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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 72 - Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità - Ispezioni dell’A.S.L. - Sanzioni - Interventi sugli edifici rurali a favore dell’agriturismo 1. L’adeguamento delle condizioni igieniche e sanitarie, degli accessi, delle stalle e della manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti deve essere effettuato entro due anni dall’entrata in vigore del presente RE. 2. Il Sindaco o il dirigente dell’ufficio competente per il controllo del territorio possono disporre, da parte dei tecnici comunali e dell’A.S.L., limitatamente agli aspetti igienico sanitari, ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente RE. 3. Qualora la costruzione o parte di essa risulti inabitabile, il Sindaco può ordinare lo sgombero a norma della legislazione vigente. 4. Se il proprietario della casa rurale non osserva le prescritte condizioni di abitabilità stabilite negli articoli precedenti, il Sindaco, sentito l’A.S.L., può eseguire d’ufficio i lavori necessari a raggiungere tali condizioni seguendo la procedura prevista dalla legislazione vigente. 5. Nelle zone agricole nelle quali, per effetto del PRG, sono previste attività agrituristiche, gli interventi sull’edilizia rurale devono essere realizzati con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 41/84.

Art. 73 - Stalle e concimaie 1. Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno 10,00 m. Devono inoltre essere posti a distanza non inferiore a 10,00 m dall’abitazione rurale di riferimento e non inferiore a 50,00 m dalle altre abitazioni confinanti. 2. Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e con dimensioni e caratteristiche idonee al tipo di allevamento. 3. Il pavimento delle stalle deve essere realizzato con materiale impermeabile e munito di scoli. Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alle concimaie con tubi impermeabili, o smaltite in superficie a distanza non minore di 10,00 m dai fabbricati. 4. Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento o rivestite di materiale impermeabile sino all’altezza minima di 2,00 m dal pavimento. Le concimaie saranno costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e dovranno distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno 25 m. 5. Il Responsabile del servizio, sentito l’A.S.L., può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità. 6. Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di m 100 da qualunque abitazione e non meno di m 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

CAPO V - Requisiti interventi non residenziali Art. 74 - Edilizia alberghiera e impianti ricettivi 1. Ai fini dei relativi permessi di costruire, nonché delle caratteristiche costruttive, gli edifici destinati alla funzione ricettiva devono essere classificati secondo le modalità e con i requisiti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 15/84 e dal relativo allegato. 2. Gli alberghi, le pensioni e i motel esistenti devono essere adeguati alle caratteristiche di ricettività e alla dotazione di impianti per essi fissata dalla citata Legge Regionale n. 15/84 e s.m.i..

Art. 75 - Modalità per l’installazione 1. La trasformazione urbanistica derivante dalle opere per la predisposizione e l’attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari (quali campeggi, villaggi turistici, costruzioni destinate ad alloggi temporanei, itineranti e simili) è subordinata a permesso di costruire. 2. Il permesso di costruire per l’allestimento dei complessi suddetti può essere rilasciato dall’Autorità competente soltanto nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico, a tale scopo, nel rispetto delle 51


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