Realtà forense - n.1 febbraio 2013

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O R G A N O D E L S I N D A C A T O AV V O C A T I D I B A R I F O N D A T O N E L 1 9 6 9 - A d e r e n t e A N F Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola 6° piano, tel 0805798198 Anno XXXIX - N. 1

Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari

La tradizionale cerimonia consumatasi tra gaffe e cadute di stile

In vigore le norme sul nuovo ordinamento della professione forense

Un anno giudiziario di buone maniere

Il cittadino e i giovani prima di tutto

L’intervento “terra terra” del presidente del COA e l’ignoranza di ruolo e funzioni dell’OUA

Necessari i regolamenti di attuazione della legge

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bbiamo la nuova legge professionale. Ultimo atto del parlamento, promulgata prima del cenone di capodanno e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.1.2013, la n. 247 del 31.12.2012 reca la nuova disciplina dell’ordinamento forense. Il cittadino ne rimarrà strabiliato e i giovani soddisfatti. Salutata con orgoglio e commozione dal suo massimo sostenitore, “…grazie alla riforma i cittadini potranno fruire di un servizio giustizia più di efficiente. I giovani avranno maggiori opportuLUIGI PANSINI nità di lavoro. La crisi economica non prevarrà sulle nostre forze e sulle nostre risorse……”. È in vigore dal 2 febbraio, ma da una prima lettura non appare irragionevole ritenere che dovremo aspettare tutti i regolamenti necessari per la sua attuazione (da adottarsi entro i successivi due anni) per accorgerci del tanto agognato miglioramento del servizio giustizia, della nouvelle vague di giovani avvocati felici e contenti e della sconfitta della crisi e del pensiero economico dominante. Nello stesso giorno in cui il Senato dava il via libera alla nuova legge professionale (il 21 dicembre) è stato eletto il nuovo presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura: è l’amico e collega Nicola Marino, al quale rivolgiamo i nostri auguri per un buon lavoro. Anche il suo primo pensiero è stato per il cittadino e i giovani ricordando che l’impegno dell’OUA nel prossimo biennio sarà quello di lavorare (tra i vari temi) sull’accesso alla facoltà di giurisprudenza e all’esame di abilitazione alla professione nonché alla difesa dei diritti del cittadino anche mediante la riduzione del contributo unificato. Ovviamente anche la classe politica può rivendicare i suoi meriti. L’introduzione, con la legge di stabilità 2013, del (l’ennesimo) contributo unificato in caso di appello rigettato, improcedibile o inammissibile, e l’approvazione di una legge che prevede che il giovane che vuole diventare avvocato deve, anche sotto il relativo profilo economico, fare pratica, frequentare obbligatoriamente e con profitto una scuola forense, superarne l’esame, sostenere le prove per l’abilitazione senza codici (rischiando la reclusione sino a tre anni se cerca di barare!!) e iscriversi da subito alla cassa di previdenza, sono senza dubbio un non declinabile invito, rispettivamente rivolto al cittadino e ai giovani, all’accesso alla giustizia e alla nostra amata professione. Sullo sfondo, al servizio del cittadino e dei giovani, un nuovo ruolo dell’Avvocato che, con la nuova legge professionale, “saprà conservare i valori della tradizione e ad ammodernarsi assecondando le esigenze di una società moderna”, convinto che per “sperare di disegnare per l’Avvocatura un volto nuovo, attuale e competitivo, è indispensabile credere che cambiare si può e si deve”. È tutto vero. Per alcuni ha assunto le sembianze di un sogno che si avvera, per altri un incubo dal quale fuggire, ma tutto questo è successo veramente. Non sono mai mancate le proposte alternative e una ricerca costante del dialogo, per la tutela della giurisdizione pubblica e per la legge di riforma professionale, ma oramai è cosa fatta e bisogna adoperarsi per il futuro. Fortunatamente le proposte di ANF – Associazione Nazionale Forense sono agli atti, presso le rappresentanze istituzionali e gli organi parlamentari. L’impegno che attende tutti ora è assai gravoso. La mozione con cui il Congresso di Bari ha demandato al CNF e all’OUA il compito di adoperarsi per la modifica e il miglioramento degli aspetti della riforma maggiormente critici e ivi indicati è chiara. La nuova legge (per dirla con un eufemismo) non è perfetta e non realizza alcuno degli obiettivi indicati dai suoi sostenitori. Non lasciamo che il tempo (assai lungo) ne dia un giudizio impietoso. A scapito del Cittadino, dei Giovani, dell’Avvocatura.

Bari, febbraio 2013

l 26 gennaio si è svolta la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Anche quest'anno, di buon’ora, mi sono recato al Palazzo di Giustizia per prendere parte all'evento e portare il saluto ed il contributo al dibattito del Sindacato Avvocati di Bari. La cerimonia ha avuto inizio alle nove, con estrema puntualità, ed alle 11,30 circa era già tutto finito, nonostante vi fossero prenotazioni di altri interventi, fra cui il mio. La fretta del "padrone di casa" di porre fine ai lavori era palpabile, il dibattito inesorabilmente ne ha risentito. Dopo la solita routinaria relazione introduttiva, si sono succeduti gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, alcuni apprezzabili, altri privi di rilievi degni di nota. La fretta, è risaputo, è cattiva consigliera, infatti, lo svoldi gimento dei lavori è stato caratterizzato da molteplici gaffe. PIERLUIGI La prima: con la chiara intenzione di elogiare l’apprezVULCANO zabile contenuto del discorso tenuto dal Presidente degli Avvocati di Bari, si preannuncia quello del Presidente di Lucera preavvertendo la platea che si sarebbe trattato di un intervento “terra terra”. La seconda: il neo Presidente dell'OUA, Avv. Nicola Marino, ha avuto qualche difficoltà ad ottenere la parola in quanto sconosciuto come persona e, cosa ben più grave, se ne ignoravano ruolo e funzioni. La terza: si è negato la parola all'On. Antonio Leone, in quanto era già previsto l'intervento dell'On. Francesco Paolo Sisto, e due interventi di politici sarebbero stati troppi. Sarà anche vero, ma dichiararlo apertis verbis è eccessivo. La quarta: non si è consentito l'intervento del Sindaco di Bari (che quando ha capito l'aria che spirava, ha abbandonato i lavori palesemente e giustamente indispettito) unitamente al rappresentante della Regione e della Provincia. La quinta: chiamato sul palco il rappresentante dell'Associazione dei Giudici di Pace, non gli è stato il tempo di proferire parola, perché, non

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Soppresso il punto b), comma 2°, dell’art. 1 dell’originario testo di riforma

NÉ CARNE NÉ PESCE Svanisce ogni velleità di un nostro riconoscimento costituzionale

da molto tempo che caso un disegno di legge l’Avvocatura tenta di supportato dal nostro orgaottenere un riconoscimento nismo politico era volto ad costituzionale del suo ruolo ottenere la modifica del titonella giurisdizione. Al certo lo IV della Carta Costituriconoscimento di servizio zionale, “la Magistratura” in pubblico indispensabile per “la Giustizia”, questo progli interessi della collettiprio al fine di inserire la figudi vità, non corrisponde infatti ra dell’avvocato come sogANTONIO una precisa individuazione getto costituzionale della BELLOMO dell’avvocato all’interno giurisdizione al pari dei madella Carta Costituzionale. gistrati. In mancanza di precisi riferimenNon sembri azzardato. L’avvoti, forse arrampicandosi sugli speccato con la sua assistenza nel giudichi, si è cercato di intravederne uno zio civile o penale che sia, risponde nell’art. 24 della Costituzione dove, non solo all’interesse delle parti ma riconoscendosi che “tutti possono anche a quello della giustizia. Le noagire in giudizio per la tutela dei prostre deduzioni, il nostro lavoro hanpri diritti” e che la difesa “è un diritto no infatti il fine imprescindibile di inviolabile in ogni stato e grado del contribuire alla formazione di un giuprocedimento”, implicitamente semsto convincimento da parte del giubra riconoscersi un ruolo costituziodice ed alla corretta rappresentazionalmente garantito all’attività dell’avne della situazione giuridica. vocato. È per questo ad esempio che Il codice Rocco già dal 1930, del’art. 7 del codice deontologico, nel finiva l’attività forense come un “sernuovo canone approvato dal Convizio di pubblica necessità” e non a siglio Nazionale Forense nel 2006,

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prevede: “l’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere”. Il Codice Deontologico non è solo un insieme di norme morali affidate alla coscienza di ciascuno. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 8225 del 6.6.2002, ha stabilito che “sono norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria e trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale di cui al RDL 27\11\33 ed in particolare nell’art.12 comma 1, che impone agli avvocati di adempiere al loro ministero con dignità e decoro come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia, e nell’art. 38 comma 1 ai sensi del quale sono sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione forense o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”. Altro appiglio è fornito dalla L. (segue a pag. 4)


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Legge 247 del 31.12.2012: nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense • Legge 247 del 31.12.2012: nuova disciplina d La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia europea potrebbero bocciare la norma sulla previdenza

I dubbi sull’art. 21 Si fa rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta

nistro della Giustizia sentito il pannumerevoli sono le critiche rere del CNF e della Cassa Fomosse alla legge di riforma delrense. l’ordinamento professionale apQuindi, da più parti, congresso provata in via definitiva dal Senato in primis, si è chiesta ed ottenuta il 21 dicembre scorso. l’immediata approvazione della Proprio in questa sede è affiolegge per evitare che la nostra rato un comportamento perlomeno professione sia disciplinata da contraddittorio della maggioranza di decreti e poi si demanda al solito dei delegati al Congresso di Bari VINCENZO decreto, di cui all’art. 1 legge di celebratosi a novembre che ha voBONIFACIO riforma, la disciplina di un aspetto tato una mozione che chiedeva della professione così delicato, l’immediata approvazione della riforma, ma subito dopo ha auspicato un in- come la permanenza dell’iscrizione all’albo. In realtà il timore che emerge dalla lettutervento da parte del nuovo Parlamento che ne modificasse un cospicuo numero di arti- ra di tale articolo è che con tale previsione si stia tentando di far rientrare dalla finestra coli. Tale orientamento, probabilmente mos- quello che è uscito dalla porta, ovvero il reso anche da una scarsa conoscenza della quisito del reddito per la permanenza nelnormativa, ha trovato il vivo dissenso da l’albo. Infatti, se alla fine del comma 1 dell’art. parte del Sindacato Avvocati di Bari, unitamente ad ANF, fermi sulla posizione oramai 21 è espressamente escluso che si faccia espressa da anni di avversione per il pro- riferimento al reddito professionale per degetto di riforma, assunta non per via di pre- terminare le modalità di accertamento delconcetti ma dopo un attento esame della l’esercizio continuativo, è pur vero che in un normativa che sicuramente non risolverà i modo o nell’altro il decreto di cui sopra doproblemi che oramai da anni affliggono l’Av- vrà pure determinare i canoni ai quali far riferimento ed il timore che si rinvii ai requivocatura. L’art. 21, che disciplina la permanenza siti di reddito stabiliti dalla cassa di previdell’iscrizione all’albo, subordinandola all’e- denza per la continuità professionale, è sercizio della professione in modo effettivo, davvero enorme. Infine, dubbi di legittimità costituzionale continuativo, abituale e prevalente, ad una prima lettura desta perplessità in considera- emergono dalla disciplina dello status degli zione dei principi sanciti dalla Corte di Giu- avvocati componenti di organi con funzioni stizia Europea, che si è più volte espressa legislative per i quali non è richiesta la prova contro norme che individuano nella conti- della continuità. In conclusione, l’avvocato che esercita nuità di un’attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di la professione affrontando gli enormi probleun qualsiasi beneficio, ovvero la possibilità mi quotidiani, stretto nella morsa della crisi, di accesso a uno status determinato, una dovrà preoccuparsi di rispettare i requisiti qualifica o un trattamento; e ciò per tutelare per la permanenza negli albi, a differenza la dignità del professionista, in quanto si dei colleghi parlamentari che potranno conintravede in tali norme la possibilità di discri- tinuare a svolgere la professione anche part minazione, anche indiretta, a scapito delle time e, per così dire, spensierati, tutelati da questa ulteriore immunità. donne e dei soggetti deboli in genere. Questa è solo una delle tante criticità Inoltre, le modalità di accertamento dell’esercizio della professione saranno disci- che emerge da una legge che ha, fra le altre plinate con un regolamento adottato ai cose, il compito di risolvere i problemi delsensi dell’art. 1 della legge, emanato dal Mi- l’avvocatura.

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Disposizioni generali, albi, elenchi e registri, assicurazione obbligatoria, cassa forense (artt. 1-23) Le principali novità - attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, riservata agli avvocati - assicurazione obbligatoria non solo per i rischi da responsabilità professionale ma anche a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale - obbligo dell’aggiornamento professionale con superamento del sistema dei crediti formativi - esentati dall’obbligo della formazione continua gli avvocati sospesi perché titolari di una carica pubblica di particolare rilievo di cui all’art. 20, 1° comma, gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative e del parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. - consentita l’iscrizione all’albo anche degli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea - i provvedimenti sull’iscrizione e cancellazione dagli albi sono impugnabili dinanzi al CNF - l’esercizio della professione forense è compatibile con la carica di onorevole e senatore nonché di sindaco, se il comune non ha più di 500.000 abitanti, e con quella di assessore regionale, provinciale e comunale - l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - la permanenza all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste. - l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è ammesso per l’avvocato che abbia otto anni di anzianità ed abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura.

Le specializzazioni (art. 9) Le principali novità - riconosciuta la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista - i percorsi formativi sono oggi organizzati presso le facoltà di giurisprudenza - il titolo di specialista è rilasciato non solo al termine dei corsi formativi ma anche è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno otto anni e dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni - tutti gli avvocati hanno accesso ai percorsi formativi per il titolo di specialista - l’attribuzione e la revoca del titolo di specialista spettano al CNF, le modalità di esame al termine dei corsi e la nomina delle commissioni per gli esami a fine dei corsi formativi sono rimandate a regolamento del Ministero della Giustizia - il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale

Il compenso (art. 13) Le principali novità - il compenso spettante all’avvocato è di regola pattuito al momento dell’incarico, senza però che questo costituisca dovere per alcuno - la pattuizione del compenso è libera e l’incarico può essere svolto anche a titolo gratuito - indicazione al cliente della prevedibile misura del costo della prestazione in forma scritta se questi la richiede e in ogni caso informativa circa il livello della complessità dell’incarico - in assenza di accordi o di mancata determinazione consensuale, all’avvocato è dovuto per l’opera professionale il compenso per come quantificato con i parametri emanati dal Ministero della giustizia - oltre il compenso e il rimborso di tutte le spese sostenute è dovuta una somma per il rimborso delle spese forfettarie - in mancanza di accordo, clienti e avvocati possono rivolgersi ai consigli degli ordini per un tentativo di conciliazione o per il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata Per i parametri necessario il regolamento del Ministero

Ordini circondariali (artt. 24-33) Le principali novità - previsti i collegi dei revisori come nuovi organi dell’ordine circondariale - il numero dei componenti dei COA varia da un minimo di 5 membri per gli ordini fino a 100 iscritti sino ad un massimo di 25 per quelli oltre i 5000 iscritti - deve essere assicurato l’equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti - ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, ma la disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi - massimo due mandati e la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato - il consiglio dura in carica quattro anni, e non più due - è istituito presso i consigli degli ordini lo sportello del cittadino Gli attuali Consigli degli Ordini rimangono in carica sino al 31.12.2014 (art. 65, comma 2) Necessari i regolamenti del CNF per il funzionamento dell’assemblea e le modalità di elezione dei consigli dell’ordine nonché per alcuni compiti dei COA

Tirocinio (artt. 40-45) Le principali novità - ha durata di 18 mesi - può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento - per non più di 6 mesi può essere svolto anche presso un avvocato di un paese dell’unione europea - per non più di sei mesi può essere svolto in concomitanza per il conseguimento della laurea - per un periodo di un anno il tirocinio può essere valutato anche con il conseguimento del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al d. lgs. 398/1997. - può essere svolto altresì presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi - in ogni caso deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’avvocatura dello Stato - consiste, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi

In materia di iscrizione alla cassa, assicurazione obbligatoria, permanenza all’albo, patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, formazione continua, necessari i regolamenti del Ministero, del CNF e della Cassa Forense

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Necessari i regolamenti del CNF per l’effettiva entrata in vigore fatta eccezione per la durata di 18 mesi


dell’ordinamento della professi A Bari l’ultima assise prima della nuova legge professionale

Io ed il Congresso La maggioranza ha votato per una riforma che non piace a nessuno

l recente congresso nazionale forense potrebbe aver visto l'inizio della castrazione di sé stesso. Come a tutti noto (ma forse erro), la di semplice decisione LEONARDO di non rendere obCICIOLLA bligatoria la contribuzione degli ordini forensi per rendere operativo l'OUA potrebbe aver decretato la fine di un organismo politico partorito dallo stesso congresso. Il congresso potrebbe scomparire e comunque di certo non potrebbe più considerarsi come “la massima assise dell'Avvocatura”, tanto perché se per una volta, nella politica forense, un deliberato congressuale ha portato all’approvazione della legge di riforma forense (cosa mai accaduta), questa, così agognata ed altresì aberrante, ne ha modificato compiti e funzioni. Il ragionamento è semplice. Vengono meno, per il congresso, i pochi poteri statutari previsti sino ad oggi (peraltro, solo sulla carta considerato che quanto avvenne sulla nave Concordia a Genova non fu minimamente considerato dal CNF): la dovuta esecuzione dei deliberati congressuali da parte del braccio politico OUA e di quello amministrativo-giurisdizionale CNF è venuta venir meno. Il perché di tale affermazione risiede nella semplice lettura della nuova legge professionale. Oggi, le piccole domande che mi porrei (se in futuro si terranno altri congressi e se avranno la medesima importanza di quello tenutosi a Bari) sono queste: visto che i delegati sono "spesati" dagli ordini, e quindi da noi tutti, come mai (prescindendo dalla valenza di ciascuno di noi e dei possibili relativi interventi) nelle votazioni mancavano, nella migliore delle votazioni, almeno 200 avvocati? E poi, perché il tempo dedicato agli interventi è così risicato (peraltro con regole non note, ordine di arrivo? alfabeto? calligrafia della compilazione della scheda?)? E ancora, quali sono i criteri con cui le commissioni decidono per il si o il no di una mozione politica o statutaria (se in ogni congresso vi sono mozioni escluse si dovrebbe sapere il perché tanto al fine di non errare nuovamente nel successivo congresso)? Ma questi ed altri dubbi rimarranno, a mio modesto parere, irrisolti tanto, come una grande maggioranza ha applaudito per una riforma che a nessuno piace, la sigla CNF (che non vuol dire Congresso Nazionale Forense) sarà l'unico baluardo di una strana avvocatura che, da un lato, predica la separazione delle carriere per i magistrati e, dall’altro, elimina tutti gli organismi politici (OUA) e magari veramente democratici per mantenere in vita solo sé stesso in qualità di giudice, organo esecutivo e legislatore. In un mio breve (e considerata la tarda ora) desolato intervento nel corso del Congresso, ho iniziato con il dire "parlaim e parlaim e non g capisciaim". Qui concludo queste poche, ma sincere ed accorate, righe con un più noto e corretto: “meditate gente, meditate”!!

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Irrisolto e irrisolvibile il contrasto tra CNF, OUA, ordini e unioni

LA RAPPRESENTANZA DELL’AVVOCATURA. E INTANTO IN PUGLIA... I COA di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Lucera e Trani operano uniti per i Colleghi

a legge 227/2012 non ha risolto, e forse nemmeno avrebbe potuto risolverla, la questione sulla rappresentanza politica dell’Avvocatura. Il Consiglio Nazionale Forense, stando alle nuove norme, ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello nazionale [art. 35, comma 1, lett. a)], l’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello locale [art. 25, comma 1]. Anche il più disattento lettore si accorgerebbe subito della differenza di trattamento riservata da uno sciatto e connivente legislatore alle due istituzioni. Entrambi sono titolari “in via esclusiva” della stessa rappresentanza istitu-

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Il Congresso Nazionale Forense (art. 39) Le principali novità - è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative - tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense - è convocato dal Consiglio Nazionale forense almeno ogni tre anni - delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie - elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

Esami ed accesso (artt. 46-49) Le principali novità - utilizzabili solo i testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali - le materie orali da portare agli esami necessariamente includono il diritto civile e penale e le procedure civili e penali - i commissari sono reclutati tra magistrati in pensione e professori universitari o ricercatori confermati. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle vecchie disposizioni

Il procedimento disciplinare (artt. 50-63) Le principali novità istituito un nuovo organo denominato “Consiglio distrettuale di disciplina” - consiglio distrettuale di disciplina composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere. - i componenti sono pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli degli ordini del distretto, se necessario approssimate per difetto all’unità. - il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve giudicare - quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale. - gli artt. 58 e 59 fissano i principi fondamentali in tema di procedimento disciplinare. Necessario il regolamento del Consiglio Nazionale Forense

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zionale dell’Avvocatura, sia pure in ambiti territoriali differenti, ma il loro sistema elettivo è diverso. Per il CNF l’elezione è di secondo grado provvedendovi gli ordini circondariali, per questi ultimi vi è l’elezione diretta. Il vecchio sistema elettivo del CNF, trasfuso nella L. 247/12, aveva la sua ratio nell’esigenza di rendere terzo il più possibile il giudice disciplinare di secondo grado (ovvero il CNF). Oggi lo stesso sistema elettivo può rispondere alla stessa necessità giurisdizionale, avendo il CNF mantenuto il ruolo di giudice di secondo grado, ma non contemporaneamente a quella di assicurare all’Avvocatura una rappresentanza, istituzionale o politica che sia. Per quanto disattento sia, il lettore avrà sicuramente notato che il CNF ha il potere di individuare le associazioni maggiormente rappresentative [art. 1] e di istituire l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative [art. 35, comma 1, lett. s): con un inciso quasi beffardo: “…..…nel rispetto dell’ordinamento democratico delle stesse……”]. È vero che a pensar male si fa peccato, ma il CNF potrebbe addirittura circondarsi di associazioni fidate ed emarginare quelle poco gradite. Sul Congresso Nazionale Forense la legge, poi, afferma che esso, quale massima assise dell’Avvocatura, delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati [art. 39]. Nulla più. Dovremo aspettare il prossimo congresso di Venezia per scoprire in cosa (o chi!) consisterà questo nuovo “organismo” e come funzionerà. A tutto ciò si aggiunga che gli ordini circondariali [art. 29, comma 1, lett. p)], possono aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, senza che sia prevista in favore in capo ad esse la titolarità di un’espressa rappresentanza regionale o interregionale. Ma, nel frattempo, chi parlerà in nome e per conto dell’Avvocatura e chi potrà definirsi titolare della rappresentanza politica dell’Avvocatura? Il Consiglio Nazionale Forense? Gli ordini circondariali? Le unioni regionali? Oppure un organismo che vedrà la nascita tra tre anni o forse più? E l’OUA che fa? Agli operatori del diritto non mancheranno spunti per affermare questa o quell’altra verità ma la confusione continuerà a regnare sovrana. Prova ne è il fatto che in questi giorni ordini circondariali e unioni regionali, forse consapevoli dello svuotamento delle loro funzioni in virtù dalla nuova legge, fondano movimenti, si riuniscono, si apprestano a presentare documenti dell’Avvocatura nei quali esporre le criticità della tutela del cittadino nella giurisdizione con le conseguenti ricadute nella giurisdizione e nell’esercizio della professione forense. L’OUA reagisce vibratamente con una nota che nessuno ha letto. Il CNF, sornione, osserva. Poi, arrivano nuove newsletter da parte di colleghi che, nel legittimo esercizio del diritto di associarsi liberamente, aprono sedi locali di un movimento espressione di un entusiasmo tipico del suo fondatore. Nulla da dire, per carità, ma quei colleghi sono gli stessi dell’attuale gruppo dirigente dell’OUA e spero che essi profondano il loro impegno più per far funzionare l’Organismo Unitario dell’Avvocatura che la loro neonata creatura associativa. E nella nostra amata Puglia che succede? L’Unione Regionale Pugliese è molto attiva. È tra quelle che, dall’inizio di quest’anno, si spende per l’Avvocatura, propone in nome e per conto, intrattiene rapporti con la politica. È la stessa che abbiamo scoperto essere firmataria della mozione approvata a Bari con cui il Congresso Nazionale si è pronunciato per l’immediata approvazione della legge di riforma. È la stessa che nel corso dell’assemblea dei delegati pugliesi nella tre giorni congressuale ha chiesto che fosse votata quella mozione senza che i colleghi baresi fossero stati preventivamente informati dal loro Consiglio di appartenenza dell’iniziativa. Della loro attività si sapeva e si sa poco o nulla. Non risultano comunicazioni agli iscritti del foro di Bari circa l’adesione del Consiglio ad un’iniziativa dell’unione regionale pugliese piuttosto che ad un’altra. Tutto avviene sottotraccia. I presidenti di Foggia, Trani, Lucera, Brindisi, Taranto, Lecce e Bari sono persone competenti, stimabilissime e capaci ma, dell’Unione Regionale, io vorrei saperne di più. Come funziona, se c’è uno statuto, chi la presiede, dove e quando si riunisce, a chi spetta il diritto di voto e perché. Della riunione del 25 gennaio scorso è arrivata notizia solo perché la convocazione è pervenuta anche ai delegati OUA (due dei quali eletti nelle file del Sindacato). Altrimenti, ancora una volta, poco avremmo saputo. La nuova legge, per le unioni, prevede espressamente uno statuto e la sua comunicazione al consiglio nazionale forense. Un’occasione ghiotta per comprendere da vicino come e da chi vengono adottate le decisioni da spendere in nome e per conto dell’Avvocatura. Conoscere è necessario, per non sprecare l’unica occasione in cui ogni Collega è chiamato, con l’esercizio del diritto di voto, a scegliere chi, anche arbitrariamente, poi si sentirà investito del potere della rappresentanza locale, regionale, interregionale, nazionale, sovranazionale e così via. Elle.Pi.


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Il Palazzo di Giustizia … una palestra più per il corpo che per la mente

Cercasi colleghi disperatamente… il Sindacato è casa Vostra Poi, però, assisto alla scena di un collega che – nonostante sia stato “debellato” come me, “pretende” di riprendere il turno e…ho sentito con le gni mattina dico a me stessa: mie orecchie altri colleghi che risponsperiamo di cavarmela e di devano: “bè…in salumeria quando tornare allo studio con “qualcoviene superato il Tuo numero non devi sa”.rifare la fila?”…una salumeria…ecco Consulto l’agenda e comincia cosa si pensa dell’accesso ad una il calvario; oggi non posso accecancelleria…e con tutto il rispetto per dere a “quella” cancelleria perché il prosciutto o il salame….non è giornata di richieste e/o ritiMi chiedo allora: non essendo uno di ro copie; però oggi ho udienza e, solo, il luogo del Tribunale dove c’è un SIMONA quindi, terminata l’udienza dovrò elenco per accedere agli Uffici…chi DE NAPOLI sommessamente rinunciare a ritiha stabilito che l’ordine in alcuni casi rare la mia bella sentenza; va be’ debba essere fisico e in altri debba domani è un altro giorno.essere disciplinato da un elenco? Siamo al giorno successivo; inserisco diliChi ha stabilito che un collega che viene gentemente il mio nome in un lungo elenco di per un’udienza da Palo del Colle o Bitonto o avvocati per poter conoscere lo stato di una Rutigliano…non possa a fine giornata “approcedura; ma l’orologio corre e con terrore profittare” e richiedere la copia di una SUA temo l’arrivo dell’ora X: le 12.00.sentenza o di un SUO verbale di udienza… Mezzogiorno è diventata l’ora incubo di perché sono le 12 passate o non è il giorno Noi avvocati; alle 12.00 e un minuto perdia- preposto? mo i nostri diritti; allora penso…lascio la fila, Contiamo davvero così poco? corro a prendere i fascicoli per fare le copie, Sull’accesso alle Cancellerie della Corte, arrivo alla macchina delle fotocopie…dopo i poi, …le immagini delle decine di colleghi in colleghi…comincio…interrompo…è termina- fila, in un unico Ufficio…parlano da sole.ta la scheda…prendo l’altra scheda… contiEcco le frasi che “solo” in quest’ultima nuo…torno a restituire il fascicolo, non trovo settimana ho sentito nel Palazzo di Giustizia: nessuno…busso disperata sono le 12.05… “Da oggi ho fatto solo code”…”Siamo Noi a quando annuncio che la mia presenza tanto creare ingiustizia”…”Rispetta la fila come in “fastidiosa” è per la restituzione di un fasci- salumeria” …e quest’ultima – che si merita il colo mi viene aperto…e allora corro di nuovo posto d’onore poiché diretta agli organi politigiù (quinto piano…secondo piano…sesto ci forensi – “Basta che andate al Petruzpiano…e poi di nuovo secondo e poi di zelli…e poi ci regalate questa riforma”.nuovo quinto) e sorprendentemente trovo il E allora, a quest’ultima affermazione, mi mio nome cancellato dal “famoso” elenco di permetto di rispondere con una domanda… cui sopra; non c’ero…all’appello non c’ero…i “Io mi chiedo…Tu collega…che punti il dito colleghi hanno ragione e mi dicono che ho proprio su chi è andato al Petruzzelli a far perso il turno…concordo e mi dico…va bene valere anche le Tue ragioni…dov’eri? domani è un altro giorno.Dove sono i settemila colleghi iscritti

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all’Albo quando vengono convocate le Assemblee? Dove sono gli articoli, le lettere o gli interventi da farsi nei luoghi preposti, con le nostre rimostranze… che vengono – invece – mosse, bisbigliando, dietro le porte delle Cancellerie? Tutti hanno ragione; le Cancellerie sono senza organico…gli avvocati hanno bisogno di produrre e accedere ai loro fascicoli… abbiamo tutti ragione e, allora, il Sindacato apre le Sue porte a qualsiasi proposta, iniziativa o idea che possa permettere un migliore funzionamento degli Uffici di Giustizia; venite…parliamone…lamentarsi soltanto NON ci serve… Almeno tra di Noi parliamone… confron-

tiamoci, altrimenti faremo la stessa fine dei parametri correttivi bocciati dal Consiglio di Stato; le correzioni che si è cercato di apportare dopo un confronto ex post, sono state respinte.Ex post…può essere troppo tardi! Se il confronto fosse stato cercato prima, le criticità forse sarebbero state evitate poiché l’avvocatura le avrebbe certamente segnalate all’amministrazione competente”. Segnaliamo, agiamo.Ah dimenticavo… da inguaribile ottimista quale sono, il lato positivo: grazie alle ascensori che non funzionano e alle corse per arrivare al traguardo prima delle 12.00, possiamo evitare l’iscrizione in palestra e rimanere in forma!!!

NÉ CARNE NÉ PESCE

continuazione della prima pagina

146/90 sul diritto di sciopero. In questa emerge come l’avvocato svolga “un servizio pubblico essenziale”, ossia una funzione a tal punto indispensabile da risultare inutile sostenere che questi possa esercitare il diritto di sciopero. In realtà sappiamo bene che l’avvocato ha la facoltà di astenersi. Ne consegue a mio parere la definizione di servizio pubblico essenziale dell’avvocato all’interno del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. Poi sul più bello e all’improvviso vi è stato un deciso cambio di rotta. È intervenuta la mediazione senza obbligo di difesa tecnica, anzi addirittura boicottando la figura dell’avvocato, unitamente a una sfilza di decreti legge del Ministro Severino tesi a svilire il più possibile la nostra professione. Si pensi all’autodifesa sino a mille euro nelle cause dinanzi il Giudice di Pace. La Corte Costituzionale, poi, con sentenza n.15/2012, tra le righe, ha ritenuto che l’art. 24 della Carta costituzionale non attribuisce un ruolo costituzionale all’avvocatura.

La ricetta culinaria di Papà Alessandro

Compensi alla cannella, fiori di garofano e diritti..... La lettura del DM 140 sui parametri in tre sentenze della Corte di Cassazione

gati “Diritti” maturati per tutte quelle “prestazioni già fronte del garbatissimo articolo del collega Pasquarese” durante il precedente sistema tariffario forense. le Barile sull’immediata applicazione dei parametri Per altri versi, utili sempre alla migliore digestione ex dm 104/12, vi propongo una modesta ed incompleta dell’indicato composto dolciario, è opportuno considericetta per tentare di soddisfare le esigenze dei nostri rare che l’art.41 dell’anzidetto dm 140/12, dovrebbe, palati. probabilmente, essere interpretato alla luce anche del Ingredienti, prendete i motivi della decisione di quesecondo comma dell’art. 11, che lo precede, il quale ste tre sentenze della Suprema Corte: la n.18920 del recita nei seguenti termini: “il compenso è liquidato 05.11.12; la n. 17059 del 03.08.07; la n.8160 del 15.06.01; mescolateli con gli artt. 11, comma 2, e 41 del di ALESSANDRO per fasi.” Orbene, tale ultimo precetto, agli occhi dell’inged.m. 140/12, indi, impastate il tutto con gli artt. 1173, AMENDOLARA nuo e giovane artigiano del diritto, alla stregua del sot2229 e ss. cc. Dopo qualche minuto, aggiungete un pizzico di cannella e toscritto, potrebbe dare ingresso ad una duplice interpretazione dei criteri sottesi pure all’immediata applicazione del nuovo dm qualche fiore di garofano, attendete... Dalla lettura delle sentenze ecco il fiorire di una serie di gusto- 140/12. Da un lato, si potrebbe sostenere che, in materia di liquidasi corollari sottesi alla liquidazione giudiziale dei compensi spetzione dei compensi, il più volte citato principio “dell’unitarietà deltanti agli avvocati. Nel primo dei provvedimenti si legge: “...in applicazione del la prestazione difensiva” abbia, probabilmente, ceduto il passo in criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte per l’ipotesi favore della definitiva “liquidazione per fasi”, la cui sintomatica di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio (vedi opzione ermeneutica in tal senso orientata, la si rinveniva già nel per tutte: Cass. 3 agosto 2007, n.17059), anche nella successio- precedente sistema tariffario in virtù dell’autonomo combinato ne tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si disposto di cui agli artt. 1173, 2229, 2234 e ss. C.C.. Dall’altro lato, l’art.41 del dm 140, relativamente “...alle liquideve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vi- dazioni successive alla sua entrata in vigore.”, potrebbe altresì gore al momento dell’esaurimento della prestazione professiona- essere interpretato partendo proprio dal prefato secondo comma le ovvero della cessazione dall’incarico, secondo una unitarietà dell’art.11, di modo che l’immediata attuazione della nuova discida rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dun- plina tariffaria si applichi alle sole “fasi” poste in essere successique all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi ap- vamente all’entrata in vigore del medesimo dm 140, fermo replicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a presta- stando l’abrogata disciplina da applicarsi per gli Onorari ed i Diritti oramai maturati in ordine alle “prestazioni già rese” sotto il prezioni già rese nei suddetti momenti...”. Dal confronto delle altre due citate sentenze, invece, si ap- cedente sistema tariffario. Tale conclusione sarebbe suffragata proprio dal fatto che il prezza un altro ingrediente di origine squisitamente giurisprudenziale, sottaciuto nella prima, a mente del quale, il fatidico caratte- corollario, di matrice giurisprudenziale, dell’unitarietà della prere unitario della prestazione difensiva – in virtù del quale trova stazione difensiva, dovrebbe, alla luce del nuovo e diverso sisteapplicazione la tariffa vigente al momento dell’esaurimento o del- ma di liquidazione dei compensi, definitivamente misurarsi con la la cessazione dell’incarico –, riguarda solo l’applicazione dell’a- normativa ex artt. 2229, 2234 e ss. C.C., la quale, in materia di brogata voce degli “Onorari” e giammai anche quella dei “Diritti”. compensi, non ha mai stabilito che gli acconti spettanti all’avvoPer l’effetto, stando allo stesso argomentare della Suprema cato riguardassero solo ed esclusivamente i Diritti e non anche Corte, si dovrebbero in ogni caso riconoscere gli altrettanto abro- gli Onorari.

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Infine, e siamo ai giorni nostri, la nuova legge di riforma professionale. In realtà, il disegno di riforma, inizialmente, non ci danneggiava al riguardo, anzi il contrario: l’art. 1, comma 2, del testo approvato in prima lettura dal Senato sanciva: “ l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: … valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli art. 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona…”. Strada facendo, però, quest’ultimo comma si è perso, è stato soppresso dalla Camera e nella legge oramai in vigore da qualche giorno non v’è né più traccia. Mi domando come noi avvocati abbiamo potuto essere così ciechi da avallare una riforma che mette definitivamente la parola fine alla nostra dignità, al nostro riconoscimento di funzione pubblica. Soprattutto, come è stato possibile rivoltare completamente quanto invece era emerso solo pochi mesi fa in occasione del Congresso straordinario tenutosi a Milano nel marzo di quest’anno. In quell’inutile e dispendioso congresso era comunque stata predisposta una mozione: “……CNF ed OUA vengono invitati ad impegnarsi per una immediata convocazione di un comitato ristretto al fine di predisporre una proposta la quale sappia adeguare il disegno di legge 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte con la legge 14\9\2011 n.148, salvaguardando il ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell’Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell’uomo, coerentemente con l’inviolabilità della difesa tecnica sancita dall’art.24 della Carta Costituzionale, cosicchè si possa costituire un progetto organico da consegnare al Ministro della Giustizia”. E meno male! È legittimo cambiare idea, ho visto avvocati affermare impunemente e contemporaneamente tutto ed il contrario di tutto, ma credo che questa volta si sia veramente ed inammissibilmente esagerato. Mi chiedo come potrò adesso permettermi di mostrami a muso duro contro un giudice che prevarica il mio diritto di difesa. Come potrò raffrontarmi con lui alla pari se non ho alle spalle la forza di una pari dignità sociale? Ed ancora con che faccia chiederemo ai ragazzi che si affacciano alla nostra professione di prestare la formula del giuramento, la ricordate: “giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della Giustizia e per gli interessi della nazione”. Parole vuote, fumo e niente più. Non posso non chiudere con un pensiero dedicato alla Ministra Avvocata Severino, ormai è diventata una ossessione e mia moglie inizia ad essere gelosa. Ma Ministro per giunta avvocato Severino, mi e Le domando, possibile che non abbia trovato il tempo di partecipare al Congresso Nazionale Forense? Era veramente così occupata a sterminarci oppure più semplicemente non ha avuto il coraggio di … metterci la faccia? Antonio BELLOMO


Le modifiche introdotte dalla riforma Fornero (legge 92/2012)

La disciplina del lavoro autonomo degli iscritti agli albi professionali Ancora una volta adottato lo schema del contratto di collaborazione a progetto

iscritti agli albi professionali a legge 92/2012 (cd riforma quando esercitano l’attività proFornero) si occupa anche dei fessionale loro propria (ad es. liberi professionisti titolari di partil’attività di patrocinio legale per ta IVA, con l’evidente finalità di un avvocato o l’attività giornalisticontrastare l’abuso nel ricorso a ca per un giornalista ecc.) e neptale forma di collaborazione, la pure quando l’attività di lavoro quale oggi, troppo spesso, viene autonomo sia connotata da comutilizzata per sottrarsi alla discidi petenze teoriche o tecnico-pratiplina del lavoro subordinato ma ENRICO che di grado elevato e la persoanche, in qualche caso, per eviPETROSILLO na abbia un reddito annuo minitare l’applicazione della disciplina mo pari a quello che determina del contratto a progetto introdotta l’obbligo di pagamento dei contributi per gli dal decreto legislativo 276 del 2003. Il meccanismo adottato è ancora una artigiani e i commercianti (ossia per il 2012 volta quello di prevedere delle condizioni è pari ad € 14.930,00 annui (cfr. circolare per le quali il rapporto contrattuale, forma- INPS n. 14 del 3.2.2012). In sostanza l’Avvocato iscritto all’Albo e lizzato come mera collaborazione professionale, viene ricondotto per forza di legge titolare di partita IVA, in caso di collaboranella fattispecie del contratto di collabora- zione subordinata e continuativa, anche se zione a progetto, con applicazione della a tutti gli effetti non svolge l’attività di patrorelativa disciplina (artt. 61-69 D.Lgs. cinio legale e/o consulenza legale per quel 276/2003 come modificati dalla L. 92/2012: datore di lavoro, non può esperire l’azione ciò che potrà far poi scattare, a sua volta, i di accertamento in via presuntiva della meccanismi sanzionatori di riconduzione natura subordinata del rapporto di lavoro. della collaborazione a progetto alla fattispe- Ciò anche nel caso in cui il contratto di collaborazione professionale, come ormai cie del lavoro subordinato). La L.92/2012, nel disciplinare al comma spesso accade, sia stato sottoscritto per 26 dell’art.1 le prestazioni lavorative rese da mascherare un normale rapporto di lavoro. soggetti titolari di partita IVA ha integrato il Ancora una volta, i liberi professionisti titoDlgs n.276 del 2003 con l’articolo 69 bis, il lari di partita IVA e iscritti all’Albo professioquale ha disposto che le prestazioni lavora- nale, e che svolgono per il committente una tive rese da persona titolare di partita IVA collaborazione coordinata e continuativa, sono considerate rapporti di collaborazione sono esclusi dal processo del lavoro, coordinata e continuativa, se ricorrono appannaggio esclusivo dei lavoratori subordinati e dei collaboratori coordinati e contialmeno due dei seguenti presupposti: a) la collaborazione abbia durata comples- nuativi. Infatti, grazie al richiamo della norma di sivamente superiore a 8 mesi nel corso cui all’art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003, dell’anno solare; b) il corrispettivo derivante da tale collabo- anche i titolari di partita IVA potranno usurazione, anche se fatturato a più sogget- fruire, al ricorrere di determinate condizioni, ti riconducibili al medesimo centro di delle tutele previste dalla legge per il conimputazione di interessi, costituisca più tratto a progetto e avere accesso al procesdell’80% dei corrispettivi complessiva- so del lavoro. Si potranno così smascheramente percepiti dal collaboratore nell’ar- re le “false” consulenze attraverso un’istruttoria focalizzata soprattutto sulle co dell’anno solare; c) che il collaboratore disponga di una modalità di esecuzione del rapporto in base postazione fissa di lavoro presso una alle presunzioni individuate ed indicate dalla Legge. delle sedi del committente. Presunzioni espressamente escluse La stessa legge precisa però che non possano essere considerati collaboratori dall’iscrizione del titolare di partita IVA coordinati e continuativi i professionisti all’Albo professionale.

Tar Puglia: vendita di terreni comunali incompatibile con i principi regionali di governo del territorio

Il Comune deve rispettare i principi di copianificazione alla base del PUG Affermato il principio della collaborazione tra amministrazione locale e cittadini

incompatibile con la Legge Reblica, così interrompendo di fatto gionale n. 20/2001 (Norme di il percorso di copianificazione governo ed uso del territorio) la deintrapreso col privato nonché il cisione dell’Amministrazione Colegittimo affidamento dello stesmunale di alienare un’area già inteso che ricorreva al Tar per otteressata da una procedura di copianere l’annullamento degli atti da nificazione. Lo ha stabilito il Tar Puultimo citati. Il Tar ha giudicato l’iglia (Bari, sez. III, n. 4/2013) in niziativa comunale “incompatibiuna recente sentenza che ha anle con l’art. 2 L. R. n. 20/2001” di ERNESTO nullato la delibera di giunta con cui poiché contraria ai principi di MESTO il Comune di Monopoli adottava il sussidiarietà e perequazione Piano delle Alienazioni immobiliari volti a promuovere la copianifica2012-2014 ed il conseguente avviso d’asta zione nelle scelte sull’assetto del territorio. pubblica per alienare un’area edificabile di In base al principio di sussidiarietà, infatproprietà comunale. ti, si predilige la collaborazione tra AmmiStando ai fatti di causa, dopo l’appro- nistrazione locale e cittadini affinché questi vazione del PUG e l’invito rivolto dal Co- ultimi possano promuovere azioni e soluziomune ai cittadini a presentare proposte di ni in ambiti di interesse collettivo. Attraverso trasformazione del territorio che contribuis- la perequazione, poi, si mira ad una concersero anche allo sviluppo del Piano dei tazione con i privati nelle scelte pianificatoServizi, tra le varie manifestazioni d’interesse ne perveniva una in cui il privato, titolare di un’area in comproprietà con il Comune stesso e destinata a servizi di nuovo impianto, proponeva una riqualificazione unitaria sia dell’area in comproprietà (avente indice diedificabilità pari a 0,10 mq/ mq) sia dell’area a questa adiacente di esclusiva proprietà pubblica e con un indice rie e si persegue un’equa distribuzione, tra i di edificabilità molto più elevato, pari a 1 mq/ proprietari delle aree interessate, sia dei mq. Veniva, dunque, avviato il tavolo tecni- vantaggi derivanti dagli indici di edificabilità co su tale proposta che, all’esito, sfociava in previsti sia dei conseguenti oneri di realizun progetto di sistemazione urbanistica. zazione, ivi compreso il gratuito trasferimenParallelamente, però, l’Ente inseriva l’area to compensativo al Comune delle aree su edificabile di sua esclusiva proprietà nel cui poi realizzare opere e servizi pubblici. In Piano delle Alienazioni immobiliari dispo- questo modo, dunque, la potenzialità edifinendone poi la vendita mediante asta pub- catoria di un’area dipende dalle sue caratteristiche e non dalla discrezionalità degli amministratori pubblici. Su tali fondamenta si basa il concetto di La trasformazione dello Stato di diritto in Italia copianificazione, previsto dalla legislazione regionale e richiamato dal Tar nella pronuncia in commento, per cui occorre accentuare la partecipazione dei cittadini di modo che questi assumano un ruolo attivo nell’elaborare e nel “costruire” la propria città attraverso proposte e scelte condivise, anziché La proliferazione di leggi speciali e microsistemi normativi genera solo confusione limitarsi ad assentire o meno su ciò che l’Amministrazione ha deciso di fare. è mutato anche il ruolo del giudice che si trova oggi, in un e la memoria non m’inganna, la certezza del Secondo la Terza Sezione, dunque, sistema di civil law, ad affrontare problemi analoghi a quelli diritto dovrebbe essere un valore intrinseco del l’Amministrazione che, abbandonando di di un judge - made law ma senza il retroterra culturale dei diritto, un “principio in base al quale ogni persona colpo ed immotivatamente questo percorso, paesi di common law. deve essere posta in condizione di valutare e predecida di procedere alla semplice alienazioLa proliferazione di leggi, caotiche, continuamente modivedere le conseguenze giuridiche della propria conne e monetizzazione delle proprie aree edificate, piene di formule oscure e compromissorie, determina dotta e che costituisce un valore al quale lo Stato ficabili, finisce per discostarsi dagli indirizzi l’incertezza del diritto e lascia aperti margini molto ampi di deve necessariamente tendere per garantire la del Documento Regionale di Assetto “creatività” da parte del giudice. Sembra proprio che Hans libertà dell’individuo e l’eguaglianza dei cittadini di GIROLAMO Generale (delibera G.R. n. 1328 del Kelsen avesse ragione: la certezza del diritto è solo davanti alla legge”. GIANCASPRO un’illusione poiché l’attività interpretativa dell’organo incaricaNell’applicazione pratica, detto principio è attua03.08.2007), non valutando in modo adeto di dare concreta applicazione alle norme generali e astratbile grazie a norme generali e astratte, ma comunguato, anche alla luce delle risorse pubblique chiare, intellegibili, non retroattive e prive di lacune e antino- te, ha un’inevitabile “carattere creativo”. che disponibili e della capacità del privato di Naturali conseguenze dell’incertezza del diritto sono mie. Solo in tal modo la “certezza” assurge a elemento costitutivo rispondere concretamente alle esigenze del diritto stesso, con la conseguenza che il diritto o è certo o non l’incremento delle controversie e l’allungamento dei tempi di defidella comunità, l’effettivo perseguimento nizione delle cause. Una recente indagine ha accertato che nel è neppure diritto. dell’interesse pubblico. Negli ultimi decenni, però, in Italia si è assistito a una profonda nostro paese, la durata media dei processi civili è di 36 mesi; in Una tale condotta, in definitiva, a parere trasformazione dello Stato di diritto. Come ha sostenuto Natalino ragione di questo record negativo, l'Italia è al 157° posto su 183 dei giudici, mortifica il metodo partecipativo, Irti, siamo oggi nell’età della decodificazione, “caratterizzata dalla nazioni nella graduatoria annuale della Banca Mondiale e rappreviola i canoni di trasparenza (occorre cosempre maggiore importanza attribuita alle leggi speciali, dal for- senta, il fanalino di coda dei paesi dell'OCSE. munque valutare il progetto del privato e Questa situazione di degenerazione del diritto legislativo, finimarsi di micro-sistemi normativi logicamente autonomi, dal moltiponderare i vari interessi pubblici) e rischia plicarsi di leggi, leggine e provvedimenti vari, spesso tra di loro sce col minare il principio della certezza del diritto: oggi nessun citdi pregiudicare la realizzazione delle infrascarsamente coordinati, pieni di formulazioni vaghe, equivoche ed tadino, neppure il più esperto, è in grado di conoscere il diritto in strutture che sarebbe, al contrario, agevolaambigue, frutto di incerte e precarie mediazioni politico-partitiche”. vigore e, conseguentemente, di prevedere la valutazione giuridica ta da scelte urbanistiche condivise e pianifiIn tal modo, non solo la legge ha perso il suo “predominio”, ma dei suoi comportamenti. cate insieme ai cittadini.

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(IN)CERTEZZA DEL DIRITTO

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paginacinque


Tecnologia e progresso e la necessità della loro tutela giuridica

Il contratto di edizione dell’ebook Il libro elettronico alla prova della legge sul diritto d’autore

punto di vista teleologico, entrambe le l volume monografico de I quafattispecie possono essere inquadrate derni di diritto privato europeo, come dei contratti sinallagmatici ad scritto da Rachele Marseglia effetto traslativo-costitutivo, attraverso nasce dalla necessità di seguire e i quali l’autore abilita l’editore (epublidefinire l’iter ed il regime di circosher) all’esercizio del suo diritto di edilazione del nuovo prodotto dell’ezione, obbligandolo alla sopportazione ditoria elettronica, ovvero l’ebook. di delle spese e degli oneri connessi e Tale esigenza trova origine fondaGIUSEPPE alla dazione del compenso pattuito. mentalmente al fine di verificare ALESSANDRO Entrambi i contratti, peraltro, si connose sia il diritto a rincorrere la tecBENTIVOGLIO tano come contratti di durata e dal fatto nologia o il progresso a forgiare che possano essere visti sempre e nuovi strumenti e meccanismi aucomunque come dei contratti ad esetonomamente in grado di “adattarsi” a regole già esistenti, soprattutto alla cuzione continuativa, indipendentemente dal luce del complesso rapporto che intercorre fra fatto che siano contratti “per edizione” o “ a legislatore e “nuovi beni”. L’analisi scientifica termine”. Dal punto di vista strutturale ambo i che ha preso forma nel lavoro dell’autrice si è contratti si compongono dei medesimi eleconcentrata soprattutto sulla necessità di menti essenziali, tecnici e richiesti come neaffrontare, in maniera chiara e completa, le cessari dal legislatore speciale. Il contratto di problematiche connesse all’emersione, nel epublishing a tutti gli effetti supera le frontiere mercato e nel diritto, del “nuovo” libro immate- dell’atipicità e si innesta perfettamente nelle riale, “fluido”, perché in grado di essere intro- dinamiche di regolamentazione del contratto dotto nei più svariati contenitori, “versatile” ed di edizione per le stampe, in quanto, identico “ubiquo”, perché fruibile da più persone con- nella sostanza e nella forma. Inoltre, il raffronto parallelo fra il paradigma temporaneamente ed in più luoghi. Rachele Marseglia evidenzia come, in virtù dell’“ubi- tipico del contratto di edizione tradizionale e quità”, della “multimedialità” e della “fluidità” quello dell’edizione elettronica è stato affronche lo connotano, questo nuovo bene sia in tato esaustivamente e risulta un utilissimo grado di superare l’importanza del supporto in quadro riassuntivo delle norme (analizzate cui la legge sul diritto d’autore lo vorrebbe cri- anche nella loro applicazione pratica). L’installizzato, arrivando ad attenuare il rigore dagine realizzata permette infatti di individuadella locuzione «edizione per le (sole) stam- re chiaramente l’analogia fra le due fattispecie pe» in cui il legislatore del 1941, all’art. 118 l. attraverso dei richiami assolutamente puntuaaut., circoscrive il contratto di edizione. Un li- li e completi e senza trascurare quel ventaglio bro elettronico, può esser letto su un e-reader, di differenze appartenenti alla dinamica consu un tablet, su un computer o può anche es- trattuale ed agli interessi di mercato sottesi sere stampato dal lettore che lo ritenga più alla stipula del contratto di epublishing. La diopportuno. Ciò fa dell’ebook un prodotto in samina degli elementi essenziali e strutturali grado di circolare attraverso diversi canali di che connotano la “nuova” fattispecie, delle didiffusione, ma, così come giustamente risulta verse obbligazioni contratte dall’autore e dall’epublisher, così come dall’analisi condotta, ancol’analisi delle “nuove” ipotesi ra in linea con lo schema di responsabilità delle parti ed il regime di circolazione per inadempimento, dei delle opere edite a stam“nuovi” e sempre maggiori pa. Nell’opera, l’analitica rischi di lesioni ai diritti dei trattazione segue un meterzi, sono state illustrate todo rigoroso al fine di come riflessi e conseguenmettere in evidenza come ze dirette della virtualità e il “nuovo” bene immateriadella “multimedializzazione” le sia così versatile da dell’opera dell’ingegno. poter circolare anche ed Chi legge viene messo ancora attraverso le dinain condizioni di percepire miche concepite dal legicome queste differenze non slatore speciale del 1941. abbiano una portata “tale e L’obiettivo dell’autrice è tanta” da determinare l’alstato infatti quello di offrire lontanamento del contratto un’analisi del complesso di edizione elettronica dai intreccio delle fonti legislamargini dello schema tipico, tive e contrattuali da decliavendo, piuttosto, contezza nare per regolamentare il della necessità di un intercontratto di edizione eletvento legislativo volto a coltronica, quale “nuovo conmare la mancanza di una tratto” per il trasferimento disciplina (anche più como la cessione dei diritti patrimoniali d’autore su un “nuovo bene”, arri- pleta). Oggi, il superamento dei limiti all’equivando a riconoscerne la rispondenza al para- parazione dei due contratti incomincia a prendigma del contratto tipico e tradizionale, così dere forma nelle opinioni dottrinali, laddove, di da superare quel vincolo e quel limite con cui recente si è pacificamente ammesso che non il legislatore ne circoscrive l’applicazione ai sussistono ragioni per escludere i contratti soli libri cartacei. Se infatti così non fosse, il dell’editoria elettronica dalla tutela del contratcontratto di epublishing fluttuerebbe nell’orbita to di edizione per le stampe Peraltro, l’autrice denuncia i problemi di dell’atipicità e, come tutti i contratti estranei alle maglie della tipizzazione legale (ma stru- fondo che emergono nell’era del libro elettromentali alla circolazione del diritto d’autore), nico. Fra le pagine, viene evidenziato in congodrebbe dell’applicazione di alcune soltanto clusione come l’importanza della diffusione di delle norme che la legge del 1941 dedica al questo nuovo bene e di questo nuovo contratparadigma tipico del contratto di edizione per to implichino la necessità di un intervento incile stampe. Tuttavia, riportare il contratto di sivo, completo e strumentale a risolvere anepublishing al paradigma negoziale tipico del che il problema della “coda lunga” e della ducontratto di edizione per le stampe è rata della privativa autoriale, cui va incontro operazione che richiede il superamento di un bene immateriale come l’ebook. Correttatutte le barriere interpretative alternatesi ad mente, la tipizzazione del contratto de quo, oggi nel panorama dottrinario e giurispruden- infatti, non potrebbe prescindere da tali proziale italiano. Nel libro, queste preclusioni, blematiche, soprattutto in sede di regolamensono state superate in ragione del processo tazione della durata del contratto di epublievolutivo che le tecnologie hanno vissuto e la shing. Rachele Marseglia infatti auspica un trattazione è stata corredata dai necessari intervento che non si risolva nella sola tipizzariferimenti normativi, giurisprudenziali e dottri- zione del contratto di epublishing, ma si sonali, così da offrire all’interprete gli strumenti stanzi in un azione in grado di risolvere i propiù utili per “leggere” le situazioni controverse. blemi presenti sul tappeto, quale quello della la causa, la struttura, gli elementi essenziali e soggezione dei beni “nuovi”, immateriali, “fluiminimi della fattispecie negoziale nuova com- di”, “ubiqui” e multimediali (come l’ebook) alle bacino perfettamente con quelle della fattispe- briglie delle privative dominicali, cui l’autrice fa cie disciplinata dal legislatore speciale. Dal più volte cenno.

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Storia senza fine per la ristrutturazione del tribunale civile

Palazzo di giustizia: lavori in corso? Si muove il Comune aspettando il Ministero

za sul lavoro ha indotto il Coa luce La luce in fondo al tunmune a fare la propria mossa, nel o l’ennesima trovata per in attesa che la stessa sia forprender ancora tempo? È questo malizzata in termini economici il quesito che da alcuni giorni serprecisi (si parla di un ammontapeggia tra i corridoi del Palazzo di re per i lavori di circa 5 milioni di Giustizia di Piazza De Nicola, da euro), ma soprattutto in attesa quando il Comune ha avanzato, di conoscere le determinazioni non senza sorpresa, la proposta di del Ministero di Grazia e Giudi occuparsi della necessaria MARIAVALENTINA stizia. manutenzione straordinaria dello DE RENZO Attesa! stabile, azzerando i costi sosteAncora una volta si dovrà nuti per il canone di locazione da corrispondere al Ministero titolare dell’im- pazientare per conoscere gli esiti di una trattativa non certo di semplice definiziomobile. La formula, ideata dal Direttore gene- ne, e si dovrà pazientare poi per veder rale del Comune Vito Leccese, prevede cominciare i lavori, e si dovrà pazientare nello specifico uno scambio di “responsa- durante la realizzazione degli stessi, visti bilità” tra le istituzioni interessate; in parti- i normali disagi che contraddistinguerancolare il Comune per superare gli oneri di no le lunghe giornate dei lavoratori e desola natura ordinaria, e con il Ministero gli utenti dello stabile di Piazza Enrico De per rinunciare, nel lungo periodo, al cano- Nicola. Nel frattempo c’è ancora qualcuno ne d’affitto sinora percepito dagli uffici di che si batte e sbatte per l’affascinante corso Vittorio Emanuele. La bontà della proposta si rinviene Cittadella della Giustizia targata Pizzarotnell’ottica sempre più attuale di una spen- ti, querelle giunta ormai a Bruxelles dove, ding review che porta ormai la classe diri- avviata la procedura di infrazione si attengente al riciclo, e nel caso di specie, allo de che la corte di Giustizia commini una scambio delle risorse possedute, col no- salata multa all’Italia per la violazione deltevole vantaggio di accelerare quelle lun- le norme in materia di appalti. E non si dimentichi la “pista” delle cogaggini che rendono schiavo il sistema siddette soluzioni alternative per trasferida troppo tempo. Dunque qualcosa si muove verso la re gli uffici giudiziari presso la ex manifatmessa in sicurezza degli impianti elettrici tura dei tabacchi o presso l’ex ospedale e di prevenzione degli incendi del palaz- militare Bonomo, ancora battuta senza zo di giustizia, oggetto di forti criticità so- esiti di fattiva realizzazione. Ecco allora il timore di chi ogni giorno prattutto a seguito dell’allarmante esito dello studio peritale realizzato dall’Ing. zigzaga tra i fascicoli “appoggiati” lungo i Montagna, in qualità di responsabile del corridoi, si serve di stufette elettriche che servizio di prevenzione e protezione, che hanno visto tempi migliori, si chiede quale dopo lo sgomento suscitato nei lavoratori sia l’uscita di sicurezza più vicina non e negli utenti tutti dell’edificio, ha solleci- bloccata dai catenacci: di trovarsi ancora tato un pronto intervento degli organi co- una volta nel bel mezzo di un flipper la cui biglia rimbalza all’impazzata tra una munali. Certo, il tema tanto caro della sicurez- sponda (Comune) e l’altra (Ministero).

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“Don Tonino ci riportò alle origini” Un colloquio tra un giudice e un vescovo

Un poeta che si ricollega all’esoterismo

Joan Maragall, avvocato e scrittore

Tra gli inganni dell’istituzione onnivora

omenica 23 dicembre 2012 nella chiesa del Purgatorio di Modugno ha avuto luogo un evento insolito che, per il successo registrato, merita di essere recensito. Si è trattato della rappresentazione pubblica di un colloquio intercorso nel 1992 fra il Vescovo Don Tonino Bello ed il direttore della rivista Sudcritica giudice dottor Nicola Magrone. Le voci narranti del vescovo e del giudice sono state rispettivamente quelle dei due attori Leo Lestingi ed Alberto Rubini e, nell’atmosfera seicentesca della chiesa del Purgatorio, il dialogo è stato elegantemente intervallato dalle chitarre classiche di Nicola Porfido e

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Leo Lestingi e Alberto Rubini

Giorgio Mazza e dall’oboe di Gaetano Luisi. L’iniziativa è partita dalla redazione di Sudcritica, rivista di discussione e dibattito su istituzioni e società, creata dalla Cooperativa editrice “dall’Interno” nel 1979 ed attualmente edita dalla Fondazione onlus “Popoli e Costituzioni” che ne ha ereditato finalità e campi di intervento per difendere e praticare le regole ed i principi della Carta Costituzionale del 1948. Fu proprio Sudcritica che, 20 anni orsono, pubblicò la conversazione tra il giudice Magrone e l’allora Vescovo delle Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo don Tonino Bello, il cui processo di beatificazione avviato nel 2007 è a tutti noto. Tra i due nacque una comunicazione, all’inizio di tipo istituzionale e, come dice il giudice,“di seria verità”, per poi trasformarsi in confidenza e scambio di opinioni in merito agli ”inganni dell’istituzione onnivora.” Ritengo ingiusto sminuire i contenuti del dialogo attraverso un riassunto, meritando gli stessi, in quanto scaturiti da un confronto diretto ed autentico, un’attenta lettura ed elaborazione personale; tuttavia, devo evidenziare che dallo scritto vien fuori tutta l’umanità di un Vescovo spesso gravato dal peso della struttura che pure rappresenta a cui reagisce, come ogni grande uomo, appellandosi alla propria coscienza e invogliando tutti a fare lo stesso. Questo patrimonio culturale è rimasto custodito negli archivi della Casa Editrice “dall’Interno” fino a quando, pochi mesi fa, si è pensato di rappresentarlo pubblicamente e, come in pochi casi della vita, è venuto fuori un piccolo capolavoro. Per dovere di cronaca, annoto che la cospicua partecipazione dei modugnesi alla pièce teatrale ha stupito e lusingato i promotori ed è stata indicativa di una cittadinanza tutt’altro che supina e incolta ma, anzi, affamata di verità, attenta a quel lungo e profondo dialogo che per due ore l’ha resa tanto presente da riempire la Chiesa nonostante il freddo che naturalmente caratterizza una serata

di fine dicembre. Il successo della manifestazione penso che vada spiegato anche riconoscendo al pubblico una mutata recettività, probabilmente turbato da congiunture economiche negative di difficile soluzione che si intrecciano con locali cronache giudiziarie a cui il cittadino onesto (e lo sono la maggior parte) non merita di dover assistere e, in quest’ottica, potrebbe avere un preciso significato politico. Per anni la vita della nostra città è stata rallegrata da manifestazioni e feste patronali che, il modugnese non me ne voglia, perdendo la loro essenza originaria, si sono risolte in costose luminarie ed altrettanto onerosi fuochi pirotecnici che celavano una povertà di altri contenuti, magari utili a mitigare una crisi economica a cui non solo la città ma un’intera Nazione si andavano preparando, mai immaginando un così duro manifestarsi. Il 2013 si preannuncia come un anno con alte criticità a livello sociale ed i soli dati che accertano la perdita negli ultimi 4 anni di 330.000 posti di lavoro nel solo Sud, potrebbero bastare per non essere tranquilli ed avere la necessità di fermarsi ad ascoltare le parole di chi, come Don Tonino, voleva riportarci “non indietro ma al punto di partenza”, probabilmente per ricominciare. Concludo sottolineando che Sudcritica ha potuto realizzare l’opera grazie alla virtuosa sinergia tra gli artisti ed i collaboratori della rivista che, gentilmente ospitati dall’Opera Pia Purgatorio e, non attingendo ad alcun contributo economico di tipo pubblico o privato, se non dalle proprie risorse, hanno realizzato un qualcosa che si spera possa rappresentare un umile esempio di quel “ritorno alle origini” che Don Tonino tanto si preoccupò di fissare in quello che potremmo definire il suo testamento spirituale. Giovanna Longo Crispo della redazione di Sudcritica

R I PA RT E LA SCUOLA DEL SINDACATO

Il giorno 25 febbraio alle ore 12.00 si terrà la presentazione del nuovo corso della Fondazione Giuridica di Bari "Irnerio". Le Lezioni della Scuola "IRNERIO" avranno inizio il 26 febbraio 2013 e termineranno il 6 dicembre 2013 Il Corso si articola in 4 lezioni settimanali, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì (ore 13/15) e sabato (ore 9/13). Alla obbligatoria prova scritta del sabato segue la riconsegna degli elaborati corretti il lunedì successivo. Dal mese di settembre, l’attività di redazione pareri e/o atti giudiziari verrà ulteriormente incrementata: due pareri e/o due atti giudiziari con cadenza settimanale, con correlativa correzione degli elaborati nei due giorni successivi alla consegna. Costo: € 350,00 oltre IVA come per legge Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Sindacato Avvocati di Bari, sig.ra Giovanna Catalano, tel. 080/5798198 (dalle ore 9 alle 13.00)

L’entusiasmo di duettare con un maestro

In Italia, dobbiamo agli studi ahinoi, Joan Maragall è di Gabriele Rossetti, di Carducalquanto negletto dai lettoci e soprattutto di Luigi Valli la ri italiani e, a parte le vivifiche e reinterpretazione della poetica illuminanti traduzioni di un paio dei Fedeli d’Amore, vera e prodi poesie da parte di quei due pria setta di poeti di cui fecero grandi (Pasolini e Montale), parte, oltre a Dante Alighieri, che ne intuirono la fulgida autoGuido Guinizelli e Guido Canomia nella cerchia dei modervalcanti, esponenti di punta nisti del suo tempo, non dispodi ENZO del lo stilnovismo. Alcuni loro niamo allo stato di un'edizione VARRICCHIO versi nascondevano messaggi critica delle opere maragalliane anticlericali rivolti agli adepti e neppure di un’antologia dedella setta. gna di tal nome. Il fiore era una delle cose-parole simCominciare a porre rimedio a tale lacuna è stato uno dei miei moventi, nella bolo per eccellenza di questa tradizione convinzione che gli studi su Maragall oscura. Non v’è fiore più iniziatico della rosa apriranno nuove vie anche al miglior rossa oggetto del primo componimento intendimento del contesto epocale in cui il maragalliano, simbolo della conoscenza poeta visse e operò. Personalmente, ho incontrato Ma- assoluta (Sophia) come il loto nella culturagall studiando Gaudí, del quale il poeta ra orientale. Nel Cattivo Cacciatore credo che in fu confratello en Gai Saber, nella “Gaia Scienza”, un’antica dottrina a sfondo na- qualche modo il poeta voglia riferirsi al turalistico, immanentistico e panteistico, mito di Orione cacciatore nelle stelle e riservata a pochi adepti, della quale non che tutta la poesia celi un significato fu ignaro lo stesso Goethe di cui Maragall astronomico-astrologico di assimilazione dell'ostia al sole. fu fervido ammiratore, nonché traduttore. Non è questa la sede per argomentaInvero, non sono affatto un esperto di Maragall, non parlo bene il catalano e re meglio la mia teoria ma voglio evidenziare che l’ho seguita solo in astratto, nel non sono nemmeno un traduttore. In compenso, Maragall fu avvocato e senso che ho cercato di tradurre le poescrittore, come lo sono io, e con questa sie di Maragall come se fossero solo doppia affinità ho trascorso con lui, in semplici poesie, fatte di parole e di suoni, compagnia dei suoi versi, alcune afose senza tener conto delle implicazioni menotti mediterranee, spinto dall'entusia- tatestuali accennate sinora e nemmeno smo puerile di chi s'illude di duettare coi delle corrispondenze metriche. Spero che possano apprezzarsi coMaestri. munque nella loro malinconica bellezza, M’appassiona la linea allegorica ed ermetica dell’interpretazione maragallia- in attesa che maggiori approfondimenti na, una linea che a mio avviso percorre lo possano disvelarne tutta l’essenza naspazio e il tempo, congiungendo le dottri- scosta. ne gnostiche e neoplatoniche antiche al Medioevo della Sicilia federiciana, della Provenza dei trovatori, della Firenze di Il Sindacato Avvocati Dante, la Catalogna modernista di Madi Bari e Realtà Forense ragall e Gaudi alla coeva Londra dei Preraffaelliti di Dante Gabriel Rossetti. partecipano serntitamente Ho scelto due poesie, Les roses franques e El mal caçador, caratterizzate da al dolore che ha colpito un comune denominatore: celare “sotto il gli amici e colleghi Raffaele velame de li versi strani”, se non banali, un significato ulteriore, metatestuale, dee Giuseppe Santo Barile stinato ad essere compreso da chi parla quella lingua, conosce il codice. per la prematura scomparsa Maragall ha usato più volte questa lindella gua segreta ereditata dal lontano passato. dott. Silvia Barile L’ipotesi che coltiverei è che Maragall voglia ricollegarsi alla predetta tradizione esoterica, forse mutuata dalle letture danBari, febbraio 2013 tesche.

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IL DIRETTORE avv. Massimo Corrado Di Florio

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Nicola Marino nuovo presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Al via l’attività dell’OUA tra nuove associazioni e ruolo del CNF

Nel corso dell’assemblea contestato il “movimento” di ordini e unioni regionali

tura assicurativa in caso di l 21 dicembre 2012 si è cambio di compagnia e cestenuta la prima riunione sazione delle polizze. dei delegati dell’Organismo Quindi la Assemblea, su Unitario dell’Avvocatura; a proposta della Presidenza e larghissima maggioranza è della Giunta, ha rilevato che stato eletto presidente ai fini dello studio della nuova l’avv. Nicola Marino. legge professionale sarebbe È stata una seduta anidi di stato utile e necessario formata in quanto numerosi ANTONIO MICHELANGELO mare delle commissioni di erano i candidati, sia per la BELLOMO* RUTIGLIANO * studio ad hoc che potessero presidenza che per le altre approfondire ogni singolo articariche (vice presidente, colo della legge anche al fine di fissare, poi, riucomponenti della giunta ecc.). In realtà, era già tutto predeterminato. I dele- nioni ed incontri itineranti per la divulgazione sul gati uscenti avevano già le idee chiare sulle nomi- territorio della stessa e delle sue problematiche in ne, per cui per i nuovi arrivati non vi è stato spa- favore di tutti gli avvocati. Allo stesso tempo, è zio e tempo per ottenere consensi altrettanto stata valutata la necessità di aprire un tavolo di numerosi. Non è naturalmente il caso di parlare di confronto con il CNF onde fornire supporti, suggerimenti e consigli in merito ai numerosi regolamaggioranza ed opposizione. In maniera del tutto legittima, la maggioranza menti che dovranno essere emanati in base alle ha scelto tra i candidati, anche se sarebbe stato previsioni della L.P., anche per consentire all’opportuno che almeno la carica di coordinatore OUA d’assumere un ruolo propositivo sui provvedell’assemblea venisse affidata alla minoranza o dimenti che CNF e Ministero dovranno adottare. All’assemblea era presente il Presidente del comunque ad un non allineato con la presidenza. La macchina, comunque, si è messa in moto Consiglio dell’Ordine di Catania che, insieme ad e tutti sono animati da uguale volontà di dare il altri ordini, ha fondato un movimento denominato “23 ottobre”, data del primo incontro ufficiale. proprio contributo e rendersi utile. È stata l’occasione per chiedere delucidazioni In occasione del secondo incontro, tenutosi il 18 e 19 gennaio scorso, sono stati stilati i punti sul movimento e sul chiaro tentativo di delegittiprincipali sui quali l’OUA intende lavorare e con- mare l’O.U.A. Ne è seguito un comunicato con il frontarsi con urgenza con le forza politiche: la quale l’Organismo Unitario, seguendo il mandato razionalizzazione dell’amministrazione giudiziaria e le deliberazioni del Congresso Nazionale di e la riforma organica e condivisa della giustizia Bari, ha invitato gli ordini territoriali ad astenersi (penale e civile) per realizzare un’effettiva tutela dal porre in essere iniziative autonome che posdei cittadini (irrazionale revisione della geografia sano costituire messaggi di frazionamento nei giudiziaria, appello cassatorio e processo civile, confronti della politica e ha auspicato che tutte le guardia alta sulla reintroduzione di altre forme di componenti istituzionali e le Associazioni si impeobbligatorietà nei sistemi di mediazione, la gra- gnino per aprire una seria ed efficace interlocuvissima condizione carceraria, il nodo dell’arretra- zione con i partiti e gli schieramenti politici in vista della imminente competizione elettorale. to, ecc.). Si è discusso anche dello statuto, e in partiEvidenziata altresì la necessità di dare compiutezza alla riforma dell'ordinamento forense colare degli artt. 7 e 9, comma 4, relativamente al (anche nei regolamenti attuativi da varare nei versamento delle quote da parte degli ordini al prossimi mesi) secondo i deliberati assunti al fine di consentire all’OUA di far fronte alle spese Congresso di Bari e di rivisitare e discutere delle per il suo funzionamento. Vi è stato poi l’intervencondizioni generali dell'esercizio della pratica to del Presidente dalla cassa, avv. Bagnoli, al forense con particolare riferimento, vista la crisi quale il segretario generale ANF ha posto alcune economica, agli aspetti previdenziali e fiscale. Al domande, anche in merito alla eventuale ipotesi riguardo si è deliberato di organizzare un incontro di incremento dei contributi e circa le conseguenpubblico nelle prossime settimane con tutte le ze dell’ingresso di un grande numero di avvocati forze politiche, le associazioni e gli ordini territo- a seguito della introduzione della obbligatorietà della iscrizione alla cassa. riali. Infine, sono state formate le commissioni tra Sono state poi segnalate alcune problematiche in ordine alla polizza professionale (che cui quella relativa alla legge professionale, alla come è noto sarà obbligatoria per gli iscritti) e ad quale sono stati invitati a farvi parte anche sogalcune criticità inerenti la stessa, con particolare getti esterni all’OUA tra i quali le associazioni, riferimento ad alcune clausole, particolarmente nonché la Cassa e il CNF. Vi è grande fermento. Ma di tutto ciò e altro ancora Vi daremo notipericolose per gli avvocati, che le compagnie stanno inserendo nella polizze (claims made) e zie tempestivamente. *delegati OUA distretto Bari relative alla retroattività e/o ultrattività della coper-

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aderente all’ASTAF (Associazione Nazionale Stampa Forense) Direttore Editoriale Francesco Maione Direttore Responsabile Luigi Pansini Vice Direttore Giovanni Cavalli Hanno collaborato:

Alessandro Amendolara, Antonio Bellomo, Vincenzo Bonifacio, Leonardo Ciciolla, Simona De Napoli, Mariavalentina De Renzo, Ninni Giancaspro, Ernesto Mesto, Enrico Petrosillo, Michelangelo Rutigliano, Enzo Varricchio, Pierluigi Vulcano

Iscritto al n. 379 del Registro dei giornali e periodici del Tribunale di Bari giusto Decreto Presidenziale del 16 agosto 1969 Sindacato Avvocati: tel./fax 080 5798198 www.sindacatoavvocatibari.it info@sindacatoavvocatibari.it avv.maione@tiscali.it Realizzato presso: LEVANTE EDITORI srl - Via Napoli 35 - BARI

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dalla prima pagina

Un anno giudiziario di buone maniere

appena afferrato il microfono, tutti in piedi e solenne dichiarazione di apertura del nuovo anno giudiziario, con il via libera per il rinfresco di ringraziamento. Lo svolgimento dei lavori, a parte l’amarezza per non aver potuto svolgere il mio intervento, mi ha lasciato francamente interdetto, tanto da chiedermi se tutti noi, comprese le molteplici autorità istituzionali, ecclesiastiche, militari, e chi più ne ha più ne metta, fossimo chiamati a svolgere un ruolo di comparse o di semplice ornamento ad una di quelle fastidiose feste a cui si partecipa per cortesia, ma che non interessano neppure al “padrone di casa”. Tra l'incuriosito e l'indispettito ho voluto approfondire la mia conoscenza sulla manifestazione al fine di accertare se essa è lasciata alla libera organizzazione di chicchessia ovvero se vi fosse un protocollo da seguire. Ho avuto così modo di accertare che l'inaugurazione dell'anno giudiziario è un evento solenne, previsto per legge, il cui cerimoniale trova una puntuale regolamentazione in circolari del C.S.M.. Orbene, per l’anno in corso, il Consiglio Superiore della Magistratura, con circolare del nove gennaio, ritenendo che la cerimonia inaugurale, pur nella sua consueta solennità della forma, dovesse costituire un autentico momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di pacato confronto tra magistrati, avvocati ed esponenti delle istituzioni, raccomandava di assicurare un ampio dibattito, aperto ad un’ ampia partecipazione della società civile. Non solo, il C.S.M., addirittura, si preoccupava di indicare gli altri soggetti da ammettere a svolgere interventi, quali i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, delle Associazioni rappresentative dei Giudici Onorari e degli Avvocati, del personale amministrativo dell'Università e degli Enti Territoriali autonomi e di ogni altra associazione territoriale interessata ai problemi della giustizia. Ancora, per garantire un ordinato svolgimento dei lavori, la circolare richiamata, precisava che la cerimonia avrebbe dovuto avere inizio alle nove e concludersi alle tredici, che gli interventi andavano prenotati per tempo, non dovevano superare i cinque minuti e che andavano esplicitati i criteri di selezione degli stessi in caso di un sovrabbondante numero di prenotazioni. La Corte di Appello di Bari, evidentemente, rappresenta un caso a sè stante, considerato che tutte le direttive impartite dal C.S.M. sono state bellamente disattese. A questo punto, il mio stato d'animo cambia radicalmente, da quel leggero senso di mortificazione provato la mattina del ventisei per non aver potuto svolgere il mio intervento, pur prenotato con largo anticipo, si trasforma in sdegno ed indignazione. Perchè non è stato consentito a noi associazioni di Avvocati di partecipare attivamente al dibattito, considerato che la cerimonia si è conclusa con due ore di anticipo sull'orario stabilito? Perché tanta mancanza di garbo istituzionale? Perchè trasformare un'occasione di pubblico dibattito in una noiosa, ripetitiva ed inutile cerimonia? La risposta non può che essere individuata nella mancanza assoluta di qualsiasi stima e considerazione per l'Avvocatura da parte dell’attuale dirigenza della Corte di Appello, fondata sulla convinzione di essere unica colonna portante dell’amministrazione della giustizia, sola detentrice del sapere giuridico e portatrice della verità. Il Marchese del Grillo, avrebbe detto: "Perchè io sono io e voi non siete un c…. !". Tale mancanza di considerazione emerge, in modo grave ed insopportabile, ogni qualvolta vi sia l’esigenza di intervenire sull’ organizzazione ed il funzionamento degli uffici; essa è soddisfatta attraverso provvedimenti adottati senza alcuna consultazione con l’avvocatura e sempre in spregio ad essa. Trovano così spiegazione tutti quei divieti di accesso, divieti di transito e divieti di sosta che caratterizzano la nostra vita quotidiana all'interno del Palazzo di Giustizia. Trova così ragion d’essere l’Ufficio Unico di recente istituzione in Corte, che segue, a breve lasso di tempo, la medesima iniziativa fallita presso il Tribunale. Ma che fa? L’esperienza altrui non serve! Si mina l’efficienza del servizio? Poco importa, l’importante e fare “ammuina”. Gli avvocati subiscono disagi? E chi se ne “frega”. Ciò amareggia, e non poco, perché nello sfascio totale in cui versa l'amministrazione della giustizia, originato indiscutibilmente dalla mancanza di risorse umane, mezzi e strutture, l'unica via per salvare il salvabile, a tutela della dignità degli avvocati, dei magistrati e del personale amministrativo, sarebbe quella di far funzionare al meglio l’ esistente. Cosa possibile, come dimostrato dalle esperienze fatte in sedi evidentemente più illuminate, soltanto con una vera e sana collaborazione, basata sul reciproco rispetto, pur con la consapevolezza della diversità dei ruoli. Collaborazione mai negata dall'avvocatura, ma che molto spesso ha funzionato a senso unico. Buon anno giudiziario a voi tutti. Pierluigi VULCANO


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