magazine cna luglio

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Plurisettimanale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Frosinone Edizione: CNA Frosinone - Aut. Trib. Frosinone n° 126 del 30/11/77 - Iscrizione al registro nazionale della stampa n° 2684 Spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Frosinone Redazione via Mària, 51 - 03100 Frosinone - Direttore Responsabile: Giancarlo Festa Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa.

N°2 Luglio/Agosto 2008

SEMINARI FORMAZIONE CORSI In questo numero:

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE 2008 c/o la sede CNA di FROSINONE avrà inizio il corso RLS Formazione obbligatoria degli RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) organizzati secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (all'art. 37 e del D.Lgs. 81/2008) Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al termine della frequentazione del corso RLS verrà rilasciato, ad ogni partecipante, un regolare attestato di formazione di 32 ore comprovante l'avvenuta formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda (corso di formazione RLS). Per informazioni: 0775.8228226 - 0775.8228213 Fax 0775.822084

Corso di formazione tecnico-pratico “Installazione e collaudo impianti fotovoltaici” La CNA di Frosinone, in collaborazione con il Parco Scientifico e Tecnologico PALMER di Ferentino, organizza un corso di formazione tecnico-pratico per “Installazione e collaudo impianti fotovoltaici” della durata di sedici ore ripartite in due giornate e rivolto ad un numero massimo di venti partecipanti. Il corso sarà tenuto da personale tecnico, esperto e qualificato nel settore di interesse, e si svolgerà per la prima giornata presso la sede CNA, per la seconda giornata presso la sede Pa.L.Mer. di Ferentino (FR). Sono compresi nel corso: 1. Copia della documentazione del corso 2. Visione e collegamento di alcune apparecchiature 3. Attestato di frequenza ai partecipanti 4. Aula didattica comprensiva di proiettore per la seconda giornata di corso 5 - Impianto fotovoltaico dimostrativo di potenza di 1,32 kwp da utilizzare per la parte pratica I nominativi dei partecipanti al corso devono essere comunicati 15 giorni prima la data di inizio del corso che, previa disponibilità dei docenti, potrà tenersi nel mese di settembre. Per informazioni sui costi e prenotazioni: Dr. Pierluigi Spaziani – 0775/82.281 – spaziani@cnafrosinone.it – fax: 0775/82.20.84

[Focus: Autotrasporto, la carta di qualificazione del conducente Pag.2] [Ulteriori modifiche alle norme sull’uso di assegni e contante • Speciale finanziaria nuove opportunità alle imprese grazie all’Artigiancoop Pag.4] [Bando Fondo Cassino • Autoriparazioni, il documento unitario CNA Nazionale • Finanziamenti alle imprese Unicredit Banca Pag.5] [Acconciatori ed Estetiste: in provincia oltre 300 abusivi Pag.7] [Corsi CNA Pag.8]

CNA/FITA

VERTENZA AUTOTRASPORTO: IMPORTANTI RISULTATI GRAZIE ALL'UNITÀ DELLA CATEGORIA. Quale giudizio dare della soluzione trovata alla vertenza autotrasporto? Certamente positivo e questo per due ordini di motivi:

il primo, assolutamente importante, è quello di essere riusciti a fare passare il principio, confermato dalla norma approvata dal Governo nel mese di luglio 2008, che allorquando l'impresa di autotrasporto si trova ad affrontare aumenti dei propri costi dovuti alle tensioni sul carburante, possa chiedere al mercato, alla committenza, di farsi carico di questi maggiori oneri. Teoricamente questa, che è legge di mercato, avrebbe comunque dovuto consentire in questi ultimi anni alle nostre imprese di rivalersi degli aumenti subiti: abbiamo invece dovuto constatare che sono state solo le imprese di autotrasporto a sobbarcarsi tutte le tensioni della filiera.

Il meccanismo individuato, già presente del resto da anni in altri Paesi europei, attraverso un semplice meccanismo consentirà alle imprese di rivalersi sulla committenza dei futuri aumenti, prevedendo inoltre pesanti sanzioni per coloro che non si atterranno alla norma. Sempre in materia di rapporti con la committenza l'altra importante novità è quella di aver strappato una norma che prevede che i tempi di pagamento dei corrispettivi di trasporto siano definiti in 30 giorni dalla emissione della fattura. Il secondo elemento importante dell'accordo riguarda le risorse. L'essere riusciti a farsi


CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI CAPACITA’ PROFESSIONALE Il 17 agosto 2005 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005 che ha reso pienamente operativa la disciplina sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (e di viaggiatori), contenuta nel Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

confermare tutte quelle risorse che o non erano state ancora messe in spendibilità, oppure addirittura che ci erano state anche recentemente sottratte, rappresenta un importante risultato. Così come pure l'ulteriore stanziamento di risorse, per un ammontare di ulteriori circa 200 milioni di euro attraverso Sviluppo Italia, che serviranno per abbattere i costi delle imprese, rappresenta un risultato che ci può e ci deve soddisfare. Giudizio positivo quindi ottenuto grazie alla ostinazione, alla caparbia delle Organizzazioni che hanno cercato da una parte il massimo del risultato per le imprese, cercando contemporaneamente di evitare alle stesse le prove drammatiche che abbiamo vissuto nel dicembre scorso. Un grande senso di responsabilità, unito a forte determinazione, lavoro di squadra e di pressione politica attuato assieme alle rispettive Confederazioni, hanno consentito questo significativo risultato che va consolidato nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni rivolgersi presso le sedi dell’Associazione CNA di Frosinone, Anagni, Cassino e Sora.

Artigianato & PMI Oggi 2

Focus: AUTOTRASPORTO Carta di qualificazione del conducente (CQC): proroga del termine per le imprese di autotrasporto Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 20 marzo 2008 che ha modificato il precedente decreto (7 febbraio 2007) in merito al rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC). In base a tale decreto: • i titolari di CAP e di patente D alla data di entrata del 9 settembre 2008, potranno ottenere la CQC per documentazione (senza esame); • tutti coloro che saranno in possesso della patente C alla data del 9 settembre 2009 potranno ottenere la CQC per sola documentazione (senza esame). Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre: • dal l0 settembre 2008 per il trasporto di persone; • dal l0 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e quindi non potranno più costituire titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati. In pratica, dopo tali scadenze, coloro

che sono già titolari del CAP e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto “professionale” devono munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione, senza superare un esame di qualificazione. Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi, dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo KA o KB. Decurtazione di punti dalla CQC Secondo l'art. 23 del D.L.G 286/2005, quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008. Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento, ovvero, quando il veicolo sia· utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC. Nella fase transitoria, la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi ancora conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD perché non ancora

in possesso della CQC. Nei loro confronti, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta. Orario di lavoro Lo scorso aprile è stato siglato l’accordo, da parte di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali, di armonizzazione relativo all’orario di lavoro del personale mobile. Con la firma del testo citato possiamo considerare chiusa la trattativa relativa al CCNL a livello Nazionale, mentre si aprono,a livello territoriale, compiti importanti, ma altrettante opportunità per una Associazione come la nostra che vuole fare del contratto di lavoro una occasione di confronto e di proselitismo. Nel merito, sono stati completamente riscritti gli artt. 11 (orario di lavoro per il personale viaggiante) e 11 bis ( orario di lavoro e modalità di prestazione per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue). In premessa, ricordo che il D.Legs 234/97 (art. 4) stabilisce che la durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore durante la settimana lavorativa, mentre la durata massima non può superare le 60 ore settimanali solo se in un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 48 ore. L’art. 11 in sostanza riprende tale e quale il concetto del decreto, sia in termini di quantità di ore, sia in termini di quantificazione dell’orario di lavoro. Le ore eccedenti l’orario contrattuale (oltre le 39 ore,ma non oltre le 48 settimanali) possono essere retribuite attraverso il ricorso al lavoro straordinario o attraverso accordi di forfetizzazione. E’ possibile definire, anche in maniera forfettaria, i tempi di attesa al carico e scarico: in questo modo i predetti tempi sono sterilizzati. Tuttavia, attraverso accordi è possibile arrivare ad una durata media settimanale pari a 58 ore,ed ad una durata massima della settimana lavorativa fino a 61 ore, a condizione che in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non superi il limite delle 58 ore. Questo e possibile attraverso accordi collettivi aziendali sottoscritti da tutti i lavoratori interessati e dalle rappresentanze territoriali delle associazioni datoriali e sindacali. Gli accordi hanno validità 4 anni. La CNA di Frosinone si rende sin da ora disponibile a siglare gli accordi di forfetizzazione per le imprese del trasporto al fine di poter usufruire delle deroga alle 48 ore settimanali.

ESENZIONE Sono esentate dalla nuova normativa: • le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto alla data del 31.12.1977; • le imprese che esercitano l’attività di trasporto su strada esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate; tali imprese, quindi, s’iscrivono all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell’onorabilità. Tutte le altre imprese che esercitano con veicoli aventi massa complessiva superiore ad 1,5 tonnellate per iscriversi all’Albo debbono dimostrare i tre requisiti previsti dalla normativa sull’accesso alla professione e cioè; 1. onorabilità 2. capacità finanziaria 3. capacità professionale. CAPACITA’ PROFESSIONALE L’attuale normativa prevede l’esame per l’idoneità professionale per tutti coloro che intendono esercitare con veicoli aventi massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate anche se iscritti prima dell’entrata in vigore della nuova legge. La novità contenuta nel Decreto Ministeriale del 28 aprile 2005 è quella relativa all’obbligatorietà dell’attestato di idoneità professionale anche da parte delle imprese che erano in precedenza esentate, ed in particolare ci riferiamo alle imprese: • iscritte all’albo degli autotrasportatori nel periodo compreso tra il 01.01.1978 ed il 31.05.1987. Tali imprese debbono dimostrare il requisito della capacità professionale entro il 17 agosto 2007. Le imprese iscritte in data anteriore al 17.08.2005 che la vecchia normativa esentava dalla dimostrazione della capacità professionale e cioè quelle: • iscritte all’Albo con veicoli di portata utile fino a 3,5 tonnellate o di massa fino a 6 tonn.; • che dispongono di autobetoniere; • che esercitano con veicoli per il carico/scarico dei Rifiuti Solidi Urbani; • che esercitano con veicoli per il carico/scarico di liquami o per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 2005 debbono adeguarsi alla nuova normativa entro il termine del 17 agosto 2009 sostenendo l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale. La CNA di Frosinone organizza corsi di preparazione per titolari e dipendenti ai fini della preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato. I corsi si terranno presso la sede provinciale di Frosinone e saranno tenuti da docenti di alto profilo professionale. Prenota la tua partecipazione compilando la scheda allegata ed inviala al fax: 0775/82.20.84 oppure all’indirizzo mail info@cnafrosinone.it. Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente allo 0775/82.281.

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CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI CAPACITA’ PROFESSIONALE Il 17 agosto 2005 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005 che ha reso pienamente operativa la disciplina sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (e di viaggiatori), contenuta nel Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

confermare tutte quelle risorse che o non erano state ancora messe in spendibilità, oppure addirittura che ci erano state anche recentemente sottratte, rappresenta un importante risultato. Così come pure l'ulteriore stanziamento di risorse, per un ammontare di ulteriori circa 200 milioni di euro attraverso Sviluppo Italia, che serviranno per abbattere i costi delle imprese, rappresenta un risultato che ci può e ci deve soddisfare. Giudizio positivo quindi ottenuto grazie alla ostinazione, alla caparbia delle Organizzazioni che hanno cercato da una parte il massimo del risultato per le imprese, cercando contemporaneamente di evitare alle stesse le prove drammatiche che abbiamo vissuto nel dicembre scorso. Un grande senso di responsabilità, unito a forte determinazione, lavoro di squadra e di pressione politica attuato assieme alle rispettive Confederazioni, hanno consentito questo significativo risultato che va consolidato nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni rivolgersi presso le sedi dell’Associazione CNA di Frosinone, Anagni, Cassino e Sora.

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Focus: AUTOTRASPORTO Carta di qualificazione del conducente (CQC): proroga del termine per le imprese di autotrasporto Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 20 marzo 2008 che ha modificato il precedente decreto (7 febbraio 2007) in merito al rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC). In base a tale decreto: • i titolari di CAP e di patente D alla data di entrata del 9 settembre 2008, potranno ottenere la CQC per documentazione (senza esame); • tutti coloro che saranno in possesso della patente C alla data del 9 settembre 2009 potranno ottenere la CQC per sola documentazione (senza esame). cui guida non sia un conducente professionale. Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre: • dal l0 settembre 2008 per il trasporto di persone; • dal l0 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e quindi non potranno più costituire titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati.

In pratica, dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari del CAP e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto “professionale” devono munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione, senza superare un esame di qualificazione. Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi, dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo KA o KB.

tipo KC o tipo KD perché non ancora in possesso della CQC. Nei loro confronti, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta. Orario di lavoro Lo scorso aprile è stato siglato l’accordo, da parte di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali, di armonizzazione relativo all’orario di lavoro del personale mobile. Con la firma del testo citato possiamo considerare chiusa la trattativa relativa al CCNL a livello Nazionale, mentre si aprono,a livello territoriale, compiti importanti, ma altrettante opportunità per una Associazione come la nostra che vuole fare del contratto di lavoro una occasione di confronto e di proselitismo. Nel merito, sono stati completamente riscritti gli artt. 11 (orario di lavoro per il personale viaggiante) e 11 bis ( orario di lavoro e modalità di prestazione per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue).

Decurtazione di punti dalla CQC Secondo l'art. 23 del D.L.G 286/2005, quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008. Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento, ovvero, quando il veicolo sia· utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC.

In premessa, ricordo che il D.Legs 234/97 (art. 4) stabilisce che la durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore durante la settimana lavorativa, mentre la durata massima non può superare le 60 ore settimanali solo se in un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 48 ore. L’art. 11 in sostanza riprende tale e quale il concetto del decreto, sia in termini di quantità di ore, sia in termini di quantificazione dell’orario di lavoro. Le ore eccedenti l’orario contrattuale (oltre le 39 ore,ma non oltre le 48 settimanali) possono essere retribuite attraverso il ricorso al lavoro straordinario o attraverso accordi di forfetizzazione. E’ possibile definire, anche in maniera forfettaria, i tempi di attesa al carico e scarico: in questo modo i predetti tempi sono sterilizzati. Tuttavia, attraverso accordi è possibile arrivare ad una durata media settimanale pari a 58 ore,ed ad una durata massima della settimana lavorativa fino a 61 ore, a condizione che in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non superi il limite delle 58 ore. Questo e possibile attraverso accordi collettivi aziendali sottoscritti da tutti i lavoratori interessati e dalle rappresentanze territoriali delle associazioni datoriali e sindacali.

Nella fase transitoria, la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi ancora conduce un veicolo professionale con il CAP

Gli accordi hanno validità 4 anni. La CNA di Frosinone si rende sin da ora disponibile a siglare gli accordi di forfetizzazione per le imprese del trasporto al fine di poter usufruire delle deroga alle 48 ore settimanali.

ESENZIONE Sono esentate dalla nuova normativa: • le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto alla data del 31.12.1977; • le imprese che esercitano l’attività di trasporto su strada esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate; tali imprese, quindi, s’iscrivono all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell’onorabilità. Tutte le altre imprese che esercitano con veicoli aventi massa complessiva superiore ad 1,5 tonnellate per iscriversi all’Albo debbono dimostrare i tre requisiti previsti dalla normativa sull’accesso alla professione e cioè; 1. onorabilità 2. capacità finanziaria 3. capacità professionale. CAPACITA’ PROFESSIONALE L’attuale normativa prevede l’esame per l’idoneità professionale per tutti coloro che intendono esercitare con veicoli aventi massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate anche se iscritti prima dell’entrata in vigore della nuova legge. La novità contenuta nel Decreto Ministeriale del 28 aprile 2005 è quella relativa all’obbligatorietà dell’attestato di idoneità professionale anche da parte delle imprese che erano in precedenza esentate, ed in particolare ci riferiamo alle imprese: • iscritte all’albo degli autotrasportatori nel periodo compreso tra il 01.01.1978 ed il 31.05.1987. Tali imprese debbono dimostrare il requisito della capacità professionale entro il 17 agosto 2007. Le imprese iscritte in data anteriore al 17.08.2005 che la vecchia normativa esentava dalla dimostrazione della capacità professionale e cioè quelle: • iscritte all’Albo con veicoli di portata utile fino a 3,5 tonnellate o di massa fino a 6 tonn.; • che dispongono di autobetoniere; • che esercitano con veicoli per il carico/scarico dei Rifiuti Solidi Urbani; • che esercitano con veicoli per il carico/scarico di liquami o per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 2005 debbono adeguarsi alla nuova normativa entro il termine del 17 agosto 2009 sostenendo l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale. La CNA di Frosinone organizza corsi di preparazione per titolari e dipendenti ai fini della preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato. I corsi si terranno presso la sede provinciale di Frosinone e saranno tenuti da docenti di alto profilo professionale. Prenota la tua partecipazione compilando la scheda allegata ed inviala al fax: 0775/82.20.84 oppure all’indirizzo mail info@cnafrosinone.it. Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente allo 0775/82.281.

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Speciale finanziamenti: Nuove opportunità per le imprese grazie all’Artigiancoop

Ulteriori modifiche alle norme sull’uso di assegni e contante Ripristinati i vecchi limiti di 12.500 euro Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (G.U. 25/6/2008, n. 147, S.O.) entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (25/6/2008) ha modificato i commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231 in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, con finalità di antiriciclaggio (v. art. 32 nuovo DL). Queste le modifiche. Limitazioni all'uso del contante A decorrere dal 25 giugno 2008 scorso, è tornato ad essere di 12.500 euro (e non più di 5.000 euro) il limite di valore al di sotto del quale è legittimo il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, senza il tramite di intermediari abilitati. Pertanto, la normativa dispone ora il divieto di trasferire denaro contante o sotto forma di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Assegni e vaglia Il nuovo limite di 12.500 euro vale anche per gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali ed i vaglia cambiari (c.d. speciali) emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia (a norma degli articoli 87 e seguenti del Regio Decreto 21/12/1933, n. 1736) titoli questi ultimi assimilabili, quanto alla loro funzione e struttura, agli assegni circolari. In pratica, dal 25 giugno 2008, è possibile utilizzare tali titoli di credito "in forma libera" (quindi senza il vincolo della non trasferibilità) purchè di importo inferiore a 12.500 euro (e non più a 5.000 euro). Tali titoli di credito, se emessi in forma libera, non devono necessariamente riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e resta l'onere di pagare su ogni modulo, l'imposta di bollo pari ad 1,50 euro. Viene, invece, abrogata la nullità della girata qualora nella stessa non sia stato indicato il codice fiscale del girante (v. art. 32, comma 1, lett. "b", del DL 112/2008, che ha abrogato

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l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 49, Dlgs. 231/2007, il quale disponeva la citata nullità). Pertanto, dal 25 giugno 2008, è possibile effettuare valide girate anche senza indicare il codice fiscale del soggetto girante. Banche e Poste Italiane Spa continueranno a consegnare ai clienti, di regola, assegni "non trasferibili" a meno che gli stessi non richiedano, per iscritto, l'emissione di titoli "in forma libera" e dietro pagamento dell'imposta di bollo pari a 1,50 euro. Libretti di deposito Il nuovo limite di 12.500 euro vale anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2008 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro (e non più a 5.000 euro) (anche se il superamento di tale soglia sia imputabile all'accredito degli interessi da parte di banche o Poste Italiane Spa). Ne consegue che i possessori di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data del 29 dicembre 2007, per non incorrere in sanzione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, sono tenuti ad estinguere il libretto o, in alternativa, a ridurne l'importo ad una somma non eccedente i 12.500 euro. Si ricorda che tali limiti di importo possono comunque essere modificati da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto (a norma dell'art. 66, comma 7, del Dlgs. n. 231/2007). Restano ferme, in generale, tutte le altre disposizioni antiriciclaggio previste dal Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231, in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, per quanto riguarda il citato articolo 49 del Dlgs. 231/2007, restano ferme le disposizioni ed i limiti previsti per l'attività di money transfer . Il decreto legge in commento decadrà se non convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Nata nel 1976 con lo scopo di favorire l’accesso al credito alle imprese artigiane, fornendo garanzie fidejussore ai propri soci, finalizzate all’ottenimento di crediti di esercizio, oggi l’Artigiancoop rappresenta una struttura di riferimento del mondo artigiano e delle PMI della Provincia. Nel 2007 la Cooperativa ha rafforzato la tendenza alla crescita dell’attività ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato complessivamente 360 richieste di finanziamento per un ammontare complessivo di circa 12 milioni di euro. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle imprese socie, da qualche mese sono attive due nuove convenzioni con Unicredit Banca di Roma e Banca Popolare del Cassinate, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti: • Banca di Roma • Banca Intesa • Banca della Ciociaria • Banca Nazionale del Lavoro • Artigiancassa • Selmabipiemme Leasing • Unipol Banca • Banca Popolare di Ancona • Banca Popolare del Frusinate • Banca del Fucino • Monte dei Paschi di Siena • Unicredit Banca La convenzione con la Unicredit Banca di Roma va a modificare quella già esistente con Banca di Roma, con il vantaggio che con questa nuova operatività non sono più presenti importi massimi di affidamento. La convenzione con la Banca Popolare del Cassinate ha un massimale di 500.000 euro, suddivisi tra fidi rotativi (scoperto di c/c, anticipo fatture, riba, sbf, …), finanziamenti chirografari, consolidamento passività e mutui ipotecari. Nel corso degli ultimi anni è stato rafforzato il rapporto con Artigiancassa: solo nel 2007 sono stati concessi finanziamenti in convenzione per circa 4.300.000 euro, erogati per un buon 80% ad imprese artigiane, che hanno potuto beneficiare dell’agevolazione del contributo in conto interessi prevista dalla legge nazionale 949/52.

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Sconto fino al 30 settembre per l'acquisto o l'upgrade di un kit e-bridge contattateci per una dimostrazione . Bando Fondo Cassino: interventi per lo sviluppo e il sostegno dell'indotto FIAT Chi ha un’impresa con sede operativa nella provincia di Frosinone, può partecipare al bando di gara ‘Fondo Cassino’ promosso da Bic Lazio in collaborazione con Unionfidi Lazio, nell’ambito di una convenzione firmata con l’assessorato Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato della regione Lazio. L’obiettivo è quello di fornire agevolazioni finanziarie e servizi reali alle imprese interessate dalla crisi dello stabilimento Fiat di Piedimonte S. Germano. Sono ammessi alle agevolazioni: i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da istituti di credito destinati alla realizzazione di programmi di sviluppo aziendale e al consolidamento di passività a breve; le spese di esercizio relative al primo anno di attività delle nuove imprese, costituite da non più di 36 mesi alla presentazione della domanda. La tipologia di agevolazione è cumulabile con il patto territoriale della provincia di Frosinone con le seguenti finalità: innovazione tecnologica, nuovi mercati/internazionalizzazione, diversificazione produttiva. La partecipazione delle imprese al programma ‘Sub4Lazio’ sarà considerata elemento preferenziale. ll bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Soggetti beneficiari Gli interventi sono disciplinati da un apposito bando di gara al quale possono rivolgersi le PMI già costituite alla data di presentazione della domanda, iscritte nel registro delle imprese, aventi sede operativa nella provincia di Frosinone, in quanto sistema delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT. Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che si trovano in stato di liquidazione, di fallimento, che hanno presentato domanda di concordato. Per assistenza tecnica alla presentazione delle domande ci si può rivolgere alla sede CNA più vicina.

AUTORIPARAZIONI: Il documento unitario CNA NAZIONALE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA mette in luce tutte le difficoltà del settore. Il documento unitario preparato dalla CNA e sottoscritto dalla altre organizzazioni nazionali che associano le imprese artigiane e le Pmi del settore mette in evidenza tutte le

diffoltà di un settore che tra crisi del mercato dell’auto e scarsa applicazione pratica del Decreto Monti di trova a dover affrontare una situazione tutt’altro che rosea. Un rapido confronto sull'andamento natalità\mortalità delle imprese di autoriparazione, dal 2001 al 2007, è sufficiente a dare il polso della situazione. La somma delle unità locali di meccanici, elettrauto, carrozzieri e gommisti che nel 2001 era di circa 70 mila unità e nel 2007 è scesa a circa 60 mila. In termini di occupazione questo calo significa che si è passati da 210 mila a 180 mila addetti, -14%. Con la scadenza dei disposti pro-libera concorrenza introdotti dal Decreto Monti, fissata al 2010, inoltre, la conseguente nuova inaccessibilità delle informazioni tecniche, patrimonio delle delle case costruttrici, rappresenterà per l’intero settore degli autonomi la definitiva perdita della loro competitività sul mercato dell’autoriparazione e la nascita di un nuovo mercato oligopolistico rappresentato dalle autofficine “fiduciarie”. Identico effetto è quello che stanno producendo i principi del “risarcimento in forma specifica” e del “risarcimento diretto del danno”. Cosa fare, dunque, e cosa chiedere alla Politica? Prioritaria appare l’esigenza di un tavolo di concertazione al quale siedano necessariamente i rappresentanti della filiera degli indipendenti ed i rappresentanti del Governo e dal quale scaturiscano le nuove proposte Ma le proposte presentate in questo documento comune vanno ancora oltre, nel tentativo di garantire piena libertà individuale sul mercato e nuove opportunità di sviluppo del settore. Gli autoriparatori chiedono dunque: 1. l’ingresso di una rappresentanza del settore all’interno della camera di compensazione istituita per il sistema, 2. l'introduzione nel sistema del risarcimento diretto della figura del «perito terzo» 3. la creazione di un gruppo di lavoro, con la presenza di tutti gli attori del sistema, per elaborare un codice etico rivolto in particolare ai centri privati di revisione, atto a garantire un costante adeguamento e riferimento dei prezzi all’indice ISTAT .così come previsto per i centri pubblici della Motorizzazione Civile; 4. l’attuazione di una politica chiara e determinata per l’incentivazione all’uso dei combustibili alternativi ed ecologici (GPL e Metano).

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Speciale finanziamenti: Nuove opportunità per le imprese grazie all’Artigiancoop

Ulteriori modifiche alle norme sull’uso di assegni e contante Ripristinati i vecchi limiti di 12.500 euro Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (G.U. 25/6/2008, n. 147, S.O.) entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (25/6/2008) ha modificato i commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231 in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, con finalità di antiriciclaggio (v. art. 32 nuovo DL). Queste le modifiche. Limitazioni all'uso del contante A decorrere dal 25 giugno 2008 scorso, è tornato ad essere di 12.500 euro (e non più di 5.000 euro) il limite di valore al di sotto del quale è legittimo il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, senza il tramite di intermediari abilitati. Pertanto, la normativa dispone ora il divieto di trasferire denaro contante o sotto forma di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Assegni e vaglia Il nuovo limite di 12.500 euro vale anche per gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali ed i vaglia cambiari (c.d. speciali) emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia (a norma degli articoli 87 e seguenti del Regio Decreto 21/12/1933, n. 1736) titoli questi ultimi assimilabili, quanto alla loro funzione e struttura, agli assegni circolari. In pratica, dal 25 giugno 2008, è possibile utilizzare tali titoli di credito "in forma libera" (quindi senza il vincolo della non trasferibilità) purchè di importo inferiore a 12.500 euro (e non più a 5.000 euro). Tali titoli di credito, se emessi in forma libera, non devono necessariamente riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e resta l'onere di pagare su ogni modulo, l'imposta di bollo pari ad 1,50 euro. Viene, invece, abrogata la nullità della girata qualora nella stessa non sia stato indicato il codice fiscale del girante (v. art. 32, comma 1, lett. "b", del DL 112/2008, che ha abrogato

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l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 49, Dlgs. 231/2007, il quale disponeva la citata nullità). Pertanto, dal 25 giugno 2008, è possibile effettuare valide girate anche senza indicare il codice fiscale del soggetto girante. Banche e Poste Italiane Spa continueranno a consegnare ai clienti, di regola, assegni "non trasferibili" a meno che gli stessi non richiedano, per iscritto, l'emissione di titoli "in forma libera" e dietro pagamento dell'imposta di bollo pari a 1,50 euro. Libretti di deposito Il nuovo limite di 12.500 euro vale anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2008 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro (e non più a 5.000 euro) (anche se il superamento di tale soglia sia imputabile all'accredito degli interessi da parte di banche o Poste Italiane Spa). Ne consegue che i possessori di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data del 29 dicembre 2007, per non incorrere in sanzione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, sono tenuti ad estinguere il libretto o, in alternativa, a ridurne l'importo ad una somma non eccedente i 12.500 euro. Si ricorda che tali limiti di importo possono comunque essere modificati da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto (a norma dell'art. 66, comma 7, del Dlgs. n. 231/2007). Restano ferme, in generale, tutte le altre disposizioni antiriciclaggio previste dal Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231, in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, per quanto riguarda il citato articolo 49 del Dlgs. 231/2007, restano ferme le disposizioni ed i limiti previsti per l'attività di money transfer . Il decreto legge in commento decadrà se non convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Nata nel 1976 con lo scopo di favorire l’accesso al credito alle imprese artigiane, fornendo garanzie fidejussore ai propri soci, finalizzate all’ottenimento di crediti di esercizio, oggi l’Artigiancoop rappresenta una struttura di riferimento del mondo artigiano e delle PMI della Provincia. Nel 2007 la Cooperativa ha rafforzato la tendenza alla crescita dell’attività ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato complessivamente 360 richieste di finanziamento per un ammontare complessivo di circa 12 milioni di euro. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle imprese socie, da qualche mese sono attive due nuove convenzioni con Unicredit Banca di Roma e Banca Popolare del Cassinate, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti: • Banca di Roma • Banca Intesa • Banca della Ciociaria • Banca Nazionale del Lavoro • Artigiancassa • Selmabipiemme Leasing • Unipol Banca • Banca Popolare di Ancona • Banca Popolare del Frusinate • Banca del Fucino • Monte dei Paschi di Siena • Unicredit Banca La convenzione con la Unicredit Banca di Roma va a modificare quella già esistente con Banca di Roma, con il vantaggio che con questa nuova operatività non sono più presenti importi massimi di affidamento. La convenzione con la Banca Popolare del Cassinate ha un massimale di 500.000 euro, suddivisi tra fidi rotativi (scoperto di c/c, anticipo fatture, riba, sbf, …), finanziamenti chirografari, consolidamento passività e mutui ipotecari. Nel corso degli ultimi anni è stato rafforzato il rapporto con Artigiancassa: solo nel 2007 sono stati concessi finanziamenti in convenzione per circa 4.300.000 euro, erogati per un buon 80% ad imprese artigiane, che hanno potuto beneficiare dell’agevolazione del contributo in conto interessi prevista dalla legge nazionale 949/52.

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di Vania Cancelli

Affiliato Buffetti 5625 Via della Repubblica 14 - 03039 Sora (Fr) Tel. e Fax 0776.831656 E-mail: teoremateorema3.191.it

Modulistica - Cancelleria -Editoria Buffetti e Sole 24ore Hardware e Software. Distribuzione e assistenza con tecnici specializzati del software professionale e-bridge. Il software e-bridge è rivolto ad azienda, commercialisti, consulenti, liberi professionisti, imprenditori a tutti coloro che hanno la necessita' di gestire in modo semplice ed efficace la loro attività.

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AUTORIPARAZIONI: Il documento unitario CNA NAZIONALE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA mette in luce tutte le difficoltà del settore. Il documento unitario preparato dalla CNA e sottoscritto dalla altre organizzazioni nazionali che associano le imprese artigiane e le Pmi del settore mette in evidenza tutte le diffoltà di un settore che tra crisi del mercato dell’auto e scarsa applicazione pratica del Decreto Monti di trova a dover affrontare una situazione tutt’altro che rosea. Un rapido confronto sull'andamento natalità\mortalità delle imprese di autoriparazione, dal 2001 al 2007, è sufficiente a dare il polso della situazione. La somma delle unità locali di meccanici, elettrauto, carrozzieri e gommisti che nel 2001 era di circa 70 mila unità e nel 2007 è scesa a circa 60 mila. In termini di occupazione questo calo significa che si è passati da 210 mila a 180 mila addetti, -14%. Con la scadenza dei disposti pro-libera concorrenza introdotti dal Decreto Monti, fissata al 2010, inoltre, la conseguente nuova inaccessibilità delle informazioni tecniche, patrimonio delle delle case costruttrici, rappresenterà per l’intero settore degli autonomi la definitiva perdita della loro competitività sul mercato dell’autoriparazione e la nascita di un nuovo mercato oligopolistico rappresentato dalle autofficine “fiduciarie”. Identico effetto è quello che stanno producendo i principi del “risarcimento in forma specifica” e del “risarcimento diretto del danno”. Cosa fare, dunque, e cosa chiedere alla Politica? Prioritaria appare l’esigenza di un tavolo di concertazione al quale siedano necessariamente i rappresentanti della filiera degli indipendenti ed i rappresentanti del Governo e dal quale scaturiscano le nuove proposte Ma le proposte presentate in questo documento comune vanno ancora oltre, nel tentativo di garantire piena libertà individuale sul mercato e nuove opportunità di sviluppo del settore.

Gli autoriparatori chiedono dunque: 1. l’ingresso di una rappresentanza del settore all’interno della camera di compensazione istituita per il sistema, 2. l'introduzione nel sistema del risarcimento diretto della figura del «perito terzo» 3. la creazione di un gruppo di lavoro, con la presenza di tutti gli attori del sistema, per elaborare un codice etico rivolto in particolare ai centri privati di revisione, atto a garantire un costante adeguamento e riferimento dei prezzi all’indice ISTAT .così come previsto per i centri pubblici della Motorizzazione Civile; 4. l’attuazione di una politica chiara e determinata per l’incentivazione all’uso dei combustibili alternativi ed ecologici (GPL e Metano).

Finanziamenti alle imprese UNICREDIT BANCA il nuovo bond 2008/2009 crescita dei territori Presso lo sportello COOPFIDI presente negli uffici della CNA di Frosinone è oggi possibile avere la possibilità per le imprese di accedere a forme di finanziamento a tassi estremamente convenienti. Grazie a questa operazione Unicredit Banca mette a disposizione delle imprese italiane un plafond per finanziamenti destinati ad investimenti produttivi, innovazione tecnologica e certificazione di qualità, ricapitalizzazione aziendale, investimenti per la formazione del personale e altri investimenti materiali ed immateriali, utili allo sviluppo dell’azienda. L’importo minimo del finanziamento è 15.000 euro e si potranno richiedere fina ad 1 milione di euro. Grazie alla operazione di cartolarizzazione garantita dai confidi aderenti a Fedart, garanzia pienamente rilevabile secondo le norme di Basilea 2, le imprese otterranno allo stesso tempo una maggiore affidabilità a tassi più bassi di quelli che otterrebbero sul mercato bancario. Per maggiori informazioni 0775/82.281

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Novità per gli associati: noleggio a lungo termine! Le attività non restano mai a piedi!

Fotocopie : nulla cambia nell'obbligo di utilizzo delle contromarche la CNA è tra i firmatari dell'accordo con SIAE per l'utilizzo di specifiche contromarche da apporre sulle fotocopie di libri coperti da diritti d'autore, accordo rinnovato fino alla fine dell'anno in attesa di un eventuale e auspicabile intervento legislativo di modifica della normativa, da cui tale accordo è derivato. Ora, alcune copisterie che hanno sentito parlare di una sentenza della corte di giustizia europea in merito alla mancata valenza del "bollino SIAE " e mal interpretando la sentenza, che riguarda i bollini da apporre sui compact disc, hanno pensato o hanno cominciato a non apporre più le contromarche sulle fotocopie. Riportiamo di seguito i termini conclusivi di tale sentenza: La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, deve essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato. Ripetiamo dunque – senza entrare per ora nel merito della questione sollevata dalla sentenza europea e dalle successive sentenze della cassazione, che ci riserviamo di approfondire - che la sentenza di cui sopra riguarda i contrassegni SIAE obbligatori per legge sui cd e non ha nulla a che fare con l’accordo, di natura prettamente negoziale, riguardante le copisterie. Pertanto, nulla è mutato circa l'obbligo da parte delle copisterie di apporre le contromarche sulle fotocopie legali. Per ogni ulteriore dettaglio sugli accordi CNA in tema di riproduzione è possibile contattare il Responsabile della Categoria, Dott. Davide Rossi – Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it Artigianato & PMI Oggi 6

Non finiscono mai i vantaggi per gli associati CNA. Da quest’anno infatti è possibile beneficiare del servizio di noleggio a lungo termine tramite un’apposita convenzione stipulata tra la CNA di Frosinone e il Centro Auto Palianese srl. Il CENTRO AUTO PALIANESE è infatti divenuto una filiale autorizzata della ALD, azienda leader nel settore noleggio auto a lungo termine. Con questo tipo di contratto, potrete avere a disposizione un veicolo commerciale o un’autovettura sempre nuova ed efficiente. Come per tutti i servizi offerti in convenzione con altri partner, in questo caso Il valore aggiunto offerto agli associati è la possibilità di avere l’auto sostitutiva gratuitamente. Quindi non si resta a piedi in caso di guasti! Oltre al risparmio di tempo, anche il risparmio economico è garantito, in quanto il costo del noleggio comprende, a scelta: • l’ assicurazione RCA, • servizi assicurativi aggiuntivi ; • i tagliandi e la manutenzione; • l’assistenza meccanica; • Il cambio gomme; • altre opzioni che possono essere inserite a richiesta. Tutto quanto con un unico pagamento. COME FARE PER OTTENERE UN PREVENTIVO Per ogni informazione potete rivolgervi alla sede CNA più vicina o chiamare il numero di telefono /fax 0775 772162; e-mail : anagni@cnafrosinone.it (Luigi Mei) Infine, per quanto concerne gli aspetti fiscali, si possono ottenere risparmi significativi. Chiedi chiarimenti al servizio contabilità della CNA al numero 0775 8228221 (Angela Iaboni)

Resp. sig. Zianna Ulderico

CENTRO AUTO PALIANESE S.R.L Auto plurimarche nuove e usate Noleggio auto e furgoni Assicurazioni Assistenza tecnica Sede legale: Via Palianese Sud, 83/c PALIANO (FR) Tel. 0775/533708 Fax 0775/532177 E-mail: centroautopalianese@libero.it Sito internet: www. centroautopalianese.it

Allarme CNA Frosinone Operatori del benessere “Acconciatori ed Estetiste”: in provincia oltre 300 abusivi - Rischi per la salute pubblica. La CNA di Frosinone denuncia il dilagante fenomeno delle attività abusive in acconciatura ed estetica, che ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti. Il forte allarme contro le attività sommerse è lanciato da Benedetto Recchia, Presidente dell’Unione Benessere e Sanità della CNA di Frosinone. Una concorrenza sleale, che vede le oltre 1200 imprese del settore, della nostra Provincia combattere una lotta impari contro un elevato numero di abusivi completamente sconosciuti al fisco, alla previdenza sociale, alla camera di commercio ed a tutti gli altri enti pubblici che a vario titolo si occupano delle imprese. Benedetto Recchia: Gli abusivi superano le trecento unità. Abbiamo stimato tale dato da un’osservazione dei fenomeni nei 91 Comuni del nostro territorio, ascoltando i nostri colleghi e parlando con la gente. Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Anche nei Comuni più piccoli vi sono almeno tre abusivi, ed il dato sale enormemente quando ci spostiamo nelle città più grandi. Frosinone, Cassino, Sora, Anagni, città nelle quali il fenomeno assume proporzioni inquietanti. La lista è lunga e riguarda l’intera provincia. Di fatto ogni 4 aziende in regola ve n’è una invisibile ed illegale, con buona pace dell’onesto lavoro di chi ha scelto la professionalità ed il rispetto delle regole e dei propri clienti. La CNA chiede agli organi competenti di effettuare controlli mirati per individuare quei soggetti che, svolgendo attività abusive creano un danno sia alla categoria degli acconciatori ed estetiste che all’erario. Attività completamente in nero. Il confronto è impari, basti pensare che se per un taglio di capelli maschile, un acconciatore maschile chiede dai 10 ai

15 euro, un abusivo ne chiede al massimo fino a 6-7, con la differenza che, all’acconciatore maschile, tolti i costi di gestione, le tasse ed i contributi restano circa 4-5 euro ed all’abusivo invece il 100% dell’incassato. Stesso discorso per i servizi femminili: un buon servizio di taglio e piega di capelli può costare nei saloni in media 15-20 euro, mentre l’abusivo arriva difficilmente a superare i 10 euro, completamente esentasse. Altro aspetto molto importante - aggiunge Benedetto Recchia - è il rischio per la salute pubblica; i clienti dei nostri saloni possono beneficiare della professionalità degli operatori, e sulla garanzia di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e dell’igiene dei locali di servizio. Per contro coloro che si rivolgono ad abusivi rischiano seri danni causati da malattie infettive ed infestazioni di parassiti del capello. Le denunce effettuate in passato sono cadute facilmente nel vuoto, in quanto gli enti pubblici si giustificano con l’impossibilità di entrare nelle abitazioni private senza un mandato della Procura della Repubblica. Ma la nostra misura è colma. La Legge Bersani ha definitivamente liberalizzato il settore, abolendo le ultime regole che seppure in parte limitavano la libertà di apertura di nuovi saloni. Ben vengano quindi nuovi concorrenti che svolgano la loro attività in piena luce e con le stesse regole valide per tutti gli operatori. L’abusivismo non è più tollerabile. La CNA informa che si farà promotrice come in passato di campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia i consumatori contro gli elevati rischi per la salute. Rischi gravi e ricorrenti ogni volta che nelle abitazioni entri un abusivo, il quale con i propri strumenti ovviamente non sterilizzati e con la sua scarsa professionalità e serietà potrebbe facilmente diffondere malattie trasmissibili per sangue (HIV, Epatite, ecc..). Nel contempo proseguirà la lotta contro l’abusivismo, chiedendo agli organi pubblici drastiche misure per reprimerlo.

DM 37/08: abrogato solo l'art. 13 Con il Decreto Legge recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno u.s., rispetto alla iniziale previsione di abrogazione integrale del D.M 37/08 (nuova 46/90), il Governo ha disposto la sola abrogazione dell'art. 13 della citata norma, per intenderci quello che imponeva al proprietario di garantire in caso di transazione (vendita o affitto) dell'immobile la necessaria conformità di tutti gli impianti alla vigente normativa. Con questo provvedimento, all'art. 35, il Governo dispone inoltre che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, provveda ad emanare uno o più decreti volti a disciplinare: - il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione d’impianti all’interno degli edifici, prevedendo semplificazioni agli adempimenti previsti per le imprese (comma 1, lett.a); - la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti (comma 1, lett.b) - la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di obblighi (comma 1, lett.c). L’Esecutivo ha dunque tenuto conto delle proteste e dellle richieste delle associazioni imprenditoriali del settore che, con CNA in testa, avevano espresso tutta la loro preoccupazione per il caos che il vuoto legislativo derivante da una eventuale integrale abrogazione del D.M. 37/08 avrebbe ingenerato per l'intero settore. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi presso una delle sedi CNA.

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Fotocopie : nulla cambia nell'obbligo di utilizzo delle contromarche la CNA è tra i firmatari dell'accordo con SIAE per l'utilizzo di specifiche contromarche da apporre sulle fotocopie di libri coperti da diritti d'autore, accordo rinnovato fino alla fine dell'anno in attesa di un eventuale e auspicabile intervento legislativo di modifica della normativa, da cui tale accordo è derivato. Ora, alcune copisterie che hanno sentito parlare di una sentenza della corte di giustizia europea in merito alla mancata valenza del "bollino SIAE " e mal interpretando la sentenza, che riguarda i bollini da apporre sui compact disc, hanno pensato o hanno cominciato a non apporre più le contromarche sulle fotocopie. Riportiamo di seguito i termini conclusivi di tale sentenza: La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, deve essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato. Ripetiamo dunque – senza entrare per ora nel merito della questione sollevata dalla sentenza europea e dalle successive sentenze della cassazione, che ci riserviamo di approfondire - che la sentenza di cui sopra riguarda i contrassegni SIAE obbligatori per legge sui cd e non ha nulla a che fare con l’accordo, di natura prettamente negoziale, riguardante le copisterie. Pertanto, nulla è mutato circa l'obbligo da parte delle copisterie di apporre le contromarche sulle fotocopie legali. Per ogni ulteriore dettaglio sugli accordi CNA in tema di riproduzione è possibile contattare il Responsabile della Categoria, Dott. Davide Rossi – Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it Artigianato & PMI Oggi 6

Non finiscono mai i vantaggi per gli associati CNA. Da quest’anno infatti è possibile beneficiare del servizio di noleggio a lungo termine tramite un’apposita convenzione stipulata tra la CNA di Frosinone e il Centro Auto Palianese srl. Il CENTRO AUTO PALIANESE è infatti divenuto una filiale autorizzata della ALD, azienda leader nel settore noleggio auto a lungo termine. Con questo tipo di contratto, potrete avere a disposizione un veicolo commerciale o un’autovettura sempre nuova ed efficiente. Come per tutti i servizi offerti in convenzione con altri partner, in questo caso Il valore aggiunto offerto agli associati è la possibilità di avere l’auto sostitutiva gratuitamente. Quindi non si resta a piedi in caso di guasti! Oltre al risparmio di tempo, anche il risparmio economico è garantito, in quanto il costo del noleggio comprende, a scelta: • l’ assicurazione RCA, • servizi assicurativi aggiuntivi ; • i tagliandi e la manutenzione; • l’assistenza meccanica; • Il cambio gomme; • altre opzioni che possono essere inserite a richiesta. Tutto quanto con un unico pagamento. COME FARE PER OTTENERE UN PREVENTIVO Per ogni informazione potete rivolgervi alla sede CNA più vicina o chiamare il numero di telefono /fax 0775 772162; e-mail : anagni@cnafrosinone.it (Luigi Mei) Infine, per quanto concerne gli aspetti fiscali, si possono ottenere risparmi significativi. Chiedi chiarimenti al servizio contabilità della CNA al numero 0775 8228221 (Angela Iaboni)

Resp. sig. Zianna Ulderico

CENTRO AUTO PALIANESE S.R.L Auto plurimarche nuove e usate Noleggio auto e furgoni Assicurazioni Assistenza tecnica Sede legale: Via Palianese Sud, 83/c PALIANO (FR) Tel. 0775/533708 Fax 0775/532177 E-mail: centroautopalianese@libero.it Sito internet: www. centroautopalianese.it

Allarme CNA Frosinone Operatori del benessere “Acconciatori ed Estetiste”: in provincia oltre 300 abusivi - Rischi per la salute pubblica. La CNA di Frosinone denuncia il dilagante fenomeno delle attività abusive in acconciatura ed estetica, che ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti. Il forte allarme contro le attività sommerse è lanciato da Benedetto Recchia, Presidente dell’Unione Benessere e Sanità della CNA di Frosinone. Una concorrenza sleale, che vede le oltre 1200 imprese del settore, della nostra Provincia combattere una lotta impari contro un elevato numero di abusivi completamente sconosciuti al fisco, alla previdenza sociale, alla camera di commercio ed a tutti gli altri enti pubblici che a vario titolo si occupano delle imprese. Benedetto Recchia: Gli abusivi superano le trecento unità. Abbiamo stimato tale dato da un’osservazione dei fenomeni nei 91 Comuni del nostro territorio, ascoltando i nostri colleghi e parlando con la gente. Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Anche nei Comuni più piccoli vi sono almeno tre abusivi, ed il dato sale enormemente quando ci spostiamo nelle città più grandi. Frosinone, Cassino, Sora, Anagni, città nelle quali il fenomeno assume proporzioni inquietanti. La lista è lunga e riguarda l’intera provincia. Di fatto ogni 4 aziende in regola ve n’è una invisibile ed illegale, con buona pace dell’onesto lavoro di chi ha scelto la professionalità ed il rispetto delle regole e dei propri clienti. La CNA chiede agli organi competenti di effettuare controlli mirati per individuare quei soggetti che, svolgendo attività abusive creano un danno sia alla categoria degli acconciatori ed estetiste che all’erario. Attività completamente in nero. Il confronto è impari, basti pensare che se per un taglio di capelli maschile, un acconciatore maschile chiede dai 10 ai

15 euro, un abusivo ne chiede al massimo fino a 6-7, con la differenza che, all’acconciatore maschile, tolti i costi di gestione, le tasse ed i contributi restano circa 4-5 euro ed all’abusivo invece il 100% dell’incassato. Stesso discorso per i servizi femminili: un buon servizio di taglio e piega di capelli può costare nei saloni in media 15-20 euro, mentre l’abusivo arriva difficilmente a superare i 10 euro, completamente esentasse. Altro aspetto molto importante - aggiunge Benedetto Recchia - è il rischio per la salute pubblica; i clienti dei nostri saloni possono beneficiare della professionalità degli operatori, e sulla garanzia di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e dell’igiene dei locali di servizio. Per contro coloro che si rivolgono ad abusivi rischiano seri danni causati da malattie infettive ed infestazioni di parassiti del capello. Le denunce effettuate in passato sono cadute facilmente nel vuoto, in quanto gli enti pubblici si giustificano con l’impossibilità di entrare nelle abitazioni private senza un mandato della Procura della Repubblica. Ma la nostra misura è colma. La Legge Bersani ha definitivamente liberalizzato il settore, abolendo le ultime regole che seppure in parte limitavano la libertà di apertura di nuovi saloni. Ben vengano quindi nuovi concorrenti che svolgano la loro attività in piena luce e con le stesse regole valide per tutti gli operatori. L’abusivismo non è più tollerabile. La CNA informa che si farà promotrice come in passato di campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia i consumatori contro gli elevati rischi per la salute. Rischi gravi e ricorrenti ogni volta che nelle abitazioni entri un abusivo, il quale con i propri strumenti ovviamente non sterilizzati e con la sua scarsa professionalità e serietà potrebbe facilmente diffondere malattie trasmissibili per sangue (HIV, Epatite, ecc..). Nel contempo proseguirà la lotta contro l’abusivismo, chiedendo agli organi pubblici drastiche misure per reprimerlo.

DM 37/08: abrogato solo l'art. 13 Con il Decreto Legge recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno u.s., rispetto alla iniziale previsione di abrogazione integrale del D.M 37/08 (nuova 46/90), il Governo ha disposto la sola abrogazione dell'art. 13 della citata norma, per intenderci quello che imponeva al proprietario di garantire in caso di transazione (vendita o affitto) dell'immobile la necessaria conformità di tutti gli impianti alla vigente normativa. Con questo provvedimento, all'art. 35, il Governo dispone inoltre che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, provveda ad emanare uno o più decreti volti a disciplinare: - il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione d’impianti all’interno degli edifici, prevedendo semplificazioni agli adempimenti previsti per le imprese (comma 1, lett.a); - la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti (comma 1, lett.b) - la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di obblighi (comma 1, lett.c). L’Esecutivo ha dunque tenuto conto delle proteste e dellle richieste delle associazioni imprenditoriali del settore che, con CNA in testa, avevano espresso tutta la loro preoccupazione per il caos che il vuoto legislativo derivante da una eventuale integrale abrogazione del D.M. 37/08 avrebbe ingenerato per l'intero settore. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi presso una delle sedi CNA.

Artigianato & PMI Oggi 7


Plurisettimanale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Frosinone Edizione: CNA Frosinone - Aut. Trib. Frosinone n° 126 del 30/11/77 - Iscrizione al registro nazionale della stampa n° 2684 Spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Frosinone Redazione via Mària, 51 - 03100 Frosinone - Direttore Responsabile: Giancarlo Festa Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa.

N°2 Luglio/Agosto 2008

SEMINARI FORMAZIONE CORSI In questo numero:

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE 2008 c/o la sede CNA di FROSINONE avrà inizio il corso RLS Formazione obbligatoria degli RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) organizzati secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (all'art. 37 e del D.Lgs. 81/2008) Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al termine della frequentazione del corso RLS verrà rilasciato, ad ogni partecipante, un regolare attestato di formazione di 32 ore comprovante l'avvenuta formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda (corso di formazione RLS). Per informazioni: 0775.8228226 - 0775.8228213 Fax 0775.822084

Corso di formazione tecnico-pratico “Installazione e collaudo impianti fotovoltaici” La CNA di Frosinone, in collaborazione con il Parco Scientifico e Tecnologico PALMER di Ferentino, organizza un corso di formazione tecnico-pratico per “Installazione e collaudo impianti fotovoltaici” della durata di sedici ore ripartite in due giornate e rivolto ad un numero massimo di venti partecipanti. Il corso sarà tenuto da personale tecnico, esperto e qualificato nel settore di interesse, e si svolgerà per la prima giornata presso la sede CNA, per la seconda giornata presso la sede Pa.L.Mer. di Ferentino (FR). Sono compresi nel corso: 1. Copia della documentazione del corso 2. Visione e collegamento di alcune apparecchiature 3. Attestato di frequenza ai partecipanti 4. Aula didattica comprensiva di proiettore per la seconda giornata di corso 5 - Impianto fotovoltaico dimostrativo di potenza di 1,32 kwp da utilizzare per la parte pratica I nominativi dei partecipanti al corso devono essere comunicati 15 giorni prima la data di inizio del corso che, previa disponibilità dei docenti, potrà tenersi nel mese di settembre. Per informazioni sui costi e prenotazioni: Dr. Pierluigi Spaziani – 0775/82.281 – spaziani@cnafrosinone.it – fax: 0775/82.20.84

[Focus: nuove regole per Assegni e Contante Pag.2] [Nuova sede CNA: Anagni area nord / Termoidraulici: pubblicato il bando Consip Pag.4] [Testo Unico sulla Sicurezza Pag.5] [Il riordino della normativa di impianti Pag.7]

CNA/FITA

VERTENZA AUTOTRASPORTO: IMPORTANTI RISULTATI GRAZIE ALL'UNITÀ DELLA CATEGORIA. Quale giudizio dare della soluzione trovata alla vertenza autotrasporto? Certamente positivo e questo per due ordini di motivi:

il primo, assolutamente importante, è quello di essere riusciti a fare passare il principio, confermato dalla norma approvata dal Governo nel mese di luglio 2008, che allorquando l'impresa di autotrasporto si trova ad affrontare aumenti dei propri costi dovuti alle tensioni sul carburante, possa chiedere al mercato, alla committenza, di farsi carico di questi maggiori oneri. Teoricamente questa, che è legge di mercato, avrebbe comunque dovuto consentire in questi ultimi anni alle nostre imprese di rivalersi degli aumenti subiti: abbiamo invece dovuto constatare che sono state solo le imprese di autotrasporto a sobbarcarsi tutte le tensioni della filiera.

Il meccanismo individuato, già presente del resto da anni in altri Paesi europei, attraverso un semplice meccanismo consentirà alle imprese di rivalersi sulla committenza dei futuri aumenti, prevedendo inoltre pesanti sanzioni per coloro che non si atterranno alla norma. Sempre in materia di rapporti con la committenza l'altra importante novità è quella di aver strappato una norma che prevede che i tempi di pagamento dei corrispettivi di trasporto siano definiti in 30 giorni dalla emissione della fattura. Il secondo elemento importante dell'accordo riguarda le risorse. L'essere riusciti a farsi


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