processo penale minorile

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tribunale assegna per cattiva condotta a una casa speciale, e finché tale assegnazione non è stata revocata”. Il regolamento delle case di rieducazione prevede anche il collocamento in sezioni di assistenza e un lavoro esterno da svolgersi, comunque, nella stessa città. Altra istituzione è rappresentata dai riformatori giudiziari, intesi come misura di sicurezza52 per minori socialmente pericolosi, anche se non imputabili e non punibili53. La normativa del 193154 stabilisce che la pena si sconta in “…stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti…”. A questa forma di difesa si aggiunge un’opera pedagogica. La direzione dei riformatori è affidata a personale amministrativo con attitudini particolari al riadattamento dei detenuti e gli agenti vestono abiti civili. Il riformatorio deve essere fornito di personale e di attrezzature per l’osservazione, al fine di riesaminare la pericolosità sociale dei ricoverati: se l’esito è positivo cessa la misura di sicurezza. Come misura di sicurezza in libertà, l’art. 23 della legge del 1934 prescrive la libertà vigilata e la sua modalità di attuazione. I minori possono essere postiin libertà vigilata solo quando sia possibile affidarli ai genitori o altre persone che devono ottemperare all’obbligo di provvedere all’educazione e assistenza, oppure ad istituti di assistenza sociale. Se al minore mancano queste risorse egli, solo per questa colpa, viene internato in riformatorio giudiziario. La legge minorile del 1934 art. 1, comprende nei Centri di Rieducazione il Carcere Giudiziario per i minorenni, in cui si trattengono anche minori in attesa di giudizio. “Era una sezione, sia pure del tutto distaccata e isolata dagli altri elementi, di tutto il complesso denominato Centro rieducazione dei minorenni, e, come locali ed organizzazione non differiva gran che dal resto dell’istituto, mentre si distingueva per il sistema di vita dei ricoverati, in conseguenza della loro qualità di detenuti. Constava di cameroni adibiti a dormitori, con discreti posti letto, forniti di rete metallica, materassi in gomma piuma e biancheria; di refettorio con tavole, panche, stoviglie, di locali con officine per meccanici, sarti e calzolai; di aule scolastiche, di cortile all’aperto per i giochi”55. Il personale era costituito prevalentemente da guardie di custodia, ed integrato da maestri d’arte e da insegnanti.

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Secondo l’art. 223 del codice penale. La misura di sicurezza, oltre che a sostituire la pena, può esserne un complemento nel caso il soggetto, a termine pena, sia ritenuto socialmente pericoloso 53 Ai minori autori di reato e prosciolti per infermità psichica o sordomutismo, poiché è presunta la loro pericolosità sociale, viene applicata la misura di sicurezza del manicomio giudiziario, (art. 225 P.p.), per periodi di tempo diversi a seconda della gravità del reato. 54 Inerente il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, art. 28 55 Riportato da Baviera I., 1976, p. 333

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