Piano della sicurezza alimentare della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2012-2014

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al controllo ufficiale. Tale verifica deve essere eseguita in prima persona dai dirigenti responsabili in materia di sicurezza alimentare; b. valutare in campo ed in tempo reale, sulla base di criteri predefiniti di efficacia ed appropriatezza, l’attività svolta dagli addetti al controllo ufficiale. Tale attività è inquadrata come “attività di supervisione”, a sua volta inquadrata come un aspetto particolare dell’attività di formazione, addestramento, affiancamento, e serve ad affinare le capacità tecniche degli operatori mediante la socializzazione delle migliori conoscenze disponibili nei servizi attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Dal punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione, che svolge il ruolo di supervisore. Tale attività consente di: a. verificare sul campo da parte del supervisore l’applicazione di procedure operative, istruzioni operative ceck list da parte dell’operatore oggetto di supervisione; b. evidenziare problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo che comportano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione della struttura che ha emanato la/e procedura/e o le istruzioni; c. valutare congiuntamente l’applicazione delle procedure documentate al caso concreto, con verifica ulteriore della loro applicabilità; d. elaborare una sintesi tra supervisore e supervisionato circa la corretta esecuzione del controllo/i ufficiale/i espletate presso l’OSA e delle conclusioni raggiunte; e. verificare la coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (piani di lavoro, programmazione del lavoro, procedure documentate, modulistica proposta). 3.1.1. Progressiva attivazione dell’Analisi del rischio L’analisi del rischio (risk analysis) costituisce il sistema guida, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, per pianificare i controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e, in particolare, per individuare gli obiettivi sanitari il cui conseguimento è da porre sotto controllo, nonché per valutare i piani di sicurezza alimentare predisposti dalle singole aziende alimentari. L’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 882/2004 dispone infatti “che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata” per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo Regolamento. Le indicazioni al riguardo impartite dall’Amministrazione provinciale con il piano per la sicurezza alimentare per gli anni 2008-2010 ed attuate dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono state valutate nell’ambito di audit effettuati 34

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