processo penale minorile

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Se si prende in esame la situazione riguardante la giustizia minorile, le riflessioni in merito alla pena assumono carattere preponderante in relazione al codice penale che, fin dal 1930, considera i minori non imputabili. La legislatura ha previsto per i soggetti minori di 14 anni autori di reato, nei confronti dei quali non c’è responsabilità penale, poiché non imputabili, la possibilità di varie forme di risposta istituzionale: la pericolosità sociale e le misure di sicurezza, la irregolarità di condotta e del carattere e misure amministrative, teoricamente dalla nascita. Il Codice Rocco ha inoltre stabilito che dai 14 ai 18 anni la responsabilità penale deve essere dimostrata caso per caso, anche con l’aiuto di esperti. Qualunque sia l’esito, la risposta si esprime per tutti i casi venuti a conoscenza della giustizia: si tratti di denuncia e procedimento a piede libero, di custodia cautelare, di pena o dimisura di sicurezza. Qualunque percorso conoscitivo riguardante la responsabilità trova nella questione dell’imputabilità e della valutazione di intendere e di volere del soggetto minorenne uno dei punti critici.A tale proposito Ceretti sostiene che il modello su cui si fonda la legge minorile del 1934 per proteggere l’adolescente e prevenire la sua condotta criminosaè quello della coazione, che emerge sia sotto il profilo quantitativo8 sia sotto il profilo qualitativo. Il cuore della legge è costituito dalle competenze penali e amministrative. “Lo scopo delle misure amministrative è quello di realizzare un’educazione coattaattraverso la creazione di istituzioni segreganti destinati a rinchiudere i giovani traviati e a offrire loro buoni insegnamenti in ambienti sani”9. Gli obiettivi del sistema della giustizia minorile sono la protezione dei minori, l’assistenza, la prevenzione (speciale e generale) della delinquenza e il recupero del giovane deviante, con mezzi e risposte adeguate alla sua età e alla sua condizione specifica. Gatti e Verde notano come, fin dalla sua origine, la giustizia minorile è stata contemporaneamente caratterizzata da due principali obiettivi: uno penale in senso stretto, con l’intento di proteggerela società dai suoi minori devianti; l’altro socioassistenziale, con lo scopo di proteggere il minore dalle situazioni di deprivazione, violenza, abbandono. Il minore veniva consideratounitariamente e sottoposto all’autorità di tribunali “appositamente creati per lui, sia allo scopo di punirlo sia allo scopo di proteggerlo”10. Bandini e Gatti schematicamente affermano che in una prima fase, a partire dal 1934, l’ambito penale era il più interessante per i giudici minorili, in accordo con la cultura del tempo per la funzione emendativa alla pena; successivamente, a partire dal 1956, 8

Originariamente un solo articolo disciplinava le competenze civili dell’istituendo Tribunale dei Minorenni. 9 Per questo si veda Ceretti A., 1996, p. 54 10 Gatti U., Verde A., 1989, p. 74.

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