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INTERVISTA Il tris di Claudio Villa alla presidenza Federtrasporti

E sono tre. L’assemblea di Federtrasporti ha assegnato per la terza volta al presidente del Conap la guida del Gruppo. Conferma giustificata sia dai risultati ottenuti dalla società, sia dai vantaggi generati dagli associati. E per il prossimo triennio la sfida è contro le tariffe fuori mercato

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L’ARMONIA DEI MOVIMENTI DI INSIEME di Daniele Di Ubaldo

La forma è sicuramente innovativa, l’esito finale, invece, di totale continuità. Parliamo, da una parte, delle assemblee di rinnovo delle cariche del Gruppo Federtrasporti che, lo scorso 22 giugno, si sono svo lte per la prima volta tramite video conferenza, dall’altra dell’esito uscito dalle urne, che ha confermato in blocco sia la squadra chiamata a comporre il consiglio di amministrazione (l’unica sostituzione, interna al GTV di Venturina, riguarda l’avvicendamento del pensionando

Salvatore Di Cristina con il più giovane

Giancarlo Melis), sia la carica di presidente, nuovamente affidata a Claudio

Vi lla per il terzo mandato consecutivo.

Ottima occasione per un’intervista per così dire “strabica”, con un occhio rivolto al passato in modo da stilare un bilancio dei sei anni trascorsi come presidente e con l’altro accomodato al futuro, mettendo a fuoco ciò che ci attende do po quell’inattesa e complicata contingenza chiamata «Covid». Riavvolgiamo la pellicola e torniamo all’epoca della prima elezione. In cosa la Federtrasporti di oggi è diversa rispetto a quella di allora? I cambiamenti più tangibili sono di natura economica. Oggi la situazione finanziaria del Gruppo è sicuramente migliorata, la gestione di alcuni magazzini, in passato fonte di qualche problema, adesso è molto più fluida e positiva, ma soprattutto ritengo che abbiamo fatto tante cose nell’interesse o al servizio dei soci.

Cosa in particolare? Esiste una parte tangibile, che le imprese associate a Federtrasporti perce piscono in modo diretto, e una intangibile. La prima tocca i bilanci e quindi l’utilità percepita. Lo dico in maniera chiara: un po’ di anni fa, quando la crisi del 2008 faceva male , in tanti versavano controvoglia il contributo di partecipazione a Federtrasporti, perché spesso non ne coglievano i vantaggi indotti. Oggi, al contrario, non soltanto essere associati a Federtrasporti non costa nu lla, in quanto ho sempre richiesto che le quote associative venissero rimborsate a ogni esercizio. Ma soprattutto, quando i profitti derivanti dalla gestione dei servizi forniti vengono ristornati Se conduco una canoa da solo la velocità e la distanza che riesco a coprire saranno inferiori rispetto a quelle raggiungibili se ci si mette a pagaiare in 5 o in 6. Almeno in teoria. In pratica, affinché ciò avvenga, c’è bisogno di un timoniere, di qualcuno che scandisca il ritmo dell’insieme, che sommi i singoli contributi per far venir fuori un totale maggiorato

ai soci, a quel punto tali risorse spesso mettono le aziende in condizioni di chiudere i bilanci in modo positivo. E questo è fondamentale, in particolare in questo frangente, per ottenere credito bancario e per disporre sempre della liquidità necessaria. In pratica, una gestione collettiva di servizi e di acquisti, che già a monte determina risparmi di spesa, a valle poi innesca un circolo virtuoso che aiuta a far toccare con mano quanto sia vantaggioso essere parte di un’aggregazione. E la parte intangibile? È una sorta di valore aggiunto che deriva dal poter contribuire a migliorare l’immagine dell’autotrasportatore, obiettivo che avevo indicato già nel primo intervento pronunciato sei anni fa, quando venni eletto per la prima volta. Nel corso di questo tempo abbiamo fatto tante cose e ritengo che molte siano riuscite proprio perché sono state l’espressione di quel gioco di squadra che aiuta a far scaturire buone idee. Io ho soltanto il merito di aver creato il contesto favorevole per farle venire fuori, di aver pensato che un gruppo come Federtrasporti debba destinare almeno parte delle proprie risorse alla cura e alla crescita professionale del settore. Lo definisco intangibile perché è un aspetto che non si tocca giorno per giorno, ma sul lungo periodo. E puoi dire di averlo ottenuto quando un autotrasportatore associato arriva a provare orgoglio per il lavoro che fa. Questa sorta di orgoglio tanti trasportatori l’hanno percepita durante il lockdown. Poi, quando sono finiti i ringraziamenti delle istituzioni e dell’opinione pubblica, sono iniziati i problemi. In che modo una piccola e media impresa che ha scelto l’aggregazione viene aiutata a risolverli? Posso rispondere guardando a quanto accade nella mia azienda, il Conap di Fiorenzuola d’Arda, dove tutti i soci del consorzio hanno potuto beneficiare delle misure messe a disposizione dallo Stato per alleviare la stretta dell’emergenza sanitaria. Al punto tale che oggi, in molti casi, la loro situazione finanziaria si presenta migliore che in passato, proprio perché l’organizzazione corsortile ha lavorato per far ottenere a tutti i 600 euro a marzo e aprile e i 1.000 euro a maggio, a molti i 25.000 euro garantiti dallo Stato e a qualcuno anche i primi contributi a fondo perduto. Allo stesso tempo ha fatto in modo che ognuno potesse beneficiare della sospensione o della rinegoziazione di mutui e finanziamenti. In questo modo l’aggregazione non soltanto consente alle PMI di lavorare meglio, ma genera vantaggi anche al sistema. Perché un padroncino aggregato, almeno ogni 5-6 anni, a fronte di un fatturato annuo di 150 mila euro, ne investe tra i 70 e i 100 mila per cambiare il trattore o magari il semirimorchio o un’attrezzatura. Ritengo che non esista un’attività commerciale che, a parità di fatturato, investa allo stesso modo. E chi lavora al di fuori di un contesto aggregativo fa molta più fatica a potersi procurare tutto questo. Non a caso, spesso, è costretto a chiudere i battenti.

E sono in tanti se è vero che le imprese monoveicolari sono diminuite negli ultimi quattro anni del 21,4%. Io non mi sento di rappresentare il monoveicolare abbandonato a se stesso, ma piuttosto le imprese che colgono il valore dell’organizzazione. Anzi, mi preoccupa il momento di agonia di quei padroncini che, pur di prendere un viaggio, accettano tariffe fuori mercato e, di conseguenza, producono una turbativa sul mercato. D’altra parte, l’autotrasporto è un settore vitale, ma molto debole. È vitale perché serve ad alimentare catene produttive e commerciali, anche a costo di correre rischi, come ha ampiamente dimostrato durante l’emergenza sanitaria. Ma è debole perché, a dispetto di tutto, l’autotrasportatore è scelto quasi esclusivamente sulla base di una tariffa. A maggior ragione nel contesto attuale in cui chi esprime una domanda di trasporto pretende in genere riduzioni tariffarie. Ecco perché la presenza sul mercato di qualcuno disponibile ad as

I COMPONENTI DEL CDA DI FEDERTRASPORTI Claudio Villa (Conap, Fiorenzuola, PC), Roberto Grechi (Cafa, Ferrara), Paolo Morea (Can, Noci BA), Luciano Barattini (Carp, Pesaro), Silvio Camanini (Gam, Frassine/MN), Lorenzo Capatti (CFT/Ferrara), Ostilio Cheli (Rat, Calenzano/FI), Mario Cortelazzi (Federtrasporti SPA, divisione liquido), Giancarlo Melis (GTV, Venturina/LI), Cosimo Di Giorgio (Caag, Guidonia/RM), Luciano Gallan (Cam, Mestre/VE), Roberto Nocciolini (Cacif, Follonica/GR), Raff aele Protti (Sar, Ravenna), Eugenio Zaninoni (Coap, Piacenza).

secondare tale corsa al ribasso è quanto mai deleteria. Metto insieme i due concetti: l’aggregazione è una forma di sostegno competitivo anche per le piccole aziende, però tante piccole aziende chiudono. Non c’è un modo per spiegare a quel 21,4% di padroncini l’aiuto che potrebbe garantirgli una cornice aggregativa? Innanzi tutto, bisogna sottolineare che, a fronte di quel 21,4% di monoveicolari spariti in quattro anni, le strutture aggregative sono aumentate nello stesso lasso di tempo del 7,5%. Ed è molto probabile che almeno una parte sia confluita in consorzi e cooperative. All’altra fetta di padroncini, quella composta da individualisti a tutti i costi, è difficile spiegare la bontà dell’aggregazione per la semplice ragione che molti considerano la percentuale di fatturato da dover lasciare alla società consortile come contributo per il funzionamento dell’organizzazione, una sottrazione a loro danno. E quindi non capiscono che quel 6-8% di provvigione serve a pagare i dipendenti, a sostenere le spese di ufficio, spesso ad acquistare i semirimorchi da noleggiare e poi rivendere ai soci, a curare la loro amministrazione, il loro traffico, la loro attività commerciale. Ma soprattutto non capiscono che la tariffa girata ai soci è comunque il 100% di quanto incassa l’ente aggregativo, mentre se bussano alla porta di altre organizzazioni – di quelle che una volta si chiamavano «agenzie» e che tali rimangono anche oggi – magari non dovranno versare una provvigione, ma riescono a fatturare nel migliore dei casi l’80% di quanto l’agenzia percepisce dal committente. E proprio perché non capiscono sono convinti di aver fatto qualcosa di furbo e di conveniente. Potrebbe aiutare il fatto che a livello pubblico si parli di agevolare gli strumenti collaborativi e aggregativi, come suggerisce Vittorio Colao nel piano predisposto per il governo, per accrescere la capacità competitiva delle PMI? Sicuramente sì, perché se si concedessero le agevolazioni concepite da Colao – quali la riduzione del cuneo fiscale, l’esclusione da imposizione per 5 anni del maggior reddito generato dalla struttura collaborativa, l’introduzione di una sorta di super ammortamento accelerato dell’avviamento derivante dall’aggregazione – si favorirebbe la creazione e la diffusione di una cultura per cui mettersi insieme rap

presenta comunque un vantaggio e lavorare in squadra genera comunque valori aggiunti. Attenzione, qui non parlo di autotrasporto, ma di Paese e il nostro, in particolare quando va all’esterno, soffre della capacità di fare sistema. Ecco perché una maggiore consapevolezza diffusa del valore dell’aggregazione farebbe fare passi in avanti all’intero Sistema Paese.

C’è un passaggio da enfatizzare: l’aggregazione funziona se crea un’organizzazione che si mette al servizio degli associati. Poi però quanto è necessario che qualcuno la sappia guidare? È fondamentale. Mettersi insieme è il presupposto, la modalità competitiva per affrontare il mercato. Poi è decisivo che chi dirige i movimenti di insieme li renda armonici. Mi spiego con una metafora: se conduco una canoa da solo la mia velocità e la distanza che riesco a coprire saranno inferiori rispetto a quelle raggiungibili se ci si mette a pagaiare in 5 o in 6. Almeno in teoria. In pratica, affinché ciò avvenga, c’è bisogno di un timoniere, di qualcuno che scandisca il ritmo dell’insieme, che sommi i singoli contributi per far venir fuori un totale maggiorato. È una qualità vincente anche nelle normali aziende, ma in quelle aggregate diventa una sorta di precondizione. In conclusione, qual è il ritmo che le piacerebbe imporre alla Federtrasporti dei prossimi tre anni? Ho in particolare un obiettivo politico, che in parte diventa economico e in parte di immagine. Mi spiego. Ho detto che mi piacerebbe migliorare l’immagine del trasportatore. Bene, penso che a tale scopo sia anche necessario ripulirla di quella patina di illegalità che gli si è stratificata sopra. E per rimuoverla sono convinto che bisogna partire da una battaglia sulle tariffe, nel senso di fare in modo che noi e tutti coloro che lavorano all’interno di questo settore trasportino soltanto in cambio di tariffe adeguate. Non voglio dire che debbano essere stabilite per legge, ma bisogna aver chiaro – e in tal senso anche il ministero può darci una mano indicando dei riferimenti – che esiste una soglia al di sotto della quale non c’è profitto. E chi lavora senza profitto perde non soltanto il margine vitale per l’azienda, ma anche la possibilità di curare la propria sicurezza. Chi lavora senza profitto prima o poi si troverà a dover rinunciare a cambiare gli pneumatici quando è il momento, a fare a meno di versare i contributi per i dipendenti o l’Iva, ad adottare altri comportamenti vietati dal diritto oltre che dal buon senso. Detto in una parola sola, chi accetta regolarmente tariffe sotto una certa soglia accetta pure di indirizzarsi verso l’illegalità. E in questo modo fa male a se stesso, al mercato e all’immagine del settore.

Bisogna fare in modo che tutti coloro che lavorano all’interno del settore trasportino soltanto in cambio di tariff e adeguate. Non voglio dire che debbano essere stabilite per legge, ma bisogna aver chiaro che esiste una soglia al di sotto della quale non c’è profi tto. E chi scende sotto tale soglia accetta pure di indirizzarsi verso l’illegalità

A cura di Anna De Rosa L'Agenda

dei mesi di agosto/settembre 2020

parecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e non possa, quindi, evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo. In tutti i casi in cui il condu- cente invece debba iniziare un periodo diverso dalla guida, perché impegnato in altre man-sioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o riposo e il vei-colo rimanga nella sua esclu-siva disponibilità, ha facoltà di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale, senza doverla estrarre dall’apparecchio. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA A SEGUITO DI COVID-19 Agenzia delle Entrate. Provvedimento n. 250739 del 101/07/020 L’Agenzia delle Entrate ha pub-blicato questo provvedimento in merito alla cessione a terzi di alcuni crediti d’imposta, tra cui quello per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, e ha pre-cisato che con successivi prov-vedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’im- posta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sani-ficazione e l’acquisto dei dispo-sitivi di protezione. Vediamo i principali punti.Oggetto. Nel decreto legge cd.

SOMMARIOSO MMARI O

• Estrazione carta • Es traz i one carta del conducente d el conducente dal tachigrafo digitale d al tach ig rafo d igi tale • Cessione dei crediti • C essione dei crediti d’imposta a seguito d ’imposta a seguito di COVID-19 di COVID-1 9 • Cassa integrazione• C assa i nte g raz i on e in deroga i n dero g a • Proroghe di validità • P roroghe d i val i d i tà dell’Annex 6 e delle d ell ’ Annex 6 e delle autorizzazioni di breve a utor i zz a z i on i d i breve durata d urata • Nuovo servizio online INAIL • N uovo serv i z i o onl i ne INAIL di sorveglianza sanitaria di sorvegl i anza san i tar i a • Divieto di circolazione• Di v i eto d i c i rcolaz i on e in Tirolo i n T i rolo • Pedaggi per veicoli pesanti • P edagg i per ve i col i pesant i adibiti al trasporto di merci a d i b i t i al trasporto d i merc i su strada per l’uso di infras u strada per l ’ uso di infrastrutture st ru tt ure • Iscrizione all’Albo Gestori • I scrizione all ’ Albo Gestori Ambientali con codici EER 99 A mb i ental i con cod i c i EER 99 • Procedimenti disciplinari• P rocedimenti disciplinari per i gestori ambientali p er i gestor i amb i ental i • Riavvio corsi abilitanti, di • Ri avv i o cors i ab i l i tant i, d i qualificazione e di formazione q ual i f i caz i one e d i formaz i one • Decreto legge Cura Italia • D ecreto legge Cura Ital i a e tutela previdenziale della e tutela p revidenziale della malattia ma l a tt ia SENTENZE S ENTENZ E • Revoca patente di guida • R evoca patente d i gu i da per intervenuta carenza di p er i ntervenuta carenza d i titolarità dell’abilitazione t itolarità dell ’ abilitazione • Preavviso di transito e anno• P re a vvi s o di tr a n s ito e a nnotazioni di viaggio per veicoli t az i on i d i v i agg i o per ve i col i eccedenti i limiti di massa e ccedent i i l i m i t i d i m assa

ESTRAZIONE CARTA DEL CONDUCENTE DAL TACHIGRAFO DIGITALE Circolare Ministero dell’Interno del 03/07/2020Con questa circolare, il Ministero dell’Interno ha dato indicazioni circa l’obbligo del conducente di estrarre la propria carta dal tachigrafo digitale quando si deve allontanare dal veicolo, come previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 165/2014. La norma in particolare prevede che quando il conducente si trova ad allontanarsi dal veicolo e non ha in uso l’apparecchio di controllo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo, le mansioni, i periodi di disponibilità, d’ interruzioni di guida e i periodi di riposo siano inseriti sulla carta del conducente con il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo. Inoltre i conducenti hanno l’obbligo di proteggere le carte delle quali sono titolari. La Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea, sul punto, ha dichiarato che non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero e che l’unico obbligo consiste nell’assicurarsi che la carta sia protetta e utilizzata in via esclusiva. In questa nota il Ministero stabilisce che il conducente sia obbligato a estrarre la propria carta dall’ap

COSTI DI GESTIONE Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. | CASSONATO

Totale

Costi personale (€/km) Totale Autostrade Autista Straord Trasf.

Assicura- zioni

Costi di Gestione (€/km)

Collaudi/ tassa di possesso

Manuten- zione

Pneumatici Lubrificanti AdBlue

Gasolio (+IVA)

Ammortamento 2,8410

1,0200 0,2050

1,6160

0,6500 0,3250 0,0250 0,0910 0,0480 0,0210 0,3040 0,1250 2,0920

0,6800 0,1370

1,2750

0,4330 0,3250 0,0250 0,0910 0,0320 0,0140 0,2030 0,1250 1,7180

0,5100 0,1030

1,1050

0,3250 0,3250 0,0250 0,0910 0,0240 0,0110 0,1520 0,1250 1,4916

0,4080 0,0820

0,0016

0,2600 0,3250 0,0250 0,0910 0,0190 0,0080 0,1216 0,1250

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. | CISTERNATO

Totale

Costi personale (€/km) Totale Autostrade Autista Straord Trasf.

Assicura- zioni

Costi di Gestione (€/km)

Collaudi/ tassa di possesso

Manuten- zione

Pneumatici Lubrificanti AdBlue

Gasolio (+IVA)

Ammortamento 3,2740

1,1730 0,2050

1,8960

0,8000 0,3290 0,0250 0,0910 0,0720 0,0590 0,3860 0,1340 2,3750

0,7820 0,1370

1,4560

0,5330 0,3290 0,0250 0,0910 0,0480 0,0390 0,2570 0,1340 1,9270

0,5870 0,1030

1,2370

0,4000 0,3290 0,0250 0,0910 0,0360 0,0290 0,1930 0,1340 1,6570

0,4690 0,0820

1,1060

0,3200 0,3290 0,0250 0,0910 0,0290 0,0240 0,1540 0,1340 Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

GIUGNO 2020

Nel periodo oggetto di analisi, caratterizzato da ancor timidi tentativi di ripresa dell’economia, il trasporto ha cercato di accelerare la propria ripartenza pur annotando un rimbalzo del prezzo del carburante, registrato sia in termini assoluti che di media ponderata mese, nonostante valori ancora “depressi” se v isti nell’arco dei primi sei mesi dell’anno. Tale difficile e singolare semestre si chiude nell’insieme con un lieve calo dei costi operativi dell’impresa di autotrasporto e con tante preoccupazioni che si addensano per l’estate e, in particolare, per il prossimo autunno. Non si sono registrate modifiche alle altre voci di costo. L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA 5.CONSERVA

4.LEGGI

3.TAGLIA

2.PIEGA

1.STACCA

Un successivo provvedimento sito dell’Agenzia delle Entrate. nalità nell’area autenticata del inviato tramite specifica funziodito. Il modello dovrà essere zione della cessione del crefino al 31 dicembre 2021, l’opper comunicare dal 13 luglio e d’imposta, devono utilizzare che i beneficiari del credito il modello di comunicazione nuovo provvedimento approva Modello di comunicazione. Il crediti ceduti.cessionari possano utilizzare i genzia delle Entrate e come i deve esser comunicata all’Aabitativo e di affitto d’azienda zione degli immobili a uso non crediti d’imposta per la località con le quali la cessione dei mento si stabiliscono le modaCon questo recente provvedivia telematica.dell’opzione, da effettuarsi in se quelle relative all’esercizio tuative della cessione, compresono definite le modalità atre dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del direttodesimo articolo prevede che, posta a rimborso. Infine, il mesuccessivi e non può essere può essere utilizzata negli anni zata nell’anno, comunque, non La quota di credito non utilizcedente.stato utilizzato dal soggetto modalità con le quali sarebbe lizzare il credito con le stesse che i cessionari possano utialtri intermediari finanziari e ti, compresi istituti di credito e gli stessi crediti ad altri soggetla cessione, anche parziale, dedell’utilizzo diretto, optare per d’imposta possano, in luogo soggetti beneficiari dei crediti che, fino al 31 dicembre 2021, i “Rilancio” n. 34/20 si prevede

le utilizzo dei crediti d’imposta rispondono solo per l’eventuacessione. I soggetti cessionari mari che hanno comunicato la confronti dei beneficiari priirrogazione delle sanzioni nei sia in merito all’accertamento e alla spettanza dei crediti stessi, vi ai controlli sia in riferimento ministrazione finanziaria relatirestano fermi i poteri dell’amcessione dei crediti d’imposta, Controlli. Anche in caso di borso o ulteriormente ceduta. sivi, né essere richiesta a rimutilizzata negli anni succescompensata non potrà essere tale termine, la quota non nicata la cessione e decorso dell’anno in cui è stata comusoggetti entro il 31 dicembre tramite F24 o ceduto ad altri sazione può esser utilizzato cessione, il credito in compensivo alla comunicazione della Dal giorno lavorativo succescomunicare l’accettazione. del sito dell’Agenzia, devono area autenticata all’interno ziari, attraverso la personale dito e altri intermediari finanil credito, anche istituti di creI soggetti che hanno ricevuto cessione del credito. zione del contratto e la data di sionario, gli estremi di registral’importo ceduto a ciascun cesquota ceduta, specificando re del credito maturato e della d’imposta ceduto, l’ammontasionario, la tipologia del credito codici fiscali di cedente e cesmissibilità alcuni dati tra cui i deve contenere a pena d’inam- di utilizzo. La comunicazione Comunicazione e modalità intermediario. cazione anche attraverso un dalità per l’invio della comunidelle Entrate definirà le mo

Politiche Sociali. o al Ministero del Lavoro e delle tata alla Regione di riferimento la richiesta deve essere presenfebbraio 2020 - 31 agosto 2020 tamento relative al periodo 23 le prime nove settimane di tratdomanda dall’INPS. Mentre per sano presentare direttamente timane di CIGD le aziende possuccessivi alle prime nove setcolare precisa che, per periodi la prima istanza. Inoltre, la cirne) con cui hanno presentato modalità telematiche (CIGSonlitimane fruibili, con le medesime per il completamento delle setLavoro e delle Politiche Sociali sentare istanza al Ministero del alle 9 settimane, possano prezazione per un periodo inferiore e che abbiano avuto un’autorizdel trattamento di CIG in deroga che abbiano già fatto richiesta duttive site in 5 o più regioni, datori di lavoro, aventi unità proIn particolare, si chiarisce che i osservare. alle prime 9 settimane, devono dell’attività lavorativa successivi di di sospensione o riduzione Covid-19, in riferimento ai periotamenti di CIGD spettanti per l’erogazione anticipata dei tratrichiedere direttamente all’INPS i datori di lavoro interessati per sulle modalità e sui termini che il governo ha dato indicazioni interministeriale in pari data, stero del Lavoro e con decreto Con questa circolare del Minin. 9 del 01/07/2020 Decreto interministeriale n. 11 del 01/07/2020 e Circolare Ministero del Lavoro IN DEROGA CASSA INTEGRAZIONE cevuti.superiore rispetto ai crediti riin modo irregolare o in misura

L'Agenda del mese

000L EURO/ GASOLIO

938 951 940 969 940 977 min max min max min max

NORD CENTRO

E ISOLE SUD PREZZI EXTRARETE tendenza

30 35 40 45

MAGGIO GIUGNO LUGLIO ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI

Pertanto, si intendono annullate dallo stesso ente (ex.art.10 Cds).trasporti eccezionali rilasciate alla circolazione dei veicoli e dei autorizzazioni relativamente operative per la gestione delle quale venivano date istruzioni del 17 novembre 2019 ) con il ANAS (prot.n.CDG-0583125-P ha annullato il provvedimento le autorizzazioni eccezionali, alle annotazioni di viaggio per preavvisi di transito, nonché 16 giugno 2020, relativa ai La sentenza del TAR Lazio del no 23/06/2020 Circolare Ministero Intern.6616 del 16/06/2020. TAR Lazio. Sentenza I LIMITI DI MASSA PER VEICOLI ECCEDENTI E ANNOTAZIONI DI VIAGGIO PREAVVISO DI TRANSITO della patente di guida. ne dell’istituto della revoca ve sulla corretta applicazioha fornito istruzioni operaticircolare del 3 luglio 2020, periodiche. multiple, ma non per quelle autorizzazioni singole e previste dalla legge per le dice la sentenza, esse sono Quanto alle annotazioni, norma di legge che lo preveda.zio del viaggio, in assenza di una almeno 48 ore antecedenti l’inidegli obblighi di preavviso di torizzazione il mancato rispetto lente alla circolazione senza aura illegittimo considerare equivaCds). In particolare, il TAR dichiadi usura (comma 18 dell’art.10 il pagamento dell’indennizzo multiple, per la quali sia richiesto nelle autorizzazioni singole o della data di inizio/fine viaggio zioni di omessa annotazione Restano invece vigenti le san7.986 del 23 ottobre 2019).sito (n.7.919 del 1° luglio 2019 e per il mancato preavviso di tranzione del regime sanzionatorio di Polizia stradale sull’applicale circolari diramate dal Servizio

panoramica delle novità normative

per sorveglianza sanitaria eccezionale, viene rilasciato un parere espresso esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché su eventuali misure preventive aggiuntive o su modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio. Il datore di lavoro riceve il parere conclusivo e a seguire una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata, stabilito in via provvisoria dall’INAIL nell’importo di € 50,85 (in attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa). DIVIETO CIRCOLAZIONE IN TIROLO Regolamento n.290/2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Tirolo del 30/06/ 2020 Con questo Regolamento è stato ripristinato il divieto di circolazione per i veicoli isolati e complessi aventi una lunghezza superiore a 12 metri, sulle rampe dello svincolo Innsbruck Süd in entrambe le direzioni, dell’autostrada del Brennero A13 - dal lunedì al sabato - dalle 7,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 18,00.Tale divieto non vale per il traffico dei mezzi pesanti di destinazione o di origine nelle aree municipali di Natters, Mutters, Schönberg im Stubaital, Fulpmes Mieders, Telfes im Stubai, Neustift im Stubaital, Mühlbachl, Pfons, Matrei am Brenner, Navis, Steinach am Brennero, Trins, Gschnitz, Schmirn, Vals, Gries am Brenner, Obernberg am Brenner, Götzens e Birgitz.

condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.Pertanto i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (nei casi previsti dal decreto legge), devono in ogni caso garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica svolta da medici INAIL in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, compresi i medici a rapporto libero professionale.I soggetti che possono accedere al nuovo servizio per richiedere visita sono: • soggetti registrati sul portale istituzionale. • utenti non registrati tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns); • soggetti con delega del datore di lavoro, previa compilazione e inoltro dell’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”. Inoltrata quindi la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della visita medica

PROROGHE DI VALIDITÀ DELL’ ANNEX 6 E DELLE AUTORIZZAZIONI DI BREVE DURATA Ministero dei Trasporti.Circolare MIT del 01/07/2020 Con questa circolare, il MIT ha comunicato che il Segretariato CEMT ha esteso ulteriormente la validità del certificato di revisione annuale Annex6 e delle autorizzazioni di breve durata. Vediamo in sintesi le proroghe previste per tali documenti:• Annex6 -Certificato di revisione annuale dei veicoli a motore e rimorchi: la validità è prorogata fino al 31 dicembre 2020 per i certificati scaduti dopo il 2 marzo e già rinviati al 30 giugno di quest’anno; • autorizzazioni di “breve durata” valide per 30 giorni dall’inizio del viaggio dal Paese di immatricolazione e per le quali non si sia potuto ultimare il tragitto in corso, sono prorogate al 31 dicembre 2020. Il MIT informa che eventuali disposizioni più favorevoli previste da disposizioni UE sono valide, qualora applicabili. NUOVO SERVIZIO ONLINE INAIL DI SORVEGLIANZA SANITARIA INAIL. Comunicazione del 01/07/2020L’INAIL ha comunicato che dal 1° luglio 2020 è attivo un nuovo servizio online rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori cd.“fragili” . Nel decreto Rilancio (art. 83 del decreto legge), ai datori di lavoro pubblici e privati è imposto di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori “fragili” che, per

SENTENZE REVOCA PATENTE DIGUIDA PER INTERVENUTA CARENZA DI TITOLARITÀ DELL’ABILITAZIONE Corte Costituzionale. Sentenze n.24 del 16/01-20/02/020 e n.99 del 27/05/2020- Circolare Ministero Interno-Servizio Polizia stradale 03/07/2020Con sentenza n.24, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.120, comma 2, del Cds nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. Il caso in esame riguardava le misure cautelari della “libertà vigilata” e l’esigenza di assicurare al soggetto sottoposto a tale misura di sicurezza lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto con queste sentenze, il decreto prefettizio di revoca della patente di guida non si configura più come un atto dovuto ed automatico e quindi a contenuto vincolato, bensì come espressione del potere discrezionale dell’Amministrazione la cui adozione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia amministrativa e non già del provvedimento giudiziale di applicazione della misura.Alla luce dell’intervenuta pronuncia di incostituzionalità, il M inistero dell’Interno, Servizio Polizia stradale, con

e che il certificato riporti l’indicazione dettagliata della situazione clinica del lavoratore, gli estremi del verbale di riconoscimento dell’handicap ovvero la certificazione rilasciata dal medico legale delle ASL.Malattia per Covid-19. Il Cura Italia stabilisce che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore debba farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento. Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020), si prevede che vengano considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.Sono poi da considerare legittimi, sempre fino alla data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti. Infine vengono fornite istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati.

“costi esterni”. ture attualmente non includono percepiti per l’uso di infrastrut-(2011/76/UE). In Italia i pedaggi visti dalla direttiva eurovignetta giunta ai livelli di tassazione pretraversano aree urbane, in agdella rete transeuropea che atun’area urbana, incluse le strade ria, in qualsiasi strada situata in inclusa la cattiva qualità dell’abattere gli impatti ambientali, congestione del traffico o a comcamente destinati a ridurre la plicare diritti regolatori specifiGli Stati membri possono apEuro0 ad EuroVI e superiori).in base alla loro classe Euro (da co, imputabile ai veicoli pesanti rico ed acustico dovuto al traffini” come inquinamento atmosfelimite massimo dei “costi esternell’allegato 1 si fa riferimento al pedaggio chilometrico, mentre ni Stati membri in alternativa al e giornaliera – in vigore in alcuannuale, mensile, settimanale a tempo - che può avere durata misura massima della “vignetta” particolare, si fa riferimento alla 2011/76/UE). Nell’allegato 2, in ta” 1999/62/CE; 2006/38/UE; recepita la direttiva “eurovignetn.7/2010, con il quale è stata previsti negli allegati (del D.Lvo per l’uso di alcune infrastrutture al trasporto di merci su strada co di autoveicoli pesanti adibiti importi della tassazione a cariprovveduto ad aggiornare gli Con questo decreto, il MIT ha Ufficiale n. 163 del 30/06/020pubblicato sulla Gazzetta Decreto MIT 16/03/2020 Ministero dei Trasporti. DI INFRASTRUTTURE SU STRADA PER L’USO AL TRASPORTO DI MERCI PESANTI ADIBITI PEDAGGI PER VEICOLI

rilevanza, ai fini dell’irrogazione menti disciplinari, in merito alla chiarimenti in merito ai procedigestori ambientali ha fornito Con questa circolare, l’Albo Circolare n.7 del 29/06/2020 Albo Gestori Ambientali. PER I GESTORI AMBIENTALI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI re puramente residuale. che tali codici hanno un carattein proposito sulla base del fatto era diversamente pronunciato In precedenza l’Albo gestori si n.1357/2014).n.2014/955/UE e del Reg. disposizioni della Decisione classificazione (secondo le che descriva le modalità di presenti una dichiarazione • che il produttore del rifiuto tamente descritto; • che il codice EER sia adeguaseguenti condizioni: dere all’esame di tali codici, alle sezioni regionali devono procestione dei centri di raccolta) le si; DM 8 aprile 20008 sulla gesul recuperi dei rifiuti pericolosi; DM n.161 del 12 giugno 2012 recupero di rifiuti non-pericolomentari (DM 5 febbraio 1998 sul individuata da norme regoladescrizione non sia già stata le ha chiarito che qualora la loro codice EER, il Comitato nazionaattribuzione e descrizione del tà del produttore nella corretta Ferma restando la responsabiliai fini dell’iscrizione all’Albo. che terminano con le cifre 99, dell’elenco europeo dei rifiuti rimenti sull’utilizzo dei codici stori ambientali ha fornito chiaCon questa circolare, l’Albo geCircolare n.6 del 29/06/2020 Albo Gestori Ambientali. CON CODICI EER 99 GESTORI AMBIENTALI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Con circolare del 22 giugno linee guida adottate dal MIT”. do le modalità individuate nelle strutture e dei trasporti, seconrizzati dal Ministero delle infraformazione o comunque autose autoscuole e da altri enti di del tachigrafo svolti dalle stescorsi sul buon funzionamento strada di merci e viaggiatori e i professione di trasportatore su nonché i corsi per l’accesso alla zazione civile e dalle autoscuole tuate dagli uffici della motorizprove teoriche e pratiche effet2020 dei “corsi abilitanti e le bilisce la ripresa dal 15 giugno 1, lettera q) con il quale si stasto ( DPCM 11 giugno 2020 -art. menti circa la portata del dispoIl MIT ha fornito alcuni chiaricircolari MIT 22-23-24/06/2020Ministero dei Trasporti E DI FORMAZIONEDI QUALIFICAZIONE RIAVVIO CORSI ABILITANTI, ripristino delle stesse.tivarsi immediatamente per il soggetto è infatti tenuto ad atdelle condizioni di legalità, il dell’iscrizione. Con il venir meno prescritti per l’intera durata nere le condizioni ed i requisiti to iscritto all’Albo deve mantesi procede, in quanto il soggetdel soggetto nei cui confronti zione degli addebiti da parte te alla ricezione della contestani intervenute, successivamendeve tener conto delle variazio-(art.21, DM 120/2014), non si del provvedimento disciplinare e della misura delle sanzioni to che, ai fini dell’applicazione Il Comitato nazionale ha chiarigli addebiti. all’avvenuta contestazione deti all’Albo in data successiva intervenute sui soggetti iscritdella sanzione, delle variazioni

merito allo svolgimento dell’atfornito ulteriori precisazioni in professionale di tipo ADR, ha te o il certificato di formazione di qualificazione del conducenconseguire o rinnovare la carta numero di autisti che devono totrasporto e del considerevole ca e sociale dell’attività di audella rilevante finalità economirio nazionale, in considerazione istanze provenienti dal territoMotorizzazione recependo le gno 2020 la Direzione generale Infine, con circolare MIT 24 giuenti di formazione autorizzati.di merci pericolose svolti dagli conducenti addetti al trasporto tiva 2003/59/CE) e i corsi per i per i conducenti (di cui alla diretd’esame rientrano anche i corsi tra i corsi abilitanti e le prove La circolare, chiarisce anche che zione.ve sedi con apposita autorizzaè tenuto a regolarizzare le nuoall’istanza di attivazione, l’ente MIT. Entro i 10 giorni successivi l’applicazione delle linee guida zione che i locali consentono gato, integrato con la dichiaraessere accompagnata da alledeve riportare tale requisito ed chiesta di attivazione del corso agibilità. In questo caso, la risolo se dotata della necessaria rizzata dal Ministero stesso, ma pur non preventivamente autosere utilizzata altra sede idonea generali ed il personale, può essporti, la navigazione gli affari Capo del Dipartimento per i tradelle autoscuole”) emanate dal ripresa delle attività didattiche to sociale (“Linee guida per la nee guida MIT sul distanziamena consentire il rispetto delle lisizione dell’ente non sia idonea che se la sede del corso a disposcorso, in particolare, si precisa

ge n. 27/20 che prevede che il n. 18/20, convertito dalla legdel decreto legge “Cura Italia” indennità ( di cui all’articolo 26 ai fini del riconoscimento delle previdenziale della malattia, tori aventi diritto alla tutela certificati prodotti dai lavoraoperative per la gestione dei ha dato le prime istruzioni Con questo messaggio, l’INPS n. 2584 del 24/06/2020Messaggio INPS ZIALE DELLA MALATTIA ITALIA E TUTELA PREVIDENDECRETO LEGGE CURA dicembre 2020.non può protrarsi oltre il 31 e) l’utilizzo delle aule esterne 20 settembre 2013);autorizzata (ex. art. 5 del D.M. sioni ubicata presso la sede rie, l’aula di maggiori dimenospitare, in condizioni ordinaal numero di allievi che può so non può essere superiore frequentanti ogni singolo cord) il numero massimo di allievi dell’uso cui viene adibita;ti, anche in considerazione sposizioni urbanistiche vigen- - che l’aula è conforme alle disostitutiva di atto di notorietà attestare - con dichiarazione c) il responsabile dell’ente deve sede l’ente autorizzato nello stesso comune in cui ha b) l’aula deve essere ubicata bre 2013);(ex. art. 4 del D.M.20 settem- da un unico ente autorizzato re utilizzata esclusivamente a) ogni aula esterna può esseguenti condizioni: deve tuttavia avvenire alle seTale attività presso aule esterne Generale per la Motorizzazione.già autorizzate dalla Direzione anche in aule esterne a quelle tività di formazione dei corsi

parato a degenza ospedaliera fino al 31 luglio 2020, sia equivizio, debitamente certificato, che il periodo di assenza dal serparticolare gravità, si prevede da i lavoratori con patologie di biam già specificato che riguarIn merito alla tutela di cui abTutela per lavoratori “fragili”.conservazione del posto). assente dal lavoro ha diritto alla do durante il quale il lavoratore del calcolo del comporto (periovranno essere considerati ai fini pubblica. Tali periodi non doemesso dall’operatore di sanità gli estremi del provvedimento medico curante, contenente durre il certificato rilasciato dal tutela, il lavoratore deve proAi fini del riconoscimento della va dovuta dal datore di lavoro. ulteriore integrazione retributica del lavoratore, con eventuale settore aziendale e della qualifinità economica a seconda del tuto, viene riconosciuta l’indendella malattia a carico dell’Istidiritto alla tutela previdenziale Pertanto, ai lavoratori aventi • la quarantena precauzionale. con sorveglianza attiva; nenza domiciliare fiduciaria • la quarantena attiva o permarientra in tale fattispecie: alla malattia e chiarisce che, para il periodo di quarantena tena a malattia. L’Istituto equi- Equiparazione della quaranti nodali. Vediamoli:messaggio specifica alcuni punfini del periodo di comporto). Il mento e non sia computabile ai previsto dalla normativa di riferidel trattamento economico sia equiparato a malattia ai fini ciaria con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduna con sorveglianza attiva o in periodo trascorso in quarante-

L'Agenda del mese panoramica delle novità normative

CORTE CONTI: ALL’AUTOTRASPORTO TROPPI AIUTI A PIOGGIA IN TEMPI TROPPO LUNGHI

La relazione della Corte dei Conti sugli aiuti a sostegno dell’autotrasporto è passata completamente inosservata. Ne ho letto brevissime note, ma niente di più. Cosa contiene per meritare tale silenzio?

Federica B_Verona

Ha ragione la lettrice. La deliberazione adottata lo scorso 18 giugno dalla Corte dei Conti è passata quasi inosservata nei media di settore. Invece, dipinge un quadro impietoso dell’utilizzo del «Fondo per gli interventi a favore dell’autotrasporto», istituito con la legge di Stabilità 2015. Della corposa, approfondita e articolata relazione approvata con tale deliberazione, meritano di essere segnalati alcuni aspetti particolarmente significativi, sui quali le amministrazioni competenti (i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze) sono chiamate a comunicare, entro sei mesi dal ricevimento della deliberazione, le misure consequenziali adottate, ovvero a porre in essere, entro trenta giorni, provvedimenti nei quali siano esplicitati i motivi di non ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte. In sintesi, tali rilievi, fermo restando «un quadro di sostanziale regolarità della gestione», attengono sia al merito delle misure di aiuto, analizzate nel dettaglio, sia alle modalità di erogazione delle stesse: • sotto il primo profilo, la Corte osserva innanzitutto che, nonostante l’intendimento del MIT, di voler superare il modello di erogazione di risorse a pioggia, e sostituirlo con aiuti «strutturali», le misure adottate continuano a concretizzarsi, di fatto, in forme di sostegno generalizzato, e che, per di più, non risulta possibile misurarne l’efficacia, in mancanza di un sistema di indicatori collegato a «obiettivi ben definiti». Nello specifico degli aiuti alla formazione, la Corte solleva il problema del rafforzamento della terzietà del soggetto preposto all’accreditamento degli organismi incaricati della formazione stessa, visto che gli enti attualmente accreditati sono una diretta o indiretta emanazione delle associazioni di categoria dell’autotrasporto, e rileva la scarsità dei controlli sulla fruizione di tali aiuti, «a fronte di un considerevole numero d’irregolarità rilevate». Inoltre, giudica negativamente il fatto che la maggior parte delle risorse ge

La Corte pone in evidenza l’eccessiva lunghezza dei tempi di erogazione degli aiuti, spesso distribuiti a distanza di anni, che determina la formazione di residui sempre più consistenti, anche per i «procedimenti di controllo che ne precedono l’eff ettiva liquidazione»

stite dal Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori sia usata per i rimborsi dei pedaggi autostradali, mentre risultano insufficienti le somme destinate a realizzazione e potenziamento delle aree di sosta, tuttora in situazione di «stallo».

Quest’ultimo rilievo della Corte appare particolarmente centrato, non solo per quanto abbiamo già avuto modo di osservare circa l’assenza di aree di sosta sicure sul territorio nazionale, ma anche perché la stessa Commissione europea, nell’ambito dell’iter di approvazione del 1° Pacchetto Mobilità, ha manifestato l’intendimento di promuovere la costruzione e l’utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette, attraverso l’elaborazione di norme ad hoc e di una specifica procedura di certificazione, nonché mediante la creazione di un sito web per facilitare la ricerca di tali aree; • per il secondo aspetto, la Corte ritiene che la rimodulazione delle risorse attuata nel tempo «può aver rallentato l’azione amministrativa finalizzata al loro concreto e tempestivo utilizzo», e pone in evidenza l’eccessiva lunghezza dei tempi di erogazione degli aiuti, spesso distribuiti a distanza di anni, che determina la formazione di residui sempre più consistenti, anche per i «procedimenti di controllo che ne precedono l’effettiva liquidazione». Viene quindi auspicata, per ridurre i tempi, una generale revisione e reingegnerizzazione degli attuali adempimenti, coordinati con modifiche normative e organizzative orientate alla semplificazione. Sempre nella parte della relazione dedicata agli interventi gestiti dal MIT, la

Corte si sofferma sulle attività istruttorie affidate a RAM – Rete Autostrade Mediterranee SpA (società in house del ministero), evidenziando l’esigenza che, in applicazione del criterio dell’economicità di gestione, siano migliorati i parametri di costo del servizio e compresse le relative spese, «in modo da – almeno – parificarlo a quello ipotizzabile se l’attività fosse riportata in ambito ministeriale, al fine di assicurare il sostanziale rispetto della formula di neutralità finanziaria», stabilita dalle vigenti disposizioni legislative. Le raccomandazioni finali discendono direttamente dai rilievi formulati sulle diverse misure di aiuto, che abbiamo illustrato in sintesi: fermo restando lo stanziamento, quanto meno nell’attuale misura, sul Fondo autotrasporto, c’è da augurarsi che l’imminente entrata in vigore del Pacchetto Mobilità, con l’attenuazione delle disparità che hanno dato luogo ai noti fenomeni di dumping sociale, e la conseguente eliminazione di distorsioni della concorrenza nel trasporto stradale delle merci all’interno dell’Unione europea, faciliti le scelte auspicate dalla Corte dei Conti, verso nuovi modelli di sostegno del settore, volti a favorirne la crescita economica e sociale.

Nei numeri passati, in questa pagina abbiamo preso in esame alcune delle specifiche modalità di tutela del credito che il nostro ordinamento riconosce in capo ai vettori. Continuando con la panoramica di tali peculiarità, esamineremo oggi un particolare strumento che il legislatore ha riconosciuto esclusivamente a favore di una ben determinata categoria di vettori, ossia gli autotrasportatori: mi riferisco all’azione diretta disciplinata dall’art. 7 ter del D.lgs 286/2005. La norma richiamata prevede che il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore «ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore». Chi garantisce?

Si tratta, a ben vedere, di una norma dalla portata potenzialmente dirompente e astrattamente idonea a garantire in modo pressoché certo i crediti di quegli autotrasportatori che, collocandosi nella parte terminale della filiera, abbiano materialmente eseguito il trasporto. Come li garantisce?

Dal punto di vista pratico, infatti, la corretta applicazione della norma dovrebbe consentire a qualunque autotrasportatore, che abbia materialmente eseguito un trasporto e non riesca a ottenere dal proprio committente il pagamento di quanto pattuito, di agire per il pagamento del nolo, risalendo a suo piacimento lungo l’intera filiera di coloro che hanno contribuito a commissionare quello specifico trasporto. Tali soggetti saranno tenuti in solido fra loro a pagare quanto dovuto al vettore di fatto, anche nel caso in cui essi abbiano già pagato al primo vettore l’intero nolo contrattualmente pattuito. Quale obiettivo si pone?

La finalità della norma è evidente e, per certi

QUANDO SI DICE… AZIONE DIRETTA

Se un mittente commissionasse un trasporto a uno spedizioniere e questi, affi datolo al vettore prescelto non pagasse il nolo pattuito, il vettore di fatto sarebbe privo delle tutele previste dall’art. 7 ter, in quanto il trasporto non gli è stato commissionato da un vettore, ma da uno spedizioniere

versi, condivisibile. Con l’introduzione di tale disposizione (unitamente ad altre ispirate dalle medesime finalità) il legislatore ha preso atto che molte problematiche dell’autotrasporto traggono origine da un’eccessiva lunghezza della filiera con cui gli ordini di trasporto pervengono ai vettori di fatto, ossia ai soggetti chiamati a eseguire materialmente la prestazione. Una delle possibili risposte a tale criticità è stata individuata nella scelta di rendere maggiormente responsabili i vari attori della filiera che, per evitare di rispondere personalmente di inadempienti posti in essere dai soggetti che si pongono a valle, dovranno vigilare sulla correttezza dei comportamenti di coloro di cui scelgono di avvalersi per l’adempimento delle prestazioni di trasporto. Ma in concreto ha funzionato? A quasi dieci anni dalla sua introduzione, il bilancio di una norma che potrebbe astrattamente rappresentare uno strumento assai efficace nella tutela dei diritti di credito dei vettori di fatto è, come spesso accade con le disposizioni introdotte a tutela degli autotrasportatori, composto da luci e ombre. In una prima fase di vigenza della norma (introdotta con il d.l. 6.7.2010 n. 103) si è assistito a una certa “timidezza” dei vettori, che spesso – anche per ragioni di carattere commerciale – hanno preferito non attingere in modo deciso al nuovo strumento. Si è, successivamente, entrati in una fase in cui si è passati a un utilizzo più frequente e consapevole dell’azione diretta, la quale, tuttavia, per alcuni anni è stata fortemente depotenziata da una serie di interpretazioni giurisprudenziali distorte e non condivisibili, con cui cui si affermava che non era possibile fare ricorso all’azione diretta ogniqualvolta l’originario debitore del nolo si veniva a trovare in una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, ecc.). Da un paio di anni, tuttavia, tale iniziale orientamento parrebbe completamente superato e la giurisprudenza, oramai dominante, ammette il ricorso all’azione diretta anche nei casi in cui il vettore di fatto non ottenga il pagamento del nolo dovutogli a causa del fallimento del proprio committente. Quali limiti si incontrano? Superate le incertezze interpretative resta, ora, un ulteriore limite intrinseco alla possibilità di fare ricorso all’azione diretta, rappresentato dalle modalità con cui è stata formulata la norma. Come si è rammentato, l’azione diretta spetta al vettore che abbia ricevuto incarico da altro vettore. Ne consegue che, laddove un mittente commissionasse l’organizzazione di un trasporto a uno spedizioniere e questi, una volta affidato il trasporto al vettore prescelto non pagasse il nolo pattuito, il vettore di fatto sarebbe privo delle tutele previste dall’art. 7 ter, in quanto il trasporto non gli è stato commissionato da un vettore, ma da uno spedizioniere. È una differenziazione non in linea con la ratio della norma e difficilmente giustificabile, alla quale potrebbe essere opportuno porre rimedio in sede normativa per rendere l’azione diretta del tutto rispondente alla ratio che l’ha ispirata.

Paolo Moggi di

NOVITÀ A GO-GO SUI TEMPI DI GUIDA

Nel mese di luglio la normativa sui tempi di guida è stata in parte modifi cata, in parte chiarita. Può sintetizzarmi le principali novità introdotte dal Pacchetto Mobilità e i chiarimenti forniti da due circolari del ministero dell’Interno sull’obbligo di estrarre la carta dal tachigrafo e sulle microinterruzioni? Marino R_Cremona

Le regole relative ai periodi di guiInoltre, per agevolare l’effettuazione che ha lasciato la propria carta inserita. da e riposo e all’uso del tachigrafo del riposo settimanale presso la propria Su questo aspetto si ribadisce, seppure rappresentano, dopo diversi anni, abitazione, è stato modificato l’art. 12 non sia una novità, l’importanza di regiancora fonte di dubbi e interpretaziosulle deroghe, prevedendo la possibistrare sempre il paese di arrivo anche se ni a tal punto da indurre le autorità a lità di superare il solo periodo di guida è il medesimo della partenza. intervenire con specifici chiarimenti. Olgiornaliero e settimanale di 1 ora per Lo stesso ministero, con circolare del tre a questo, è appena stato approvato raggiungere la propria dimora e usufru7 luglio 2020, ha chiarito poi che le midal Parlamento Europeo il 1° Pacchetto ire del riposo settimanale ridotto e di 2 cro interruzioni alla guida, oltre a non

Mobilità contenente novità di assoluto ore, preceduto però da una pausa di alessere considerate «pause» valide per rilievo e diverse modifiche normative, meno 30 minuti, per svolgere un riposo interrompere le 4h e 30 minuti di guida anche importanti, che saranno applisettimanale regolare di almeno 45 ore in quanto inferiori ai 45 minuti (o 15 + cabili dal ventesimo giorno successivo comprendente o meno le eventuali ore 30 minuti), non devono essere neppure alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale compensative. considerate «disponibilità», se prese europea (quindi a breve). Per quanto riguarda le condizioni d’uso per bisogni o necessità del conducente

Ma andiamo per ordine dando precedel treno o traghetto, è stata introdotta e pertanto non sanzionabili denza al nuovo Pacchetto Mobilità in la possibilità di interrompere per 2 volte se registrate con cui spicca l’introduzione dell’obbligo di e massimo per 1 ora non solo il riposo il simbolo installazione del tachigrafo, dal 1° luglio giornaliero regolare (11 ore oppure 3h «lettino». 2026, anche sui veicoli con m.c.p.c su+ 9h), ma anche il riposo settimanale periore a 2,5 ton (oggi il limite partiva da ridotto, ovvero inferiore a 45 ore. 3,5 ton) andando a interessare quindi Ulteriore modifica riguarda la guida in i furgoni dedicati al trasporto internamultipresenza (con 2 conducenti) per la zionale. quale è stato chiarito che il conducente

Un’importante modifica ha riguardato non alla guida può usufruire dei 45 miil riposo settimanale in cui è prevista nuti di interruzione mentre il veicolo è in un’unica regola generale che stabilisce movimento, salvo non debba assistere l’effettuazione, nell’arco di 2 settimane il collega al volante. consecutive e dopo al massimo 6 perioRelativamente al reg. 165/2014 sull’udi di 24 ore, di 2 riposi regolari di almeso del tachigrafo, la principale novità Per sapere no 45 ore oppure di uno regolare e uno ridotto (inferiore a 45 ore ma minimo di riguarda i tempi di conservazione dei fogli di registrazione o delle registraziotutto sui tempi 24) con l’obbligo di recuperare tutte le ni manuali non più relative ai 28 giorni di guida e di riposso ore non svolte entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione. Il nuovo pacchetto prevede, solo precedenti, ma alla giornata in corso e ai 56 giorni precedenti, sempre di calendario e non lavorativi. non potete perdere la Guida in Pratica , Supplemento per i conducenti impegnati in trasporti internazionali, di poter svolgere anche 2 Per quanto riguarda invece i chiarimenti del ministero dell’Interno, la circolare al numero 359, «Come rispettare riposi ridotti consecutivi salvo, nell’arco del 3 luglio 2020 è dedicata all’annoi tempi di guida. Domande e risposte di 4 settimane, di effettuare 2 riposi reso obbligo o meno di estrarre la carta sull’uso del tachigrafo». golari di cui il primo dovrà contenere le tachigrafica al termine dell’attività lavoore a compensazione dei 2 riposi ridotti. rativa. Per sciogliere i dubbi viene reso Per info :

In più è previsto che tali riposi – regolari o che comprendono le ore di recupero esplicito che, fermo restando la regola generale prevista dall’art. 34 del Reg. redazione@uominietrasporti.it – devono essere svolti non in cabina, 165/2014, non è obbligatorio estrarre la ma in strutture esterne a carico delle carta nel caso in cui il conducente abbia aziende di trasporto, sia l’obbligo per le la piena disponibilità del veicolo, assicustesse aziende di organizzare le attività randosi che non possa essere utilizzato affinché gli autisti possano rientrare a da altro autista che andrebbe a registracasa per svolgere i riposi settimanali. re attività sulla tessera del conducente