OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE“Varianti specifiche al P.R.G. del COMUNE di ALIFE”

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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE “Varianti specifiche al P.R.G. del COMUNE di ALIFE” - pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 27 Dicembre 2010 Visto l’Avviso di Deposito pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 27 Dicembre 2010; Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 59 del 03.11.2010 e n. 69 del 03.11.2010 che deliberano quanto segue: 1) Proposta di riconversione del complesso rurale esistente della CIRIO AGRICOLA srl in un insediamento di attività terziaria (polifunzionale) nella frazione Totari. Istanza prodotta dalla CIRIO AGRICOLA srl. Adozione variante specifica al P.R.G. , composta dagli elaborati allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 2) Area V.I.R.I. - Proposta di adozione procedura per adeguamento del P.R.G. al Piano Territoriale Paesistico – ambito Massiccio del Matese approvato con D. M. 04/09/2000, composta dagli elaborati allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; Visti gli atti e le relative tavole depositate presso l’Ufficio Assetto Territorio ed Ambiente del Comune di Alife, SI OSSERVA QUANTO SEGUE a) Proposta di riconversione del complesso rurale esistente della CIRIO AGRICOLA srl OSSERVAZIONE n. 1 – Valutazione Ambientale Strategica Con riferimento all’oggetto, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 16/2004 combinata con le disposizioni normative di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non si ritiene possibile che la Deliberazione di Giunta Comunale in parola preveda l’assoggettabilità della variante de qua senza che sia stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Infatti l’art. 6 “Oggetto della disciplina” del D. Lgs 152/2006 prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi (e loro varianti) che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre è specificato che viene effettuata una VAS per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Nel caso di specie la norma prevede che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente alla valutazione della compatibilità ambientale valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 dello stesso D. Lgs. La stessa norma stabilisce che la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (comprese le varianti) e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18, tra l’altro, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3bis. La fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Per quanto appena detto sulla variante in esame occorre effettuare quantomeno la verifica di assoggettabilità. Per gli aspetti meramente procedurali in Regione Campania vigono le disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica approvato con DPGR n. 17 del 18/12/2009 ed i relativi indirizzi operativi e procedurali approvati con DGR n. 203 del 05/03/2010. 1


OSSERVAZIONE n. 2 – Zonizzazione acustica Con Deliberazione di Giunta n. 74 del 10/10/2009 il Comune di Alife ha proposto una variante allo strumento urbanistico e, come previsto dalla normativa, ha avviato contestualmente il procedimento di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica. Ad oggi l’iter di approvazione di tale Deliberazione risulta sospeso. Si chiede, pertanto, di conoscere come mai nel Deliberato n. 59 del 03/11/2010 (oggetto delle presenti osservazioni) si afferma testualmente “che la zonizzazione acustica è congruente sia con le previsioni del PRG sia con quelle della variante in oggetto” quando, invece, la stessa non risulta ancora approvata. Tuttavia, anche se fosse stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica, nella proposta di variante specifica non risulta traccia alcuna di elaborati tecnici volti a dimostrarne la compatibilità, come da art. 46 comma 1 della L.R. n. 16/2004. OSSERVAZIONE n. 3 – Conferenza di servizi La Deliberazione di Giunta n. 59 del 03/11/2010 afferma che in data 5 maggio 2010 si è provveduto a convocare la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 24 comma della L.R. n. 16/2004 e che la stessa ha espresso parere favorevole. Dalla norma si evince che la Giunta, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, predispone la proposta di PUC (o variante di PRG). Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato la convocazione di tale conferenza successivamente alla Deliberazione n. 11 del 15/02/2010 che costituisce, di fatto, il primo atto amministrativo di proposta di variante. Si evidenzia, infine, che quella che viene definita Conferenza dei Servizi altro non sembrerebbe che la consultazione prevista dall’art. 24, comma 1, della L.R. n. 16/2004. OSSERVAZIONE n. 4 – Equiparazione del PUC al PUA Nella Delibera di Giunta n. 59 del 03/11/2010 è scritto che la L.R. n. 16/2004 demanda alla Giunta Comunale l’approvazione dei PUA, ai quali è equiparata la variante normativa oggetto delle presenti osservazioni. Si osserva che la stessa norma, all’art. 26, comma 3, prevede che l’approvazione dei PUA non può comportare variante al PUC. OSSERVAZIONE n. 5 – Piani sovraordinati La suddetta variante non sembra essere coerente con le disposizioni dei piani sovraordinati, in particolare modo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Caserta (la cui procedura di approvazione è in avanzato stato di definizione). Nel PTCP, infatti, l’area oggetto della variante viene classificata negli elaborati cartografici come “territorio rurale e aperto preminente valore agronomico - produttivo” (art. 41 NTA PTCP) in una parte e, nell’altra, come “territorio urbano di impianto recente prevalentemente urbano” (art 47). Infatti l’art 41 afferma testualmente che: 1. Il territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico - produttivo comprende le pianure pedemontane e alluvionali nelle quali la multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva. In queste aree l’obiettivo delle politiche rurali è sostenere un mosaico di aziende agricole, orientate a produzioni di filiera lunga, con il ricorso a tecniche produttive sostenibili. Le politiche territoriali di piano sono orientate al contenimento dei consumi di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale ad opera della maglia infrastrutturale. 2. All’interno del territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico - produttivo il PTCP persegue l’obiettivo di tutelare la condizione di apertura (openess) del paesaggio rurale; di conservare e rafforzare la capacità delle terre di sostenere i processi produttivi agricoli e zootecnici, mantenendo una elevata qualità delle matrici ambientali: acqua, aria, suoli; di rafforzare gli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, lembi di vegetazione seminaturale associati ai corsi d’acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale; di mantenere e recuperare le opere e gli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare 2


infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei). 3. I PUC prevedono che, detratte le superfici esistenti, la edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale sia ammissibile a condizione che, nell’insieme dei fondi rustici dell’azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, non sia inferiore a quelle indicate nella seguente tabella (omissis). Inoltre nell’art. 47, di cui si riporta il solo comma 4, è sancito che: 4. La disciplina delle zone (… omissis …) deve essere finalizzata alla riqualificazione degli insediamenti mediante appositi piani urbanistici attuativi che prevedano, anche promuovendo un nuovo assetto urbanistico: l’individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, artistico o documentale e la previsione di usi compatibili con le esigenze di tutela; l’eventuale completamento delle zone sub b) attraverso nuovi interventi residenziali e per la produzione di beni e servizi nei limiti di cui al precedente comma 1; - l’adeguamento della dotazione di attrezzature pubbliche prioritariamente attraverso il riuso di superfici e volumi inutilizzati, dismessi o dismissibili. Con riferimento al Piano Territoriale Paesistico (PTP) “Massiccio del Matese” è da osservare che le ben note norme di attuazione, agli articoli 17 e 18, stabiliscono i divieti, le limitazioni e gli interventi ammissibili rispettivamente in zona PAF “Protezione del Paesaggio Agricolo di Fondovalle” e zona RUA “Recupero Urbanistico edilizio e di restauro paesistico Ambientale”. Anche in questo caso la variante oggetto delle osservazioni non sembra rispondere agli indirizzi forniti dal succitato Piano sovracomunale. OSSERVAZIONE n. 6 – Elaborati grafici Si osserva che, dagli elaborati grafici approvati in allegato alla Delibera di Giunta n. 59 del 03/11/2010, non risulta possibile stabilire l’esatta collocazione dell’intervento alla zonizzazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) “Massiccio del Matese”. La cartografia, infatti, non sembra consentire una chiara lettura delle “variazioni” che si intendono apportare al PRG. OSSERVAZIONE n. 7 – Competente professionali Si chiede di conoscere se la redazione della proposta di variante al piano urbanistico rientri tra le competenze professionali del tecnico progettista (cfr. R.D. dell’11 febbraio 1929, n. 274 – L. n. 144 del 02 marzo 1949 – L. n. 1086 del 05 novembre 1971. OSSERVAZIONE n. 8 – Espressione dei pareri Si chiede di conoscere se nella redazione di proposta di variante al piano urbanistico siano stati acquisiti i pareri obbligatori previsti al punto 11 della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 635 del 21 aprile 2005 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 9 maggio 2005) “Ulteriori direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22/12/2004, n. 16 Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04 (con allegati)”.

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b) Area V.I.R.I. OSSERVAZIONE n. 1 – Valutazione Ambientale Strategica Con riferimento all’oggetto, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 16/2004 combinata con le disposizioni normative di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non si ritiene possibile che la Deliberazione di Giunta Comunale in parola preveda l’assoggettabilità della variante de qua senza che sia stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Infatti l’art. 6 “Oggetto della disciplina” del D. Lgs 152/2006 prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi (e loro varianti) che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre è specificato che viene effettuata una VAS per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Nel caso di specie la norma prevede che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente alla valutazione della compatibilità ambientale valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 dello stesso D. Lgs. La stessa norma stabilisce che la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (comprese le varianti) e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18, tra l’altro, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3bis. La fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Per quanto appena detto sulla variante in esame occorre effettuare quantomeno la verifica di assoggettabilità. Per gli aspetti meramente procedurali in Regione Campania vigono le disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica approvato con DPGR n. 17 del 18/12/2009 ed i relativi indirizzi operativi e procedurali approvati con DGR n. 203 del 05/03/2010. OSSERVAZIONE n. 2 – Zonizzazione acustica Con Deliberazione di Giunta n. 74 del 10/10/2009 il Comune di Alife ha proposto una variante allo strumento urbanistico e, come previsto dalla normativa, ha avviato contestualmente il procedimento di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica. Ad oggi l’iter di approvazione di tale Deliberazione risulta sospeso. Si chiede, pertanto, di conoscere come mai nel Deliberato n. 69 del 03/11/2010 (oggetto delle presenti osservazioni) si afferma testualmente “che la zonizzazione acustica è congruente sia con le previsioni del PRG sia con quelle della variante in oggetto” quando, invece, la stessa non risulta ancora approvata. Tuttavia, anche se fosse stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica, nella proposta di variante specifica non risulta traccia alcuna di elaborati tecnici volti a dimostrarne la compatibilità, come da art. 46 comma 1 della L.R. n. 16/2004. OSSERVAZIONE n. 3 – Equiparazione del PUC al PUA Nella Delibera di Giunta n. 69 del 03/11/2010 è scritto che la L.R. n. 16/2004 demanda alla Giunta Comunale l’approvazione dei PUA, ai quali è equiparata la variante normativa oggetto delle presenti osservazioni. Si osserva che la stessa norma, all’art. 26, comma 3, prevede che l’approvazione dei PUA non può comportare variante al PUC. OSSERVAZIONE n. 4 – Espressione dei pareri Si chiede di conoscere se nella redazione di proposta di variante al piano urbanistico siano stati 4


acquisiti i pareri obbligatori previsti al punto 11 della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 635 del 21 aprile 2005 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 9 maggio 2005) “Ulteriori direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22/12/2004, n. 16 Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04 (con allegati)”. c) Osservazione comune ad entrambe le procedure di variante Si chiede di conoscere le motivazioni che determinano, in entrambe le Deliberazioni oggetto delle presenti osservazioni, l’assenza della tipologia di zona del PRG in cui vengono trasformate le superfici territoriali interessate dalle varianti allo strumento urbanistico. La stessa problematica non è risolvibile neanche attraverso il ricorso alla cartografia allegata Alife, 25 gennaio 2011

Partito Democratico – Circolo di Alife

Il segretario

Sinistra Ecologia Libertà – Circolo comunale di Alife

Il portavoce

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