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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

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comunque non superiore a 1,20 m e ad un’altezza non inferiore a 2,50 m dal marciapiede. Tale tipo di insegne è vietato in assenza del marciapiede; in caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati devono eseguire la rimozione e la ricollocazione, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e sotto la loro responsabilità. Ove gli interessati non ottemperino, il Responsabile del servizio può ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese. Di tanto si dà atto nel provvedimento di autorizzazione. Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni e nelle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria, ove siano previste destinazioni d’uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.), il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria. A norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose (collocati o meno a ridosso delle costruzioni), visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o agli ambienti di valore storico e/o artistico, ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni. In particolare sui marciapiedi non è consentita l’installazione di supporti per la pubblicità, ma soltanto di indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità.Sono vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare confusione rispetto alle indicazioni toponomastiche. Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, l’autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta ai sensi della vigente legislazione statale e regionale ed è subordinata all’approvazione da parte della Commissione per la Tutela del Paesaggio. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Sono vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e sulle pareti rocciose. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare, entro il termine stabilito nella diffida dall’Ente proprietario della strada nonché dal Sindaco o dal responsabile del servizio competente. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall’Ente a spese del titolare dell’autorizzazione. Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione, ovvero violi le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente. Le mostre, vetrine ed insegne in genere devono in ogni caso rispettare le norme del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico deliberate dal C.C.. Per gli interventi di cui ai punti precedenti ricedenti nelle aree delimitate dal PI valgono inoltre le eventuali prescrizioni in esso contenute.

Art. 64 - Tende aggettanti su spazi pubblici 1. Quando non ostacolino il libero transito e non impediscano la visuale dei vicini, il Responsabile del Servizio può autorizzare l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico, dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni opportune caso per caso. 2. Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l’aggetto non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede. Le tende e i loro meccanismi non possono essere collocate ad altezza inferiore a 2,00 m dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche di tela o le frange, che scendano al di sotto di 2,00 m dal marciapiede stesso. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazioni omogenei. Le tende aggettanti su spazio pubblico devono inoltre rispettare le norme del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico deliberato dal C.C.

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