Elezioni regionali Emilia-Romagna: istruzioni per i rappresentanti di lista

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Elezioni regionali 23 novembre 2014 Emilia-Romagna

Istruzioni per i rappresentanti di lista AVVERTENZE GENERALI La comunicazione dei nominativi dei rappresentanti di lista può essere fatta direttamente al Presidente di ciascun seggio elettorale, alle ore 16,00 di sabato 22 novembre 2014, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina di domenica 23 novembre 2014, dalle ore 6,00 alle ore 7,00. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00, di domenica 23 novembre 2014. Una volta chiusi i seggi, si procederà immediatamente alle operazioni di riscontro dei votanti ed allo spoglio delle schede. I rappresentanti di lista devono essere elettori della Regione, che sappiano leggere e scrivere. I rappresentanti di lista:  hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale;  possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;  possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti sulle finestre e agli accessi della sala delle votazioni. Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, sarà tenuto a pronunziarsi in via provvisoria su tutte le contestazioni sollevate in ordine alle operazioni elettorali e alla validità dei voti. Nel verbale dovrà farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano attribuiti o meno, e delle decisioni adottate dal Presidente.

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In proposito si raccomanda di mantenere, sinché possibile, un atteggiamento pacato e collaborativo, tenendo conto anche che il Presidente ha la possibilità di espellere coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, che sono soggetti, altresì, a sanzioni penali. Si consiglia, poi, di valutare in concreto l’opportunità di opporre reclami, ricordando, tuttavia, che solo in tal modo si può dar luogo ad un successivo riesame dei voti contestati da parte dell’Ufficio centrale. I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare - all’interno della sala delle votazioni - un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata. È bene osservare una certa cautela nel dialogare con elettori conosciuti, quando questi, come sovente accade, domandino delle indicazioni per il voto. È stabilito, infatti, il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale, nei giorni della votazione, entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Si rammenta che i rappresentanti di lista hanno diritto, per le funzioni prestate presso i seggi elettorali nelle giornate non lavorative o festive (sabato, domenica e lunedì), alla fruizione di riposi compensativi, da accordarsi, in linea di massima nei giorni immediatamente successivi, ovvero al pagamento della retribuzione corrispondente, la quale deve essere calcolata con riferimento alla giornata intera e non alla frazione di giorno impiegata dal lavoratore presso il seggio, e ciò a prescindere dalla disciplina contrattuale della retribuzione e del computo delle ferie. Per la fruizione dei predetti benefici occorre dare previa comunicazione al datore di lavoro della partecipazione alle operazioni elettorali e produrre successivamente l’apposita attestazione rilasciata dal Presidente del seggio.

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21 Norme per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Art. 10 Modalità di espressione di voto 1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda. 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. 3. Ciascun elettore può, a scelta: a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato. 4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

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Circa le modalità di espressione del voto, si applicano le disposizioni relative alle elezioni degli organi rappresentativi dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Si riportano, di seguito, alcuni fondamentali principi da tenere presenti nei casi dubbi: La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Sono nulli, tuttavia, i voti contenuti in schede “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto” Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Qualora fossero presenti due candidati con lo stesso cognome, l’elettore, nel dare la preferenza deve indicare cognome e nome del candidato. Indicando il solo cognome la preferenza non viene attribuita a nessuno dei due candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In altri termini, va attribuita primaria importanza al voto alla lista, con la conseguenza che la scheda non diventa nulla anche se la preferenza è data ad un candidato compreso in una lista diversa da quella votata. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

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Si può esprimere una preferenza per un uomo e per una donna scelti tra i candidati della lista votata. Nel caso di due preferenze per lo stesso genere (2 donne o 2 uomini) la seconda preferenza è annullata. In ogni caso, le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. La casistica giurisprudenziale offre qualche utile criterio di applicazione, che, tuttavia, lascia comunque spazio a interpretazioni di natura discrezionale.  Il principio secondo cui la validità del voto, seppure manifestato con modalità non corrispondenti a quelle prestabilite, va sempre affermata quando sia possibile desumere la volontà dell’elettore, salvo che dalla scheda non emerga in modo inoppugnabile l’intento di farsi riconoscere, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto (Cons. St., Sez. V, n. 853/1997).  Costituisce segno di riconoscimento, che comporta la nullità del voto, l’utilizzazione di una penna anziché della matita fornita dall’Ufficio elettorale di seggio (Cons. St., Sez. V, n. 610/1997).  Le norme che sanciscono la nullità del voto per inequivocabili segni di riconoscimento vanno interpretate anche in chiave soggettiva, con conseguente possibile salvezza del voto espresso in modo irregolare, nei limiti in cui siano logicamente ammissibili spiegazioni plausibili che consentano di escludere l’intenzione di infrangere le regole della segretezza (Cons. St., Sez. V, n. 457/1995).  Attesa l’esigenza primaria di tutela della validità dei voti, anche se provenienti da persone culturalmente meno dotate, la sanzione della nullità del voto si configura come un’ipotesi eccezionale, collegata alla sussistenza di inequivocabili segni di riconoscimento, da valutarsi, oltre che sotto il profilo oggettivo-fattuale, anche da un punto di vista oggettivopsicologico (TAR Catania, n. 216/1996).  Va data prevalenza all’espressione del voto sul rispetto della regola formale circa la modalità espressiva ogni qualvolta l’espressione del voto sia sicura nella sua essenza sostanziale, al di là di imperfezioni formali (TAR Molise, n. 175/1996).  In materia elettorale, un segno grafico può costituire indice di volontà dell’elettore di farsi riconoscere quando, per l’evidente mancanza di casualità e per l’estraneità alle modalità di espressione del voto, denoti un tale preordinato proposito; pertanto occorre valutare con estremo rigore, nel rispetto del dinamico principio del favor voti immanente in materia elettorale, fattispecie di tal genere, per non indulgere nell’attribuire indiscriminatamente a segni meramente casuali ed involontari ovvero privi di significato il valore di riconoscimento. Il segno apposto alla scheda al di fuori della effettiva espressione del voto può ipotizzarsi sia conseguenza di scarsa dimestichezza con la scrittura o di insicuri movimenti della mano ovvero di mero errore, ma non può costituire segno di riconoscimento tale da invalidare il voto di lista, bensì, tutt’al più, può farsi questione sull’efficacia del voto di preferenza (TAR Sicilia - Catania, n. 1015/1996).  Non comporta l’annullamento della scheda elettorale la ripetizione del nominativo del candidato sulla corrispondente scritta a stampa, non potendo essa essere interpretata come segno che faccia ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (TAR Calabria - Catanzaro, n. 397/1996).

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 La presenza di segni superflui, come una sottolineatura del nome del candidato, non è idonea ad inficiare la manifestazione del voto dell’elettore, non essendovi alcun elemento che possa suffragare un’interpretazione inoppugnabile nel senso di una sottesa ed intenzionale volontà dell’elettore di farsi individuare. La doppia sottolineatura, al contrario, non può essere considerata un segno grafico anomalo dovuto a scarsa dimestichezza dell’elettore con la scheda elettorale, ma una peculiare forma di evidenziazione del voto, idonea a costituire uno strumento di identificazione del votante (TAR Sicilia - Catania, n. 216/1996).  Le espressioni, parole, frasi diverse dal semplice segno, che eccedano lo scopo di indicare un determinato simbolo o una specifica candidatura, in quanto implicano la volontà dell’elettore di comunicare qualcosa di ulteriore e di diverso dalla propria scelta elettorale, costituiscono segno inequivocabile di riconoscimento, sufficiente ad invalidare il voto (TAR Lombardia - Milano, n. 1268/1995).  Nell’esercizio del voto di preferenza mediante un segno indecifrabile e chiaramente cancellato dall’elettore non può attribuirsi il significato di valida espressione del voto, posto che questa non deve essere equivoca o incerta (TAR Campania - Salerno, n. 128/1994).

***** Qualche ulteriore indicazione va data circa i casi - che anche nel recente passato hanno dato luogo a problemi - in cui si presenti un elettore fisicamente impedito. Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, coloro che siano affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune. Secondo una recente giurisprudenza, non può prestare opera di accompagnatore al voto assistito un candidato alle elezioni, considerato il suo qualificato interesse all’esito delle elezioni stesse. Quando l’impedimento non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico, attestante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. In caso di presentazione di certificato medico, il Presidente non potrà, in linea di massima, esimersi dall’ammettere l’elettore al voto assistito. Invece, nel caso in cui non venga prodotta da parte dell’elettore interessato l’apposita certificazione medica, spetterà al Presidente del seggio di valutare l’effettività dell’impedimento, salvo che nelle ipotesi previste di cecità, amputazione delle mani, paralisi, che per sé stesse consentono l’ammissione al voto assistito. Si è correttamente affermato in giurisprudenza che l’inidoneità a votare autonomamente si riscontra non solo allorché l’elettore non sia in grado di tracciare un segno grafico, ma anche allorché non abbia la capacità di ripiegare da solo la scheda per mantenere l’anonimato del proprio voto, ed abbia perciò necessità di avvalersi di un accompagnatore di fiducia per evitare di rendere di pubblico dominio il voto espresso. In quest’ottica, si è ammessa, ad esempio, l’assistenza al voto per colui che abbia subito la completa amputazione della mano destra. 6


Si può ricordare, ancora, che è stata considerata legittima l’ammissione al voto assistito di un elettore affetto da morbo di Parkinson. Nel caso di soggetto affetto da morbo di Down, non essendo tale anomalia di per sé impediente, si è ritenuto necessario che lo stato morboso sia tale, nello specifico momento, da rendere impossibile un’autonoma espressione del voto. Va escluso, infine, che possa essere ammesso al voto assistito l’elettore affetto da malattia che incide sulla sfera psichica, la quale inficia la stessa volontà del soggetto, che non può, quindi, essere sostituito da altri nell’espressione del voto.

Si ricorda che in nessun caso il voto dell’elettore fisicamente impedito così come di quello non deambulante, che ha diritto di assolvere alle relative formalità nelle speciali sezioni predisposte allo scopo - potrà essere raccolto, ad opera del Presidente o degli scrutatori o di altri, al di fuori della cabina elettorale. Anzi il Presidente che trascuri di far entrare l’elettore nella cabina o chiunque altro glielo impedisca, è punibile, ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 570 del 1960, con la reclusione da tre mesi ad un anno.

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 1- VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Il voto va alla lista del “Partito Democratico” e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI (art. 10, comma 3 della legge 23 luglio 2014, n. 21)

Allegato 2 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E <INCOERENTE> AL CANDIDATO PRESIDENTE Il voto va alla lista del “Partito Democratico”, voto di preferenza al candidato Verdi e al candidato Presidente “Rondoni” (art. 10, comma 3 della legge 23 luglio 2014, n. 21)

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 3 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Il voto va alla lista del “Partito Democratico” e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. Voto di preferenza al candidato Rossi della lista PD. (art. 10, comma 3 della legge 23 luglio 2014, n. 21)

Allegato 4 - VOTO VALIDO AL SOLO CANDIDATO PRESIDENTE Il voto va al candidato Presidente, Stefano BONACCINI (art. 10, comma 3 della legge 23 luglio 2014, n. 21)

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 5 - VOTO VALIDO AL SOLO CANDIDATO PRESIDENTE Il voto va al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. Nullo il voto per le liste provinciali. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68e art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Allegato 6 – VOTO VALIDO AL SOLO CANDIDATO PRESIDENTE Nullo il voto per le liste provinciali, perché l’elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista proporzionale prescelta. Il voto è invece univoco e quindi attribuibile per il candidato Presidente Stefano BONACCINI, collegato alle predette liste provinciali. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68e art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 2 comma1, ultimo periodo, legge n. 43/95 ).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 7 - VOTO VALIDO AL SOLO CANDIDATO PRESIDENTE Nullo il voto per le liste provinciali è valido il voto per il candidato Presidente, Stefano BONACCINI. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/60).

Allegato 8 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Rossi è candidato della lista del “Partito Democratico”. Il voto va alla lista del “Partito Democratico”, a Rossi, e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68, art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/60 e art. 10, comma 3 della Legge 23 luglio 2014, n. 21).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 9 - LA SCHEDA È NULLA La scheda è nulla perché la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati Presidente, ed in quanto il voto per la lista proporzionale non può avere valenza a sé stante. (art. 10, comma 3 della Legge 23 luglio 2014, n. 21).

Allegato 10 - VOTO NON VALIDO ALLE LISTE DEL “PROPORZIONALE” E VALIDO AL CANDIDATO PRESIDENTE Il voto è nullo per la lista proporzionale del “Partito Democratico” e di “NCD-UDC”, valido per il candidato Presidente, Stefano BONACCINI. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 11 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Rossi è candidato della lista del “Partito Democratico”. Valido il voto alla lista del “Partito Democratico”, a Rossi e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 57, secondo comma, D.P.R. n. 570/60).

Allegato 12 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Il voto va alla lista del “Partito Democratico”, e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. Il voto plurimo può considerarsi rafforzativo. (art. 1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968 n. 108 e art. 69, primo comma del D.P.R. n. 570/60).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 13 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Mazzanti è candidato nella lista proporzionale ed è il candidato Presidente collegato alla medesima lista. Valido il voto per la lista proporzionale, la preferenza per Mazzanti, ed il voto al candidato Presidente “Mazzanti”. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Allegato 14 - VOTO VALIDO AL CANDIDATO PRESIDENTE E NON VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” Mazzanti è candidato Presidente ma non è candidato nella lista proporzionale collegata. Valido il voto per il candidato Presidente “Mazzanti”; nullo il voto per la lista proporzionale. (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/60).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 15 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Rossi e Gialli sono candidati della lista del “Partito Democratico”. Valido il voto alla lista del “Partito Democratico”, a Rossi e al candidato Presidente “Rondoni”. Inefficace la preferenza a Gialli, perché dello stesso ‘genere’ di Rossi.

Allegato 16 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Piazza è candidato della lista “SEL” e Rossi della lista del “Partito Democratico”. Valido il voto alla lista del “Partito Democratico”, a Rossi e al candidato Presidente “Rondoni”. Inefficace la preferenza per Piazza. (art. 10, comma 3 della 23 luglio 2014, n. 21, art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 570/60).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 17 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Per l’impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche è valido il voto alla lista del “Partito Democratico”, nulla la preferenza, valido il voto al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. (art. 10, comma 3 della Legge 23 luglio 2014, n. 21).

Allegato 18 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Mario Verdi e Franco Gialli sono candidati della lista del “Partito Democratico”. Valido il voto alla lista del “Partito Democratico”, a Mario Verdi e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. Inefficace la preferenza per Gialli perché dello stesso ‘genere’ di Verdi. (art. 10, comma 2 della Legge 23 luglio 2014, n. 21).

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Modalità di espressione del voto – Fac-simili Allegato 19 - VOTO VALIDO ALLA LISTA “PROPORZIONALE” E AL CANDIDATO PRESIDENTE Mario Verdi e Anna Bianchi sono candidati della lista del “Partito Democratico”. Valido il voto alla lista del “Partito Democratico”, valido il voto di preferenza a Mario Verdi a Anna Bianchi e al candidato Presidente, Stefano BONACCINI. (art. 10, comma 2 della Legge 23 luglio 2014, n. 21).

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