Risposta a interrogazione scritta n. 174

Page 1

giunta regionale XI legislatura

Proposta n. 904 / 2022

PUNTO 10 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 07/06/2022 ESTRATTO DEL VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 92 / IIM del 07/06/2022 OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 174 del 18 Febbraio 2022 presentata dal Consigliere Giacomo POSSAMAI avente per oggetto "CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA. PER QUALE RAGIONE È STATA INTRODOTTA NEL BANDO UNA CLAUSOLA CHE ESCLUDE LE PERSONE CHE HANNO FATTO RICORSO A UN FINANZIAMENTO?".

Pagina 1 di 4


COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE Presidente Vicepresidente Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia Elisa De Berti Gianpaolo E. Bottacin Francesco Calzavara Federico Caner Cristiano Corazzari Elena Donazzan Manuela Lanzarin Roberto Marcato Lorenzo Traina

Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgr n. 92 / IIM del 07/06/2022

Pagina 2 di 4


XI Legislatura

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 174 del 18 Febbraio 2022 presentata dal Consigliere Giacomo POSSAMAI avente per oggetto "CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA. PER QUALE RAGIONE È STATA INTRODOTTA NEL BANDO UNA CLAUSOLA CHE ESCLUDE LE PERSONE CHE HANNO FATTO RICORSO A UN FINANZIAMENTO?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta: Per il bando in questione, le modalità di assegnazione dei contributi in argomento sono state determinate dalla Giunta regionale con DGR n. 840 del 19/6/2019, sentita la competente Commissione Consiliare (Deliberazione/CR n. 57 del 28/5/2019). Il bando e le FAQ pubblicate prima dell’apertura del bando chiariscono che il pagamento del sistema di accumulo deve esser sostenuto soltanto dal richiedente il contributo, non deve essere pertanto sostenuto da un soggetto diverso dal medesimo, nemmeno se appartenente al medesimo nucleo familiare, deve esser attestato da quietanze di pagamento (bonifici) intestate al medesimo, e deve esser sostenuto nei tempi previsti dal bando. Il sostenimento della spesa del sistema di accumulo direttamente da conto corrente della finanziaria non consente di rispettare le disposizioni del bando con riferimento al soggetto che sostiene la spesa ed alla documentazione obbligatoriamente prevista per la liquidazione del contributo: in questo caso infatti il pagamento viene sostenuto dalla finanziaria e non vengono prodotte quietanze di pagamento intestate al richiedente il contributo, a meno che il finanziamento stesso non sia stato interamente rimborsato dal richiedente il contributo entro i termini previsti dal bando. In presenza di contratti di finanziamento estinti dal richiedente entro i termini previsti dal bando, si è infatti provveduto a riconoscere ammissibile l’intera spesa sostenuta. La ratio del contributo in parola è infatti quella di ristorare il cittadino dalle spese dal medesimo direttamente già sostenute nel periodo previsto dal bando, escludendo ogni situazione che potesse costituire una indebita forma di arricchimento; viceversa, riconoscendo ammissibili le spese pagate dal conto corrente intestato alla finanziaria e non anche dal richiedente il contributo, si sarebbe riconosciuto un contributo “a fondo perduto” ad un soggetto che, al momento della liquidazione, avrebbe sostenuto solo una parte -anche potenzialmente minima- della spesa totale, equivalente ad una o più rate. Si consideri infatti che i contratti di finanziamento prevedono un piano di rimborso su un arco temporale ben più esteso rispetto ai termini previsti dal bando (prevalentemente prevedono 120 rate da rimborsare in 10 anni).

LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; DELIBERA 1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto; 2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

Dgr n. 92 / IIM del 07/06/2022

Pagina 3 di 4


IL VERBALIZZANTE Segretario della Giunta Regionale f.to - Dott. Lorenzo Traina -

Dgr n. 92 / IIM del 07/06/2022

Pagina 4 di 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.