Istanza di accesso agli atti

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Alla C.A. del Sindaco di Adelfia Avv. Vito Antonacci Alla C.A. dell'Assessore alla Trasparenza, Lavoro e formazione Dott.ssa Giovanna Guantario Alla C.A. del Segretario Generale Dott.ssa Elisa Capozzi

Oggetto: Istanza di Accesso agli Atti Il sottoscritto Vincenzo Prudente, nato a Bari il 13/02/1992, residente ad Adelfia (BA) in viale Gen. C. A. Dalla Chiesa, n. 86, tel: 3472554695, e–mail vincenzochuck@yahoo.it, C. F. PRDVCN92B13A662T, documento d’identità n. AO9905457, in qualità di cittadino del Comune di Adelfia,

Premesso che − È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»; − Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo »; − Il regolamento CE 1049/2001 disciplina alcuni strumenti finalizzati a facilitare e incentivare l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che contenga gli estremi dei documenti prodotti dall'istituzione. Inoltre è stabilito che i documenti debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato elettronico: in caso contrario il catalogo deve indicare dove è possibile reperire il documento. Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle modalità di esercizio; − La Convenzione di Aarhus impone agli Stati che ne sono parte obblighi nei confronti del pubblico, secondo lo schema tipico dei trattati che riconoscono e codificano i diritti umani. Tale impostazione è confermata dall’obbligo, per le parti, di riconoscere i diritti di partecipazione a prescindere dalla nazionalità, cittadinanza o domicilio del soggetto che li fa valere (v. art. 3, par. 9). Gli individui, su cui grava un diritto – dovere alla qualità dell’ambiente, vengono coinvolti dalla Convenzione nel processo decisionale relativo all’ambiente e diventano parte attiva nella sua gestione, conservazione e tutela, con ruolo di supporto, ed eventualmente supplenza, rispetto agli organi di governo a ciò istituzionalmente deputati; − La Convenzione di Aarhus dedica una previsione particolare alla diffusione delle informazioni in situazioni di minaccia imminente per la salute o l’ambiente dovute a cause naturali o antropiche (incidenti industriali, contaminazione o calamità naturali): in tal caso l’autorità pubblica deve divulgare immediatamente le informazioni di cui è in possesso che consentano al pubblico di prendere provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e rischi.


Considerato che − L’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione deve essere verificata in relazione ai c.d. atti interni, ossia i documenti elaborati o ricevuti da un'istituzione nell'ambito di un processo decisionale, diversi dall'atto finale in cui si estrinseca la decisione. Gli atti interni possono essere sottratti all'accesso finché il processo decisionale a cui sono preordinati non si conclude, mentre gli atti che contengano riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, possono essere sottratti all'accesso anche dopo che la decisione è stata assunta, quando la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione; − Il diritto d’accesso all’informazione nella Convenzione di Aarhus viene garantito sia sul versante passivo, l'obbligo di fornire le specifiche informazioni richieste dai cittadini, salve alcune eccezioni di interpretazione tassativa (art. 4 della Convenzione di Aarhus), sia sul versante attivo, l'obbligo per le autorità pubbliche di raccogliere e divulgare l'informazione in materia ambientale a prescindere da qualsiasi richiesta (art. 5 della Convenzione di Aarhus); − Il procedimento di accesso inizia con la domanda dell'interessato presentata in forma scritta, anche elettronica. La domanda deve essere sufficientemente precisa da consentire di identificare il documento richiesto: in caso contrario inizia un'interlocuzione informale fra cittadino e istituzione tesa a individuare l'oggetto della richiesta. L’istituzione o accoglie la domanda e consente materialmente l'accesso (tramite consultazione sul posto o rilascio di copia), ovvero la rigetta con risposta scritta motivata; - L’art. 54 dello Statuto del Comune di Adelfia garantisce a ciascun cittadino il libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici;

CHIEDE ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti (L. 07/08/1990 n° 241 e ss.mm.ii.), di poter ricevere copia semplice di tutti i regolamenti vigenti nel nostro Comune all’indirizzo email adelfia5stelle@gmail.com. Si chiede, inoltre, di pubblicare tutti i regolamenti vigenti nel nostro Comune sul sito ufficiale del Comune di Adelfia, www.comune.adelfia.gov.it , poiché da un controllo effettuato, riteniamo che la sezione “Regolamenti” non sia aggiornata e non contenga tutti i regolamenti, oltre a contenerne alcuni obsoleti. Non dare al cittadino la possibilità di conoscere il modo in cui il comune ha disciplinato le materie di sua competenza significa privarlo del diritto di conoscere il funzionamento del proprio Comune.

Si informa che: − I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per consentire l’identificazione dell’interessato ai fine del presente procedimento d’accesso (Codice in materia di protezione dei dati personali). − Contro le decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o presentare richiesta di riesame al Difensore Civico.

Distinti Saluti, Adelfia, lì 18/10/2012 Vincenzo Prudente


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