http://www.comunemarano.na.it/regolamenti_comunali/16

Page 36

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

5. I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a 10 m o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Essi sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

Art. 47 - Intercapedini e coperture 1. Le intercapedini dei locali interrati o seminterrati devono essere dotate di cunetta per lo scolo delle acque, posta ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non minore di 1/5 dell’altezza con il minimo di 0,80 m. 2. Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione dell’edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all’edificio nel suo insieme. 3. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse, attraverso pozzetti sifonati, alla rete fognaria. 4. Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attività ricreative o sportive condominiali. A tale scopo è consentita, previa specifica autorizzazione, la possibilità di installare recinzioni in rete metallica e tralicci, opportunamente arretrati e di altezza tale da essere contenuti entro l’inclinata 1/1.

Art. 48 - Cortili ed aree scoperte di pertinenza 1. Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza andranno curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Solo per le strade carrabili è consentita la pavimentazione con conglomerati cementizi o bituminosi. Per gli impianti destinati alla produzione di beni e servizi è consentito, per le sole aree scoperte destinate a tale attività, la pavimentazione di tipo industriale. Per gli interventi nel centro storico (ZTO denominata “A”) su edifici o aree libere pubbliche, private o ad uso pubblico ricadenti nell’ambito delimitato dal PI, valgono le prescrizioni in esso contenute. Ad ogni modo, nelle more dell’approvazione del Piano del Colore e del PI, nelle zone di vincolo ambientale o, comunque, in edifici che rivestano interesse storico o ambientale, le pavimentazioni (dei cortili, delle strade, delle scale e delle aree scoperte) originarie vanno conservate e restaurate, evitando usi non consoni alla qualità ed alla resistenza dei materiali. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile documentare i materiali originari, saranno realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva coeva. In tutti gli altri casi si utilizzeranno prevalentemente materiali propri della tradizione costruttiva locale. 2. Gli impianti tecnici (serbatoi, pompe di calore, caldaie, depuratori) nonché le cabine di energia elettrica dovranno essere organicamente inseriti all'interno dei cortili o nelle aree di pertinenza, senza creare intralci alla fruizione degli stessi. In generale saranno inseriti in locali tecnici ispezionabili e, laddove possibile, accorpati oppure possono essere mascherati con opere di arredo (grillages, siepi, pannelli murari). Per gli edifici ricadenti nell’ambito delimitato dal PI valgono le prescrizioni in esso riportate. Nelle more dell’approvazione del Piano del Colore e del PI per gli edifici ricadenti in ZTO “A” valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale: • non è consentita l’installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all’interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno trovare collocazione nei cortili interni, nei locali al piano terreno o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati, ovvero nei sottotetti e nelle coperture. Le pompe di calore dei condizionatori d’aria, possono essere installate, solo nel caso che siano mimetizzate e quando l’immagine storica dell’edificio lo permetta, nelle coperture, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine ed in ogni caso l’ingombro dell’apparecchiatura dovrà essere collocato all’interno e non all’esterno. Potranno essere concesse motivate deroghe qualora quanto sopra riportato non sia applicabile per motivi tecnici. 3. Opere di arredo urbano: costituiscono i necessari ed indispensabili elementi architettonici complementari di questi spazi. Particolare cura andrà posta nella realizzazione di panchine o sedute,

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.