scheda tecnica nuovo decreto ava

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DM 47/13 COME MODIFICATO DAL DM 1059/13 Art. 1 (Ambito di applicazione)

{Omesso} Art. 2 (Procedure CUN e ANVUR finalizzate all'accreditamento dei corsi di studio) {Non Modificato} Art. 3 (Accreditamento delle sedi) {Modificato dal comma 1 dell'articolo 2 del DM 1059/13} 1. Le Università istituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato B fatta eccezione, per le Università non statali, di quanto previsto alla lettera b) relativamente all'indicatore di sostenibilità della didattica. {Sostituito da "Le Università istituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato B"} 2. L'accreditamento iniziale di nuove sedi universitarie decentrate istituite da parte delle Università di cui al comma 1 richiede altresì il possesso per tutti i corsi di studio di tutte le sedi dell'ateneo dei requisiti di cui all'allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all'allegato B. 3. L'accreditamento iniziale di università di nuova istituzione richiede il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e B, anche sulla base di specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di cui all'articolo 7. 4. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui al comma 3 preclude ogni ulteriore fase di istituzione della nuova università per il successivo triennio. Il mancato accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta istitutiva della nuova università non preclude l'accreditamento della stessa. 5. L'accreditamento periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri: ● a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV); ● b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;


c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame; ● d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD); ● e) analisi delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo; ● f) analisi dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su delibera dell'ANVUR e aventi valenza triennale. 6. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR sulla base dei giudizi delle CEV è così graduato: ● a) pienamente positivo; ● b) soddisfacente; ● c) condizionato; ● d) insoddisfacente. 7. Le sedi con giudizio "pienamente positivo" o "soddisfacente" ottengono un accreditamento periodico di validità quinquennale; quelle con giudizio " condizionato" ottengono un accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, decade con le conseguenze di cui al comma successivo. 8. Le sedi con giudizio "insoddisfacente" non ottengono l'accreditamento e sono soppresse. Art. 4 (Accreditamento dei corsi di studio) {Modificato dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del DM 1059/13} 1. I corsi di studio ottengono l'accreditamento iniziale con decreto ministeriale non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A. 2. I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale l'Università, nei comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di cui all'elenco numero 1 allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A. 3. I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime. {Sostituito da "I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui


all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime."} 4. I corsi di studio di nuova attivazione, anche se già istituiti, in sedi preesistenti ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A, inclusi quelli previsti a regime per la docenza, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, attraverso la valutazione delle CEV. {Sostituito da "I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV.} 5. Nelle sedi di nuova istituzione i corsi di studio ottengono l'accreditamento iniziale contestualmente a quello della sede. 6. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui ai precedenti commi 2 e 3, comporta la soppressione del Corso di Studio. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui ai commi 4 e 5 preclude ogni ulteriore fase di istituzione/attivazione del Corso di Studio. 7. I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi. 8. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall'ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal MIUR. La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le visite in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR, l'attività di valutazione dei NdV e a ogni altra informazione disponibile. 9. I Corsi di Studio che non ottengono l'accreditamento periodico sono soppressi. 10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell'ANVUR per il tramite delle CEV: ● - i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento, anche in base a quanto evidenziato dai NdV; ● - i corsi di studio scelti a campione dall'ANVUR nell'ambito delle procedure di accreditamento periodico delle sedi; ● - i corsi di studio segnalati dal MIUR. 11. I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.


12. Per i corsi di studio delle Università statali che prevedono per tutti gli studenti iscritti il rilascio del doppio titolo/titolo congiunto con università straniere, ovvero per i corsi che sono integralmente erogati in lingua straniera, si applicano i requisiti di docenza delle Università non statali di cui all'allegato A, lettera b), a condizione che almeno la metà dei docenti di riferimento del corso sia in servizio presso l'Università provenendo dai ruoli di Università straniere; in tale conteggio sono inclusi i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani per una durata pari almeno alla durata normale del corso di studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/10. {Soppresso} 13. I corsi di studio di cui al comma 4 non sono sottoposti ai vincoli definiti dal DM 23 dicembre 2010, n. 50, allegato B. § 30 e § 31.

Art. 5 (Valutazione periodica) {Non modificato} Art. 6 (Programmazione e continuità dell'offerta formativa) {Modificato dal comma 4 dell'articolo 2 del DM 1059/13} 1. A partire dall'a.a. 2013/14 e fermo restando che ogni modifica del quadro delle attività formative deve essere sottoposto alla procedura di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento deve essere disciplinata nel regolamento didattico del corso di studi attivando i settori scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari del RAD nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell'ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e DD.MM 16 marzo 2007; D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011). I ssd di uno stesso ambito disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e nello stesso ssd possono essere previsti più insegnamenti. 2. A partire dall'a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA. {Soppresso} 3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, non è considerata modifica del Regolamento didattico del Corso di studio la riduzione di insegnamenti proposti in alternativa tra loro nello stesso ambito disciplinare. 4. In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all'articolo 4 comma 3. {Soppresso} 5. L'attivazione ad anni alterni di corsi interateneo non è considerata nuova attivazione.


Art. 7 (Piani di raggiungimento dei requisiti di accreditamento) {Non modificato} Art. 8 (Banche dati di riferimento) {Non modificato} Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali) {Modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del DM 1059/13} 1. Per l'a.a. 2013/14: ● a) la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013; ● b) le informazioni presenti nella banca dati RAD alla data di entrata in vigore del presente decreto transitano automaticamente nella scheda SUA - CdS; ● c) i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell'a.a. 2013-14, sono da ritenersi estinti; ● d) i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d'accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l'accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all'allegato A; {Questa disposizione si applica fino al'a.a 14/15 incluso. ● e) nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o, relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 2. Le Università assicurano agli studenti iscritti a corsi di laurea soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati. 3. Le tabelle dell'Allegato D potranno essere riviste in seguito alla definizione dei criteri per la determinazione del costo standard per studente regolare di cui al D.lgs 29 marzo 2012, n. 49. 4. Eventuali ulteriori disposizioni interpretative e applicative del presente decreto sono disposte con atti del competente Direttore generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario. 5. I requisiti e gli indicatori del presente decreto sono soggetti a revisione triennale.


6. Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quanto previsto in materia dal DM 17/2010 e dal DM 15/2005, fatto salvo quanto previsto per le classi delle Lauree e Lauree specialistiche nelle Scienze della Difesa e della sicurezza di cui al DM 12 aprile 2001.

{Gli allegati A, B e C del DM 47/13 sono modificati secondo quanto riportato negli allegati A, B e C del DM 1059/13 (di seguito).}

Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio a) {Invariato} b) Il DM 1059/13 è a regime nel 15/16, un anno prima rispetto al DM 47/2013. I requisiti di docenza assoluti a regime sono quindi abbassati linearmente di circa il 25%: da 12 (DM 47) a 9 per le Triennali; da 8 a 6 per le Magistrali; da 20 a 15 per le Magistrali a ciclo unico quinquennali e da 24 a 18 per le Magistrali a ciclo unico di sei anni. I requisiti del DM 1059/13 valgono allo stesso modo per le università statali e non, a differenza del DM 47/13, che prevedeva requisiti differenziati. Differenze nei requisiti rimangono solo per quanto riguarda i corsi a distanza. I requisiti per i corsi già accreditati nell'a.a. 13/14 sono così rimodulati:


Nel 14/15 i requisiti di fascia sono invariati rispetto a quelli del DM 47/13 per lo stesso anno accademico, e per le Triennali e per le Magistrali.

Nel 15/16 (a regime) invece i corsi di Laurea triennale richiedono rispetto allo stesso a.a. del DM 47/13 un docente in meno appartenente a ssd di base o caratterizzanti, e viene alzato il massimo per gli ssd affini di un'unità. I corsi di Laurea magistrale nell'a.a. 15/16 richiedono rispetto allo stesso a.a. del DM 47/13 un professore in più, un docente di ssd di base o caratterizzanti in più; il massimo di docenti appartenenti a ssd affini cala di un'unità. Le magistrali a ciclo unico quinquennali richiedono nell'a.a. 15/16 rispetto allo stesso a.a. del DM 47/13 due professori in più e due docenti di ssd di base o caratterizzanti in meno; il massimo di docenti appartenenti a ssd affini cresce di due. Le magistrali a ciclo unico di sei anni richiedono nel 15/16 rispetto allo stesso a.a. del DM 47/13 due professori in più e tre docenti di ssd di base o caratterizzanti in meno; il massimo di docenti di ssd affini viene aumentato di tre.


I corsi di Laurea e di Laurea magistrale in Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato richiedono nell'a.a 15/16 gli stessi requisiti richiesti dal DM 47/13 nell'a.a. 16/17. I requisiti per i corsi di nuova attivazione aumentano marcatamente dal primo al terzo anno di attivazione:


Non cambia la formula per calcolare l'incremento di docenti necessario in caso di superamento della numerosità massima. La formula è invariata.

Caratteristiche docenti: i. {Invariato} ii. Viene aggiunta la lettera e) «Con riferimento ai Corsi di studio “internazionali” possono essere conteggiati, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/10 e i contratti di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere stipulati in tempo utile per la programmazione delle attività accademiche. Per corsi di studio internazionali si fa riferimento ai corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese. Sentita l’ANVUR e con successivo provvedimento ministeriale potrà essere definita ulteriormente la platea dei corsi di studio rientrante tra i corsi “internazionali”.» iii. {Invariato} iv. {Invariato}


c), d), e) {Invariate} f) Viene aggiunta «calcolato sulla base dei dati risultanti al 31/12 dell’anno precedente a quello di attivazione del corso» come specificazione dopo «di cui al d.lgs 49/2012». La formula dell'ISEF è invariata. Se ISEF ≤ 1 può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni: I- Invariata II- Modificata in «qualora l’attivazione di un nuovo corso di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente questo dovrà comunque essere limitato al 2% (con arrotondamento all’intero superiore) e in tal caso dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’ateneo.» Vengono introdotti i requisiti per attivare corsi con ISEF >1: «Se ISEF > 1 può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi corsi di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni: I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all’intero superiore) rispetto al numero di corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente; II. qualora l’attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente superiore al 2% (con arrotondamento all’intero superiore), dovranno essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’ateneo.» Vengono inserite quindi le fasce in tabella.

Allegato B – requisiti di accreditamento delle sedi a) {invariato} b) Nel DM 47 la lettera b) consisteva nei requisiti di sostenibilità della didattica. Nel DM 1059/13 vi si trovano descritti i requisiti per l'Assicurazione della Qualità, alla lettera c) nel DM 47, invariati.


Allegato C - Requisiti di assicurazione qualità Da AQ 1 ad AQ 5 {Invariati} Inserito AQ 6 «Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità», che consta di tre punti: • L’ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca; • L’ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca; • L’ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore. Inserito AQ 7 « La sostenibilità della didattica (esclusivamente per le Università Statali)» La formula del DID è calcolata in maniera identica al DM 47. Nel testo sottostante manca la significativa frase del DM 47/13 «Nel caso in cui, in fase di presentazione della SUA-CdS, vengano superati i limiti di ore erogabili, la sede e i relativi Corsi di Studio non otterranno l’Accreditamento Iniziale». Si può credere che sia stata soppressa, rinviando a una successiva delibera ANVUR la modalità di verifica di questo requisito. Il fattore correttivo in base ai risultati VQR è invariato. Si rinvia a future delibere dell'ANVUR «Con delibere specifiche dell’ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise modalità di verifica dei Requisiti per l’AQ 1-7 e criteri e procedure dell’allocazione degli Atenei nei quattro livelli di cui all’art. 3 comma 6 del presente decreto.» I requisiti tecnici per l'accreditamento dei corsi a distanza sono invariati rispetto al DM 47/13

Principali modifiche e commenti 1.) Art 2 comma 1, equiparate università statali e non statali nell’attivazione dei corsi. Appianare la differenza tra università statali e non e ammorbidire i requisiti di sostenibilità permette al Governo di essere ben meno criticabile su questo fronte, pur avendo fatto ritocchi minimi e avendo lasciata invariato il capestro sul reclutamento causato dal blocco del turnover, riconfermato e (se possibile) peggiorato dalla ripartizione dei Punti Organico. 2.) Art. 4 commi 3 e 4, modifiche formali per quanto riguarda l’accreditamento dei corsi in sedi decentrate e per quanto riguarda le nuove attivazioni in sedi preesistenti.


3.) Art 4 comma 12, soppresso il comma riguardante i requisiti di attivazione di corsi a titolo congiunto con università straniere. 4.) Art. 6 commi 2 e 4, eliminato il blocco della modifica dei regolamenti didattici di corsi di studio per gli anni 2015, 2016 e 2017. Ciò sicuramente risolve più problemi derivanti dal blocco della possibilità di modificare i regolamenti. Permette tra l’altro di rimandare la discussione sui numeri programmati là dove ci siano difficoltà a garantire i requisiti a regime – in alcuni casi particolari, infatti, ci si attaccava a interpretazioni controverse del blocco dei regolamenti, che implicavano di dover decidere ora o non poterlo più fare per il resto del triennio e rischiare quindi di andare incontro a soppressione. 5.) Art. 9 comma 1 lettera d): Modifica ed estende il tempo di applicazione della norma fino al 2014\15. 6.) Allegato A, lettera b), introdotti i requisiti per i corsi di nuova attivazione e ridotti del 25% i requisiti per il mantenimento a regime dei corsi. Rimodulati lievemente i requisiti di fascia. Significa, per noi, un sostanziale allentamento dei requisiti richiesti, tanto più sensibile quanto più si supera la numerosità massima. Potremmo aver voluto di più; ma quanto più facciamo battaglie sui requisiti di sostenibilità per renderli abbordabili nella nostra attuale situazione, tanto più avalliamo ciò che rende emergenziale questa situazione, cioè il blocco del turn-over e in generale le politiche di contenimento (arretramento) del reclutamento. I requisiti per le nuove attivazioni sono leggermente più alti il II anno di attivazione ma convergono a regime. Ciò potrebbe avere un effetto di dissuasione, più psicologico che altro, per quanto riguarda le nuove attivazioni. La tendenza sembra essere quella di rendere le triennali più generaliste (meno caratterizzanti e più affini) e le magistrali più specialistiche (meno affini e più caratterizzanti); inoltre aumenta un po’ ovunque il numero di professori richiesti, come a voler scoraggiare l’impiego di ricercatori come proponenti – anche perché purtroppo non sono rari casi folli quali l’impiego di Rtd-A per la sostenibilità! 7.) Caratteristiche docenti, punto ii., inserita una norma sui requisiti di docenza dei corsi internazionali. 8.) Lettera f): introdotto il limite del 2% per l’attivazione di nuovi corsi di laurea, sia per gli atenei con ISEF maggiore di 1 sia per quelli con ISEF minore di 1. Introdotte le fasce di arrotondamento in tabella. Il significato è piuttosto univoco: arginare il florilegio di nuovi corsi di studio – da considerare anche insieme all’aumento dei requisiti di sostenibilità per i corsi di nuova attivazione. In particolare, essendo un limite in proporzione, impedisce la crescita di atenei piccoli (quindi a


ridotto bacino), mentre per gli atenei grandi impedisce esplosioni di nuovi corsi senza tuttavia eliminare la possibilità di attivarne. 9.) Allegato B, significativo spostamento all’allegato C dei requisiti DID. Ciò significa che il DID non è più requisito di accreditamento e diventa requisito di assicurazione della qualità; è quindi coinvolto nell’accreditamento periodico (ogni cinque anni) delle sedi, ovvero rimandato come urgenza e comunque valutato arbitrariamente dai CEV (attualmente ancora in fase di composizione) insieme alla totalità degli altri requisiti, secondo indicazioni dell’ANVUR non ancora emanate. 10.) Allegato C, inseriti i punti AQ 6 e AQ 7, rispettivamente «valutazione della ricerca nell’ambito dell’assicurazione della qualità» e «sostenibilità della didattica» (vecchio punto b. dell’allegato B «requisiti di accreditamento delle sedi» del DM 47/13). Il corpo del punto AQ 7 è sostanzialmente invariato, ma nel testo manca la frase che fa riferimento al mancato accreditamento della sede in caso di sforamento del DID. L’ANVUR, con specifiche delibere, individuerà i «punti critici di controllo, le precise modalità di verifica dei Requisiti per l’AQ 1-7». Sul DID, vedi punto 9. Le diciture per la valutazione della ricerca sono esplicitamente più stringenti, esigendo conoscienza della situazione interna degli atenei ed effettività delle politiche da essi applicate. Difficilmente criticabile, anche perché non si tratta di requisiti di accreditamento ma di AQ etc. (vedi quanto detto per il DID).


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