Piano della sicurezza alimentare della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2012-2014

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determinazione del Zygosaccaromyces bailii; additivi; alcol metilico; ocratossine; metalli pesanti. Gli esiti di queste determinazioni consentirebbero di verificare e documentare al consumatore la sicurezza alimentare del prodotto e delle produzioni. Questi riscontri consentirebbero anche di creare il profilo nutrizionale del prodotto da inserire nella sezione del sistema di guida al consumatore del sistema trentino sulla sicurezza alimentare per quanto riguarda comportamenti e stili alimentari. I riscontri conseguenti a verifiche e ispezioni e/o audit presso le cantine individuate in base al modello “tipologia vino” saranno inserite nel sistema informativo ispettivo. Rispetto a questo programma nel sistema trentino sulla sicurezza alimentare sono disponibili le seguenti informazioni: ►► ►► ►► ►► ►►

Teroldego Rotaliano DOC Riserva Aspetto del prodotto Vino di colore rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone, di odore gradevole, etereo caratteristico e persistente, di sapore asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un po’ tannico, armonico. Composizione ampelografica Teroldego 100%. Zona di produzione Porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del comune di San Michele all’Adige. Processo di produzione ►► Coltivazione: Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. ►► Vinificazione: sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. È consentito l’arricchimento a termini di legge con un incremento in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. infosalute 24

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