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IN QUESTO NUMERO TUTELA AMBIENTALE

Pochi accorgimenti – Grandi risultati Caro petrolio, inquinamento ambientale in aumento, difficoltà economiche delle famiglie sono in questo preciso momento gli argomenti principali di discussione in tutto il mondo. L’automobile è ormai diventata indispensabile per aiutarci a condurre la vita di tutti i giorni che diventa sempre più frenetica e che richiede sempre più velocità negli spostamenti. In ogni famiglia, o quasi, si possiedono almeno due autovetture ed una moto o scooter, simboli di sviluppo e benessere. Eppure non ci si accorge che con piccoli accorgimenti individuali ed uno sguardo obiettivo verso il futuro che ci aspetta, potremmo ottenere grandi risultati sia in termini economici che in termini di tutela ambientale e di salute. Mi permetto di suggerirne alcuni. • Comprare veicoli di piccola cilindrata se l’uso che ne facciamo è prevalentemente quello cittadino ed i limiti massimi di velocità in autostrada sono di 130 Km orari; • Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico (autobus – metropolitana – pulmann – tram etc.) per spostarci in città o fuori porta • Utilizzare la bicicletta o fare una passeggiata a piedi quando i tratti di percorrenza sono molto brevi. Sono soltanto piccoli accorgimenti che individualmente possono essere fatti senza il minimo sforzo eppure visti complessivamente possono dare grandi risultati. Meno inquinamento e dunque più tutela ambientale, diminuzione dello stress da traffico, ed infine notevole risparmio economico.

Saluti. Antonio Passavia

SOMMARIO ZTL - Zone a Traffico Limitato Revisione veiocoli oltre i 35 q.li Prevenire gli incidenti stradali Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Decreto “Mille Proroghe” Acquisto veicoli in regime di IVA del margine

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di Baiamonte Massimo e Passavia Antonio CORSI PER PATENTE

A B C D E RINNOVO E DUPLICATO PATENTE RECUPERO PUNTI PER LA PATENTE RILASCIO PATENTE PER CICLOMOTORI RILASCIO CQC

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ell’Ottobre scorso l’Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti al fine di ottimizzare il settore revisioni veicoli pesanti, ha bandito gara d’appalto per il “Noleggio di un autoveicolo munito di attrezzature per la revisione ed il collaudo di veicoli da utilizzare nelle Province di Agrigento, Palermo e Messina”. Crm Italia invitata, con lettera del 31 Ottobre 2007, a partecipare alla gara, presenta il miglior ribasso di gara ed ottiene la stipula del contratto di noleggio in data 10 gennaio 2008. Dal mese di gennaio il veicolo per le revisioni ed il collaudo sarà presente nelle tre Province rispettando il seguente calendario: LUN - MAR CITTA’ DI MESSINA MER - GIOV CITTA’ DI PALERMO VENERDI’ CITTA’ DI AGRIGENTO

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GUIDA SICURA

PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI IL “TEMIBILE” COLPO DI SONNO

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roppe volte davanti ad incidenti automobilistici senza una causa apparente, si tende ad archiviare l’ evento come imputabile a semplici fuoriuscite di strada. Ma spesso le motivazioni sono altrove e, sovente, sono riconducibili a momentanei colpi di sonno del guidatore che, al risveglio, non è più in grado di controllare l’ auto che guidava con conseguenze spesso drammatiche per sé e per gli altri. Fronteggiare questo nemico subdolo, che coglie improvvisamente, spesso neanche accompagnato da sintomi premonitori, è impresa ardua e, in attesa che l’ elettronica affini le sue armi per venire in soccorso agli automobilisti esposti a questa insidia, pochi accorgimenti potranno risultare utili per fronteggiare le evenienze, ma soprattutto prevenire il classico colpo di sonno. Cominciamo col dire che, per quanto insidioso, il colpo di sonno non è una malattia ineluttabile, parliamo pur sempre di una condizione fisiologica in un soggetto sano e come tale, costellata da tutta una sequela di sintomi che si trascurano, con la convinzione, errata, che possiamo dominarla come e quando vogliamo noi. Ebbene, questo convincimento sbagliato, può rappresentare l’ inizio, della fine tragica, del nostro viaggio. Quali i sintomi Sbadigliare frequentemente durante la guida, accusare bruciori oculari e arrossamenti dovuti più allo sfregare delle dita sugli occhi che a semplice irritazione degli stessi, confondere la segnaletica, chinare troppo il capo verso il basso, indugiare sull’ acceleratore e dare colpi a vuoto continui sui freni come se si fosse intravisto un ostacolo improvviso, ma inesistente; zigzagare, anche leggermente con l’ auto, grattarsi continuamente la testa, dimenarsi a scatti col busto come a voler riassumere una posizione comoda, sono chiarissimi segni premonitori che di lì a poco il sonno prenderà il nostro sopravvento. Spesso, solo alcuni di questi sintomi dovrebbero indurci, senza indugio alcuno, a fermare l’ auto e riposarsi o a trasferire la guida a chi, accanto, è più sveglio. Fare gli eroi non serve a nessuno, ma soprattutto espone a rischi gravissimi per la

propria e l’ altrui incolumità. Non ci sono scuse di sorta, un riposo immediato potrebbe durare alcuni minuti il tempo di dare all’ organismo quel momentaneo ristoro che richiede con tutte le sue forze, incaponirsi sol perché si è intravista un’ area di servizio o un autogrill a qualche chilometro di distanza potrebbe significare perdere il controllo dell’ auto di lì a pochi attimi, senza possibilità alcuna, di cambiare il nostro futuro nel giro di qualche secondo. Le cause del colpo di sonno Ci sono molteplici fattori che concorrono in maniera determinante al manifestarsi di questo pericolosissimo evento, il sonno fa parte della fisiologia dell’ organismo e incide in maniera individuale da una persona ad un’ altra. Inoltre concorrono determinate abitudini e stili di vita che differenziano i diversi automobilisti fra di loro. C’è chi la mattina è sveglio e fresco e pronto a mettersi alla guida, c’è chi invece preferisce guidare la notte e si trova male la mattina. Questo significa che non si può generalizzare né, tanto meno, tentare di imitare gli altri ritenendo di poter avere la stessa resistenza o le stesse abitudini di tutti. Inoltre, improvvisarsi stacanovisti del volante, senza essere abituati a lunghi tragitti è quanto di più sbagliato si possa fare. L’ organismo prima di mutare le proprie quotidiane abitudini può impiegare dei mesi, ciò significa che se siamo abituati ad andare a letto ogni sera alla stessa ora, non ci dobbiamo stupire se la guida dell’ auto negli orari che da sempre abbiamo dedicato al sonno, ci sembra un’ impresa titanica. Se riusciamo a capire questo e ad accettare i nostri limiti, con umiltà, non correremo mai rischi, in caso contrario dovremmo sapere che è la vita in gioco e non soltanto la propria. Non dormire il giorno prima del viaggio o non riposare secondo i propri stili di vita, costituiscono motivi validi per essere sopraffatti dal sonno. E, attenzione, non è soltanto un fattore d età, tanti giovani corrono gli stessi rischi ma ritengono che il vigore degli anni verdi, farà loro superare ogni ostacolo. Niente di più sbagliato. L’ organismo, anche giovane, sottostà agli stessi ritmi circadiani, sonno veglia, alla stregua di un corpo adulto. Anche i tragitti autostradali concorrono al colpo di sonno, i lunghi rettilinei hanno un effetto quasi ipnotizzante sul guidatore, così come il movimento


GUIDA SICURA del tergicristallo inserito a bassa velocità, in una giornata plumbea per un soggetto assonnato amplifica l’ effetto soporifero che, movimento, luminosità e rumorosità ossessiva, esercitano sull’ automobilista. Non ci sono, generalmente orari di picco così precisi per collocare la maggior incidenza del colpo di sonno. Certo è che l’ uomo essendo un animale diurno, potenzialmente, dovrebbe essere più esposto la notte ai colpi di sonno; ma anche questo è un fattore individuale, alcuni guidano meglio di notte che di giorno, così come le prime ore di luce, potrebbero rivelarsi fatali, più di altre, sull’ insorgenza del sonno alla guida. Ma questa distinzione apre la strada ad una raccomandazione. Bisogna guidare quando ci si sente nelle condizioni ottimali e non cercando di imitare coloro che affermano di essere indomabili. Se il viaggio notturno non ci è affatto congeniale evitiamolo e lasciamolo compiere a chi se la sente di affrontarlo, alla stessa stregua di chi preferisce guidare di notte anziché di giorno. L’ alimentazione Anche l’ alimentazione riveste un ruolo fondamentale nel favorire l’ insidia del colpo di sonno. Mangiare alimenti che richiedono uno sforzo notevole per la digestione, avrà, come conseguenza, una sonnolenza definita post prandiale. Il motivo è semplice, per favorire la digestione, l’ organismo, “ sequestra” il maggior quantitativo di sangue agli altri distretti, cervello compreso, per portarlo all’ apparato digerente. In questo caso, il primo segno di quanto è avvenuto c’è lo da quello stato di obnubilamento già esso stesso foriero di quell’ allentamento dei riflessi e di quella sonnolenza continua e pericolosa. Prima di mettersi in viaggio, pertanto, dovranno essere banditi, categoricamente, cibi grassi o elaborati che richiedono grossi sforzi digestivi. Via libera, dunque, a pasta, in razioni moderate, va bene anche il riso, le verdure, la frutta, i biscotti, l’ acqua. No, a fritture, compresi quei panini ripieni all’ inverosimile e conditi con salse pesanti da digerirsi. No, all’ alcol, in viaggio, no, anche al vino che oggi viene rivalutato nelle nostre die-

te. Ma questa bevanda, come ben si sa, induce sonnolenza e per la Legge, anche 0,5 grammi per litro di alcol nel sangue, sono motivo di severa sanzione e basta poco per raggiungere questo tasso alcolemico. Attenzione anche ai farmaci, ma di questo abbiamo ampiamente già parlato in una precedente trattazione. Un altro alleato del sonno dagli effetti negativi sull’ automobilista è il caldo. Ormai sono poche le auto prive di climatizzatore, ma ne circolano ancora, chi guida in condizione di eccessiva temperatura ne soffre, ha riflessi più ritardati e perdendo elettroliti con la sudorazione diventa meno attento e più facile vittima del sonno. Meglio tenere il climatizzatore acceso senza eccessivi sbalzi di temperatura fra l’ interno e l’ esterno dell’ auto e per chi non ha l’ aria condizionata meglio, per lo meno, assicurare il riciclo dell’ aria con i finestrini leggermente abbassati. Accorgimenti antisonno da evitare Chi ritiene che sporgere la testa dal finestrino faccia passare il sonno si sbaglia, non ha alcuna efficacia, lì per lì la sensazione è quella di una sferzata ristoratrice, ma di lì a poco, tutto torna come e peggio di prima. Bere troppi caffè non allontana il rischio del colpo di sonno, perché superata la dose ben tollerata dal singolo individuo questa sostanza non ha nessun effetto maggiore, dose dipendente. Anzi, accentua la sudorazione, con conseguenze di irregolari frequenze cardiache e tremori. Bagnarsi il volto continuamente, ha lo stesso effetto dello sporgersi dal finestrino, dopo un momentaneo beneficio tutto torna come e peggio di prima. Insordirsi con la musica (messa) ad alto volume o aumentare la velocità per stare più allertati è inutile e pericoloso, l’ una distrae, l’ altra, che richiederebbe riflessi più pronti, si risolve in un maggiore pericolo di stanchezza. L’ unico rimedio utile contro il colpo di sonno e sempre e solo quello: fermarsi e dormire finchè non ci si sente davvero in grado di ripartire, avremmo perso del tempo fors’ anche prezioso, ma abbiamo preservato la nostra e, forse, l’ altrui vita.

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NEWS

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NORMATIVA

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - CQC L’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal: 10 settembre 2008 per il trasporto di persone 10 settembre 2009 per il trasporto delle cose. Pertanto: - I CAP KD non verranno più rilasciati a partire dal 10/09/2008; - I CAP KC pr il trasporto professionale non verranno più rilasciati a partire dal 10/09/2009; - I CAP KC e le patenti C conseguiti dal 05/04/2007 (data di entrata in vigore del DD n° 371/2007 non possono essere convertiti in CQC. La CQC richiede per il suo rilascio un formazione iniziale e per il suo mantenimento una formazione periodica (ogni cinque anni viene infatti rinnovata a seguito della frequenza obbligatoria di un corso). L’innovcazione e la complessità della materia richiederanno successivi ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti per cui sono prevedibili modifiche al contenuto del presente. OBBLIGO CQC La CQC è rilasciata dall’UMC per l’attività dei conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo il caso di alcuni veicoli per i quali è prevista una deroga (veicoli con velocità non superiore a 45 km/h, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, veicoli in manutenzione e riparazione, di emergenza, per trasporti privati, ecc.) Tale attività è subordinata all’obbligo di: • Qualificazione iniziale, con frequenza di un corso e superamento di un esame presso il DTT; • Formazione periodica, con frequenza di un corso ogni cinque anni. Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono attività presso Impresa stabilita in Italia) devono aver compiuto: • 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE, in deroga al limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t; • 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE. La CQC sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD. I conducenti già titolari della CQC per effettuare trasporto merci, che intendono conseguire anche la CQC per effettuare trasporto passeggeri, o viceversa, devono dimostrare la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione. REQUISITI PER OTTENERE LA CQC E’ previsto il rilascio della CQC per documentazione entro tre anni dal 05/04/2007 per titolari di patente C o CAP KD rilasciati entro 04/04/2007 o successivamente per duplicati rilasciati in data antecedente. I titolari di CAP KD possono richiedere il rilascio del CAP KB e della CQC oppure solamente del CAP KB. E’ previsto il rilascio del duplicato per deterioramento, smarrimento e furto del documento ovvero nel caso di duplicato o estensione di validità della patente. RILASCIO La CQC è rilasciata subordinatamente al superamento dell’esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ai conducenti • Residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose; • Cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’Impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano. L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell’UE o dello SEE. DEROGHE Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli: • La cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h; • Ad uso delle Forze Armate, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; • Sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

• Utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; • Utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale; • Utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci; • Che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale. L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti assunti alle dipendenze di un impresa con la qualifica di autista e di scuolabus nel caso che l’attività sia esercitata sia in conto proprio che per conto terzi. RILASCIO PER DOCUMENTAZIONE (ESENZIONI) Sono esentati dall’obbligo di superamento dell’esame di idoneità e di frequenza del corso di qualificazione iniziale e quindi possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti residenti alla data 05/04/2007: • In Italia, già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; • In Italia, già titolari della patente di guida di categoria C ovvero CE; • In altri stati dell’UE o dello SEE ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose con sede in Italia, titolari di patente C, CE, D, DE e relative sottocategorie; Pertanto la CQC per documentazione può essere richiesta da titolari di patente C o CAP KD rilasciati: • Entro il 04/04/2007; • Successivamente al 04/04/2007 per duplicato di patente o CAP rilasciati antecedentemente a tale data. I conducenti possono richiedere il rilascio della CQC per documentazione: • Entro tre anni dal 05/04/2007 (data di entrata in vigore del DD n° 371/2007); la validità della CQC per trasporto persone decorre dal 10/09/2008 mentre la validità della CQC per trasporto di cose decorre dal 10/09/2009; • Presentando domanda unitamente alle attestazioni di versamento presso l’UMC competente secondo le seguenti scadenze - Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 05/04/2007; - Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M dal 05/07/2007; - Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N,O,P,Q,R dal 05/10/2007 - Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z, dal 05/01/2008. La richiesta deve essere redatta su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco, alla fotocopia della patente e all’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia redatta secondo fac-simile allegato alla circolare DTT 10/08/2007, n° 77898/8.3 (per conducenti residenti in Stati non appartenenti all’UE o SEE che svolgono la loro attività alle dipendenzedi un’impresa di autotrasporto). Al momento del rilascio della CQC deve essere restituito al UMC il CAP KD o il CAP KC. Nel caso di presentazione di patente di categoria non corrispondente alle categorie previste dalla direttiva n° 91/439/CE l’UMC deve chiedere al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emesso la patente una traduzione. Qualora la traduzione fosse insufficiente per accertare l’esatta corrispondenza della categoria deve essere posto specifico quesito alla Divisione 6 del DTT. Entro tre anni (entro il 05/04/2010) i titolari di patente comprendente la C e D e del CAP KD che hanno richiesto per documentazione la CQC per trasporto cose possono chiedere la CQC per trasporto di persone e viceversa in esenzione dall’obbligo del corso e dell’esame. QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME DI IDONEITA’ La CQC è rilasciata dagli UMC subordinatamente al possesso della patente di guida in corso di validità, previa frequenza di uno specifico corso e superamento di un esame di idoneità. L’esame di idoneità è svolto da funzionari del Ministero dei Trasporti – DTT:

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NORMATIVA • Con il metodo orale (in presenza di due funzionari del DTT) fino a quando non saranno predisposti appositi questionari; • Con due prove svolte tramite appositi questionari (con risposta “vero o falso”) di: - 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma comune - 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma speciale per CQC per trasporto persone o per CQC per trasporto cose a seconda dell’abilitazione richiesta; qualora il titolare della CQC per trasporto persone intenda estenderla anche alla CQC per trasporto cose deve svolgere la prova tramite 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma specifica per il trasporto di cose e viceversa. L’esito negativo di una sola delle due prove comporta l’esito negativo dell’esame. I conducenti candidati al conseguimento della CQC che hanno già conseguito l’attestato di idoneità professionale per l’accesso all professione relativa al medesimo settore devono svolgere il questionario di 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma generale. L’esame deve essere svolto: - Entro un anno dalla fine del corso; oltre tale termine è richiesta la presentazione di un nuovo corso; - Non prima di un mese dalla data del precedente esame con esito negativo. I cittadini si Stati non appartenenti alla UE devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità oppure la richiesta di rinnovo. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti: - Ivi residenti; - Cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o alla Spazio Economico Europeo dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia. L’ammissione all’esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modello TT746C unitamente alle attestazioni di versamento ed all’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. La CQC viene rilasciata contestualmente al superamento dell’esame di idoneità. FORMAZIONE PERIODICA E RINNOVO I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico. La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Il rinnovo della CQC può essere ottenuto: - Effettuando un corso di formazione periodica a partire da sei mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC; - Effettuando un corso di formazione periodica nel caso di CQC scaduta da meno di due anni; - Effettuando un corso di formazione periodica e sostenendo l’esame per il conseguimento nel caso di CQC scaduta da oltre due anni. La CQC per il trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento di 65 anni La CQC rinnovata è emessa dal UMC competente in base alla sede dell’autoscuola o dell’Ente che ha svolto il corso secondo la seguente procedura: - L’autoscuola o l’Ente trasmettono telematicamente l’elenco di coloro che hanno frequentato il corso all’UMC competente entro due giorni lavorativi dalla fine del corso e rilasciano al conducente un attestato di fine corso conforme all’allegato 8 del DM 07/02/2007; - L’UMC emette la CQC aggiornata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco; - L’UMC rilascia la nuova CQC a seguito presentazione di apposita istanza su modello TT746C insieme alle attestazioni di versamento e alla CQC scaduta. La validità della nuova CQC decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC ritirata qualora il conducente abbia effettuato il corso prima della scadenza; dalla data di rilascio di attestato di fine corso qualora il conducente abbia effettuato il corso successivamente alla scadenza della CQC. DUPLICAZIONE

La CQC deve essere duplicata nel caso in cui il conducente titolare dell’abilitazione richieda il duplicato della patente di guida o ne estenda la validità ad altre categorie (ad es. da C a CE) tramite presentazione di apposita domanda su modello TT746C in quanto sulla CQC deve essere annotato il numero della patente di guida. Nel caso di richiesta di rilascio di duplicato della CQC mentre è in corso la procedura di duplicato della patente, il rilascio della CQC è subordinato al previo rilascio della patente. Nel caso di duplicato o estensione di validità della patente è obbligatorio chiedere il duplicato della CQC. La nuova patente deve essere rilasciata solo quando è stata predisposta la nuova CQC. E’ prevista la duplicazione della CQC nel caso di deterioramento, smarrimento, furto o distruzione previa presentazione di domanda su modello TT746C e attestazioni di versamento, unitamente alla denuncia di perdita di possesso del documento. La CQC rilasciata da Stato della UE o dello SEE può essere duplicata per smarrimento o furto in equipollente documento italiano previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di rilascio che il documento sia in corso di validità e sullo stesso non gravino provvedimenti sanzionatori quando il conducente acquisisce la residenza in Italia o lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia. Per evitare di penalizzare i conducenti professionali gli UMC danno priorità alla predisposizione della CQC. Si può duplicare la CQC rilasciata da altri stati comunitari o facenti parte dello SEE. A conducenti che richiedono il duplicato della patente di guida sulla quale risulta il codice “95” in corrispondenza della categoria di patente posseduta, è possibile rilasciare la CQC. In sintesi, la richiesta di duplicato della CQC per: - Deterioramento deve essere presentata su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; - Smarrimento, furto, distruzione deve essere presentata su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, alla denuncia della perdita di possesso resa ad un organo di polizia, fotografia come sopra; - Duplicato della patente di guida deve essere presentata su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; CONVERSIONE La CQC rilasciata da Stato della UE o dello SEE può essere convertita in equipollente documento italiano quando il conducente acquisisce la residenza in Italia o lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia. La richiesta di conversione della CQC deve essere presentata su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante. Rilascio a seguito di prenotazione informatica da parte di autoscuole e studi di consulenza. A partire dal 15/11/2007 è attiva un’applicazione informatica che consente il rilascio della CQC per duplicato a seguito di deterioramento o per documentazione (in esenzione dal corso di formazione iniziale) secondo la seguente procedura: - L’operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza) prenota la richiesta per via telematica; - Il sistema acquisisce la richiesta come “INSERITA”; - L’operatore presenta la relativa pratica allo sportello dell’UMC; - L’UMC approva o rifiuta e/o modifica i dati; - Nel caso di approvazione, l’UMC rende disponibile il documento nei flussi di stampa nel giorno lavorativo successivo. A partire dal 19/12/2007 l’applicazione informatica è stata implementata e prevede, solo per gli UMC che dispongono di idonee stampanti, l’acquisizione per via telematica della foto, contestualmente alla prenotazione, al verifica della qualità della foto e successiva stampa della CQC, completa di foto, da parte dell’UMC.


NORMATIVA

IL DECRETO “MILLE PROROGHE” I VANTAGGI PER GLI AUTOMOBILISTI

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to di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; - autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Il contributo è pari a 1500 euro se la massa del veicolo è inferiore a 3000 kg, a euro 2500 se la massa è compresa tra i 3000 e i 3500 kg. Sono considerati validi, ai fini dell’erogazione dei suddetti contributi, i contratti di acquisto di veicoli stipulati tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, sempre che il veicolo sia immatricolato entro il 31 marzo 2009. - e’, infine, prevista l’erogazione di incentivi pari a 350 euro per le installazioni degli impianti a gpl e di 500 per quelli a metano. - prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione gli incentivi per l’acquisto di motociclo euro 3. - a decorrere dal 1 marzo e fino al 31 dicembre 2008 per l’acquisto di motociclo euro 3, di cilindrata fino a 400 c.c., con sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore euro 0 realizzata attraverso la sua demolizione, è previsto un incentivo di 300 euro e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Art. 29-ter: disposizioni in materia di trasporto e circolazione di prova di veicoli nuovi E’ introdotta la possibilità, per le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, di trasportare veicoli nuovi di fabbrica, per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.

ISCRIZIONE ALBO MEDIATORI CREDITIZI N° 82147

ella seduta del 28 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un decreto-legge che predispone la proroga di termini previsti da talune disposizioni normative. Il provvedimento (decreto-legge n. 248) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007, n. 302 ed entrato in vigore lo stesso giorno, è stato convertito nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008 (suppl. ordinario n. 47). Per quel che attiene la materia dei trasporti e della mobilità, in particolare è stato stabilito: Art. 22 : prorogato al 1 luglio del 2008 il termine per la decorrenza dei limiti posti ai neopatenti (patente categoria B) per la guida degli autoveicoli con un rapporto potenza-tara superiore a 50 Kw/t, stabilito con il decreto-legge 117 del 2007, convertito nella legge n. 160 del 2 ottobre 2007. La norma prevedeva che le limitazioni fossero operanti a partire dal centoottantesimo giorno di entrata in vigore del decreto (da febbraio 2007). Art. 22 bis. : disposizioni transitorie concernenti la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori Prorogata al momento di applicazione della direttiva 2006/126/CE la disposizione di cui all’art. 116 comma 1quater del codice della strada in base alla quale, ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, è sufficiente una certificazione che attesti l’assenza di condizioni psicofisiche non ostative all’uso del ciclomotore, rilasciato dal medico di medicina generale. Art. 29: incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati Sono stati prorogati i termini per l’erogazione dei contributi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con veicoli “ecosostenibili”. In tal senso il governo ha cercato il conseguimento degli obiettivi ambientali, secondo una duplice prospettiva: 1. quella di sostituzione del parco auto più inquinante con veicoli più conformi alle misure di tutela ambientale, con un aumento dell’ammontare del contributo erogato sia per la demolizione che per l’acquisto di nuovi veicoli; 2. quella di incentivare il ricorso al trasporto pubblico locale e al car sharing. In sintesi: - Prorogata al 31 dicembre 2008 l’erogazione di incentivi per la rottamazione di autovetture ed autoveicoli euro 0, euro 1 (l’incentivo è esteso anche per la rottamazione di autovetture ed autoveicoli euro 2) e previsto un contributo di euro 700 e l’esenzione del bollo auto per un anno nel caso di acquisto di autovetture nuove di categoria euro 4 ed euro 5 a basso contenuto di emissione CO2 (non oltre 140 grammi per Km o non meno di 130 grammi se diesel). Il contributo è aumentato di 100 euro nel caso di veicolo con emissione inferiore a 120 grammi per Km. Qualora si proceda alla demolizione di due autoveicoli appartenenti a persone di uno stesso nucleo familiare, il contributo è aumentato di 500 euro. - Un contributo è previsto anche per la demolizione con sostituzione di talune tipologie di veicoli aventi massa massima fino a 3500 kg e di categoria euro 0 o euro 1 (immatricolati prima del 1 gennaio 1999) con veicoli di categoria euro 4: - autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; - autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; - autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al traspor-


FORMAZIONE PARTNERSHIP AVVIATA CON NUOVA MENTE Il mese scorso (marzo u.s.) è stata avviata la partnership per la formazione con la società Nuova Mente. L’azienda con sede a San Marino opera su tutto il territorio nazionale effettuando corsi di formazione aziendale interna ed esterna. L’accordo con Agenzia Italia Service Point prevede la formazione iniziale nonchè quella periodica per gli affiliati. E’ prevista inoltre da parte delle Agenzie Service Point la vendita a privati o Aziende dei corsi offerti dalla Nuova Mente. Questi ultimi sono articolati e studiati secondo le specifiche esigenze aziendali. Diamo un breve cenno dei principali corsi acquistabili: ANALISI INTERNA La base dell’organizzazione Una costruzione è solida quando le basi sono solide. Lo stesso vale per la vostra organizzazione aziendale. L’analisi di Nuovamente parte dagli elementi umani e organizzativi dell’azienda, a qualsiasi livello, fin dalla selezione del personale. Partendo dall’analisi delle potenzialità di ogni membro, si arriva a costruire la mappa del gruppo e del sistema produttivo di qualsiasi realtà aziendale. L’analisi è condotta da esperti psicologi, formatori, professionisti del lavoro, in grado di radiografare la vostra realtà e studiare le strategie vincenti di miglioramento, riuscita, crescita. Una metodica innovativa, snella ed efficace per fare una “radiografia” delle potenzialità e delle caratteristiche delle persone impegnate nell’organizzazione e di quelle in fase di selezione. I punti di forza e le debolezza che si evidenziano sono la base del processo formativo di crescita professionale. LEADERSHIP E COMUNICAZIONE AVANZATA 1 – 2 - 3 Formazione completa per Manager, Professionisti ed Imprenditori Il percorso di Leadership e Comunicazione Avanzata si dedica specificatamente allo sviluppo ottimale della forma mentis delle persona che guidano l’impresa. La capacità di gestire la necessaria leadership è una dote che va sviluppata attraverso strumenti psicologici innovativi ed esperienze; è una crescita interiore, una direzione che conduce alla continua scoperta dei propri limiti e all’appagante esperienza di superarli. Imparare a conoscere se stessi e gli altri, comunicare efficacemente i progetti, gestire lo stress, razionalizzare il tempo, produrre in team strategie vincenti e far sì che questo “gioco di squadra” possa contare sull’approccio mentale migliore, sono prerogative essenziali per guidare al -meglio una realtà aziendale. Questi gli argomenti principali: -Leadership -Comunicazione efficace ed avanzata -Selezione e gestione delle risorse umane -Conoscenza dei più importanti processi psicologici personali e relazionali

-Gestione del tempo -Gestione dell’ansia e dello stress -Gestione degli obiettivi -Team building -Gestione della motivazione -Autostima -Tecniche di vendita e mediazione -Gestione dei clienti interni (collaboratori) ed esterni -Crescita interiore e crescita aziendale -Passaggio generazionale PNL TOP PROFESSIONAL 1 – 2 -3 Il successo con il cliente Vendita e negoziazione, fidelizzazione del cliente, comunicazione efficace, gestione del tempo, motivazione e team building sono gli argomenti principali trattati nel percorso attraverso l’insegnamento innovativo della PNL (Programmazione Neuro Linguistica). Come gestire la vendita? Come comunicare con il cliente? Si parte dal modo di ascoltare e percepire il cliente, dall’analisi delle situazioni relazionali e commerciali, per imparare a come gestire il cliente in tutte le fasi di comunicazione e vendita. E’ fondamentale scoprire ed assimilare le tecniche di incentivazione all’acquisto, di gestione delle obiezioni, di definizione delle chiusure o limiti in una determinata situazione di vendita. Come comportarsi di fronte a un’obiezione? Come convincere il cliente? Come evitare l’incomprensione? Le tecniche di PNL vi insegnano come guidare il discorso, le parole, i pensieri, per costruire con il cliente un rapporto produttivo, efficace nel tempo. Con le più moderne ed efficaci tecniche comunicative si otterrà la fiducia del cliente e si imparerà a gestirla fin dal primo contatto; la fidelizzazione del cliente unita ad una buona gestione della propria agenda, della motivazione personale e del lavoro di squadra sono gli ingredienti che fanno aumentare il fatturato.

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NORMATIVA ACQUISTO DI VEICOLI IN REGIME DI IVA DEL MARGINE Dal 3 dicembre 2007, per contrastare efficacemente i fenomeni di frode all’IVA nel settore del “mercato parallelo” delle autovetture oggetto di acquisti intracomunitari, di cui all’art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, sono diventate operative le disposizioni, previste dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 282, riguardanti l’introduzione di un nuovo modello “F24 Auto UE” per le cessioni di auto provenienti da tale “mercato”, e l’individuazione dei criteri di esclusione dal nuovo adempimento. In questa prima fase di applicazione delle nuove procedure di immatricolazione sono venute emergendo alcune difficoltà interpretative in relazione al trattamento delle operazioni di acquisto presso operatori dell’Unione Europea aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel regime IVA del margine. Anche a seguito di incontri con il Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, si ritiene pertanto necessario, al fine di prevenire l’eventuale abusivo ricorso al predetto regime speciale IVA e salvaguardare l’affidamento degli operatori legittimati, fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardanti gli adempimenti necessari per l’immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine. A tal fine l’operatore nazionale che effettua l’acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei Paesi Membri dell’Unione Europea e che ritiene che l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine in presenza dei presupposti, dovrà, prima di richiedere l’immatricolazione presso gli S.T.A. o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito indicata, necessaria per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo: 1) fattura di acquisto dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario o altro titolo di acquisto; 2) carta di circolazione estera; 3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da: a) un privato consumatore; b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione;

c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro; d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine. Gli Uffici locali procederanno all’esame congiunto della carta di circolazione e della fattura o di altro titolo d’acquisto, rivolto esclusivamente ad un controllo preliminare, al fine di appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime IVA del margine; in tale contesto, per consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli Uffici locali dovranno: a) verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi; b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale; c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi. A seguito dell’esito positivo dei riscontri l’Ufficio provvederà, attraverso un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi identificativi dell’autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione dell’autoveicolo. Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese - considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell’autoveicolo - l’Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile, ad un primo esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del margine. Nelle ipotesi in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di cui al punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, l’Ufficio trasmetterà una segnalazione all’area controllo per l’attivazione immediata di un controllo fiscale, supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari. Infine, qualora il contribuente, oltre alla mera dichiarazione di cui al punto 3), non produca alcun documento idoneo alla dimostrazione delle fattispecie sopra elencate, l’Ufficio invierà la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione solo dopo che l’area controllo abbia verificato – anche attraverso l’ausilio dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari – che il veicolo sia assoggettabile al regime del margine. Si ribadisce che la procedura descritta – realizzata in funzione di contrasto all’eventuale abuso del regime del margine – è ispirata dalla duplice esigenza della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi non tollerabili nell’immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del regime speciale IVA. Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur consentendo l’immatricolazione dell’autoveicolo, non esclude gli eventuali successivi accertamenti sull’effettiva legittimità dell’applicazione del regime speciale IVA, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di incongruenza che dovessero emergere dall’ulteriore esame della documentazione esibita. Nella successiva fase di controllo gli uffici potranno ugualmente richiedere l’assistenza amministrativa ai Paesi Membri dell’Unione Europea. In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione potranno procedere all’immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino acquisiti i dati provenienti dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno, quindi, preventivamente effettuare le operazioni di controllo documentale, secondo le istruzioni innanzi illustrate.

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