Parere Negativo Studenti Indipendenti LINK - Decreto Quota Premiale

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Spedito il Roma, 29 ottobre 2013 prot.

Alla c.a. Ministro Prof. Maria Chiara CARROZZA Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca E p.c. Capo di Gabinetto Dott. Luigi FIORENTINO Direttore Generale Dott. Daniele LIVON

LORO SEDI Adunanza n. 4 del 6 dicembre 2013 Oggetto: Parere riguardante la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI VISTO - l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica; - l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse"; - l’articolo 3, comma a), del D.M. 8 agosto 2013, n. 700, relativo ai “criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, degli interventi premiali e degli interventi perequativi per l'anno 2013” il quale dispone che € 910.000.000 vengono destinati secondo quanto di seguito indicato “a) € 819.000.000 pari a circa il 13,5% del totale delle risorse disponibili al netto degli altri interventi previsti dal presente decreto, vengono assegnati alle università a fini premiali.


Tale somma sarà attribuita per il 34% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66% sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90% della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica sarà ripartita sulla base dei risultati della VQR 20042010”. - l’articolo 60, comma 1, del decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge del 9 Agosto 2013, n. 98, il quale dispone che “La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse (di seguito denominata “quota premiale” ndr.) è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).” - l’articolo 5 del D.M Programmazione universitaria triennio 2013-2015 del 26 settembre 2013 che al comma 1, lettera a, prevede l’aumento annuale della percentuale della quota ricerca da un minimo dell’ 8% per l’anno 2013, al 12,8% per l’anno 2014 e al 14,4% per l’anno 2015; CONSIDERATO -che attualmente la distribuzione dei fondi avviene in un sistema chiuso in cui una quota fissa di fondi viene distribuita sulla base di classifiche che pongono le università in competizione tra loro. -che l’insieme degli indicatori utilizzati ha dimostrato pesanti lacune e che eventuali proposte di modifica risentono comunque di forti criticità dovute alla struttura di questo sistema che andrebbero comunque a gravare sugli atenei che già si sono dimostrati più svantaggiati. -che l’utilizzo della VQR 2004-2010 elaborata dall’ANVUR, come criterio di distribuzione del 90% delle risorse della “quota ricerca”, incide in maniera preponderante sul Finanziamento Ordinario degli Atenei; RITIENE - che l’aumento progressivo della “quota premiale” fino al 20% per l’anno 2016, come previsto dal DM Programmazione 2013-15 e dalla Legge 98/13, vada ad incidere nei prossimi anni in maniera eccessivamente negativa sugli atenei considerati “non virtuosi”, mettendo a rischio la gestione ordinaria di tali atenei attraverso l’offerta didattica attuale e l’impossibilità di mettere in campo azioni di miglioramento. -che in relazione alla cosiddetta “quota ricerca” vadano rivisti i criteri di ripartizione, valutando una diminuzione di incidenza della VQR sul totale. Di fatto con questa nuova struttura le università focalizzeranno le loro azioni di miglioramento unicamente sulla ricerca, a scapito della didattica . - che questo tipo di sistema, lungi dall’incentivare il progressivo miglioramento del sistema universitario e gli investimenti nella ricerca, porti ad allargare le già profonde disparità esistenti tra gli atenei e rischia di mortificare ogni proposito di miglioramento degli atenei che hanno avuto scarsi risultati in queste classifiche. -che gli indicatori relativi all’area didattica sono estremamente deficitari e la loro impostazione


(unicamente basata sui crediti conseguiti) rischia di creare disparità di trattamento ingiustificate all’interno degli atenei tra studenti regolari e non. -che i crediti richesti nell’ indicatore A1 debbano tornare ad essere nel numero di 5, in modo da incentivare gli atenei con un alto numero di studenti inattivi per quanto formalmente iscritti ad indagare specificatamente su tali situazioni (nei casi in cui lo studente di fatto cessa la sua attività ma risulta ancora iscritto), non entrando nel merito della quantità di cfu conseguiti in media dagli studenti; criterio che potrebbe incentivare gli atenei, pur di ottenere più fondi, a facilitare il raggiungimento dei cfu necessari. -che l’indicatore A2 (che pesa per il 50% nella valutazione della didattica) debba essere sostituito con una serie di indicatori che valutino l’effettiva offerta formativa dell’ateneo e il rapporto che l’università tiene con gli studenti (numero di appelli d’esame garantiti, organizzazione del calendario esami, soddisfazione generale dei questionari studenti riportata nelle SUA, qualità e quantità dei corsi a scelta, iniziative per il miglioramento della didattica tenutesi negli ultimi tre anni, spazi garantiti alla rappresentanza studentesca) -che l’indicatore correttivo KA debba essere formulato tenendo conto delle penalizzazioni subite da alcuni atenei nella distribuzione dei punti organico in modo da non essere eccessivamente penalizzante per gli atenei che hanno una possibilità di assunzione molto bassa quest’anno -che sia necessario inserire un indicatore di penalizzazione per gli atenei che superano il 20% del rapporto tasse\ffo, in quanto questi atenei sono avvantaggiati nella distribuzione di punti organico (calcolo ISEF), prevendo altresì di ridurre l’FFO per l’anno successivo di una quota pari a quella eccedente il 20% dell’anno in corso. -che sia indispensabile portare il sottofinanziamento rispetto all’anno precedente alla misura massima del 2% -che si debba provvedere a introdurre risorse specifiche per rimborsare a tutti gli atenei le tasse degli idonei della borsa di studio come previsto dal DPCM 2001 articolo 8 comma 1 ESPRIME IL SEGUENTE PARERE Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari esprime parere contrario alla distribuzione dei fondi secondo il modello presentato. Il consiglio auspica il passaggio ad un nuovo modello di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, che consenta a tutti gli atenei di non abbassare il livello dell’offerta formativa e della produzione scientifica, tenendo conto delle specificità territoriali e stabilendo poi dei livelli minimi di qualità,omogenei su tutto il territorio nazionale, che superati permettono di accedere alla quota premiale. In questo modo si porterebbe ad un avanzamento complessivo del sistema incentivando gli atenei che investono in un’alta qualità della ricerca permettendo anche agli altri di concorrere a migliorare la loro valutazione.


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