edizionimanfredi@gmail.com Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L’editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall’art.7 del sopra citato D.Lgs. scrivendo a: Assoael Edizioni Teme, Via A. Pistola 21 - 01033 Civita Castellana (VT).

Autorizzazione del Tribunale di Viterbo n. 393 del 13/04/93 Diritti Riservati

ASSOCIATO ALL’U.S.P.I. UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA Chiuso in tipografia il 24 ottobre 2015

Il vento sta cambiando Marco Boni

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le interviste di teme

Spending review numero 4 Enza Colagrosso

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codice contratti

Semplificazione e flessibilità delle procedure d’appalto nella Nuova Direttiva Appalti Avv. Giovanna Borromeo

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normazione

Gli oneri della sicurezza nelle pubbliche gare: il punto della giurisprudenza Simone Abrate

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normazione

Quanto vale la credibilità di un paese? Avv. Vittorio Miniero

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Amministrazione, pubblicità e Abbonamenti ASSOAEL Edizioni TEME - Piazza del Duomo, 6 01033 Civita Castellana (VT) Tel. e Fax 0761.513737 assoael.teme@virgilio.it Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00 c/c Postale 10130011 intestato a ASSOAEL Edizioni TEME Partita IVA: 01416490561

editoriale

normazione

Variabilità Economiche negli Ambienti Complessi: l’Emodinamica come Area di Studio Stefano Marcelli, Luciano Moretti, Chiara Gatti, Mirco Gregorini, Adoriano Santarelli, Renato Rocchi, Monica Iustini

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normazione

Saranno gli effetti della torrida estate del 2015? Marco Dori

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gestione

Affidamento diretto del servizio di trasporto malati Paolo De Angellis

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le aziende informano

L’Azienda di Servizi Markas racconta i suoi primi 30 anni di attività Redazionale

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dalle Associazioni

Gli indirizzi del nuovo Codice degli Appalti Redazionale

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gli esperti rispondono juris aula elenco fornitori


pubblicitĂ


editoriale

Il vento sta cambiando “Efficienza e trasparenza nel settore sanitario dipendono anche dalla specificità professionale degli economi e dei provveditori. Abbiamo trascurato per troppo tempo questa evidenza, alimentando così forti elementi di criticità, sia per quanto riguarda l’appropriatezza negli approvvigionamenti, sia per quanto riguarda il verificarsi di fenomeni corruttivi che interessano il settore e, in particolare, gli acquisti in sanità”. Ed ancora: “La centralizzazione degli acquisti sortirà gli effetti sperati se la responsabilità delle centrali di acquisto sarà affidata a professionisti preparati e in grado di garantire il possesso di requisiti e di competenze altamente qualificate e certificate” Sono parole di Francesco Bevere, Direttore Generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Luigi Ferrara, Presidente Consip, sostiene che “La formazione degli addetti agli approvvigionamenti merita un’attenzione particolare. In considerazione della continua evoluzione della legislazione e delle tecnologie, per far sì che la capacità tecnico-culturale di coloro che procedono agli acquisti sia sempre adeguata rispetto ai compiti che sono chiamati a svolgere, è opportuno prevedere una serie di misure, che possono andare dal riconoscimento della figura professionale degli acquirenti, attraverso l’istituzione di una certificazione, all’investimento in formazione permanente.” Il DDL di Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e la riscrittura del Codice degli appalti prevede la “razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi”. Sono, quelli sopra richiamati, alcuni autorevoli segnali che il vento sta cambiando. Dopo 46 anni dalla promulgazione della legge istitutiva degli Enti Ospedalieri, che per la prima e unica volta tipizzava le funzioni del Provveditore e dell’Economo nella sanità pubblica, disegnando percorsi professionali ed accessi agli impieghi mirati, nel sistema si stanno oggi creando le basi per la formalizzazione della professione di buyer pubblico del terzo millennio. Se una di queste basi è la formazione, la prevista formazione mirata istituzionalizzata (Agenas) – cui la FARE è stata chiamata a contribuire – deve avere contenuti coerenti la professione. Per la loro individuazione i provveditori economi possono e devono mettere a disposizione l’esclusivo patrimonio esperienziale e di cultura specifica maturata. Ma lo sbocco naturale e conseguente di un percorso formativo pubblico è un titolo, cioè un riconoscimento formale di competenze acquisite, quindi formalmente spendibile nel mercato del lavoro. Per altro verso, la capacità tecnica e organizzativa che deve qualificare le stazioni appaltanti, affinchè esse possano competere nel mercato del procurement pubblico, come prevederà la legge, dipende dalla professionalità di azione che sono in grado di esprimere. Dovranno quindi necessariamente avvalersi di risorse professionali certificate. Appare quindi evidente oggi una coerenza di intenti volta alla costruzione di una figura professionale di buyer pubblico. Promana dalle Istituzioni e non è archiviabile, come in passato, come rivendicazione corporativa di una categoria. Per comprare bene, per fare spending review, occorre essere bravi compratori, cioè professionisti dell’acquisto. Finalmente, chi di dovere, se ne è accorto. L’occasione che si prefigura oggi per la (ri)professionalizzazione del provveditore economo potrebbe essere irripetibile, almeno per il medio periodo, e non può essere sprecata. Il processo di costruzione del professionista dell’acquisto va strutturato, alimentato e presidiato. Alla base del processo sta necessariamente la progettazione del profilo professionale - la “job description” - del buyer pubblico di sistema. Un lavoro urgente per la FARE.

Marco Boni

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le interviste di teme

Spending review numero 4 Intervista a quattro mani con l’avvocato Andrea Stefanelli e la Presidente FARE Sandra Zuzzi Enza Colagrosso

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Quarta Spending review, è stato subito denominato così il famigerato art. 9-ter del Decreto-Legge 19/6/2015 n. 78, convertito nella Legge n. 125 il 6 agosto u.s.. Il suddetto articolo, suddiviso in 11 commi, in tema di “Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci” porta con sé un (nuovo) tentativo di introdurre per legge la riduzione della spesa in ambito sanitario. Un tentativo del genere non è certo nuovo, ma ciò che suscita curiosità fra gli operatori è il verificare se, ancora una volta, l’obiettivo di razionalizzare lo si è cercato attraverso meccanismi che poi nella pratica si dimostrano farraginosi. È per questo che, per comprendere il nuovo scenario normativo, che siamo obbligati ad affrontare, abbiamo deciso di chiedere un doppio parere: uno squisitamente legale, all’avvocato Andrea Stefanelli, che ci aiuterà a capire il nuovo dispositivo; ed uno alla Presidente della FARE, Sandra Zuzzi, che ci spiegherà quelle che potranno essere le difficoltà nella sua applicazione. Avvocato Stefanelli in poche battute può spiegarci quali sono le novità introdotte dall’ art. 9-ter? L’art. 9-ter è diviso in alcuni commi, di cui il primo, a sua volta, è suddiviso in due lettere, a) e b), la prima genericamente relativa ai beni e servizi di cui all’allegata Tab A), la seconda invece relativa ai soli dispositivi medici. È assolutamente necessario sottolineare questa distinzione in quanto, esclusivamente per i beni e servizi di cui alla Tabella A, il Legislatore ha previsto l’obbligo d’applicazione di uno sconto del 5%. Per tutti i dispositivi medici in generale, invece, non è disposta alcuna percentuale.

Le amministrazioni sanitarie devono applicare lo sconto a tutti i loro fornitori? Stefanelli: No, il Legislatore ha previsto un “obbligo” (“gli enti del S.s.n. sono tenuti”) per le PP.AA. ma non d’applicazione tout court di una riduzione del prezzo, quanto piuttosto di proposizione di una “rinegoziazione” con i propri fornitori, allo scopo di giungere ad un risparmio della spesa pubblica. La logica quindi non è più quella di una riduzione imposta per legge, come invece nell’art. 13, comma 15 della D.L. n. 95/2012 conv. L.n. 135/2012 ,la così detta 2° spending review, ma di una interlocuzione fra due contraenti “privati” allo scopo di ridurre l’importo contrattuale. Il Legislatore ha poi fissato solo per i dispositivi medici un “tetto” di sconto ovvero, più correttamente, uno scopo “al fine di garantire [..] il rispetto del tetto di spesa regionale” che darà modo ad ogni Regione di essere libera di decidere (e meno) se richiedere una scontistica ai propri fornitori di dispositivi medici. Zuzzi: È evidente che la norma, pur non obbligando le singole Amministrazioni a ridurre ogni contratto per beni e servizi di cui alla Tabella A del 5%, richiede comunque una riduzione complessiva della spesa per beni e servizi pari a detta percentuale su base annua. Il legislatore ha ritenuto quindi che siano possibili riduzioni contrattuali anche superiori al 5% su base annua, considerando prezzi e/o volumi, ovvero inferiori. Si è cercato quindi di evitare una pura logica di taglio lineare, almeno nelle intenzioni. In definitiva quali sono le differenze rispetto alle precedenti Spending Review? Stefanelli: Mentre nelle precedenti disposizioni in materia di riduzione


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della spese sanitaria vi era sostanzialmente una distinzione fra dispositivi medici e farmaci, in questo caso vi è una sottodistinzione fra D.M. e servizi/beni utilizzati dagli enti del Servizio sanitario nazionale e, solo fra alcuni di detti beni e servizi, quelli cioè indicati nella tabella A, è necessario ottenere uno sconto del 5%, mentre per tutti gli altri la rinegoziazione è “libera”. Zuzzi: Un’altra differenza riguarda la rinegoziazione nell’ambito dei farmaci che in questa nuova spending è riservata ad AIFA. Come si concorda la scontistica? Stefanelli: Se si trova un accordo, si procede alla modifica del contratto in essere, ma se invece le parti non si accordano, allora entrambe possono, entro 30 gg. dalla richiesta avanzata dall’una nei confronti dell’altra, recedere dal contratto sottoscritto, senza alcun onere risarcitorio a proprio carico. Zuzzi: Naturalmente la rescissione del contratto non è così semplice come la norma sembra lasciare intendere, dal momento che l’Amministrazione deve comunque garantirsi la fornitura dei beni o dei servizi oggetto del contratto in via di rescissione. È naturalmente necessario aver individuato sul mercato un fornitore disponibile, che sia in grado di erogare la fornitura nei termini richiesti dall’Amministrazione. Questo, soprattutto per i servizi, ma non solo per quelli, può presentare diverse difficoltà. Praticamente cosa avviene? Stefanelli: Partendo dal presupposto che la richiesta di rinegoziazione parta dalla P.A. sanitaria, se l’Amministra-

zione richiede lo sconto del 5% e l’operatore economico non accetta tale richiesta, dalla data di diniego dell’operatore economico passano 30 giorni entro cui la P.A. sanitaria può recedere dal contratto, oppure proseguire alle condizioni iniziali. Diversamente se invece l’operatore economico rifiuta ma “rilancia” con una riduzione percentuale di minor valore rispetto a quella avanzata dalla P.A., in tal caso allora sarà l’Amministrazione sanitaria a dover rispondere entro 30 giorni se accetta tale riduzione, oppure se intende recedere contrattualmente. Zuzzi: La rinegoziazione richiede comunque all’Amministrazione una preventiva ricerca di mercato, non semplice perché i prezzi e le condizioni contrattuali praticate alle varie PP.AA. non sono disponibili on line o in banche dati. Essendo i beni e servizi acquistati dalle Aziende Sanitarie migliaia, si può facilmente capire la pesante mole di lavoro che si genera per il mercato, sia lato Aziende Sanitarie sia lato fornitori. Se l’Amministrazione sanitaria decide di recedere, cosa succede? Stefanelli: Nel caso di recesso è opportuno sottolineare come la PA sia obbligata a indire una nuova gara per l’affidamento del servizio o fornitura risolta e come, solo “nelle more” di detta indizione, possa utilizzare, per non interrompere l’erogazione del servizio sanitario: convenzioni quadro della propria centrale di committenza regionale, di Consip oppure (anche) di centrali di committenza di altre regioni. Le PP.AA. appaltanti, se recedono da un contratto in essere, non possono richiedere preventivi e/o accettare TEME 9/10.15

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le interviste di teme

offerte da altri operatori economici che non siano già contraenti di altre PP.AA. per fornitura di beni e servizi aggiudicati in gara. Zuzzi: L’indizione di nuove gare è la conseguenza di eventuali rescissioni contrattuali, con tempi che possono variare da 3-4 mesi a un anno, a seconda dell’importo di gara. Se la P.A. recede, e l’operatore economico non concorda con le ragioni di detto recesso a cosa si va incontro? Stefanelli: Trattandosi dello scioglimento di un rapporto di natura civilistica, competente a trattare la controversia sarà il giudice civile e non quello amministrativo; così ha deciso lo stesso Consiglio di Stato (sez. V°, 22/5/2015, n. 2562) riconoscendo, in questi casi, la piena giurisdizione della magistratura ordinaria. La controversia riguarderebbe da un lato una scelta della P.A. (il recesso per mancato ottenimento dello sconto) “vincolata” o, quantomeno, prevista per legge ma, dall’altra, una decisione (l’individuazione del nuovo fornitore) assolutamente discrezionale e quindi, come tale, da sempre appannaggio del sindacato del giudice amministrativo. Zuzzi: È chiaro che l’intervento sui contratti in essere, e in particolare la rescissione di alcuni di essi, può aprire contenziosi dall’esito potenzialmente incerto. Quindi non sono stimabili eventuali costi imputabili a risarcimenti che potrebbero incidere sui bilanci futuri. Da quello che capisco gestire questa scontistica presenta grosse difficoltà? Stefanelli: Ritengo che il Legislatore abbia con questa normativa, a differenza dei precedenti interventi legislativi, nel corretto spirito pattizio, “riaperto” i termini contrattuali per consentire/ obbligare le parti a rivedere le condizioni convenzionali, nella speranza di riuscire ad ottenere un risparmio di spesa. Detto intervento è pertanto da ritenersi “tecnicamente” corretto. 6 TEME 9/10.15

Nutro invece maggiori perplessità sullo strumento successivo alla fase d’eventuale rottura del rapporto, in quanto l’estendibilità delle convenzioni-quadro già in essere con altri operatori economici ed, ancor più, l’affidamento diretto ad altri contratti “a condizioni economiche più convenienti”, non possono che essere strumenti forieri d’ulteriore contenzioso. Valgono per tutti i recenti casi affrontati dal Consiglio di Stato (III°, 7/9/2015, n. 4133 e 4136) di non estendibilità di un affidamento diretto per non perfetta conformità dell’oggetto e di non adesione ad una convenzione CONSIP di prestazioni aggiuntive (alla prestazione principale) per rendersi conto che questa strada non è agilmente percorribile. Zuzzi: Il problema principale è a mio avviso la difficoltà di raggiungere la riduzione richiesta dalla norma, senza incidere sulle prestazioni erogate dal SSN. Il vostro consiglio? Stefanelli: Il nuovo scenario normativo va affrontato tenendo ben conto che le rinegoziazioni sono inevitabili e che daranno luogo a scontri competitivi tra le ditte concorrenti, nel tentativo di accaparrarsi quelle commesse che saranno oggetto di recesso contrattuale da parte delle P.A.. La questione, tuttavia, essendo di natura più strettamente commerciale, vede la P.A. tanto più in grado di ottenere significativi sconti dai suoi fornitori quanto più sarà a conoscenza del mercato ed avrà quindi la capacità di interloquire con le imprese, conoscendo i prezzi d’aggiudicazione di altre gare, di convenzioni regionali e dei prezzi praticati alle altre PP.AA.. Zuzzi: La difficoltà principale è la conoscenza delle condizioni contrattuali delle altre Amministrazioni, non solo per quanto riguarda i prezzi ma anche e soprattutto con riferimento ai contenuti dei singoli contratti siano essi di beni o di servizi. Si riafferma di conseguenza la necessità di poter fruire di Osservatori Prezzi affidabili, che, malgrado vari tentativi, non sono mai decollati.


codice contratti

Semplificazione e flessibilità delle procedure d’appalto nella Nuova Direttiva Appalti Dal Documento di gara unico europeo per i requisiti di gara alla riduzione dei termini per la ricezione delle offerte Uno dei principi cardini che ha guidato il Parlamento Europeo nell’elaborazione delle Direttive europee in materia di contratti pubblici è la semplificazione e la maggiore flessibilità delle procedure di appalto. Molti operatori economici, soprattutto le Piccole e Medie Imprese (PMI), ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista proprio negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Al fine di limitare gli ostacoli alla partecipazione agli appalti pubblici delle PMI, la nuova normativa comunitaria si impegna a ridurre fortemente gli oneri amministrativi, facendo ricorso ad uno strumento che a livello europeo, per le imprese, può comportare una riduzione complessiva dell’80% degli oneri attuali. Con lo scopo di ottenere, dunque, una riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle gare è stato introdotto il Documento di gara unico europeo (DGUE) disciplinato all’ art. 59 della Direttiva 2014/24/UE . L’articolo 59 della direttiva “settori ordinari” prevede infatti che “Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste

in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi; b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58; c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65 nelle procedure ristrette,di dialogo competitivo e di procedura competitiva con negoziazione e partenariato per l’innovazione; Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti (avvalimento) nel DGUE sono comprese altresì le medesime informazioni in relazione a tali soggetti.

Avv. Giovanna Borromeo Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Per ottenere una riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle gare è stato introdotto il documento di gara unico europeo (DGUE) disciplinato all’ art. 59 della Direttiva 2014/24/UE TEME 9/10.15

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Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale”. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, infatti, “l‘amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 3 o 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62”. Il DGUE consiste dunque, in una dichiarazione formale che i concorrenti presentano al momento della domanda di partecipazione alla gara o della formulazione dell’offerta, come tale sostitutiva dei relativi certificati, che attesta sia la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 57, e al contempo, la sussistenza dei requisiti generali di idoneità morale, dei requisiti speciali tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. Solo l’aggiudicatario dovrà fornire la documentazione originale, al fine di dimostrare la veridicità delle dichiarazione rese, nonchè consentirne la verifica da parte dell’Amministrazione aggiudicataria. Dall’introduzione del DGUE dovrebbero derivare significativi vantaggi per le MPMI, sia sotto il profilo della

Il DGUE è una dichiarazione che i concorrenti presentano al momento della domanda di partecipazione alla gara o della formulazione dell’offerta che attesta sia la mancanza delle cause di esclusione sia la sussistenza dei requisiti 8 TEME 9/10.15

uniformità dei documenti da produrre nelle procedure di affidamento che della riduzione degli oneri amministrativi connessi alla produzione di un considerevole numero di “certificati” o documenti relativi ai requisiti ed ai criteri di selezione. Sulle modalità di presentazione di tale Documento, la Direttiva stabilisce infatti che esso deve essere presentato sulla base di un modello di formulario predisposto e aggiornato dalla Commissione europea e che sarà reso disponibile su e-Certis ed esclusivamente in forma telematica, contribuendo così ad una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. Il DGUE deve inoltre contenere anche l’indicazione delle autorità pubbliche presso cui possono essere reperiti i documenti a comprova di quanto dichiarato, nonché l’eventuale specificazione della Banca dati dalla quale possono essere estratti i dati. L’art. 59 (direttiva 2014/24/UE) al par. 4 sancisce che l’amministrazione aggiudicatrice, può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tuttavia l’obbligo di presentare la suddetta documentazione subisce una deroga nel caso in cui l’Ente appaltante abbia la possibilità di reperire i certificati e gli altri documenti attraverso la consultazione di una Banca dati nazionale, liberamente accessibile dagli enti appaltanti (anche appartenenti ad altri Stati membri). Viene dunque ad affermarsi sempre più il ruolo centrale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, prevista dall’art. 6 -bis del D.Lgs. 163/2006, nella quale devono essere raccolti tutti i dati relativi ai requisiti oggetto di autodichiarazione. La stessa AVCP nell’atto di segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014 ha sottolineato il ruolo e la centralità della BDNCP,


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quale strumento per la rimozione degli adempimenti burocratici posti a carico degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, che si pone in perfetta sintonia con gli obiettivi di semplificazione della nuova Direttiva appalti. Inoltre non sussiste obbligo di presentare documentazione nell’ipotesi in cui l’ente appaltante sia già in possesso della documentazione relativa ai requisiti autodichiarati (ad esempio perché li ha già acquisiti in relazione a una precedente gara e gli stessi mantengano la loro validità temporale). Il DGUE comporta, quindi, una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori, anche in termini di minori oneri economici, e contiene anche quegli elementi di garanzia utili al fine garantire che l’espletamento delle gare di appalto siano improntate a criteri di trasparenza, correttezza e tutela dei diritti dei lavoratori. Nell’ottica della semplificazione, altro rilevante aspetto legato all’obiettivo di riduzione dei tempi di gara, riguarda la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese. Le nuove disposizioni comunitarie hanno infatti ridotto i termini minimi per presentare le offerte, distinguendo tra procedure aperte e ristrette. Con riferimento alla procedura aperta, l’art. 27 della direttiva 2014/24/UE e l’art. 45 della direttiva 2014/25/UE prevedono che il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, mentre prima il termine minimo per la presentazione delle offerte era di 52 giorni. È stato modificato anche il termine minimo, che ora è di 15 giorni (prima 22) a seguito della pubblicazione di un avviso di preinformazione che rispetti determinate caratteristiche. In caso di procedura ristretta invece l’articolo 28 della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 46 della direttiva 2014/25/ UE dispongono che il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, mentre nel D.L.vo 163/2006 Il termine fissato per l’invio delle domande di partecipazione era di 37 giorni. Inoltre dopo la fase di prequalifica il termine per l’invio delle offerte, passa da 40 a 30 giorni, negli appalti ordinari. Con riguardo ai settori speciali invece, l’art. 46, paragrafo 2 dispone che in assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Ulteriore strumento volto alla semplificazione, innovazione e trasparenza delle procedure di gara è da rinvenirsi nell’uso diffuso delle comunicazioni elettroniche e degli appalti elettronici. Il legislatore comunitario dà particolare risalto ai mezzi elettronici di informazione e comunicazione, ritenuti in grado di semplificare la pubblicazione degli appalti, accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. In questa prospettiva, un uso estensivo dei mezzi di comunicazione elettronica ed una piena informatizzazione della procedura dovranno divenire la norma (considerando 52). La Direttiva 2014/24/UE con l’articolo 22 prevede l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare mezzi elettronici per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni (considerando 52), tale aspetto comporta un impatto rilevante nel nostro ordinamento, poiché pur introducendo una semplificazione nella presentazione delle offerte, implica però la predisposizione di strumenti che rispettino le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione (considerando 80 e articolo 22) e tutelino il rispetto del principio della segretezza della partecipazione alla gara e del contenuto dell’offerta. All’art. 53 viene regolamentata la disponibilità elettronica dei documenti di gara, nello specifico l’accesso elettronico ai documenti di gara TEME 9/10.15

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diviene la regola, sicché nei casi in cui ai sensi degli artt. 21, par. 2, e 22, par. 1, tale accesso non risulti disponibile, il termine di presentazione delle offerte è prorogato di 5 giorni. Viceversa, secondo la Direttiva 2004/18/CE il ricorso a questa modalità di accesso ai documenti di gara è concepita in termini facoltativi e il suo utilizzo consente di fruire della riduzione di 5 giorni dei termini minimi ordinari di presentazione delle offerte. È ovvio che nel testo dell’avviso o dell’invito va indicato l’indirizzo internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili. L’utilizzo di mezzi elettronici costituisce dunque la regola, cui fanno eccezione casi specificamente disciplinati. In tale contesto, accanto ai sistemi dinamici di acquisizione, agli accordi quadro e alle aste elettroniche, si inserisce anche la disciplina concernente i cataloghi elettronici, (articolo 36 e considerando 68) in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, purché siano rispettati i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e tracciabilità. I cataloghi elettronici rientrano tra gli strumenti che consentono un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica, in termini di risparmio di tempo e denaro. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e l’organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti. Si pensi alle offerte presentate in forma di foglio

Ulteriore strumento volto alla semplificazione, innovazione e trasparenza delle procedure di gara è da rinvenirsi nell’uso diffuso delle comunicazioni elettroniche e degli appalti elettronici 10 TEME 9/10.15

elettronico. In tutte le procedure ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di offerte attraverso cataloghi elettronici. Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici, il paragrafo 2 prevede che “I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Questi devono soddisfare i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice”. Quanto alla presentazione dell’offerta, il paragrafo 3 prescrive che quando questa è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici: a) lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo È riconosciuta la facoltà delle stazioni appaltanti di elaborare offerte per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici trasmessi in precedenza. È necessario comunque, in sede di recepimento, introdurre una disciplina che garantisca un utilizzo dello strumento conforme ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Queste nuove modalità richiedono un profondo cambiamento e un diverso approccio da parte delle amministrazioni e degli operatori economici legati alle modalità tradizionali, nonché tempi adeguati per consentire alle amministrazioni di riorganizzare la gestione delle gare in queste nuove prospettive.


normazione

Gli oneri della sicurezza nelle pubbliche gare: il punto della giurisprudenza Come noto, a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n.123 , il legislatore ha considerato con particolare attenzione il tema della sicurezza sul lavoro.1 Il presupposto per l’applicazione delle norme speciali di tutela discende dal fatto dell’esternalizzazione di un’attività da parte della stazione appaltante. L’affidamento ad un soggetto terzo, l’appaltatore appunto, di una commessa pubblica fa scattare automaticamente un duplice obbligo di protezione in capo alla pubblica amministrazione appaltante, che è chiamata a tutelare la sicurezza dei propri dipendenti (che devono svolgere la propria attività in concomitanza con il lavoro altrui) insieme a quella dei lavoratori dell’appaltatore. Il fine pubblico assegnato dalle norme di riferimento alla stazione appaltante è, quindi, ben preciso: l’affidamento di appalti pubblici deve avvenire in condizioni tali da garantire la tutela di tutti i lavoratori coinvolti nella filiera dell’appalto. Per tale ragione, la l. n. 123/2007 ha in parte innovato direttamente la normativa speciale del Codice degli appalti, con l’introduzione dell’art. 86, comma 3-bis 2 , ed in parte ha delegato il legislatore ad emanare un nuovo corpus normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed infatti, l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. del 9.4.2008, n. 813, in attuazione della citata l. n.123/2007, stabilisce – tra l’altro - che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affida-

mento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Come precisato dalle Linee Guida Itaca4, in sede di prima applicazione, la normativa in parola ruota attorno al concetto di “interferenza”, intesa come “ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi”. Ciò fermo, tale “sovrapposizione” è sempre un concetto dinamico, che va valutato in relazione alle caratteristiche del singolo appalto da affidare: come precisato dalla stessa Itaca “si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano solo oneri di sicurezza in capo all’operatore economico. Di converso, in alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione”. Il ruolo centrale nella enucleazione delle “interferenze” è attribuito dalla legge direttamente alla stazione appaltante. I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze, infatti, devono essere quantificati e individuati dalla stazione appaltante nel c.d. “DUVRI”5. Ciò comporta due importanti conseguenze:

Simone Abrate Studio legale Abrate Roma

1 Recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

2. L’art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, così dispone: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.

3. C.d. “Testo unico sicurezza”, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato sulla base della delega contenuta nell’art. 1 della citata l. n. 123/2007.

4. ITACA, Gruppo di Lavoro “Sicurezza appalti”, doc. del 20.3.2008 “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi – Prime indicazioni operative”, consultabile su www.itaca.org.

5. L’art. 3, comma 1, lett. a) della l. n. 123/2007, infatti, ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze” (cfr. art. 26, commi 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008).

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normazione

- il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 e dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 163/2006; - i costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”, di cui all’art.86, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza, ossia ai costi stimati dalla stazione appaltante nel Duvri. A seconda dei casi, poi, vi possono ben essere appalti privi di rischi da interferenze: in questi casi la stazione appaltante deve indicare tale circostanza nella legge di gara, con la conseguenza che tale componente dell’offerta si intenderà “pari a zero”. I costi per la risoluzione delle interferenze, tuttavia, non esauriscono il catalogo dei costi della sicurezza del singolo appalto: vi sono, infatti, anche i costi c.d. “aziendali”, che l’appaltatore deve sostenere per i propri dipendenti, a prescindere dall’esistenza di interferenze con i dipendenti del committente pubblico 6 . Tali oneri aziendali, che sono quelli richiamati dall’art. 87, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte

I costi “aziendali”, che l’appaltatore deve sostenere per i propri dipendenti devono essere indicati nelle rispettive offerte ma sono, a differenza di quelli del Duvri, aperti al confronto concorrenziale 12 TEME 9/10.15

ma sono, a differenza di quelli del Duvri, aperti al confronto concorrenziale, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. In sintesi, una parte dei costi della sicurezza (individuata dalla stazione appaltante nel DUVRI) è fuori dall’offerta e dal ribasso d’asta (art. 86, comma 3-ter, del Codice); un’altra parte, relativa alla singola impresa, confluisce invece nell’offerta e deve essere specificamente indicata e valutata in fase di verifica dell’anomalia 7 in base agli artt. 86, comma 3-bis ed 87, comma 4, ultimo periodo, del Codice. Esistono, dunque, due componenti fondamentali della sicurezza scisse tra di loro: gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI se ed in quanto esistono in relazione alla particolare tipologia dell’affidamento) ed i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (quantificati dall’operatore economico nella propria offerta). Ciò vuol dire, come detto, che i costi da interferenze sono sottratti dal confronto competitivo e non sono soggetti a ribasso né a verifica d’anomalia, mentre per i costi a carico dell’impresa ogni operatore economico “deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato” (cfr. Anac-ex Avcp, Determinazione n. 3/2008). - Gli obblighi dichiarativi dei concorrenti: la posizione della giurisprudenza. Come detto, la ratio delle norme in parola è quella di garantire la sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore (oneri aziendali) nonché dei lavoratori, inclusi quelli della stazione appaltante, che entrano in contatto


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tra loro in ragione dell’esistenza di un “cantiere” aperto (oneri da interferenze). Ciò comporta, per la stazione appaltante, l’onere di quantificare preventivamente (per i servizi e forniture) nel Duvri gli oneri da interferenza, anche nel caso in cui siano pari a zero, imponendo poi ai concorrenti di non assoggettare tali oneri a ribasso, nonché di sottoporre a verifica di congruità gli oneri aziendali quantificati dai concorrenti. Per i concorrenti, invece, è necessario quantificare i propri oneri aziendali, che in quanto tali sono diversi per ogni offerente, poiché dipendono dalla concreta organizzazione aziendale di ciascun operatore economico. Se gli elementi sopra richiamati sono da considerarsi come pacifici, non altrettanto può dirsi sulla necessità per il concorrente di indicare gli oneri aziendali, in maniera specifica e scorporata, già nell’offerta, piuttosto che limitarsi a scorporali dall’importo complessivo solo nell’eventuale fase di verifica dell’anomalia. La questione nasce dalla non chiarissima formulazione dell’art. 87, comma 4, del Codice il quale, nell’ultimo periodo, dispone che la stazione appaltante, nella valutazione di congruità dell’offerta “tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. La norma, invero, non chiarisce se l’indicazione specifica degli oneri aziendali significhi un loro scorporo dall’offerta in ogni caso, oppure se tale indicazione possa avvenire successivamente, in sede di valutazione dell’anomalia, appunto. Inoltre, il riferimento testuale ai soli settori dei servizi e forniture, ha posto in dubbio la sua applicazione al settore dei lavori. Secondo una prima interpretazione giurisprudenziale, l’indicazione specifica degli oneri della sicurezza azien-

dali deve essere differita alla fase di verifica dell’anomalia, con la conseguenza che la mancata indicazione nell’offerta non comporta l’esclusione dalla gara, salvo che il bando non la preveda espressamente8. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza tale onere di preventiva indicazione attiene, coerentemente con il dettato letterale dell’art. 87, comma 4, del Codice, ai soli settori dei servizi e delle forniture, laddove per i lavori la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 del Codice9. Secondo un’altra interpretazione giurisprudenziale 10 , invece, è sempre necessaria la specifica indicazione nell’offerta dei costi aziendali, accanto alla sottrazione dalla base d’asta per i costi da interferenze, pena l’esclusione dalla gara, ed anche in assenza di una espressa previsione di esclusione del Bando di gara, in virtù del principio di eterointegrazione11. La sanzione espulsiva, secondo tale giurisprudenza, discende dal fatto che l’offerta non contiene un elemento essenziale, gli oneri della sicurezza appunto, e per tale ragione non trova applicazione neppure il principio di tassatività ex art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/200612. Di recente, infine, è intervenuta la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20.3.2015, n. 3, che si è pronunciata a favore della seconda tesi più rigorosa, in ragione del fatto che le norme in materia di sicurezza del Codice rispondono a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale. Attesa la rilevanza dei valori tutelati, quindi, è pienamente giustificato l’onere dichiarativo preventivo richiesto ai concorrenti. Sotto tale ultimo profilo, secondo la citata Adunanza Plenaria n. 3/2015, l’onere in parola si estende anche al

6. Quanto alla collocazione “toponomastica” delle diverse categorie di oneri, gli oneri da interferenze sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 D. Lgs. n. 81/2008); gli oneri aziendali, invece, sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, e sono sostanzialmente contemplati dal DVR, documento di valutazione dei rischi.

7. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 3 ottobre 2011, n. 5421. di predisposizione dell’offerta complessiva”.

8. Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. del 2 ottobre 2014, n. 4907; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. del 4 dicembre 2014, n. 2909.

9. Cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. del 7 maggio 2014, n. 2343; id. 9 ottobre 2013, n. 4964.

10. Cfr. Cons. di Stato, sez. III, sentenza del 23 gennaio 2014 n. 348.

11. Cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. del 29.2.2012, n. 1172; Tar Lazio, Roma, Sez. I, sent. del 17.10.2012, n. 8522.

12. Cfr. Tar Toscana, sez. II, sent. del 26.11.2013, n. 1630.

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13. In merito a tale categoria di costi della sicurezza, una recente sentenza del Tar Lombardia (Sez. IV, sent. 5.3.2015, n. 645) ha precisato che “I costi per la sicurezza da interferenza, definiti dagli atti di indizione della gara, non possono essere modificati, essendo la proiezione economica dell’analisi preventiva compiuta dalla stazione appaltante, tanto che non entrano nel contenuto proprio dell’offerta e non sono suscettibili di ribasso, anche se, trattandosi di costi da sostenere, devono essere evidentemente tenuti in considerazione da ciascun concorrente in sede di predisposizione dell’offerta complessiva”.

14. Cfr. C.G.A., sez. giurisd., sent. 24.3.2015, n. 304.

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settore dei lavori, anche se tale settore non è testualmente contemplato dall’art. 87, comma 4, ultimo periodo, del Codice. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha rilevato - per il settore dei lavori – che: - non è corretto “rimandare” la quantificazione degli oneri aziendali al PSC (ossia a dopo l’aggiudicazione), poiché il PSC è riferito ai costi di sicurezza quantificati a monte dalla stazione appaltante, specialmente in relazione alle interferenze, e non alla quantificazione dei costi aziendali delle imprese; - Non appare coerente … non imporre ai concorrenti, per i soli appalti di lavori, un obbligo di indicazione nelle offerte dei loro costi specifici, il cui calcolo, infine, emergerebbe soltanto in via eventuale, nella non indefettibile fase della valutazione dell’anomalia. Dopo tale importante pronuncia, quindi, per tutti i settori dei contratti pubblici è fatto obbligo alla stazione appaltante di quantificare preventivamente i costi da interferenze, che non possono essere soggetti a ribasso, mentre per i concorrenti è necessario indicare in offerta in maniera specifica sia i costi da interferenze 13 che i costi di sicurezza aziendali. In caso contrario, prosegue l’A.P. n. 3/2015, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai parte-

cipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale. La questione sembra, quindi, aver trovato una soluzione stabile, ancorchè non del tutto consolidata. In una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia14, infatti, il principio affermato dalla Plenaria n.3/2015 sembra essere stato in parte rivisitato. Secondo il Giudice siciliano, infatti, i principi della Plenaria citata trovano applicazione, nel settore dei lavori, soltanto se il Bando comminava espressamente con l’esclusione la mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendali. Il C.G.A., in particolare, ha fatto leva sul principio di affidamento, in base al quale l’esclusione va limitata ai soli casi espressamente contemplati dalla legge o dalle clausole della lex specialis (e, nel caso esaminato, il Bando non sanzionava la mancata indicazione degli oneri aziendali). Inoltre, lo stesso C.G.A. ha valorizzato nuovamente il fatto che gli artt. 86 ed 87 del Codice si riferiscono ai soli servizi e forniture (e non quindi, ai lavori) disciplinando la fase di anomalia, e non il contenuto o le modalità di presentazione delle offerte, di talché l’obbligo di indicare i costi aziendali non può essere ricavato da ali norme in base al principio di eterointegrazione ex art. 1339 c.c.. In conclusione, fermo restando il principio di diritto sancito dalla Plenaria n. 3/2015, occorre prestare la massima attenzione all’evoluzione giurisprudenziale, atteso che l’ambito di applicazione degli artt. 86 ed 87 del Codice potrebbe essere nuovamente modificato o ridefinito, in particolare nel settore dei lavori pubblici.


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Quanto vale la credibilità di un paese? Con il decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, il Governo ha disciplinato una nuova modalità per raggiungere l’obiettivo della riduzione della spesa della sanità pubblica. È probabile che questo ennesimo tentativo porti qualche risparmio. Il dubbio che sorge, tuttavia, in capo a chi legge la norma introdotta di recente è se abbia un valore economico la credibilità (persa) di un paese. Il legislatore, si teme, da una parte ottiene un risultato (tutto da verificare) di risparmio di spesa, ma dall’altra indebolisce l’immagine del paese minando seriamente la propria credibilità. Gli errori commessi da legislatore sono due. L’articolo 9 ter del citato decreto prevede che, per contratti relativi a determinate tipologie di beni e servizi, le Amministrazioni sanitarie debbano proporre ai fornitori una rinegoziazione, con l’effetto di ridurre il valore contrattuale del 5 per cento. Se l’operatore accetta la proposta dell’amministrazione si ritrova un contratto del valore ridotto del 5 per cento (spesse volte a parità di prestazioni) se, invece, non accetta spetta il diritto all’amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto senza che questi possa chiedere alcun risarcimento del danno. L’amministrazione, dopo avere receduto, potrà aderire a qualche altro contratto stipulato da una altra amministrazione sanitaria a prezzi inferiori rispetto a quelli che spen-

deva prima di avviare la procedura. La prescrizione normativa sopra descritta consente, quindi, all’amministrazione sanitaria il diritto di recedere dal contratto d’appalto (in caso di mancata accettazione del ricatto della riduzione del valore contrattuale del 5 per cento da parte dell’operatore economico), senza pagare alcun danno, indipendentemente dalla durata del contratto. Di regola il diritto civile italiano ci insegna che il contratto produce obbligazioni tra le parti e che solo la volontà consensuale delle stesse consente di apportare modifiche (compresa la sua risoluzione), mentre se una delle due parti, unilateralmente, appone delle modifiche spetta all’altra il diritto del risarcimento del danno. Il legislatore italiano interviene con la forza su questo principio cardine e consente, invece, alle amministrazioni di risolvere unilateralmente i

Avv. Vittorio Miniero toto@appaltiamo.it

L’art 9 ter del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito il 6 agosto 2015, n. 125 prevede che, per contratti relativi a determinate tipologie di beni e servizi, le Amministrazioni sanitarie debbano proporre ai fornitori una rinegoziazione, con l’effetto di ridurre il valore contrattuale del 5 per cento TEME 9/10.15

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contratti senza dover pagare alcun danno. Facciamo una ipotesi. Una impresa firma un contratto con una amministrazione per servizi di pulizia per 5 anni ed è convinta di poter ottenere un utile dal contratto del 2 per cento (di regola gli utili delle imprese in certi appalti di servizi possono essere ancora molto inferiori a tale percentuale presa ad esempio). L’amministrazione le impone una riduzione del prezzo del 5 per cento e l’impresa non può accettare, dacché finirebbe per rimetterci. L’amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente il contratto disinteressandosi dell’impegno contrattuale assunto (e magari degli investimenti iniziali che usualmente le imprese fanno per attivare un contratto, convinte di poterli ammortizzare con gli anni). È evidente che disposizioni normative come queste finiscano per far perdere credibilità al nostro paese. Con quale spirito, d’ora in poi, le imprese proporranno offerte all’amministrazione non sapendo quale sarà la vera durata del contratto? In gara le amministrazioni continueranno ad indicare una durata, ma questa potrà essere considerata dal

La norma approvata dal legislatore nazionale comporterà, di conseguenza, un susseguirsi di affidamenti posti in violazione delle normative comunitarie che potrebbero esporre gravemente il nostro paese al rischio di subire una ennesima procedura di infrazione 16 TEME 9/10.15

mercato solo eventuale, in quanto in ogni momento il legislatore potrebbe intervenire con una disposizione normativa che offre all’amministrazione una finestra di uscita dallo stesso (previa proposta ricattante di riduzione del prezzo). E allora si ritorna al dubbio iniziale: questa disposizione comporta la riduzione della spesa, ma a quale costo di credibilità del Paese? E soprattutto: la credibilità del Paese sui mercati che partecipano agli appalti pubblici ha un valore economico? Hanno mai discusso di questo i nostri parlamentari quando hanno legiferato la ennesima disposizione sulla spending review? Al secondo errore commesso dal legislatore consegue, invece, una grave violazione delle normative comunitarie. Il legislatore ha, infatti, previsto che le amministrazioni, dopo aver receduto dal contratto, possano aderire a qualunque altro contratto stipulato da amministrazioni sanitarie per la medesima prestazione e per importi inferiori. Questa adesione è palesemente in violazione delle prescrizioni normative comunitarie e nazionali. L’articolo 57 del Codice degli Appalti prevede che, in casi eccezionali, l’amministrazione possa effettuare un affidamento senza gara, ma a valle sempre e comunque di una procedura negoziata tra almeno tre operatori economici individuati nel mercato. In nessun caso la normativa nazionale e comunitaria consente, ove possibile realizzare una procedura competitiva, un affidamento diretto. La norma approvata dal legislatore nazionale comporterà, di conseguenza, un susseguirsi di affidamenti posti in violazione delle normative comunitarie che potrebbero esporre gravemente il nostro paese al rischio di subire una ennesima procedura di infrazione.


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Variabilità Economiche negli Ambienti Complessi: l’Emodinamica come Area di Studio Nel contesto sanitario odierno la valutazione e la gestione degli errori legati ad atti e procedure assistenziali, ha modificato contestualmente il concetto di rischio e di variabilità economiche, passando da una nozione puramente individualistica ad una più sistemica(1). Il management di direzione si orienta alla gestione e alla coordinazione delle risorse umane che si configurano come entità cruciale ed elemento delicato di successo, in termini di metodo, competenza e tempestività(2). Misurare e determinare, la complessità assistenziale, costituisce una grandissima opportunità per il management strategico in un sistema ospedaliero, non solo per fornire indicazioni sulla definizione del numero di operatori necessari e di conseguenza in merito al budget da dedicare ai costi del personale, ma più di ogni altra cosa permette di poter rispondere in maniera efficace ai bisogni dei singoli pazienti, attraverso un’assistenza flessibile e personalizzata(3). Parole chiave: emodinamica, ottimizzazione delle risorse, variabilità economiche, gestione in service. La letteratura scientifica e la cultura dell’ottimizzazione delle risorse La complessità, il cambiamento, la sperimentazione di nuovi modelli di cura e la gestione dell’ottimizzazione delle risorse rappresentano la garanzia di un sistema di cura sostenibile. Non è, dunque, possibile trascurare come sussista l’indiscutibile necessità di operare all’interno di un contesto di possibilità economiche condizionate dai vincoli della ristrettezza economica. Nuove dinamiche, dunque, e

nuove esigenze di governo della salute in una dialettica bisogno-domanda-offerta di estrema complessità, cui si aggiunge l’annosa zavorra della “non infinitezza” delle risorse finanziarie, vengono sviluppate al fine di sposare le esigenze di razionalizzazione e di protezione degli utenti da possibili errori(4-5). Il rinnovamento organizzativo si colloca e si sviluppa in riferimento al territorio e alle esigenze dell’utenza, dove ogni singolo operatore, il lavoro di squadra e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro ricoprono un ruolo importantissimo per garantire la sicurezza, l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza delle performance(6). L’evoluzione della domanda di salute e lo sviluppo della rete dei servizi sta portando ad una profonda revisione del ruolo dell’ospedale che, da luogo privilegiato della cura, competente per un insieme esaustivo di servizi, dovrà diventare “ospedale per acuti”, caratterizzato da tecnologie e competenze specialistiche altamente integrate. La prima fonte di complessità nel mondo delle cure è data dalla persona umana sia quando essa presta cura che quando la riceve(7). Il tema della complessità delle cure legato alla gestione del rischio, ha raggiunto negli ultimi anni, un interesse notevole, inserendosi nei primi posti nella priorità delle aziende ospedaliere, ponendosi, infatti, come argomento di rilevante tenacia(8-9), con speciale considerazione agli esiti delle cure chirurgiche fin dagli anni novanta(10), attraverso il giudizio degli atteggiamenti dei singoli professionisti in relazione allo stress, alla programmazione e al lavoro di squadra(11), incoraggiando la collaborazione interdisciplinare(12). La letteratura identifica, le motivazioni, le

Stefano Marcelli Posizione organizzativa qualità e ricerca UOS Governo Clinico Asur Marche Area Vasta N. 5 Ascoli Piceno Luciano Moretti Direttore - UOC Utic, Emodinamica, Cardiologia Asur Marche Area Vasta N. 5 Ascoli Piceno Chiara Gatti Infermiera UOC Medicina Generale II Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità Novara Mirco Gregorini Dirigente Responsabile Dipartimento Professioni Sanitarie Asur Marche Area Vasta N. 4 Fermo Adoriano Santarelli Direttore delle Attività didattiche professionalizzanti Università Politecnica delle Marche Corso di Laurea in Infermieristica Polo Didattico di Fermo Renato Rocchi Dirigente Responsabile Dipartimento Professioni Sanitarie Asur Marche Area Vasta N. 3 Macerata Camerino Monica Iustini Infermiera Università Politecnica delle Marche Corso di Laurea in Infermieristica Polo Didattico di Fermo

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situation awareness, le capacità decisionali, la coordinazione, la cooperazione, la leadership e la comunicazione, definite come “non-technical skills”, cause di errore e di inaffidabilità dei sistemi complessi, come quello sanitario(13). La situation awareness, è considerata, unitamente alla leaderschip, al lavoro di gruppo e alla comunicazione, un elemento cruciale dei processi decisionali dei singoli professionisti della salute(14). I guasti nel sistema di cura si hanno quando non vi è un corretto approccio metodologico, che non consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, come il lavoro di squadra, i processi comunicativi e i conflitti interprofessionali(15). Revisioni della letteratura internazionale, mettono in risalto come deficit di connessioni interne producono errori in aree complesse(16); al fine di suffragare tale ipotesi, Provonost et al., hanno rilevato che su 2075 eventi avversi in area critica, il 57% era imputabile alla scarsa comunicazione all’interno del team work e nello specifico il 37% da comunicazione scritta o verbale al passaggio delle consegne, il 21% a difficoltà dell’equipe e il 6% allo scambio di informazioni durante le situazioni difficili(17). Altre indagini individuano nella scarsità della comunicazione, della cooperazione e della leadership, i principali ostacoli vissuti dagli operatori, durante le emergenze(18). Le alterazioni dei processi di assistenza possono avvenire a causa dell’aumento della complessità delle procedure(19), il notevole numero degli attori coinvolti, l’ampliamento delle indicazioni chirurgiche-procedurali ad utenti con età avanzata e la diffusione di nuove tecnologie(19-20). Uno studio condotto nel Regno Unito ha comprovato, come un corretto numero di operatori dedicati all’assistenza sia in grado di prevenire specifiche complicanze riducendo in maniera significativa la mortalità intraospedaliera(21), migliorando la customer satisfaction degli stakeholder(22). Una ricerca in Austria, Germania e Svizzera, su 1024 ha identificato i principali errori nella gestione delle vie aeree, cateteri e drenaggi(23); uno studio osservazionale ha precisato che il 2% degli errori è attribuibile a guasti tecnici, il 67% alle condizioni clini18 TEME 9/10.15

che e il 31% ad errori umani, di cui dei 241 rilevati, 75 riguardavano la pianificazione delle priorità, 88 all’esecuzione di tecniche e 78 alla sorveglianza(23). Obiettivo L’obiettivo è quello di raggiungere modelli organizzativi basati su variabili qualitative, ovvero fondate sulle attività che devono essere garantite agli assistiti con patologie cardiovascolari di tipo emodinamico sulla base di standard condivisi dalla comunità scientifica, sviluppando e consolidando un sistema manageriale incentrato sul concetto di efficienza, con i risultati ottenuti in termini di tasso di salute aggiunta ed ottimizzazione delle risorse nell’area di studio in questione che è l’Emodinamica. Analisi delle variabili e risvolti operativi in emodinamica Innovazione, sostenibilità e appropriatezza caratterizzano realtà operative e complesse come i sistemi assistenziali di oggi, che hanno la necessità di recuperare la centralità del paziente, coniugare i diversi ruoli professionali e considerare la qualità gestionale in termini di impatto economico. Oggi giorno il settore sanitario è chiamato a gestire la complessità in diverse aree che vanno dalle dinamiche organizzative e gestionali, ai fenomeni relazionali, del gruppo di lavoro, fino ad arrivare agli aspetti etici relativi ai temi della solidarietà e dell’equità nella salute, che rivestono una primaria importanza per la particolarità del servizio che viene erogato. La caratteristica distintiva delle organizzazioni ospedaliere innovative, è quella di pensare in maniera “snella”, che consiste nella strategia del value stream mapping, tecnica che permette di visualizzare i percorsi di valore, di visualizzare l’intero flusso, stabilendo le priorità per gli sforzi di miglioramento e permette di vedere la fonte degli sprechi e di eliminarli, il tutto avendo come ambiente di studio le strutture di emodinamica e di elettrofisiologia. Non rappresenta il punto di arrivo ma di partenza, raffigura la mappatura dei processi che esprime in dettaglio cosa si fa e cosa si dovrebbe fare in modo più incisivo eliminando lo sperpero di risorse. Strategia che ripercorre il


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metodo giapponese delle cinque S, capace di creare un ambiente di lavoro strutturato e coordinato, allineato con i principi lean: richiede meno spazio, meno sforzo, costa meno, si fa prima a fare le cose, e si fanno con meno difetti. Tale approccio porta a maggiore disciplina, ed eventuali errori ed inefficienze diventano subito evidenti. Le “S” sono le iniziali delle cinque parole giapponesi che ne indicano le regole: - SEIRI: Sfoltire. Osservare cosa c’è nell’area, e definire cosa serve davvero. La sfida, quindi, consiste nel distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è; - SEITON: Sistemare. Definire una sistemazione dei presidi e delle attrezzature, in modo che siano immediatamente disponibili quando occorre, soprattutto nei casi di urgenza ed emergenza. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo il numero degli oggetti, senza provocare arresti o ritardi nella produzione. Il tutto deve essere a prova di errore, cioè deve essere immediatamente chiaro a tutti se qualcosa è fuori posto, e non deve essere necessario essere degli “esperti” del posto per sapere dove trovare ciò che serve; - SEISO: Pulire. Fare pulizia, intesa non soltanto come manutenzione ma anche come ricerca delle fonti di “sporcizia” e prevenzione mediante controllo; - SEIKETSU: Standardizzazione. Definire e formalizzare attraverso procedure standard le attività. Stabilire azioni concordate: aree di lavoro organizzate e funzionali in cui sia sempre evidente a cosa serve ogni oggetto o informazione, con locazioni che aiutino il flusso e a prova di errore, quali sono le fonti di spreco e danneggiamenti e come prevenirle. In sintesi avvalersi di strumenti di verifica (check list) e di gestione a vista; - SHITSUKE: Sostenere. Mantenere i risultati raggiunti attraverso audit periodici per la verifica del rispetto degli standard. Coinvolgere il personale dell’area e soprattutto del management. L’obiettivo di questa fase è far sì che questo modo di lavorare diventi la metodologia di operare nell’area. Compito del Management sarà fissare

obiettivi su queste attività, diffondere la filosofia ad altre aree con eventi specifici, mantenere vivo il concetto di come il 5S prevenga parecchi problemi. Il metodo delle 5S rispecchia a pieno titolo le esigenze dei sistemi che generano il bene “salute” attraverso l’analisi continua dei problemi e l’identificazione delle contromisure, unito al continuo monitoraggio delle prestazioni consente di fissare nuovi obiettivi secondo il principio del miglioramento continuo. Di seguito si vuole, invece, riportare come esperienza di riferimento un altro tipo di studio(24), condotto presso il Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Crema, che va ad analizzare una nuova strategia finanziaria rivolta all’ottimizzazione delle risorse ed alla gestione dei costi per le procedure interventistiche nel reparto di Cardiologia-Emodinamica. La gestione in service: una nuova strategia di mercato. Background. Questo studio nasce dalla necessità di ricercare in letteratura un criterio validato di ottimizzazione dei costi in emodinamica. Lo scopo sarà quello di confrontare questo nuovo modello gestionale “in service” con il classico metodo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, basato sulla remunerazione a prestazione (DRG) e valutarne o meno l’efficienza. Materiali e metodi. In primo luogo verrà affrontato il paragone tra remunerazione in DRG ed in service, in secondo luogo verrà presa in considerazione la scelta della strategia make o buy in. Il campione su cui è stato realizzato lo studio è il Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale di Crema, nel quinquiennio 2002-2006, con cenni statistici anche degli anni precedenti. L’analisi è stata condotta considerando le procedure oggetto del service eseguiti in ricoveri elettivi. Risultati. Dallo studio emerge che in un campione di circa 4000 procedure di elettrofisiologia ed emodinamica vi è stato un risparmio di oltre €e 355.909,20 solo con l’applicazione della strategia make rispetto alla buy in(24). Conclusioni. Sebbene una strategia di esternalizzazione buy in offra un’efficienTEME 9/10.15

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za operativa data dal miglior controllo dei costi e da un’amministrazione semplificata, tuttavia ci sarebbero delle limitazioni dovute ad una maggiore dipendenza nei confronti del fornitore e ad una coordinazione del rapporto richiesta-spesa poco precisa. Per tali motivi la letteratura scientifica suggerisce, dunque, l’approccio gestionale garantito dai vantaggi economici sopradescritti della strategia make(24). Introduzione Nel corso degli ultimi 20 anni, le procedure cardiologiche mini-invasive di elettrofisiologia ed emodinamica sono aumentate in modo esponenziale, così come le loro indicazioni interventistiche, che fanno leva sull’ormai sempre maggiore sicurezza ed efficacia terapeutica. Dal 2003 al 2006 le indagini coronarografiche e le angioplastiche coronariche (PTCA) sono aumentate in Italia del 40%. Anche gli studi elettrofisiologici endocavitari (SEE) sono cresciute in modo significativo dal 2000 al 2005 (+80%)(25-26). Questa conseguente realtà ha sollevato con urgenza la necessità di dotare di nuovi e moderni laboratori di elettrofisiologia ed emodinamica le aziende ospedaliere anche di medie dimensioni, per sopperire ad un probabile ed imminente problema di tipo economico-organizzativo, ricorrendo così a nuove strategie manageriali, quali la gestione in service. La diffusione di questo nuovo modello per i servizi sanitari si giustifica con la necessità di ricercare il giusto equilibrio tra l’erogazione di un servizio di qualità, che soddisfi le aspettative dell’utenza e l’introduzione di canoni che consentano di assicurare l’equilibrio economico e finanziario di gestione(27). La modalità di remunerazione in service prevista si basa sulla definizione di una procedura o processo omnicomprensivo di tutti i beni, servizi e quote di ammortamento forniti, indipendentemente dalla quantità effettivamente consumata. La gestione in service prevede il pagamento dei fornitori attraverso il rimborso fisso a processo, cioè indipendentemente dal consumo effettivo di risorse impiegate, stabilito anticipatamente sulla 20 TEME 9/10.15

base dei consumi medi (previsti o storici) determinando la certezza della spesa in funzione delle prestazioni erogate(28-29). Il lavoro intende offrire alcuni spunti di riflessione sul fenomeno verificando, attraverso l’analisi pratica del caso, se il ricorso al service abbia dato un valore aggiunto all’Azienda Ospedaliera in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni erogate e di aumento dell’efficienza gestionale e organizzativa. Attraverso la valorizzazione dei dati e il confronto dei due possibili approcci, definiti make (produrre all’interno dell’azienda sanitaria attraverso proprie risorse) oppure buy (affidare all’esterno la gestione del servizio attraverso il service), si vogliono individuare elementi utili di analisi e di valutazione(24). Materiali e metodi E Primo step: valutazione economica comparativa tra make e buy. E Secondo step: confronto tra i costi del service e i costi che l’azienda avrebbe dovuto ostenere senza il ricorso al service stesso, successivo ad una raccolta di tutte le informazioni contabili e ad un’analisi dei dati economici rilevati. E Setting: Dipartimento di Cardiologia di Crema (CR). E Metodo di analisi applicato: direct costing evoluto, basato sulla sola rilevazione e classificazione dei costi diretti, ossia prevede che si attribuiscano alle procedure cliniche, oggetto di calcolo, soltanto i costi diretti sia variabili che fissi. In altre parole, oltre ai costi variabili, si attribuiscono alle procedure soltanto quei costi fissi sostenuti per ogni specifica procedura. E Realizzazione: l’Azienda Ospedaliera di Crema ha stipulato un contratto di service della durata di 5 anni (valore complessivo del contratto al netto di IVA è pari a €6.442.587) comprendente: 1. la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle opere edili per la realizzazione del laboratorio di elettrofisiologia ed emodinamica; 2. la fornitura delle tecnologie, degli arredi e dei materiali di consumo;


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3. la fornitura dei presidi chirurgici monouso necessari al servizio oggetto del contratto; 4. l’hardware e il software per la gestione informatizzata del laboratorio e per la gestione del magazzino all’interno dei locali dell’Azienda Ospedaliera. Il contratto di service è strutturato in una locazione finanziaria con pagamento di un canone fisso mensile relativo alla fornitura delle apparecchiature, opere edili, manutenzione e una quota relativa ai materiali di consumo variabile in base all’attività svolta(24). L’analisi quantitativa è stata effettuata attraverso interviste realizzate con la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera, il responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia, i dirigenti medici dell’Unità Operativa e gli infermieri. L’analisi qualitativa è stata condotta allo scopo di evidenziare le motivazioni che hanno spinto verso questa forma di gestione, gli obiettivi che si volevano raggiungere, i cambiamenti della realtà organizzativa dell’Unità Operativa di Cardiologia in seguito a questa decisione, i miglioramenti e le criticità gestionali effettivamente riscontrati. La rilevazione di questi dati è stata resa possibile attraverso l’utilizzo di un questionario predisposto ad hoc sottoposto ai vertici aziendali, al personale amministrativo e al personale medico e infermieristico dell’Unità Operativa di Cardiologia(24) Risultati Dall’analisi dei dati rilevati dagli autori dello studio, è emerso che il secondo margine di contribuzione nell’ipotesi buy risulta più basso rispetto all’ipotesi make. Il secondo margine di contribuzione è nell’ipotesi buy pari a e€16.397.669,96 mentre nell’ipotesi make è di €16.753.579,16 con una differenza di €355.909,20. L’ipotesi make risulta dunque più conveniente (del 2%) rispetto al buy. Questa differenza è spiegabile da una maggiore incidenza dei costi variabili che ammontano complessivamente, nell’ipotesi buy, a e€7.373.720,00 contro e€7.789.325,80 nell’ipotesi make, più che compensata dal minore impatto dei costi fissi che, nel quinquennio, nell’analisi buy sono pari a

e€2.467.645,00 mentre nell’analisi make sono €e1.696.130,00. La figura n° 1 sotto riportata evidenzia come il ricorso al service abbia determinato un aumento della produttività. Se analizziamo, per esempio, il numero delle coronarografie notiamo come dalle 40 procedure effettuate nel 2000 (senza service) si è passati, già nel 2002 a 360 (con service) per un incremento totale dell’ 800% in soli due anni, con un andamento sempre crescente negli anni, fino ad arrivare ad un aumento del tasso di produttività nell’anno 2006 superiore al 937% con 415 coronarografie/anno. Figura n° 1.

Il service ha dunque permesso di poter realizzare, in tempi brevi, un laboratorio di elettrofisiologia ed emodinamica completo di strumenti tecnologicamente avanzati, consentendo di poter eseguire un numero maggiore e vario di procedure. Questo ha portato come outcome la riduzione della mobilità passiva dei clienti che si verificava principalmente nelle province limitrofe o fuori regione. Discussione Il ricorso al service ha consentito la costruzione in tempi molto brevi di un laboratorio di emodinamica e di elettrofisiologia completo di tecnologie, arredi TEME 9/10.15

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e materiali. In una situazione di scarsità di risorse destinate agli investimenti infrastrutturali e tecnologici il ricorso a finanziamenti privati rappresenta, non tanto un nuovo strumento, ma una nuova modalità di finanziamento delle infrastrutture sanitarie per adeguare e ampliare l’offerta sanitaria e garantire livelli qualitativi elevati(30). In termini di produttività e visibilità aziendale, inoltre, il service ha permesso di avere rapidamente un case mix più ricco, di aumentare i volumi di attività, di ridurre la mobilità passiva e di essere concorrenziali rafforzando l’immagine dell’Azienda Ospedaliera nel contesto sociale. Principali vantaggi della strategia service: 1. estrema semplificazione del processo di rendicontazione (remunerazione del fornitore basata su un rimborso fisso a prestazione, indipendente da quanto effettivamente consumato); 2. snellimento delle procedure amministrative con una riduzione del numero di fatture mensili da controllare e liquidare; 3 possibile risoluzione di problemi improvvisi, quali l’approvvigionamento dei materiali urgenti e gli interventi di manutenzione urgenti. Il ricorso alla gestione in service trova particolare utilità nel caso di nuove realizzazioni in cui l’adempimento di tutte le formalità richiede un’expertise consolidata per consentire di raggiungere livelli di efficienza gestionale ed organizzativa, più difficili da ottenere con una gestione interna. Al contrario, in una realtà in cui il sistema make è ben consolidato ed efficiente, il vantaggio della gestione in service risulta trascurabile. Un aspetto rilevante e forse poco considerato quando si parla di servizi esternalizzati è rappresentato dal rapporto tra fornitore e committente(31). Affinché possano essere massimizzati i risultati occorre prevedere una corretta interazione fra il committente e il fornitore(32-33-34).

opere edili e la manutenzione comprese nel contratto di service, pertanto, al fine di evitare di avere una base dati disomogenea su cui effettuare l’analisi, si è preferito spostare il confronto sull’importo complessivo della locazione finanziaria. 2. Per le opere edili, non essendoci un progetto preliminare di fattibilità ex ante service, non è stato possibile determinare un valore per effettuare il confronto(24). La valutazione economica del quinquennio oggetto del service (2002-2006) ha mostrato una lieve prevalenza per il make rispetto al buy. Il ricavo derivante dai rimborsi DRG per le oltre 4000 procedure effettuate è risultato pari a €26.239.034,96. Dallo studio dei dati economici relativi all’attività realizzata, è emerso che il secondo margine di contribuzione nell’ipotesi buy risulta leggermente più basso rispetto all’ipotesi make. Infatti, nell’ipotesi buy è pari a e€16.397.669,96 mentre nell’ipotesi make è di e€16.753.579,16 con una differenza di e€355.909,20 (-2%). Questa differenza si giustifica con la minore incidenza dei costi variabili e con il minore impatto dei costi fissi.

CONCLUSIONI La letteratura sulle variabilità economiche in Emodinamica evidenzia che il sistema delle cure è caratterizzato da componenti, di natura sia assistenziale che scientifica, con competenze di natura amministrativa, organizzativa, manageriale, economica e politica; ciascuna di queste componenti costituisce a sua volta un sottosistema, che per ragioni di efficienza e di praticità deve darsi e deve seguire regole e linguaggi propri; ma se la diversificazione delle regole e dei linguaggi risulta da una parte utile e spesso irrinunciabile a livello gestionale, le separazioni impoveriscono il sistema complessivo, anche perché spesso individuano e perseguono interessi parziali che creano Limiti dello studio. contraddizioni nel sistema. L’implementa1. L’indisponibilità di alcuni dati non ha zione di nuovi processi gestionali, si rende consentito di poter comparare tutti necessaria al fine di stimare determinati i costi riguardanti le tecnologie, le fenomeni, come le risorse, le performan22 TEME 9/10.15


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Bibliografia

ce erogate, i processi interni, i tempi di esecuzione di specifiche fasi operative e/o procedure interventistiche e gli esiti in termini di risultati raggiunti. In termini organizzativi si può dire che una struttura è “complessa” quando è numericamente

significativa, è distribuita in modo articolato in una specifica area, eroga una eterogeneità ampia di servizi ed è poco standardizzabile in quanto l’imprevedibilità del contesto la costringe a funzionare in regime di emergenza.

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Saranno gli effetti della torrida estate del 2015? Il “guru” del momento ha appena scoperto (buon per lui) che i nostri ospedali pubblici e le nostre ASL spendono tanto e spendono male: ma soprattutto spendono in modo incomprensibile. Lo stesso bene viene venduto dallo stesso fornitore ad un certo prezzo ad una ASL e ad un prezzo enormemente inferiore (o superiore, fa lo stesso) ad un’altra. Ci sono regioni “virtuose” e regioni scialacquatrici e ci sono direttori generali “cicale” ed altri “formiche”. Puntualmente, in un Paese che da anni è capace di guardarsi soltanto il proprio ombelico, arriva il Santone che tutto conosce e tutto guarisce e che, usando miracolose pozioni e decotti misteriosi e salvifici, stabilisce la cura “definitiva” per ogni malattia. La stampa si affanna per qualche giorno a farci i titoloni e poi tutto torna al torpore di sempre e lo spreco continua e – fatto davvero grave - si specializza e si organizza. Chiunque abbia frequentato per qualche anno il mondo sanitario pubblico e si sia voluto porre 2 o 3 banali domande, sa perfettamente quali siano le cose da fare e come sia possibile contenere significativamente la spesa sanitaria, attraverso interventi intelligenti e “competenti”. Da molti anni, ad esempio, si parla di contabilità e controllo dei costi e di benchmarking; centinaia e centinaia i convegni, simposi, tavole rotonde, seminari, etc. su questo tema, e siamo ancora a “carissimo amico”. Tutti sanno cosa si deve (o dovrebbe fare) e nessuno si sogna nemmeno lontanamente di farlo. Anche nei posti in cui si è cercato di far qualcosa, di avere qualche risultato, di capire qualche fenomeno (anche mar-

ginale), poi – al momento di comprare qualcosa – si continuano ad usare i vecchi metodi, le vecchie logiche e, perché no, le vecchie “pastette”; e i costi lievitano, aumentano, si ingrossano a dismisura, con la sola differenza che, adesso, si sa esattamente il perché. Nella maggior parte dei nostri ospedali ed ASL, al contrario, i concetti di pianificazione, budget, controllo della spesa, rendicontazione, ottimizzazione, risultato, sono più astrusi ed incomprensibili di un testo in aramaico antico o, quantomeno, questo è quello che si vuol far credere. Ad un certo punto della storia, qualcuno si inventò le “centrali di acquisto” pensando di ottimizzare i costi attraverso il concetto dell’economia di scala: l’unico vero effetto è stato quello di concentrare la spesa nei confronti di pochi e grandi fornitori i quali, dal canto loro, hanno impiegato meno di un batter d’occhio a fare “cartello” ed a far lievitare i prezzi a livelli impensabili fino a poco prima. Chi ha fatto questa pensata (ed il guru attuale la sta riproponendo in forma anche più esasperata) ha evidentemente dimenticato del tutto il concetto di “concorrenza” e dei benefici che questo comporta. Verrebbe anche da pensare (malignamente, lo so!) che anche la componente “pigrizia” abbia fatto la sua parte in questa scelta: per analizzare 4/5 offerte invece di 200, si fa meno fatica e si lavora di meno e questo, indubbiamente, rappresenta una forma di risparmio sicuro (altre considerazioni, ancora più perfide, le lascio al lettore). 2

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Tornando al concetto di “elisir di lungo risparmio”, tutti predetti guru sembrano TEME 9/10.15

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dimenticarsi, con sospetta sistematicità, che il primo problema da affrontare (senza la soluzione definitiva del quale non si arriverà mai da nessuna parte) è quello della qualità e della competenza dell’alto vertice aziendale. La famosa triade composta dal Direttore generale, sanitario ed amministrativo (di nomina politico-clientelare come tutti sanno) è, nella maggior parte dei casi, a dir poco imbarazzante. Gente che fatica a parlare in italiano, che durante i colloqui si specchia nella vetrina di fronte per rimirare all’infinito il proprio fascino, che ha la scrivania ingombra di saliere da utilizzare (con incredibile competenza) per scacciare il malocchio, che convoca riunioni “ristrette” con 15 persone che devono parlare di 10 argomenti diversi (senza arrivare a nessun risultato), che si addormenta durante gli incontri di lavoro, che si tiene la segretaria in minigonna seduta accanto senza che questa prenda nemmeno ad un appunto o risponda ad una telefonata, che – palesemente – non capisce una parola di quello di cui si sta parlando, che “diteggia” sul telefonino mentre è in riunione, roventi messaggi a chissà chi. Ne ho conosciuti alcune centinaia, dalle Alpi alle Piramidi e quindi mi fermo qui perché l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Ecco, questi c.d. “manager” sono coloro ai quali affidiamo oltre 110 miliardi del bilancio statale con la sola raccomandazione di non sprecarne troppi. Nessuna azienda privata, nemmeno la più scalcinata, affiderebbe alla gran parte di loro nemmeno il controllo dei buoni mensa. Un esempio? In Italia, la libera professione intramuraria dei medici dipendenti di ASL e ospedali (la famosa e famigerata intramoenia) permette di introitare (in media) qualche milione di euro l’anno a fronte delle prestazioni erogate. Nella stragrande maggioranza delle circa 300 aziende sanitarie italiane, si tratta di un fenomeno “non gestito” o gestito solo in forma residuale. 26

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Raramente si trova un ufficio che se ne occupi a tempo pieno, quasi mai c’è un sistema informativo dedicato, non esiste un dirigente che ne abbia la responsabilità e spesso non vi è nemmeno personale addetto in forma esclusiva alla sua gestione. Ma ve l’immaginate voi un’azienda privata che fatturi 5 o 6 milioni di euro l’anno (cioè il 90% delle aziende italiane) senza un dirigente “esperto”, un sistema informativo, qualche addetto alla gestione organizzativa e contabile, una segreteria che prenda le telefonate, una sede dove svolgere l’attività; insomma, un minimo di struttura di gestione? Ecco, in Italia, l’intramoenia è “non gestita” esattamente così; salvo poi lamentarsi del grande livello di evasione, dei professionisti che fanno le ricette su carta bianca, dei pazienti che non utilizzano il servizio (pr inciso, il 90% degli italiani non sa nemmeno che esiste), degli incassi che non quadrano, etc. etc. E questo era solo un esempio. Tornando alla qualità dei nostri manager sanitari, è deprimente anche solo tentare di affrontare discorsi dotati di respiro strategico (solo un pochino, nemmeno tanto) e trovarsi di fronte il nulla più assoluto. 3 Parlare di pianificazione strategica e sentirsi rispondere “…chissà dove sarò tra un anno, è inutile pianificare solo per fare un favore al mio successore”. Forse è anche vero, ma certamente un manager degno di questo nome, non può e non deve mai fare questo tipo di ragionamento, a meno che non abbia deciso a priori di abdicare al proprio ruolo e missione. Provare a parlare di qualificazione del personale e sentirsi rispondere che” i costi di gestione sono troppo alti e quindi bisogna tagliare i servizi accessori (formazione, etc.)”. Non capire la centralità di questo elemento e definirlo “accessorio”, è come negare l’importanza dell’invenzione della ruota. Ma tant’è.


normazione

Anche in questo caso si potrebbe proseguire “ad libitum” come in uno spartito musicale, ma credo che il concetto sia stato abbastanza chiarito. E veniamo ora al “cuore” della ricetta del guru: quella che riguarda il controllo dei costi ed il confronto tra le diverse aziende sanitarie italiane. Innanzi tutto bisogna dire che il concetto di contabilità economica, pur essendo stato formalmente introdotto nel nostro ordinamento pubblico circa 20 anni fa, è ancora – per molti e moltissimi – una irraggiungibile chimera. Per carità, tutto quello che andava fatto, è stato fatto. Sono stati fatti i corsi di formazione al personale, sono stati aggiornati i sistemi informativi , sono stati definiti i centri costo, profitto e responsabilità, sono stati anche attivati (talvolta, non spesso) anche dei misteriosi sistemi per la c.d. “contabilità analitica” e via dicendo. Peccato che pochi ci abbiano davvero capito qualcosa, che pochissimi abbiano chiaro cos’è un budget, un “confronto tra periodi”, una serie storica, e che quasi nessuno si sia convertito convintamente al nuovo modo di pensare “aziendale”. Quasi mi vergogno a fare quasi discorsi a distanza di tanti anni, ma credo sia ora di raccontarsi le cose come stanno, una vola per tutte. Un esempio anche qui? In questo lungo periodo di tempo il mondo dei sistemi automatici di supporto alle decisioni aziendali (la c..d. Business Intelligence) ha fatto passi da gigante sia in termini prestazionali che dal punto di vista della eccezionale riduzione dei costi necessari per approvvigionarsi di strumenti di questo tipo. Ormai sono diffusissimi e costituiscono uno strumento di lavoro abituale per la gran parte dei manager (alti, medi o bassi) italiani. E in sanità cos’è successo? Nulla. Nulla di nulla. Quanti Direttori generali conoscete che utilizzano abitualmente strumenti di questa natura? Che si avvalgono delle elaborazioni di un sistema di BI

(Business Intelligence) per assumere una qualsivoglia decisione? Io non ne ho incontrato ancora nessuno, ma non escludo che per la legge dei grandi numeri, qualcuno ve ne sia. 4 Ed anche il “guru predecessore” del guru attuale non doveva farne molto uso se, tra le sue ricette, vi era quella del taglio lineare dei costi; che è un po’ come tagliare gli alberi di una foresta, tutti alla stessa altezza, indipendentemente dalla specie, ubicazione e funzione. Purtroppo, ricoprire certi ruoli e parlare a vanvera, sembra sia uno degli sport più praticati. Proporre soluzioni che non stanno nè in cielo nè in terra, equivale a fare demagogia pura e politica di bassa e bassissima lega. Tagliare i costi va bene, anzi benissimo, ma la cosa peggiore che si potrebbe fare, è quella di tagliarli “linearmente” senza capire cosa sono, come si generano, a cosa servono, e come si utilizzano. Il guru attuale, almeno per ora, non ha ripetuto questa “boutade” ma, dall’alto delle sue competenti analisi, ci ha fatto sapere che c’è bisogno di razionalizzare (e di tanta razionalità, aggiungo io). Gli annunci ad effetto, possono servire ad una certa strategia politica ma non certo a mandare meglio le cose nel nostro Paese. Nella sanità pubblica c’è tanto da ottimizzare e tantissimo da razionalizzare: basta non farsi prendere dal panico, sapere “dove e su cosa” lavorare, disporre della dovuta apertura mentale che permetta di aprire anche i “sancta sanctorum” fino ad oggi ritenuti intoccabili (rapporti con fornitori storici, primariati “arroccati” su posizioni di potere assoluto, sindacati “sordi” a qualsiasi ipotesi di qualificazione del personale, etc.), recuperare le sacche di sprechi assurdi ed incomprensibili, ridefinire i “rapporti” di rapporto gerarchico e funzionale all’interno della struttura e ricordarsi, “last but non least”, che alla base di tutto c’è la salute dei pazienti. Facile, no?

(*) Marco Dori opera da circa 35 anni, in qualità di consulente di Alta Direzione, presso numerose aziende pubbliche e private. Dal 1996 eroga i propri servizi professionali – quasi esclusivamente – nei confronti della sanità pubblica, concentrando la propria attività nell’area dei sistemi organizzativi ed amministrativi avanzati. Recentemente, tramite la propria struttura “Studio Dori & Partners”, ha contribuito a dare vita alla joint venture denominata JOVE, in collaborazione con HMS & Partners S.r.l. e S.E.S.I. S.r.l

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gestione

Affidamento diretto del servizio di trasporto malati Commento a prima lettura di Cons. St., sez. III, 26 giugno 2015, n. 3208 Paolo De Angelis Alma Mater Studiorum Università di Bologna ARIC – Servizio giuridico

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La Azienda sanitaria locale n. 5 “Spezzino” della Regione Liguria (da ora, AUSL Spezzino), sulla base di un Accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra aziende sanitarie ed ospedaliere, associazioni di volontariato e Croce Rossa Italiana, approvato ai sensi degli artt. 75-bis e 75-ter della legge regionale Liguria 7 dicembre 2006, n. 41 (recante Riordino del Servizio Sanitario Regionale), ha sottoscritto convenzioni per i trasporti sanitari di urgenza ed emergenza con le associazioni di volontariato aderenti all’Associazione Nazionale Pubblica Assistenza e con la Croce Rossa. Alcune cooperative sociali, che svolgevano servizi analoghi a quelli affidati in via diretta in base a preesistenti convenzioni, hanno impugnato dinanzi al TAR Liguria i suddetti provvedimenti deducendo censure di violazione e falsa applicazione, tra gli altri (e per quanto qui di interesse), dell’art. 2 della direttiva 2004/18 e degli artt. 49, 56, 105 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (da ora, TFUE) in quanto il sistema delineato dagli artt. art. 75-bis e 75-ter della L.R. 41/2006 comporta che il servizio di trasporto sanitario venga affidato prioritariamente e in via diretta solo ad alcuni soggetti – le associazioni di volontariato e la Croce Rossa – con esclusione di altri, tra i quali le cooperative sociali. Il TAR Liguria (sez. II, 26 aprile 2012, n. 565) ha accolto il ricorso in base alla considerazione che l’accordo quadro, prevedendo una sia pur modesta onerosità, presentasse le caratteristiche di un appalto pubblico e che, pertanto, l’affidamento diretto senza gara operato dalla ASL Spezzino fosse in contrasto con i principi di cui agli artt. 49, 56, 105 del TFUE. Con tre distinti atti di appello, la Ausl “Spezzino”, la Regione Liguria e l’Associa-

zione nazionale Pubblica Assistenza hanno impugnato la sentenza contestando il presupposto relativo all’onerosità dell’accordo quadro (in quanto i pagamenti previsti non superavano il rimborso delle spese sostenute, non erano previsti in via preventiva e forfettaria e quindi non costituivano una contropartita dei servizi di trasporto sanitario, come tale utile a configurare l’onerosità dell’accordo) e, quindi, la necessità di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica e chiedendo, in via subordinata, la rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione degli artt. 75-bis e 75-ter della L.R. 41/2006 e alla loro compatibilità con il diritto Europeo. Il Consiglio di Stato, con una ordinanza interlocutoria (sez. II, ord., 27 febbraio 2013, n. 1195), dopo aver disposto la riunione degli appelli, mostrando nella sostanza di aderire all’orientamento seguito dal TAR, ha deciso la sottoposizione alla Corte di giustizia di due questioni pregiudiziali, così formulate: 1. “Dica la Corte di Giustizia se gli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE ostano ad una norma interna che prevede che il trasporto sanitario sia affidato in via prioritaria alle associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed alle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, per quanto sulla base di convenzioni che stabiliscano l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute”; 2. “Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici […] osti ad una normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, dovendo qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello qui in contestazio-


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ne, che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo”. La Corte di giustizia (sez. V, 11 dicembre 2014, C-113/13), all’esito di un lungo percorso argomentativo, ha affermato che “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purchè l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata”. La controversia è, dunque, tornata all’attenzione della terza sezione del Consiglio di Stato che, con la sentenza qui in commento, operando l’accertamento concreto demandatole dalla Corte di giustizia, accoglie gli appelli affermando che il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato e alla Croce Rossa, nelle forme previste dall’art. 75-ter, rappresentasse (all’epoca in cui la controversia è insorta) una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire sia il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale sia quelli di efficienza economica. La controversia giurisdizionale, di recente conclusasi, costituisce l’occasione per tornare ad affrontare una tematica di non semplice decodificazione: la possibilità che il servizio di trasporto sanitario sia affidato direttamente (dunque, senza bando di gara) a un soggetto del terzo settore. 2. La compatibilità con i principi comunitari delle norme dell’ordinamento italiano che prevedono l’affidamento diretto di servizi ai soggetti del terzo settore La disciplina normativa applicabile ai servizi di trasporto sanitario, servizi ritenuti da costante giurisprudenza comunitaria di rilevanza economica1, varia a seconda del valore e dell’interesse o meno transfrontaliero del servizio in concreto affidato. Nel caso in cui il valore dell’affidamento

sia sopra-soglia2, il servizio di trasporto sanitario rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 31 marzo 2004, n. 18 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e può essere inquadrato: • nell’allegato II-A, categoria 2 (Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta), oppure • nell’allegato II-B categoria 25 (Servizi sanitari e sociali), a seconda che sia prevalente dal punto di vista economico il trasporto di per sé o l’attività medica svolta nel corso del servizio di trasporto. Se prevale il servizio di trasporto, si applicherà il regime ordinario disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE; se prevale il servizio sanitario, si applicherà il regime alleggerito ex art. 21 della Direttiva stessa. Nel caso in cui il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia comunitaria, si applicano alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto sanitario non già tutti gli articoli della Direttiva bensì solo i principi desumentesi dal TFUE e, in particolare, i principi concernenti le cd. quattro libertà comunitarie (non discriminazione in base alla nazionalità – art. 18; libera circolazione delle merci – art. 26; libertà di stabilimento – art. 49; libera prestazione dei servizi – art. 56), sempreché, come più volte ricordato

1. Ex multis, CGUE, sez. III, 29 aprile 2010, C-160-08.

2. Si rammenta che dal 1° gennaio 2014 la soglia per gli appalti di servizi e forniture è posta a € 414.000,00.

La disciplina normativa applicabile ai servizi di trasporto sanitario, servizi ritenuti da costante giurisprudenza comunitaria di rilevanza economica, varia a seconda del valore e dell’interesse o meno transfrontaliero del servizio in concreto affidato TEME 9/10.15

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3. Ex multis, si veda CGUE, sez. V, 25 ottobre 2001, C-475/99, relativa proprio a una controversia inerente il trasporto mediante ambulanze in Germania.

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dalla giurisprudenza comunitaria, gli appalti presentino un interesse transfrontaliero certo, ossia possano interessare una pluralità di operatori economici anche di altri Stati membri in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri. Se non sia neanche presente l’interesse transfrontaliero non vi è applicazione della disciplina comunitaria ma la procedura semplificata contenuta nell’art. 124 del D.Lgs. 163/06. I principi desumibili dalla vicenda giudiziaria di cui la sentenza del Consiglio di Stato in commento costituisce, come si è visto, solo l’ultimo passaggio, sono molto rilevanti in quanto si presentano del tutto innovativi. Fino ad ora, infatti, in considerazione dell’inquadramento giuridico ora sinteticamente riportato, la giurisprudenza comunitaria era sempre stata orientata a ritenere che questo tipo di affidamenti diretti non fosse conforme alla normativa comunitaria: sia perché trattasi di affidamento di servizi economicamente rilevanti sia perché la natura non lucrativa che caratterizza i soggetti del terzo settore non impedisce che essi vengano inquadrati come operatori economici3. Con la sentenza C-113/13, invece, la Corte di giustizia pur confermando in astratto i propri precedenti, ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistessero ragioni eccezionali tali da rendere l’affidamento specifico non in contrasto con la normativa comunitaria. La Corte, cioè, ha ritenuto che la deroga alle regole comunitarie sulla libera concorrenza costituita dall’affidamento diretto assentito dalla legislazione nazionale e regionale italiana sia legittima, se concerna un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria o se il valore del servizio sanitario sia superiore al valore del servizio di trasporto, in quanto essa è suffragata da esigenze degne di tutela (e presenti anche a livello comunitario) quali: il conseguimento di finalità sociali, il perseguimento degli obiettivi di solidarietà, l’efficienza economica; tutto ciò soprattutto se considerato all’interno di un contesto, quale quello sanitario, in cui, ai sensi dell’art. 52 del TFUE, la discrezionalità concessa agli Stati membri è maggiore di quanto generalmente avvenga. Il Consiglio

di Stato, poi, in sede di verifica di quanto dalla Corte di giustizia richiesto, ha, dapprima, affermato che costituisce argomentazione non confutata la circostanza che oggetto dell’affidamento sia un servizio in cui la componente sanitaria/sociale è prevalente rispetto a quella del trasporto; poi, ha precisato che l’interesse transfrontaliero non sembra presente stante l’ambito territoriale ristretto del servizio nonché il fatto che solo operatori locali abbiano impugnato l’atto di affidamento diretto; infine, ha confermato che nel caso specifico ricorrono sia esigenze sociali e solidaristiche, sia economiche tali da far ritenere che “il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato ed alla CRI, nelle forme previste dall’art. 75-ter, rappresentasse […] una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire ad un tempo il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale e di efficienza economica”. L’orientamento del giudice comunitario costituisce una svolta abbastanza rilevante ma, a mio avviso, assolutamente giustificabile, soprattutto in ragione di quanto al riguardo contenuto nelle nuove Direttive europee del 2014. Queste Direttive, infatti, presentano per taluni servizi una disciplina specifica, innovativa e semplificata rispetto a quella presente nelle Direttive del 2004; tale disciplina trova la propria ratio nel riconoscimento che taluni servizi, in particolare quelli rientranti nell’ambito sanitario, presentano peculiarità tali da dover essere considerati a sé rispetto agli altri servizi. 3. Conclusioni L’esito della controversia giurisdizionale, affermando la legittimità dell’affidamento diretto del servizio di trasporto dei pazienti, costituisce piena e coerente affermazione non solo che in taluni ambiti (quello sanitario in primis) il principio di tutela della libera concorrenza debba concorrere con altri principi altrettanto rilevanti ma anche che gli interessi (apparentemente) contrapposti possano trovare, nei casi specifici, una composizione tale da soddisfare sia le istanze più garantiste sia le esigenze di tutela di specifici settori. Significativi, in tal senso, alcuni passaggi della sentenza della Corte di giustizia: “51 […] il diritto dell’Unione in materia di


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[…] appalti pubblici di servizi, è diretto a garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri […] 52 Si deve pertanto constatare che un sistema di convenzioni come quello instaurato dall’articolo 75 ter della LR n. 41/2006 conduce ad un risultato contrario ai menzionati obiettivi. […] conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’affidamento, in mancanza di qualsiasi trasparenza, di un appalto ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice di detto appalto costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate a tale appalto. […] 53 Ciò nondimeno occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 75 ter, paragrafi 1 e 2, lettera a), della LR n. 41/2006, le modalità di organizzazione del servizio di trasporto sanitario in discussione nel procedimento principale sono motivate dai principi di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza, giacché il ricorso in via prioritario alle associazioni di volontariato convenzionate è specialmente diretto a garantire che detto servizio di interesse generale sia assicurato in condizioni di equilibrio economico a livello del bilancio. Poiché prevede la partecipazione di associazioni di volontariato ad un servizio di interesse generale e si richiama al principio di solidarietà, il menzionato articolo 75 ter è assimilabile alle disposizioni costituzionali e di legge relative all’attività di volontariato dei cittadini citate ai punti da 9 a 11 della presente sentenza. 54 Orbene, obiettivi di tal genere sono presi in considerazione dal diritto dell’Unione. 55 In proposito va rammentato, in primo luogo, che il diritto dell’Unione non incide sulla competenza di cui dispongono gli Stati membri per configurare i loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali […] 56 Certamente, nell’avvalersi di tale competenza, gli Stati non possono introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali nell’ambito delle cure sanitarie. Tuttavia, nel valutare il rispetto di tale divieto è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone rivestono un’importanza primaria tra i beni e gli

interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri, i quali dispongono di un margine di potere discrezionale, decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto […]”. Per concludere può essere utile un cenno a ciò che sarà (o meglio, che dovrebbe essere). Come è noto, entro il 17 aprile 2016 gli Stati membri devono recepire nel proprio ordinamento le Direttive del 2014 e l’occasione potrebbe essere colta dal Legislatore italiano per meglio disciplinare la materia delle deroghe (oggi contenute in testi speciali), possibilmente prevedendo una ipotesi generale contenuta all’interno del decreto legislativo di recepimento delle Direttive. Questa scelta, non adottata nel 2006 quando il D.Lgs. 163 in sede di recepimento delle Direttive del 2004 nulla previde al riguardo, è tanto più opportuna oggi che le nuove Direttive prevedono una disciplina specifica sovrapponibile, ma non del tutto, a quella nazionale. Come si è visto, infatti, la normativa comunitaria consente (anzi, incentiva) l’affidamento diretto solo se il valore del servizio da affidare sia al di sotto della soglia comunitaria e se compiuto a favore di organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, e anche la recente giurisprudenza nel testo commentata faceva riferimento a una vicenda in cui il valore era sotto-soglia e affidatari erano associazioni di volontariato. Occorrerebbe, dunque: specificare che l’affidamento diretto è consentito solo al di sotto della soglia comunitaria; precisare le condizioni al ricorrere delle quali si è in presenza di un appalto avente un interesse transfrontaliero certo; valutare quali dei soggetti del terzo settore per i quali la vigente normativa prevede la possibilità di affidamento diretto di servizi rientrino nel novero delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro; disciplinare le modalità di affidamento diretto. Il testo di legge delega, approvato dal Senato della Repubblica il 18 giugno 2015 (disegno di legge S. 1678) e attualmente all’esame della Camera dei Deputati, non prevede nulla di tutto ciò. TEME 9/10.15

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L’Azienda di Servizi Markas racconta i suoi primi 30 anni di attività Markas è un’azienda leader nei servizi di pulizia e ristorazione collettiva con sede in Italia, Austria e Romania, che offre i suoi servizi a numerosi ospedali, cliniche private, case di riposo, scuole, università e aziende. L’azienda festeggia quest’anno i suoi primi 30 anni di attività e, in occasione di questo anniversario, l’Amministratore Delegato Christoph Kasslatter racconta la storia dell’azienda a conduzione familiare, che ad oggi conta oltre 7.000 collaboratori provenienti da 54 Paesi differenti e ha superato, nel 2014, i 153 milioni di euro di fatturato, arrivando oltre la soglia dei 190 milioni di euro considerando tutto il Gruppo. “L’azienda è stata fondata nel 1985 a Bolzano da mio padre Mario Kasslatter, dalle cui iniziali deriva l’acronimo Markas. La nostra realtà contava all’inizio poche decine di dipendenti ed oggi è un’azienda leader nel suo settore, formata da oltre 7.000 collaboratori che offre servizi di pulizia e ristorazione collettiva a più di 300 clienti in tutta Italia” afferma Christoph Kasslatter. Proprio 30 anni fa, sul finire del 1985, Markas acquisiva la sua prima commessa significativa, il primo appalto di pulizia all’ospedale cittadino di Cuneo. Da quella prima aggiudicazione, l’azienda si è espansa di anno in anno, allargando la propria presenza dapprima nel nord Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria), quindi estendendosi progressivamente anche nel centrosud, con importanti appalti in Puglia, in Basilicata e nel Lazio. “Markas nasce come azienda di pulizia, con la divisione Clean, ma nel 1992 ci siamo aggiudicati il primo appalto nel settore della ristorazione, nello specifico ospedaliera, che

è risultato essere strategico per il futuro dell’azienda. Da quel momento, la divisione Food cominciava a muovere i suoi primi passi nella refezione ospedaliera, per poi estendersi progressivamente a scuole, università, aziende e case di riposo. Ad oggi, serviamo 10 milioni di pasti all’anno” afferma l’Amministratore Delegato Markas, Christoph Kasslatter. L’azienda copre quasi tutto il territorio nazionale, con sedi periferiche in Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia. Subito dopo la fondazione della sede principale in Italia, il gruppo ha conosciuto un ampliamento in Austria nel 1986, e quindi in Romania nel 2009. “La prospettiva dell’internazionalizzazione favorisce sicuramente lo scambio di esperienze e di know-how e consente un arricchimento reciproco in ogni settore”, aggiunge Christoph Kasslatter. L’azienda può contare su numerose e importanti referenze per i suoi servizi di pulizia e ristorazione collettiva, come l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, l’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Teatro La Fenice di Venezia, l’Azienda Sanitaria di Padova, l’Università Campus BioMedico di Roma, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.N.R.C.A.) di Ancona, la casa farmaceutica Merck Serono di Bari e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, solo per citarne alcune. “Per dare un’idea delle dimensioni che hanno raggiunto i nostri servizi, si potrebbe dire che è come se ogni anno pulissimo due volte la superficie della Francia e producessimo un numero di pasti tale da soddisfare tutta la popolazione della Svizzera”, precisa con orgoglio l’Amministratore Delegato.

Redazionale

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le aziende informano

Markas ha da sempre puntato molto sulla qualità: può vantare ben 17 certificazioni di qualità e di sistema, che si arricchiscono di anno in anno per rimanere al passo con le esigenze del suo mercato di riferimento. Affidabilità, impegno e correttezza sono i valori che l’azienda si è data sin dalla sua fondazione e che si declinano in tutte le attività del Gruppo. Oltre a voler fare della qualità il proprio fiore all’occhiello, Markas è sensibile alle tematiche ambientali e cerca di svolgere i propri servizi all’insegna della sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Prosegue l’Amministratore Delegato: “Siamo consapevoli del ruolo che gioca un’impresa come Markas, che eroga servizi di pulizia e ristorazione a un’utenza così variegata. Nel settore della Clean, abbiamo deciso di conseguire l’importante certificazione EPD (Environmental Product Declaration o Dichiarazione Ambientale di Prodotto), per misurare l’impatto ambientale del nostro servizio di pulizia e adottare poi azioni di riduzione e compensazione volte a neutralizzare le emissioni climalteranti legate al nostro servizio. Anche nella divisione Food sono in atto dei progetti per la riduzione dell’impatto ambientale mediante l’adozione di misure compensative delle emissioni legate al nostro servizio di refezione scolastica. Per conferire un ulteriore valore aggiunto a queste iniziative, ci teniamo particolarmente a coinvolgere anche gli studenti in attività di educa-

zione ambientale, per sensibilizzarli su queste tematiche”. Markas, azienda a gestione familiare, è molto attenta anche alla qualità dell’ambiente di lavoro, affinché tutti i collaboratori si sentano coinvolti come parte attiva del successo dell’azienda a prescindere dal ruolo che ricoprono. L’attenzione riposta da Markas nei confronti del benessere dei collaboratori è testimoniata dal fatto che, per ben due anni consecutivi, nel 2014 e nel 2015, l’azienda è rientrata nella prestigiosa classifica dell’istituto Great Place to Work®, che ogni anno identifica i migliori datori di lavoro in 47 Paesi del mondo. Migliorando ancora il risultato dello scorso anno e passando dal 12° all’11° posto in classifica, Markas si è rivelata anche nel 2015 una delle migliori aziende in cui lavorare in Italia. La particolarità dell’indagine sta nel fatto che sono i collaboratori stessi, mediante un sondaggio anonimo, ad esprimersi sulla qualità percepita del proprio ambiente di lavoro. “Sono fiero e orgoglioso che Markas sia rientrata, per la seconda volta consecutiva, fra i migliori ambienti di lavoro in Italia. Questi risultati sono importanti e rappresentano per noi uno spunto per migliorare giorno per giorno, proseguendo in questa direzione. La qualità è uno dei nostri punti di forza e ci teniamo a renderla concreta in tutto ciò che facciamo” conclude l’Amministratore Delegato Christoph Kasslatter.

Markas trae il suo nome dall’acronimo del fondatore, l’ingegnere Mario Kasslatter. Dopo aver lavorato nella divisione qualità di una nota casa automobilistica in Germania, è stato pionere dell’imprenditoria dei servizi di pulizia in Italia per conto di una multinazionale tedesca. Il suo sogno nel cassetto, però, è stato sempre quello di dar vita a una propria impresa. È con sua moglie Haidrun Achammer che il signor Kasslatter inizia a costruire, negli anni ’70, il suo progetto familiare e imprenditoriale. Dal loro matrimonio nascono i figli Florian e Christoph e insieme, nel 1985, fondano l’azienda di servizi Markas a Bolzano. Da quel momento in poi, Mario Kasslatter e sua moglie Haidrun fanno crescere l’azienda, fino a farla diventare una delle aziende leader del settore. Markas Italia, dopo il dopo il primo incarico nel 1986 presso l’ospedale di Cuneo nella divisione Clean, si espande in tutte le regioni, da nord a sud della Penisola. Nello stesso anno, viene fondata la sede di Markas Austria. Nel 1992, Markas Italia acquisisce il suo primo appalto Food negli ospedali di Tregnano e Soave, in provincia di Verona. Nel 2004 viene inaugurato il primo centro cottura di proprietà della famiglia a Cervasca, in provincia di Cuneo, e nel 2009 viene fondata la sede di Markas Romania. L’anno seguente l’ing. Kasslatter passa la guida del gruppo ai figli Florian e Christoph. Nel 2013, dopo la morte del fondatore, la Presidenza passa alla signora Haidrun Achammer Kasslatter e, ad oggi, l’azienda si trova alla sua seconda generazione imprenditoriale: i figli Florian e Christoph, con sua moglie Evelyn, portano avanti la storia di Markas all’insegna dei valori dell’affidabilità, dell’impegno e della correttezza. Il gruppo Markas ha superato, nel 2014, la soglia dei 7.000 collaboratori ed un fatturato di gruppo di oltre 192 milioni di euro. 34 TEME 9/10.15


dalle Associazioni

Gli indirizzi del nuovo Codice degli Appalti L’AEL ha organizzato un convegno a Roma, alla Camera dei Deputati, per dibattere sulle prime bozze del nuovo Codice degli Appalti

Lo scorso 9 giugno, a Roma, nella sala Aldo Moro (Camera dei Deputati) l’AEl, Associazione Economi Lazio, ha condiviso con i suoi associati, con gli amici e i simpatizzanti un convegno dal tema: “Gli indirizzi del nuovo Codice degli Appalti”. Un argomento particolarmente sensibile e al centro della discussione che coinvolge tutti gli addetti ai lavori ormai in attesa di conoscere le caratteristiche del nuovo Codice che dovrebbe entrare in vigore da Aprile 2015. In quei giorni un testo molto emendato, rispetto a quello presentato dal Governo, era in procinto dall’essere approvato dal Senato, per poi tornare alla Camera. L’auspicio espresso dai presenti è stato quello che il nuovo Codice arrivasse a contenere un Regolamento snello di facile attuazione che poi non incorresse in “aggiustamenti” come è accaduto per quello corrente. Presenti ai lavori i Provveditori e gli Economi del Lazio e i rappresentati della filiera di coloro che fanno acquisti

nella Sanità. Alessandro Anzellini, Presidente AEL, nell’aprire i lavori ha salutato l’onorevole Mario Baccini, Presidente della Fondazione Foedus oltre che dell’Ente del Microcredito che ha presenziato ai lavori. Anzellini ha poi ricordato a tutti i presenti come la rete professionale offerta dalla Federazione FARE sia ancora oggi un bene imprescindibile per chi svolge la professione di Economo e Provveditore della Sanità ed eventi di informazione e formazione, come quello organizzato dall’AEL, ne sono una prova. Ha poi salutato e ringraziato gli sponsor della manifestazione che hanno permesso l’organizzazione dell’evento ed hanno partecipato ai lavori con apporti significativi. Presente alla manifestazione anche la Presidente della FARE, Sandra Zuzzi, che nel coordinare i lavori, ha mantenuto una sorta di fil rouge tra i diversi interventi, ricordando come il lavoro che sta portando avanti la FARE, a livello istituzionale, ha lo scopo di far ascoltare l’imprescindibile esperienza della Federazione che intende offrire la sua disponibilità a collaborare nella produzione di una trasposizione delle direttive europee, nel nostro ordinamento, nella modalità più snella e semplice possibile.

Redazionale

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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA Ai sensi degli artt.6 della L.67/1987 e 16 della L.50/94, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio d’esercizio 2014, di cui alla delibera del Direttore Generale nr. 73 del 30 Aprile 2015 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Immobilizzazioni immateriali Terreni Fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature sanitarie Mobili e arredi Automezzi Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni in corso Immobilizzazioni fin. Partecipaz. Immobilizzazioni fin. Crediti Scorte sanitarie e non sanit. Crediti Cassa Istituto Tesoriere Conto corrente postale Ratei e risconti attivi TOTALE ATTIVO Conti d’ordine

PASSIVO 4.870.293 2.555.229 331.037.827 2.811.773 10.434.888 1.997.289 480.186 1.827.418 32.708.718 7.268.365 50.484 17.294.805 346.942.950 67.911 2.054.265 104.606 323.753 762.830.760

Contributi c/capitale Fondo di dotazione Contributo ripiano perdite Perdite a nuovo Utile esercizio 2014 Totale patrimonio netto Fondi rischi ed oneri Premio operosità medici Sumai Debiti Ratei e risconti passivi TOTALE PASSIVO Conti d’ordine

335.202.012 - 5.501.162 4.794.373 -61.482.795 32.545 273.044.973 25.079.307 11.731.379 448.572.333 4.402.768 762.830.760 756.603

756.603 CONTO ECONOMICO

Contributi conto esercizio Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria Concorsi, recuperi e rimborsi Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Quota contributi in c/capitale imputata nell’esercizio Altri ricavi e proventi Totale valore della produzione

1.165.727.432 Acquisto beni -16.402.293 Acquisto servizi 4.096.056 Manutenzione e riparazione 82.245.763 Godimento di beni di terzi 21.492.379 Personale 20.918.400 Oneri diversi di gestione 16.707.092 Ammortamenti e svalutazioni 3.272.586 Variazione rimanenze 1.298.057.415 Accantonamenti Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione Proventi ed oneri finanziari Svalutazioni Proventi ed oneri straordinari Imposte e tasse Utile dell’esercizio

Il Direttore Generale Massimo Annicchiarico

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152.399.627 768.327.606 20.077.139 6.563.221 299.098.647 2.656.584 23.166.983 138.940 8.866.653 1.281.295.400 16.762.015 -2.442.944 0 7.144.606 21.431.132 32.545


gli esperti rispondono

Su acquisti tramite MEPA Ci viene chiesto se un fornitore che commercializza beni destinati al settore sanitario, non iscritto negli elenchi presenti nel mercato elettronico gestito da Consip, abbia diritto a partecipare ad una gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per la quale la stazione appaltante ricorra al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Sul tema degli acquisti tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3954 del 20/8/2015, che merita quindi la nostra attenzione. La sentenza richiamata, che riguarda una fornitura di servizi informatici di importo inferiore alla soglia comunitaria, precisa che solo le imprese ricomprese negli elenchi gestiti da Consip potevano essere consultate ed aspirare a divenire aggiudicatarie del contratto.. Si ricorda che le norme di riferimento che disciplinano la materia sono l’art. 125, comma 11, del D.Lgs.163/ 2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, ( “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mer-

cato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante…” ) e l’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La normativa citata circoscrive le imprese da invitare a quelle individuate sulla base di indagini di mercato o a quelle inserite in appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso si utilizzi il MEPA, in base alla peculiarità di tale modalità di acquisto, disciplinata da specifico regolamento, si fa riferimento agli elenchi redatti da Consip e non è ipotizzabile pertanto un diritto alla partecipazione esteso a tutti gli operatori del mercato. In conclusione, sul punto specifico sollevato nel quesito, il fornitore che vuole partecipare ad una gara gestita tramite il MEPA deve iscriversi obbligatoriamente negli elenchi predisposti da Consip. La sentenza n. 3954/2015, inoltre, che si pronuncia come sopra evidenziato su un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, suggerisce ulteriori riflessioni in merito

alla platea delle imprese legittimate a partecipare alla gara, perché considera ammissibile, in taluni particolari casi, circoscrivere la partecipazione ai soli fornitori che operano in una determinata provincia; in ciò discostandosi almeno in parte dai noti principi comunitari in materia di appalti validi sopra soglia comunitaria che vietano in generale di privilegiare imprese in ragione dell’ubicazione geografica. Nel caso di specie la stazione appaltante, tenuto conto delle peculiarità del servizio da effettuarsi (installazione SW, formazione del personale, assistenza continuativa del sistema informatico), ha privilegiato, nell’ambito della piattaforma informatica del MEPA, sette fornitori da invitarsi su base provinciale. In ogni caso, ovviamente, il solo fatto di essere iscritti negli elenchi non assicura, di per se, l’invito tramite il MEPA perché la stazione appaltante potrebbe selezionare i fornitori (almeno cinque ) facendo riferimento anche a particolari criteri, fra cui quelli geografici, purché coerenti con l’oggetto dell’appalto.

Monica Piovi Piero Fidanza PA Consultant

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juris aula in collaborazione con

Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per il quale “l’art. 13, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) costituisce un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso ai documenti amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta. L’ampliamento del segreto trova un limite, tuttavia, ai sensi del comma 6, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata l’istanza di accesso (tra le tante, CdS sez. V, 30.11.2011 n. 6996)”. (cfr. art. 13, commi 5, lett. a) e 6 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) Ove non sia fornita in modo puntuale idonea prova in ordine all’esistenza di un vero e proprio segreto non possono non prevalere le esigenze di trasparenza della procedura cui lo stesso concorrente si è volonta38 TEME 9/10.15

riamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione alla procedura competitiva, peraltro con la duplice garanzia offerta dall’ordinamento della limitazione, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, dell’accessibilità dell’offerta ad esclusivo vantaggio del solo concorrente che abbia partecipato alla selezione e, sul piano oggettivo, per le sole esigenze di tutela giurisdizionale (cfr. TAR Milano, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 116; TAR Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013 n. 2106; Parere AVCP n. 6 del 06/02/2013) (cfr. art. 13, comma 6 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) Tratte da Tar CampaniaNapoli, Sez. VI, 27 maggio 2015, n. 2934, Pulitecnica s.r.l. contro A.S.L. Benevento 1, nei confronti di Euro&Promos F.M. soc. coop.p.a.; Manutencoop Facility Management s.p.a. 1. Alfa partecipava alla procedura di gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie dell’Azienda Sanitaria, classificandosi terza dopo Beta e Gamma, aggiudicataria del servizio. Chiedeva

quindi una serie di atti che venivano solo in parte esibiti. In particolare la stazione appaltante non consentiva l’accesso alla documentazione integrale dell’offerta tecnica delle controinteressate sul presupposto delle dichiarazioni rese da queste ultime circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali e non forniva copia del verbale di una seduta riservata citata nelle delibera di aggiudicazione del servizio. 2. Ne è conseguito da parte di Alfa la proposizione del ricorso per l’accesso ai suddetti documenti davanti al competente Tar, che lo ha accolto sulla base delle seguenti argomentazioni: “Com’è noto la materia dell’accesso agli atti di gara è regolata dall’art. 13, del d.lg. n. 163/2006 il quale prevede ai commi 5 e 6 che: “5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo moti-


vata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.” Al riguardo “il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per il quale “l’art. 13, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) costituisce un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso ai documenti

amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta. L’ampliamento del segreto trova un limite, tuttavia, ai sensi del comma 6, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata l’istanza di accesso (tra le tante, CdS sez. V, 30.11.2011 n. 6996)”. 3. Il Tar evidenzia così come “nella fattispecie la conoscenza degli atti in questione sia strumentale alla difesa in giudizio dell’interessata la quale ha impugnato con separato ricorso gli atti di gara riservandosi in quella sede di proporre motivi aggiunti all’esito della visione dell’intera documentazione”. Nello specifico, peraltro , osserva il Collegio, “l’esistenza di segreti tecnici e industriali è genericamente affermata dall’amministrazione come pure dalla difesa della controinteressata. Secondo condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26.2.2013, n. 2106) l’amministrazione richiesta ha l’onere di

rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici. Sicchè in assenza di tale dimostrazione, l’accesso deve essere consentito. Deve anche osservarsi che l’oggetto del servizio (pulizia e sanificazione di strutture sanitarie) non si presta alla sussistenza di segreti industriali e commerciali tali da compromettere la competitività dell’impresa in caso di loro diffusione (peraltro, sempre la giurisprudenza ha rimarcato che la partecipazione a una gara comporta inevitabilmente che l’offerta tecnicoprogettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate per la tutela dei propri interessi; deve allora essere escluso dall’accesso ai dati contenuti in un’offerta unicamente ciò che attiene al “know-how” industriale in senso stretto, vale a dire a quella esperienza tecnico-industriale, frutto di

sviluppo di tecnologie specialistiche ignote alla generalità degli operatori e che devono rimanere nell’ambito del legittimo detentore e sottratte alla conoscenza altrui, poiché, in caso contrario, ciò si tradurrebbe in un chiaro vantaggio illecito; cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 21.12.2011, n. 713)”. 4. Deve ritenersi, quindi, conclude il Tar, che “ove non sia fornita in modo puntuale idonea prova in ordine all’esistenza di un vero e proprio segreto non possono non prevalere le esigenze di trasparenza della procedura cui lo stesso concorrente si è volontariamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione alla procedura competitiva, peraltro con la duplice garanzia offerta dall’ordinamento della limitazione, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, dell’accessibilità dell’offerta ad esclusivo vantaggio del solo concorrente che abbia partecipato alla selezione e, sul piano oggettivo, per le sole esigenze di tutela giurisdizionale (cfr. TAR Milano, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 116; TAR Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013 n. 2106; Parere AVCP n. 6 del 06/02/2013)”. TEME 9/10.15

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elenco fornitori

elenco fornitori 1

alime nta zio ne | r is t or az ione | at t r ez z at u r e e manutenzione per cucine industriali

CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione, con 10.516 dipendenti fra cui oltre 1.200 cuochi, è una delle maggiori aziende europee nel settore della ristorazione moderna. Nata nel 1992 a Reggio Emilia, è oggi la realtà del settore più diffusa sul territorio italiano con attività in 16 regioni e 70 province e all’estero opera in Belgio, Bulgaria, Stati Uniti e Vietnam. CIR food sviluppa la propria attività in tutti i segmenti di mercato: ristorazione collettiva (scolastica, socio-sanitaria, aziendale, per militari e comunità), ristorazione commerciale, banqueting e buoni pasto. Con 969 cucine, di cui 101 pubblici esercizi, nel 2010 CIR food ha prodotto 62 milioni di pasti per un fatturato di 398,5 milioni di € di cui il 68% generato dalla ristorazione collettiva. Sede di Roma Via Tenuta del Cavaliere,1 - 00012 Guidonia - ROMA Tel. 0774/390368 - Fax 0774/392359 Sede Legale Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522/53011 - fax 0522 530100 e-mail: cir-food@cir-food.it - http: www.cir-food.it

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40 40 TEME 9/10.15 TEME 4.10

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apparecchiature e servizi di sterilizzazione

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La realizzazione pratica di quanto Fe.Ma intende proporre all’Ente Ospedaliero pubblico e privato, consiste nella messa in opera di un “global service” che si articola nella: -Progettazione di S.O. e Gestione della Centrale di Sterilizzazione; -Somministrazione di materiale monouso In tessuto non tessuto per sala operatoria, Custom Pack “Fe.Ma” -Kit ambulatoriali (cateterismo vescicale, sutura, etc.) “Fe.Ma” -Camici, teli, coperture “Fe.Ma” -Fornitura e noleggio di strumentario Chirurgico Tedesco “AS” -Lampade Scialitiche -Mobili e Arredi in Inox “Blanco” -Mobili e Arredi per ufficio “Styl Office” -Fornitura di Strumentario chirurgico monouso Inox Sterile “Fe.Ma” Fe.Ma Srl Via Rosa Luxemburg, 23/25 - 20085 Locate di Triulzi (MI) Tel. 02.90470177 - Fax 02.90470049 - www.femaservizi.com - info@femaservizi.com

GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 - 37135 - Verona Centralino: 045 921 8111 Direzione Affari Regionali: Tel. 045 921 9819 - Fax: 045 921 8097 Mail: onofrio.n.palombella@gsk.com

Dispositivi medici monouso sterili in TNT per sala operatoria (teli, set, camici, kit procedurali, guanti chirurgici, cotone radiopaco), strumentario in acciaio monouso, medicazione classica e avanzata, bende di fissaggio, supporto ed elastocompressione, guanti da esplorazione, ausili assorbenti per l’incontinenza, prodotti per l’igiene dell’ospite e strumenti per l’autodiagnosi. PAUL HARTMANN SPA Via della Metallurgia, 14, zai 2 - 37139 Verona Tel. 045 8182411 - fax 045 8510733 - www.hartmann.info - info@it.hartmann.info • Dispositivi medici ed accessori per stomia. • Dispositivi medici per il trattamento delle ferite. • Dispositivi medici per il drenaggio di ferite e fistole. • Dispositivi medici per la gestione di continenza ed incontinenza urinaria. Azienda che da anni si dedica alla produzione di dispositivi medici mono e due pezzi per la cura e la gestione di colo, ileo e urostomie.

Merck Serono è la divisione biofarmaceutica di Merck. Con sede centrale a Darmstadt, Germania, Merck Serono ricerca, sviluppa, produce e commercializza farmaci da prescrizione di origine chimica o biotecnologica in indicazioni specialistiche. L’Azienda è fortemente impegnata nello sviluppare nuovi trattamenti nelle proprie aree terapeutiche d’elezione: neurologia, oncologia, immuno-oncologia e immunologia. Merck Serono opera in italia attraverso Merck Serono S.p.A., società italiana del gruppo Merck con sede centrale a Roma. Merck Serono S.p.A. - Via Casilina 125, 00176 Roma tel. 06/703841 - fax 06/70384643 www.merckserono.it Da oltre 150 anni Smith & Nephew sviluppa dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo ed è leader in ognuno dei segmenti nei quali è focalizzata: Ortopedia, Wound Management ed Endoscopia. La divisione Endoscopy è leader di settore perché offre una gamma di prodotti unica oltre a numerosi servizi a valore aggiunto che la rendono un partner più che un fornitore. Il suo catalogo include telecamere 3 CCD Full HD endoscopiche e tutti gli accessori per la visualizzazione, il trattamento e l’archiviazione dell’immagine, sistemi di resezione meccanica, manuale e a radiofrequenza, dispositivi elettromedicali per la gestione della pressione intrarticolare. Gli strumentari chirurgici e i relativi impianti per la riparazione dei tessuti molli per Ginocchio, Spalla, Piccole Articolazioni ed Anca ne completano il porfolio. Nell’ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore delle medicazioni avanzate. Il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato ed include medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa - NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha eguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all’efficienza ed all’appropriatezza delle cure. Smith & Nephew Ortopedia è uno dei principali soggetti sul mercato mondiale nella traumatologia e nella ricostruzione articolare. Da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, si propone nel settore ortopedico con tecnologie sempre più innovative al fine di ottenere soluzioni protesiche anche per pazienti giovani ed attivi, per garantire agli stessi il minor impatto chirurgico ed il massimo recupero funzionale. La formazione, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze in ambito ortopedico sono da sempre importanti obiettivi volti a soddisfare le sempre crescenti esigenze degli ortopedici. Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani, 2a - 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039 60941 - Fax 039 651535

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attrezzature e prodotti di laboratorio A.MENARINI DIAGNOSTICS S.rl. Via Sette Santi, 3 - 50100 Firenze Tel. 055 5680233 / 5680304 - Fax 055 5680216 diaggare@menarini.it - www.menarinidiagnostics.it

Hollister S.p.A. Strada 4 - Palazzo 7 - Centro Direzionale MilanoFiori - 20090 Assago (MI) Tel. 02 8228181 - Fax 02 57518377 - www.hollister.it - www.dansac.it Sistemi di aspirazione monouso per liquidi biologici (Medivac) - Guanti chirurgici sterili specialistici e Guanti da esame - Tessuto non tessuto per sale operatorie (Convertors) - Set Procedurali (Custom Sterile)

medline international italy S.r.l. UNIP. Via dei Colatori, 5E - 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel. +39 055 7766511 - Fax +39 055 340112 - www.medline.com/it Produzione e commercializzazione di sistemi biomedicali all’avanguardia per il trattamento delle malattie croniche. Medtronic italia offre molteplici soluzioni cliniche e tecnologie innovative in varie aree terapeutiche: Aritmie Cardiache, Cardiochirurgia, Vascolare, Neurologia, Chirurgia Vertebrale, Diabete, Gastrourologia, Otorinolaringoiatria e Tecnologie Neurochirurgiche. Medtronic Italia S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 30 Tel: +39 02.24137.2 - Fax: +39 02.24138.2 - www.medtronic.it

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Il Gruppo Roche Con sede centrale a Basilea, Svizzera, Roche è leader nell’area salute in cui opera nei settori farmaceutico e diagnostico con un forte orientamento alla ricerca. Roche è la più grande azienda di biotecnologie al mondo, con farmaci innovativi nelle aree oncologia, virologia, malattie infiammatorie, metabolismo e sistema nervoso centrale. È leader mondiale nella diagnostica in vitro, nella diagnostica istologica del cancro ed è all’avanguardia nella gestione del diabete. Fornire farmaci e strumenti diagnostici che permettano miglioramenti tangibili della salute, della qualità di vita e della sopravvivenza dei pazienti è la strategia di Roche nella Medicina Personalizzata. Roche Italia Il Gruppo Roche è presente in Italia dal 1897. Oggi è attivo con le sue due competenze, quella farmaceutica rappresentata da Roche S.p.A. e quella Diagnostica, rappresentata da Roche Diagnostics S.p.A. Roche Diagnostics S.p.A. - È leader della diagnostica in vitro, con un portafoglio prodotti unico. Grazie all’attività svolta da più di 600 collaboratori tra dipendenti ed agenti fornisce un ampissimo range di prodotti e servizi innovativi rivolti a ricercatori, medici, pazienti, ospedali e laboratori. Roche Diagnostics S.p.A. Viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza Tel. 039 2817.1 - www.roche.it


elenco fornitori Siemens Healthcare Diagnostics è l’azienda leader a livello globale nella diagnostica clinica, impegnata nel mettere a disposizione dei propri clienti in tutto il mondo le informazioni cliniche utili per ottenere screening accurati, diagnosi precoci, trattamento, monitoraggio e terapia del paziente. Il portfolio prodotti comprende: chimica clinica, immunochimica, sistemi integrati, plasma proteine, farmacotossicologia, sistemi di automazione, ematologia, emostasi, analisi urine, infettivologia, biologia molecolare, batteriologia, diabetologia, emogasanalisi, funzionalità piastrinica, analisi d’urgenza e test rapidi droghe. Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano Tel. 02 243 67 593 - Fax 02 243 67 659

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cancelleria | macchine per ufficio | tipografie

Servizi ed idee per la sanità Lavaggio e noleggio biancheria e materasseria Sterilizzazione biancheria e strumentario chirurgico.

Servizi Italia S.p.A Sede Legale e Amministrativa: Via San Pietro, 59/4 - 43019 Castellina di Soragna (PR) Tel. 0524 598511 - Fax 0524 598232 sede@si-servizitalia.com - www.si-servizitalia.com

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materiali e macchine per l’igiene ambientale | prodotti per l’igiene personale

OFFSET - TIPOGRAFIA RILIEVO - SERIGRAFIA Via G. Mazzoni, 39/A - 00168 Roma Tel. 06 6243159 - Fax 06 6140499

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COOPSERVICE S. Coop. p.a. Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522 94011 - Fax 0522 940128 - info@coopservice.it - www.coopservice.it

detersivi | detergenti | disinfettanti Divisione OPM Antisettici e disinfettanti per trattamento di: mani, cute, ferite, mucose, strumenti, apparecchiature e superfici.

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO Tel. 02 66218.2 - Fax 02 66218 290 - Customer Service - Fax 02 66243 350 Div. Aesculap - Fax 02 66243 310 - Div. Hospital Care - Fax 02 66218 298 Div. Out Patient Market - Fax 02 66218 357 servizio.clienti@bbraun.com - info.bbitalia@bbraun.com - www.bbraun.it

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Servizi di igiene e sanificazione per ospedali e strutture sanitarie.

lavanderia | noleggio | accessori | attrezzature

- Gestione di oltre 20 centrali di sterilizzazione ferri chirurgici presso clienti. - Stabilimenti produttivi di lavanderia Ferrara, Lucca, Castellalto (TE), Marcellinara (CZ). - Centrali di sterilizzazione strumentari chirurgico di proprietà: Lucca, Castellalto (TE). - Centrali di sterilizzazione telerie di proprietà: Ferrara, Lucca, Castellalto (TE). Certificazione CE Dispositivi Medici Sterili. Sistema Ambientale norma UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001 Sistema Gestione Sicurezza. Sistema Qualità norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2004, UNI EN ISO 14065:2004, UNI EN 471:2008. Gestione servizi: Servizi di lavaggio e noleggio biancheria piana e confezionata per ospedali, case di cura e case di riposo. Raccolta e distribuzione biancheria con gestione dei presidi (guardaroba) interni alle strutture. Servizi di lavanderia disinfezione e stiratura di biancheria ospedaliera (teleria da letto e sala operatoria, abiti da lavoro, divise per sala operatoria, materassi e cuscini). Logistica interna Integrata nelle strutture sanitarie. Fornitura e sterilizzazione di Kit procedurali in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) per sala operatoria. Progettazione realizzazione e gestione centrali di sterilizzazione. Gestione e Noleggio strumentario chirurgico. Sterilizzazione strumentario chirurgico. Gestione delle ottiche flessibili di endoscopia. [P: Produzione - C/D:Commercio/Distribuzione - S:servizi] SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. Sede legale: Via G. Calvino, 33 - 44122 FERRARA FE Tel. 0532599711 Fax 0532773800 Email serviziospedalierispa@serviziospedalieri.it - Internet www.serviziospedalieri.it

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medicazioni

Coloplast sviluppa prodotti e servizi per rendere la vita più facile alle persone con bisogni di cura intimi e personali. Lavorando a stretto contatto con le persone che utilizzano i nostri prodotti, creiamo soluzioni che rispondono ai loro bisogni speciali. Èquesto che intendiamo con “Intimate Healthcare”. Le nostre aree di business includono stomia, urologia e continenza, lesioni cutanee. Operiamo a livello globale e impieghiamo oltre 8.000 persone. Da oltre 30 anni operiamo in ambito Wound Care con un portafoglio ampio e completo per la cura delle lesioni cutanee a tutti i livelli. Le nostre medicazioni avanzate offrono soluzioni semplici e innovative per la guarigione delle lesioni in ambiente umido. Biatain, il nostro Brand di punta, garantisce Assorbimento Superiore per una guarigione più rapida. Grazie alle sue varie soluzioni la gamma Biatain offre schiume di poliuretano, alginati, medicazioni idrocapillari, medicazioni a rilascio di argento ionico contro le infezioni e a rilascio di ibuprofene contro il dolore delle ferite. Biatain Silicone, l’ultimo arrivato in casa Biatain, combina l’Assorbimento Superiore della schiuma Biatain con la delicatezza di un adesivo in Silicone per un ambiente di guarigione ottimale. Le nostre medicazioni avanzate sono sviluppate in costante sinergia ed interscambio con i professionisti sanitari ed i pazienti, lavoriamo insieme per raggiungere gli stessi obiettivi: accelerare la guarigione, garantire un comfort ottimale e semplificare il lavoro di chi opera in ambito Wound Care. COLOPLAST S.p.A. Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n° 9 - Edificio F - 40127 Bologna Tel. 800.018.537 chiam@coloplast.it

Materiale per medicazione in garza e TNT, sterile e non sterile. Medicazioni adesive aderenti.

DEALFA srl Via Borgazzi, 93 - 22052 MONZA (MB) Tel. 039 2103626 - Fax 039 2148566 www.dealfa.it

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elenco fornitori

Materiale per medicazione ed ortopedia, dispositivi monouso per l’incontinenza e l’igiene della persona.

Via Messina, 15 - 36040 SAREGO (VI) Tel. 0444 726328/7 - Ufficio Gare fax 0444 726391

Ausili per incontinenti (con service a domicilio). Articoli monouso per l’igiene del paziente. Pannolini e salviettine umidificate per bambini. Assorbenti igienici per signora. Salviette umidificate milleusi e per igiene intima. SILC S.p.A. Divisione Ospedaliera Strada Provinciale n. 35 km. 4 - 26017 Trescore Cremasco (CR) www.silcitalia.com Tel. 0373 2711 - Fax 0373 274762 - info@silcitalia.com Div. Ospedaliera: Tel. 0373 271256 - Fax 0373 273922 - istituzionale@silc.it

Da oltre 40 anni Dussmann Service fornisce servizi integrati di ristorazione, pulizie, sanificazione e facility management per i settori della sanità, le scuole, l’industria e le forze armate. Dussmann Service appartiene a Dussmann Group, società multinazionale di servizi. Il gruppo impiega 58.000 dipendenti in 20 nazioni. In Italia Dussmann Service conta 13.000 dipendenti, 5 filiali e un fatturato che nel 2013 ha toccato i 320 Mln.€.Dussmann Service ha otte¬nuto la certificazione ISO 9001 relativa ai Sistemi di Gestione della Qualità dei servizi. L’azienda è certificata ISO 14001:2004 per il metodo di gestione ambientale e possiede altre certificazioni che garantiscono la qualità dei nostri servizi. Da anni inoltre Dussmann Service è certificata SA8000, sistema che attesta la Responsabilità Sociale dell’azienda nei confronti dell’eticità sui luoghi di lavoro. Recentemente, l’azienda ha attivato l’iter per il conseguimento della certificazione ambientale EMAS. La mission di Dussmann Service è quella di concentrarsi sulla soddisfazione dei desideri e delle necessità dei clienti per essere il migliore partner per il loro successo. Il fondatore del Gruppo Dussmann, Peter Dussmann, afferma “L’organizzazione è il nostro prodotto, tutto il resto viene di conseguenza” e questa è la base della nostra unica filosofia di servizio che si riflette ogni giorno nell’impegno dei nostri dipendenti. Dussmann Service S.r.l. Via Papa Giovanni XXIII, 4 24042 Capriate S.Gervasio (BG) Tel. +39 02 915 18 Fax +39 02 915 18 499 info@dussmann.it www.dussmann.it

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Azienda leader di dispositivi medici fondata nel 1856 e operante in oltre 90 paesi. Nell’ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore delle medicazioni avanzate ed il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato, includendo medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa - NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha eguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all’efficienza ed all’appropriatezza delle cure. Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani, 2a - 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039 60941 - Fax 039 6056931

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gestioni in service | logistica

Sistema Qualità ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, UNI 10854, ISO 22005, ristorazione senza glutine e certificazione di ristorazione biologica. Servizi di pulizia e sanificazione. Servizi di pulizia e sanificazione in ospedali, cliniche private, case di riposo, aziende, grandi strutture. Ser­vizi di ristorazione collettiva. Servizi di ristorazione collettiva in ospedali, cliniche private, case di riposo, università, scuole e aziende. Servizio di accoglienza in reparto e servizi complementari. Servizio di tra­ sporto degenti intraospedaliero, servizio di acco­glienza in reparto, disinfestazione e servizi MARKAS S.r.l. Via Macello, 73 – 39100 BOLZANO - Tel. 0471 307611 – Fax 0471 307699 info@markas.it, info@cert.markas.it www.markas.com Sedi: 20056 TREZZO SULL’ADDA (MI) Via Carlo Biffi 12 - Tel. 02 90980179 – Fax 02 90980800 12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA (CN) Via Tetto Garrone, 11 - Tel. 0171 857310 – Fax 0171 857348 35127 PADOVA – Via Romania, 25 - Tel. 049 8703603 – Fax 049 6988975 70026 MODUGNO (BA) – Via Paradiso, 29 - Tel. 080 5367208 – Fax 080 5368005

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varie

Raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti da impiego medico, ricerca scientifica e usi industriali, sorgenti radioattive non più utilizzabili, rottami metallici contaminati, rivelatori di fumo contenenti elementi radioattivi, materiali radiferi. Distribuzione per l’Italia di sorgenti radioattive Eckert & Ziegler industriali e di calibrazione, rivelatori di radiazioni. Sorgenti, farmaci e radiofarmaci (soluzioni di 90Y e 177Lu per radioimmunologia), strumenti e tecnologie per la medicina nucleare. Reagenti per la ricerca biomedica, biotecnologie e diagnostica, prodotti e accessori per i laboratori di ricerca, strumenti per la ricerca biomedica, software tecnico-scientifici. Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela dell’ambiente. Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano Tel. 02 5803901 - Fax 02 58039021 campoverde@campoverde.it - www.campoverde-group.com Mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza servizi, convegni, seminari, corsi di formazione, iniziative speciali dedicati agli operatori della sanità e dell’assistenza. È una manifestazione fieristica di: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna Tel. 051 325511 - Fax 051 324647 info.bo@senaf.it - www.senaf.it

Il Gruppo GPI riunisce aziende, controllate o partecipate in diversa misura dalla capofila GPI SpA, Società che dal 1988 opera nel mercato Sanità e Sociale. Obiettivo del Gruppo è mettere a fattor comune le competenze distintive delle entità che lo compongono allo scopo di ampliare l’offerta e migliorare le prestazioni erogate. L’attenzione alla salute e la cura della persona hanno sempre rappresentato l’obiettivo finale sotteso alla nostra attività e ai nostri investimenti, perché un sistema eccellente permette ad una organizzazione sanitaria di erogare prestazioni puntuali ed efficienti.Cardine della nostra proposta sono le soluzioni e i servizi per la sanità e il sociale. L’offerta comprende, oltre a Sistemi Informativi integrati Amministrativi, Ospedalieri, Socio-sanitari, per la Veterinaria e la Sicurezza Alimentare; Protesica 3D; servizi specialistici di CUP e Contact Center; soluzioni complete per la Logistica del Farmaco; tecnologie di Ambient Assisted Living. A ciò si aggiungono altre competenze specialistiche, quali: Business Intelligence e Data Warehousing, Web tools, sistemi di e-payment (POS), global service ICT. La profonda e articolata conoscenza dell’universo ICT consente di qualificare l’offerta con servizi mirati di progettazione, sviluppo e consulenza. Sono oltre 700 i clienti del settore pubblico e privato che lavorano con le nostre soluzioni. Il Gruppo GPI è in costante crescita dal punto di vista dell’occupazione, del fatturato e degli investimenti in ricerca e formazione. La sede principale è a Trento e numerose sono le filiali distribuite sul territorio nazionale e all’estero. Via Ragazzi del ‘99, 13 - 38123 Trento Tel.: 0461.381515 - Fax: 0461.381599 info@gpi.it - www.gpi.it Questa rubrica è riservata alla comunicazione pubblicitaria e costituisce una “vetrina” in cui sono esposti marchi di aziende specializzate nei vari settori merceologici e dei servizi.


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Da oltre 175 anni al Servizio della Salute B. Braun è un azienda del settore medicale che fornisce al mercato sanitario soluzioni e prodotti per ogni reparto clinico o ambito terapeutico - come anestesia, medicina intensiva, nutrizione artificiale, terapia infusionale, chirurgia, cardiologia, medicina generale, - e per il settore dell’assistenza domiciliare. B. Braun, azienda a capitale privato interamente controllata dalla famiglia Braun, è stata fondata nel 1839 da Julius Wilhelm Braun a Melsungen, in Germania, sede centrale del Gruppo. Grazie alla vastità dell’offerta, ad una expertise di oltre 175 anni nel settore sanitario e la capacità di proporre soluzioni innovative e consulenziali B. Braun si propone come un vero e proprio partner nei processi di gestione dell’ospedale.

B. Braun Milano S.p.A. | www.bbraun.it


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BIMESTRALE DI TECNICA ED ECONOMIA SANITARIA ISSN 1723-9338

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Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma - Trib. Viterbo n.393 del 13/04/93 Anno 53 - N° 9/10 Settembre/Ottobre 2015 In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

E. Colagrosso Spending review numero 4 intervista a 4 mani S. Zuzzi, A. Stefanelli

S. Abrate Gli oneri della sicurezza nelle pubbliche gare: il punto della giurisprudenza

G. Borromeo Semplificazione e flessibilità delle procedure d’appalto nella Nuova Direttiva Appalti

V. Miniero Quanto vale la credibilità di un paese?


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