processo penale minorile

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per lui l’ordinamento prevede non già un diritto alla punizione, ma un diritto alla correzione nel processo110. Nel processo il giovane viene in contatto con una figura di autorità che, insieme ad altre figure (i genitori, i servizi, ecc.), lo aiuta a chiarire e comprendere il significato della risposta alla sua condotta. La risposta deve essere sollecita, coerente e proporzionata, come sostiene Foti, per fornire ai ragazzi un messaggio capace di rinforzare nella loro coscienza il principio di realtà e di dimostrare che la società degli adulti rispetta quei principi astratti, a cui gli adolescenti sono particolarmente sensibili, della giustizia giusta, del rapporto adeguato tra danno compiuto e riparazione del danno stesso, dell’equità nell’applicazione della legge111. D’altra parte, obietta Nesticò, il minore non percepisce interamente il senso di quello che gli sta accadendo; non comprende appieno il ruolo che giocano i vari personaggi intorno a lui112. Il minore è il protagonista della vicenda, ma può non essergli sempre chiaro il senso di un meccanismo che lo afferra e che poi lo lascia, senza dargli una risposta concreta.

L’iterprocessuale del minore

Cerchiamo ora di vedere come si articola il nuovo processo penale minorile (Appendice: tav.1). Il procedimento minorile trae spunto da un’attività della polizia giudiziaria che prende notizia di un reato. Il Procuratore della Repubblica per i minorenni, in funzione di pubblico ministero, ricevuta dalla polizia giudiziaria, o acquisita di propria iniziativa, la notizia di un reato, ha di norma seimesi di tempo (periodo prorogabile a un anno e mezzo e, per i reati gravissimi, a due anni)per svolgere i suoi accertamenti e presentare le richieste. In questo periodo, il Procuratore deve acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari e sociali del minorenne; può interrogarlo alla presenza dell’avvocato, genitori o servizi; può raccogliere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti sulla sua personalità. Nelle fasi successive subentrano due organi distinti: il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), che è un giudice di carriera, e il giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.), che è un collegio composto da un giudice di carriera e due giudici onorari. 110

Pazè P., 1991, p. 47. Foti C., 1989, p. 96. 112 Nesticò A., 1991, p. 55 111

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