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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

3. La Commissione Edilizia, esprime parere su strumenti urbanistici generali, esecutivi e loro modificazioni o varianti. 4. La Commissione Edilizia, pur se esprime pareri obbligatori per i casi anzidetti, ha natura prevalentemente consultiva e non vincola il provvedimento conclusivo essendo predisposta soltanto per agevolare il compito decisionale; dal suo parere, pertanto, il Sindaco, il Dirigente Comunale, o il Consiglio Comunale , possono discostarsi con congrua motivazione. 5. La Commissione Edilizia può essere eventualmente consultata su ulteriori questioni attinenti la materia urbanistico - edilizia ed in particolare: a) programmi di riqualificazione urbana ex art. 16 della Legge n. 179/92 e Legge Regionale n. 26/2002; b) programmi di recupero urbano ex art. 11 della Legge n. 493/93; c) interventi ambientali di consolidamento o sistemazione di aree urbane, naturali o a giardino o parco, anche in zone non sottoposte a vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04. 6. Il Presidente della Commissione Edilizia o suo delegato può essere consultato ad esprimere parere in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i.. 7. Fermo restando le modalità di funzionamento della Commissione Edilizia, analoghe a quelle previste agli artt. 124 e 125 per la Commissione per la Tutela del Paesaggio, la delibera consiliare di istituzione della Commissione Edilizia ne fissa le modalità di composizione e nomina dei membri elettivi e di diritto.

Art. 127 - Sportello Unico per l’edilizia 1. L’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 380/01, provvede in particolare : a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della Legge n. 241/90, nonché delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico 380/01. 2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del DPR 380/01; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 3. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62 del DPR 380/01;

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