Conoscere per cambiare

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ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI POTENZA

CONOSCERE PER CAMBIARE Opuscolo informativo

I testi sono stati curati dalla socia dott. Blasucci Marilena per conto dell’Associazione Dopo di Noi


Indice 1)L’ Associazione Dopo di Noi • La famiglia del disabile • Il Progetto dell’Associazione 3)Dall’ICDH all’ICF 4) La prevenzione 5) La legge 104\92 6) L’inserimento scolastico 7) Le barriere architettoniche 8) Il lavoro per le persone disabili • la legge 68\99 • la LR 28\2001 9)La L R38\84 10) La LR 7\99 e la LR 6\2000 11)Le patenti speciali e le agevolazioni per l’acquisto di un’autovettura 12) La domotica al servizio delle persone disabili • Esempi di case alloggio domotiche • L’ATER di Potenza a favore delle persone disabili 13)Il tempo libero e le vacanze 14)I servizi nella città di Potenza 15)Le Associazioni che si occupano di handicap Prov PZ Prov MT


ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI L’Associazione Dopo di Noi è nata a Potenza il 1\6\07 per volere di un gruppo di genitori e familiari di persone disabili gravi e adulte e comprende anche altre persone che hanno scelto di impegnarsi in questo campo Fine ultimo dell’Associazione “Dopo di Noi” è quello di costituire una casa alloggio che accolga dignitosamente tutti i congiunti disabili allorché i genitori e\o altri familiari non saranno più in grado di assisterli, o saranno impossibilitati. L’Associazione è nata per promuovere azioni atte a superare gli ostacoli ad una piena cittadinanza sociale per tutte le persone disabili ed in tutte le fasi della vita, cercando di evitare l’isolamento a cui vanno incontro soprattutto le persone con disabilità grave e di conseguenza le famiglie. Questo traguardo prevede varie tappe, e l’Associazione Dopo di Noi, si propone: -la promozione della associazione e dei suoi scopi per consolidarla e farla conoscere, soprattutto dal mondo giovanile che può diventare una valida risorsa; -l’ attivazione di percorsi comuni, e di collaborazione con altre Associazioni del territorio regionale ed extra regionale; -l’ informazione su leggi regionali e nazionali, su attività svolte in regione, a favore delle persone con disabilità; -la ricerca di collaborazione tra l’ Associazione Dopo di Noi ed altri Enti presenti in regione, con le istituzioni pubbliche e con tutti quelli che vogliono rendere meno difficile la vita di persone handicappate. In questi 3 anni l’Associazione ha attivato vari rapporti con le istituzioni pubbliche, per cercare di rendere effettivo il progetto; non sempre le istanze dell’Associazione sono state recepite appieno, forse sono state sottovalutate e sminuite. Comunque l’Associazione Dopo di Noi si è impegnata in varie attività per farsi conoscere nel territorio e cercare di mobilitare altre forze a sostegno del progetto di casa alloggio. •

Giugno 08 Convegno di presentazione dell’ Associazione Dopo di Noi dal titolo

“Disabilità:famiglie ed integrazione” in cui si presentava l’ Associazione ed il suo progetto. In questo convegno sono intervenuti l’Assessore Comunale ai Servizi Sociali, il presidente AIAS di Potenza, (unica realtà riabilitativa) e il presidente dell’ATER con cui si ipotizza un progetto di casa domotica. •

Febbraio-Giugno 09 Rassegna cinematografica “Arte e Disabilità” film sulle tematiche

dell’handicap in collaborazione con la Biblioteca Provinciale. •

Giugno 09 Spettacolo Teatrale “Arte e Disabilità” con la partecipazione di ragazzi disabili in

collaborazione con il gruppo teatrale “La Macchietta Romana”.

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Dicembre 09-Maggio 10 Partecipazione al progetto “Uniti Nella Diversità” ciclo di incontri a

sostegno di 10 famiglie dell’Associazione Dopo di Noi tenuti dagli esperti in mediazione sistemica della Coop. Soc. IMES •

Gennaio 10 Calendario “Uniti nella Diversità” anno 2010 con i disegni dei ragazzi disabili.

Giugno 10 Convegno con la Fondazione Dopo di Noi di Roma e la coop IMES sul lavoro svolto

dalle famiglie. •

Gennaio 11 Calendario “Impegno continuo” con le locandine degli eventi svolti e foto dei

ragazzi. L’Associazione Dopo di Noi è in stretto contatto con l’ ATER di Potenza che nell'ambito dell' intervento costruttivo dei 100 alloggi in fase di prossima canterizzazione a Bucaletto, ha costruito in funzione dei bisogni manifestati " dal mondo associativo comunemente detto del "Dopo di Noi" una residenza protetta di circa 250 mq finalizzata ad accogliere circa 7-8 persone con gravissime disabilità. Si tratta di una casa famiglia, dotata di tutti i dispositivi domotici e le attrezzature necessarie affinché questi ragazzi, tutti con gravissime disabilità ma ricchi di entusiasmo e voglia di vivere, potranno condurre una vita autonoma di comunità quando fra mille anni, i loro genitori non e saranno più. È stata dunque sperimentata una forma di impegno che non può rimanere isolato e che ATER Potenza intende replicare. Alla fine del 2009 l’Associazione Dopo di Noi ha stretto un patto di collaborazione con la Fondazione AVISPER per collaborare alla realizzazione del progetto.

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LA FAMIGLIA DEL DISABILE . L'ottica sistemica, se viene utilizzata come modello di osservazione e come approccio operativo in contesti non solo terapeutici, può fornire validi strumenti di intervento. Quest’ottica pone al centro dell'intervento la famiglia vista come un sistema aperto, i cui membri, interagendo, influenzano e sono influenzati, modificano e sono modificati, in un continuo scambio circolare, il sistema familiare innesca questo "movimento" con tutti i sistemi con cui entra in contatto. La famiglia, viene messa a dura prova dalla disabilità di uno dei suoi componenti, nondimeno tenta di ricreare al suo interno un equilibrio per affrontare un problema che coinvolge tutta la famiglia. sempre di più con la crescita della persona disabile e delle sue esigenze. Infatti se per un figlio normale l’autonomia cresce col crescere dell’età ciò è inversamente proporzionale per un ragazzo\a disabile grave le esigenze di accudimento si moltiplicano con l’ avanzare dell’età, modificando tutto il sistema familiare. La famiglia di una persona disabile e soprattutto grave, sarà sempre caratterizzata da una grande fragilità e solitudine ed una straordinaria forza e presenza che può sembrare quasi ossessiva ma che sottende la richiesta di essere accolta come sistema. Il sistema famiglia ha bisogno di un grande sostegno in questi primi tempi, ha necessità di essere accettata, rassicurata, non colpevolizzata ed infine, ma non meno importante, informata correttamente e con tatto sulle varie problematiche. La prime due richieste di una famiglia con una persona disabile, sono: di capire l’ accaduto, quali sono i miglioramenti o i progetti possibili o ancora meglio se c’è una soluzione chiara, di poter partecipare alla vita sociale. La seconda importante richiesta è di poter partecipare alle tappe di crescita del figlio, di non essere esclusa, di non dover delegarne la crescita solo alle varie strutture mediche, riabilitative ed in un secondo momento scolastiche e sociali. I genitori e poi i fratelli e sorelle saranno alle prese costantemente con problemi che modificheranno in parte la loro vita: barriere architettoniche, spostamenti per le cure, lungaggini burocratiche per avere sussidi, assistenza e\o ausili, ascoltare queste richieste e rispondere renderà più unita la famiglia che saprà accettare e convivere con problemi anche pesanti e creerà i presupposti per scelte consapevoli anche se gravose. Al contrario la famiglia non ascoltata e non aiutata tenderà a delegare il figlio alle strutture e a lungo andare si ricompatterà escludendolo dalla vita familiare, anche se non sempre fisicamente, oppure in alternativa non avrà altri obiettivi che l’accudimento del ragazzo\a disabile. La famiglia e il contesto istituzionale e\o sociale possono essere rappresentati come sistemi aperti, i cui componenti, interagendo, influenzano e sono influenzati. Questi 2 sistemi diversi e con diverse esigenze devono, nonostante tutto comunicare tra loro e tentare di comprendersi, poi unire le forze per un progetto che deve essere avvertito da entrambi come comune. Lavorare su uno stesso terreno comporta uno sforzo non facile dal punto di vista della comunicazione e dell’ascolto, è come se ciascun sistema dovesse “uscire” dal suo territorio, e incontrandosi in un territorio neutrale, che deve diventare comune , dove poter mettere in atto azioni funzionali ad un progetto efficace per entrambi i sistemi. 3


Le famiglie sono sempre portatrici di saperi e buone prassi che hanno dovuto giocoforza imparare negli anni e le associazioni di volontariato che gruppi di famiglie costituiscono, rispondono a 2 esigenze importanti: riconoscersi con uno stesso problema, non sentirsi isolate, imparare a districarsi nei meandri della burocrazia, dei contatti, richiedere servizi e politiche più efficaci. La condivisione di questi saperi con i contesti sociali e\o istituzionali, per la ricerca delle soluzioni migliori, è auspicabile, ed ancora una volta tutto si gioca nell’interazione tra due sistemi, che con un ascolto e una comunicazione efficace chiara, devono poter superare la paura della perdita della propria identità. Ma perché il sistema famiglia e il sistema istituzione devono cercare di collaborare? Una risposta potrebbe essere che è nell’interesse di ciascuno dei due farlo. I contesti istituzionali sono sempre più chiamati ad occuparsi di questa esigenza che è di moltissime famiglie, che sono supportate anche da cittadini sensibili, fondazioni. Le famiglie d’altra parte, vogliono poter essere partecipi perché è in

gioco il futuro del figlio per

il quale hanno sempre cercato le migliori possibilità. Prima ancora di considerare le possibilità “esterne”, nella famiglia ci si interroga sulla possibilità di mantenere il disabile all’interno delle relazioni familiari primarie; in questo caso entrano in gioco i fratelli (laddove presenti), e il “progetto assistenziale” che i genitori pensano di poter caricare su di essi. Ma solitamente i genitori evitano di coinvolgere i fratelli\sorelle in prima persona e di responsabilizzarli, così come lo sono stati loro. Nasce così nella mente dei genitori il sogno di una casa in cui il figlio potrà vivere con dignità e accudito e parole come “comunità", “casa alloggio” “fondazione” assumono valenze più pragmatiche, meno ideologiche. Può sembrare che le famiglie non sappiano essere pazienti e vogliano “tutto subito e fatto anche bene” ma può essere comprensibile il desiderio di veder realizzato il progetto in tempi ragionevoli. Nella costituzione di un “dopo di noi”, c’è sempre anche un “insieme a noi” dove genitori e figlio possono vivere periodi insieme, in un ambiente diverso dalla propria abitazione, in modo tale da sperimentare gradualmente il distacco che potrà avvenire anche vario tempo dopo. Molte case alloggio, e anche quella progettata dall’Associazione, prevedono un’accoglienza anche temporanea che porterà poi alla residenzialità completa, ma hanno previsto un tipo di accoglienza “a termine” per i disabili che temporaneamente hanno bisogno di essere ospitati in una struttura. Il progetto dell’Associazione “Dopo di Noi” è quello di creare una casa per le persone disabili adulte. L’apertura di una struttura così complessa ma così necessaria deve essere il punto di incontro tra le famiglie che hanno necessità di sapere che i loro figli, fratelli, anche un domani vivranno dignitosamente, e il contesto istituzionale che pur facendo i conti con le risorse, deve ascoltare e dare risposte efficaci a cittadini impegnati giornalmente a lottare per i figli e i fratelli.

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IL PROGETTO L’Associazione Dopo di Noi ha immaginato un progetto di massima per la Casa alloggio, pensando alle persone che dovranno utilizzarla e cercando di mantenere intatta la loro dignità. Il progetto si articola in tre spazi tra loro distinti ma facenti parte di un sistema unico. •

La Comunità Alloggio,

per quattro disabili adulti che alloggiano in maniera stabile; per tre disabili maggiorenni temporaneamente privi d'assistenza che alloggiano per brevi periodi. Nella Casa l’ assistenza verrà effettuata 24 su 24 e comprenderà tutte le attività quotidiane. Le Attività della Casa Gli ospiti della Casa, sia quelli fissi che quelli temporanei, parteciperanno ad attività che dovranno tenere conto delle loro potenzialità e potranno anche essere diversificate. L’Associazione si avvarrà di volontari singoli e o Associazioni che vorranno condividere il progetto. •

Il

Centro di Ascolto

offrirà ascolto telefonico da parte di un operatore competente, inoltre le persone disabili, le loro famiglie, potranno trovare un front-office per tutte le informazioni su problematiche legate all’handicap. Il Centro fornirà la consulenza di un legale e supporto psicologico. •

Il

Centro di Documentazione

sarà attivato un Centro di Documentazione sempre aggiornato su leggi, attività presenti in regione e sul territorio nazionale ed europeo.

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DALL’ICDH ALL’ICF

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato nel 2001 uno strumento di classificazione che analizza e descrive la disabilità come esperienza umana che tutti possono sperimentare. Tale strumento, denominato ICF, propone un approccio all’individuo normodotato e diversamente abile dalla portata innovativa e multidisciplinare. Le Classificazioni Internazionali elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ICD e ICIDH A partire dalla seconda metà del secolo scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato differenti strumenti di classificazione inerenti l’osservazione e l’analisi delle patologie organiche, psichiche e comportamentali delle popolazioni, al fine di migliorare la qualità della diagnosi di tali patologie. La prima classificazione elaborata dall’OMS, “La Classificazione Internazionale delle malattie” (ICD, 1970) risponde all’esigenza di cogliere la causa delle patologie, fornendo per ogni sindrome e disturbo una descrizione delle principali caratteristiche cliniche ed indicazioni diagnostiche. EZIOLOGIA PATOLOGIA MANIFESTAZIONE CLINICA L’ICD rivela ben presto vari limiti di applicazione e ciò induce l’OMS ad elaborare un nuovo manuale di classificazione, in grado di focalizzare l’attenzione non solo sulla causa delle patologie, ma anche sulle loro conseguenze: “la Classificazione Internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap” (ICIDH, 1980). L’ICIDH non coglie la causa della patologia, ma l’importanza e l’influenza che il contesto ambientale esercita sullo stato di salute delle popolazioni. Con l’ICIDH non si parte più dal concetto di malattia inteso come menomazione, ma dal concetto di salute, inteso come benessere fisico, mentale, relazionale e sociale che riguarda l’individuo, la sua globalità e l’interazione con l’ambiente.* L’ICIDH è caratterizzato da tre componenti fondamentali, attraverso le quali vengono analizzate a valutate le conseguenze delle malattie: - la menomazione, come danno organico e/o funzionale; - la disabilità, come perdita di capacità operative subentrate nella persona a causa della menomazione; - svantaggio (handicap), come difficoltà che l’individuo incontra nell’ambiente circostante a causa della menomazione.

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MALATTIA O DISTURBO --> MENOMAZIONI --> DISABILITA’ --> HANDICAP La presenza di limiti concettuali insiti nella classificazione ICIDH ha portato l’OMS ad elaborare un’ulteriore strumento, “La Classificazione Internazionale del funzionamento e delle disabilità" (ICIDH-2, 1999), che rappresenta l’embrione del modello concettuale che sarà sviluppato nell’ultima classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “La Classificazione Internazionale del funzionamento,disabilità e salute (ICF, 2001). La Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF, 2001) Il 22 maggio 2001 L’Organizzazione Mondiale della Sanità perviene alla stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall’approccio universale: “La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, denominato ICF.

Cos’è l’ICF e Aspetti innovativi della classificazione ICF L’ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l’individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. L’ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute degli individui ponendo la correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. L’analisi delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta a evidenziare non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro vita. Il concetto di disabilità introduce ulteriori elementi che evidenziano la valenza innovativa della classificazione: - universalismo; - approccio integrato; - modello multidimensionale del funzionamento e della disabilità.

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L’applicazione universale dell’ICF emerge nella misura in cui la disabilità non viene considerata un problema di un gruppo minoritario all’interno di una comunità, ma un’esperienza che tutti, nell’arco della vita, possono sperimentare. L’OMS, attraverso l’ICF, propone un modello di disabilità universale, applicabile a qualsiasi persona, normodotata o diversamente abile. L’approccio integrato della classificazione si esprime tramite l’analisi dettagliata di tutte le dimensioni esistenziali dell’individuo, poste sullo stesso piano, senza distinzioni sulle possibili cause. Il concetto di disabilità vuole essere un concetto inserito in un continuum multidimensionale. Ognuno di noi può trovarsi in un contesto ambientale precario e ciò può causare disabilità. E’ in tale ambito che l’ICF si pone come classificatore della salute, prendendo in considerazione gli aspetti sociali della disabilità: se, ad esempio, una persona ha difficoltà in ambito lavorativo, ha poca importanza se la causa del suo disagio è di natura fisica, psichica o sensoriale. Ciò che importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di servizi significativi che riducano la disabilità Scopi dell’ICF L’ICF, adottando approcci di tipo universale e multidisciplinare, può essere utilizzata in discipline e settori diversi. I suoi scopi principali sono - fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle condizioni, conseguenze e cause determinanti ad essa correlate; - stabilire un linguaggio standard ed univoco per la descrizione della salute delle popolazioni allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi utilizzatori, tra cui operatori sanitari, ricercatori, esponenti politici e la popolazione, incluse le persone con disabilità; - rendere possibile il confronto fra i dati relativi allo stato di salute delle popolazioni raccolti in Paesi diversi in momenti differenti; - fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari. L’utilizzazione dell’ICF non solo consente di reperire informazioni sulla mortalità delle popolazioni, sulla morbilità, sugli esiti non fatali delle malattie e di comparare dati sulle condizioni di salute di una popolazione in momenti diversi e tra differenti popolazioni, ma anche di favorire interventi in campo socio-sanitario in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. .

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LA PREVENZIONE Cos'è la prevenzione Il termine prevenzione - come il verbo prevenire - ha due significati; il primo, quello che verrà preso in considerazione, riguarda le possibilità di avere ipotesi che anticipino un evento dannoso, evitando che possa accadere; ma vi è anche un altro significato che collega questo con un altro termine, d’abitudine non usato con un senso positivo: pregiudizio. In qualche modo la prevenzione utilizza una visione che non è ancora conosciuta e che viene vista come negativa, e cerca di evitare che si realizzi. Prevenzione può essere quindi collegata a una considerazione negativa di quello che potrebbe avvenire se ….Ma, non essendo ancora conosciuto l’evento, può contenere qualche dubbio di eccesso. Difatti, gli eccessi di prevenzione sono rischi. Prevenzione della disabilità Vi è un collegamento fra prevenzione ed epidemiologia. Questa è una branca della scienza che studia la prevalenza o l’incidenza di una malattia o di una disabilità in una popolazione allargata, cercando di evidenziare il numero di nuovi casi in un tempo definito. La finalità dell’epidemiologia può essere descrittiva, e allora è limitata alla valutazione della frequenza; oppure può essere una epidemiologia analitica, alla ricerca delle cause; ed è importante capire come una mappa epidemiologica possa cambiare rapidamente per eventi calamitosi. Di prevenzione si parla con tre livelli: •

la prevenzione primaria, che comprende le azioni destinate a diminuire l’incidenza di una disabilità su una popolazione, riducendo il rischio al suo nascere;

una prevenzione secondaria che riguarda le azioni utili per ridurre la densità e la gravità della disabilità,

una prevenzione terziaria che comprende le azioni utili per diminuire il prevalere delle incapacità croniche in una popolazione, riducendo al minimo le invalidità funzionali e realizzando progetti di riadattamento.

Per questo possiamo immaginare che vi siano diversi momenti interessanti per la prevenzione. A grandi linee possiamo individuarne due, perché due sono i momenti dell’insorgenza della disabilità: il primo è dalla nascita, e quindi vanno considerate tutte le azioni che permettono i livelli di prevenzione alla nascita; il secondo è da trauma.

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CONCEPIMENTO Ogni anno nascono nel nostro paese circa 35.000 bambini con deficit ed altrettanti lo diventeranno negli anni successivi. Occorre dunque informare le giovani coppie sui fattori di rischio e su come prevenirli. Il gruppo sanguigno o fattore Rh dovrebbe essere conosciuto per qualsivoglia incidente. Nell’ambito della prevenzione, questo dato serve per identificare in tempo una eventuale incompatibilità materno-fetale che può portare danni al nascituro. E’ bene essere consapevoli di altre malattie ereditarie quali distrofie muscolari, emofilie, anemia mediterranea, in questi casi si può essere portatori sani ed esiste la probabilità di trasmettere la malattia. Per le ragazze vi è una prevenzione della disabilità che inizia addirittura dall'infanzia dei futuri genitori: è essenziale sapere se si è avuto la rosolia o se sia stata praticata la vaccinazione contro questa malattia. Essa infatti, senza immunizzazione secondaria all'avvenuta malattia o alla vaccinazione, può colpire durante la gravidanza, procurando danni assai gravi al nascituro, come sordità, cecità, ritardo mentale.

Durante la gravidanza Durante questo periodo così delicato, è opportuno osservare alcune semplici attenzioni per ridurre ogni tipo di rischio. •

Evitare ambienti di lavoro che mettano la gestante nelle condizioni di respirare, ingerire o avere a contatto della cute sostanze pericolose per la madre o il nascituro.

Non prendere farmaci, se non indispensabili, e soprattutto non assumere psicofarmaci (antidepressivi, ansiolitici, ecc.).

Nei primi mesi, evitare radiografie per accertare fratture o altre patologie.

Ridurre al minimo l'assunzione di alcool e fumo e soprattutto non assumere droghe di nessun tipo.

Non sottoporsi a sforzi troppo intensi o prolungati.

In caso di gravidanze a rischio occorre effettuare, oltre agli esami e controlli di routine, amniocentesi, analisi del sangue fetale o dei villi coriali, a seconda dei casi. Gravidanze a rischio possono essere considerate le seguenti situazioni: •

donne con più di 40 anni,

donne che hanno già avuto un figlio con danni genetici (per esempio trisoma 21, o sindrome di Down), 10


donne che - senza traumi o malformazioni dell'apparato riproduttivo - hanno avuto due o più aborti spontanei.

Gli esami, facili da effettuarsi in ambiente tecnicamente corretto, non devono indurre automaticamente un rifiuto della diversità nel caso si evidenzino patologie che provocano disabilità, ma offrono alla donna e alla coppia la possibilità di essere informati. Se il bambino non avrà danni evidenti la gravidanza potrà procedere con maggiore tranquillità; se invece si riscontrerà una patologia, la donna e la coppia - informati e sostenuti psicologicamente potranno decidere coerentemente se continuare una gravidanza responsabile. L'importante è conoscere per decidere.

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LEGGE QUADRO104\92 "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE. " La Legge 104\92 è definita "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Conoscere a fondo questa Legge è fondamentale per capire i diritti, i doveri e come ed i comportamenti in tutti quei casi in cui la disabilità e l’invalidità entrino a far parte della vita. La legge prende in considerazione materie come scuola, lavoro, barriere architettoniche, trasporti, permessi per i lavoratori, accertamenti d’invalidità civile, ecc. che erano regolati da singole leggi, per dare un assetto globale, ed un’articolazione unitaria a tutta la materia. Secondo la legge 104\92 1.

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,

stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP La legge 104\92 esplicita nell’articolo 3 con i suoi commi la definizione di persona handicappata diversificando tra handicap grave o meno, quindi l’art. 3, comma 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione", mentre con il comma 3 dello stesso articolo definisce “la situazione di gravità “ che sussiste … “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,…” La situazione di gravità da diritto al disabile e a chi lo assiste dei benefici ulteriori. E la priorità nei servizi. 1) Benefici per le diverse condizione riconosciute: •

Persona riconosciuta handicappata, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità

inscritta alla I, II o III tabella A della Legge 648/50, assunta in enti pubblici Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92)

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Persona riconosciuta handicappata, che deve sostenere esami pubblici o di abilitazione

alle professioni Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92) •

Persona riconosciuta handicappata per ridotte capacità motorie permanenti o affetta

da pluriamputazioni; persona riconosciuta handicappata per handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento come invalido civile Può usufruire dell'acquisto di veicoli ad I.V.A. agevolata (4% anziché 20%) e può essere esente dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000) •

Persona riconosciuta handicappata con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva

o del linguaggio che limitano l'autosufficienza e l'integrazione Può usufruire dell'I.V.A. agevolata per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998) 2) Benefici per la condizione di gravità di cui alcuni sono destinati ai genitori della persona handicappata, altri agli handicappati adulti. Persona riconosciuta handicappata in situazione grave in caso di minore La lavoratrice madre o, in alternativa, padre, anche adottivi, possono ottenere un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7 della Legge 1204/71). Oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del minore (art. 33, comma 1, della Legge 104/92). Chiunque assista un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire delle seguenti agevolazioni: tre giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta (art. 33 della Legge 104/92) In caso di maggiore età La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più

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vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Usufruisce inoltre della deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% o 10% del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità .

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L’ INSERIMENTO SCOLASTICO La legge 104\92 si occupa dell’integrazione scolastica, dall’art.12 all’art.16. Nei primi 4 commi l’articolo 12 recita: 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l'inserimento negli asili nido. 2. É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. Vediamo in concreto come si procede per avere le agevolazioni ATTESTAZIONE DI ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 I bambini con disabilità possono essere, su richiesta della famiglia, certificati come alunni in situazione di handicap ai sensi della L. 104/92. E’ bene procedere a richiedere tale riconoscimento, prima che la scuola inizi, accertandosi anche se se esistono o meno le condizioni per ottenere anche la connotazione di gravità (art. 3 comma 3) e di consegnare formalmente tale certificazione alla scuola. La certificazione è utile anche per rendere esigibili i fondamentali diritti per la piena inclusione scolastica. Il certificato si può anche consegnare ad anno scolastico iniziato. Quando la certificazione non è stata fatta prima dell’inizio dell’anno scolastico, su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, si avvia la valutazione da parte dell’Unità Multidisciplinare, richiedendo alla scuola una relazione dei problemi evidenziati. La certificazione 15


redatta viene consegnata dall’Unità multidisciplinare alla famiglia affinché la trasmetta alla scuola. Tempistica: la certificazione deve avvenire in “tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta” (art. 2 D.P.C.M. 185/2006). LA DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) E IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) Dopo la certificazione dello stato di handicap(con o senza gravità) ai sensi della L. 104/92, deve essere redatta la Diagnosi Funzionale, comprendente anche il Profilo Dinamico Funzionale, da parte dell’unità multidisciplinare territoriale, affiancata da un esperto di pedagogia speciale designato dall’ufficio scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale, secondo la strutturazione territoriale, ed in collaborazione con la scuola e la famiglia. La Diagnosi Funzionale permette di evidenziare non solo il tipo di deficit ma anche le potenzialità di ciascun alunno con disabilità, unitamente alle previsioni degli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine. Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la Diagnosi Funzionale deve essere riconsiderata in relazione all’evoluzione dell’alunno.. Tempistica: la Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la redazione del P.E.I., cioè entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno). Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui si dovesse registrare che ciò non avvenga nei modi e nei tempi indicati o i documenti non siano coerenti con l’effettiva situazione e necessità dell’alunno si potrà procedere come segue: 1) diffida a tutti i soggetti istituzionali competenti dal continuare ad essere inerti circa la diagnosi funzionale (nel caso di mancata redazione della stessa); 2) mancata sottoscrizione della diagnosi funzionale e richiesta di revisione della stessa a tutti i soggetti istituzionali competenti.

IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE (PEI) Il PEI - Progetto Educativo Individuale è il progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità. La sua redazione spetta al GLH.O,(Gruppi di Lavoro per l’Handicap) composto da: gli insegnanti del consiglio della classe frequentata dall’alunno, l’insegnante di sostegno (se già assegnato), i genitori, l’assistente all’autonomia e la comunicazione (se presente/assegnato) e gli operatori del 16


distretto socio sanitario che ha in carico l’alunno. Nel caso del passaggio da un grado di scuola all’altro, il Dirigente Scolastico deve prendere accordi con la scuola che successivamente accoglierà l’alunno per garantire la continuità e la presa in carico (trasferendo anche i relativi fascicoli). In questo caso il PEI deve essere realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente. Tempistica: il PEI deve essere redatto entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno). N.B. Ricordiamo che le famiglie degli alunni con disabilità, oltre ad essere coinvolte nella stesura del PEI, devono sottoscriverlo e riceverne copia. Cosa fare nel caso di violazioni? Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché individui le responsabilità e risolva il problema. PEI differenziato Per alcuni alunni con disabilità è possibile prevedere un PEI differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. In tal caso, l’alunno con disabilità sarà sottoposto, durante gli esami conclusivi del ciclo scolastico, a prove differenziate. E’ importante sapere, a questo proposito, che nel caso di esami conclusivi del I ciclo scolastico (scuola elementare e media) le prove differenziate, superate positivamente, potranno portare anche al riconoscimento del diploma di licenza media, mentre nel caso di esami conclusivi del II ciclo scolastico (scuola superiore), le prove differenziate consentiranno all’alunno di ricevere solo un attestato dei crediti formativi acquisiti. PEI per obiettivi minimi (solo per le scuole secondarie di II grado) E’ possibile prevedere che l’alunno acquisisca gli stessi contenuti previsti dai programmi ministeriali, anche se in maniera semplificata. In tal caso l’alunno avrà la possibilità, comunque, di sostenere prove equipollenti (non differenziate!), che gli permettano di avere modalità più agevoli (per es.utilizzo del sistema di videoscrittura) e tempi più lunghi oppure una diversa struttura dei quesiti e dei compiti sui contenuti dei programmi comunque svolti (per es. quesiti a risposte multiple). Qualora il Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissando un termine per esprimere un formale assenso. In caso di diniego da parte della famiglia, l’alunno può non essere considerato in situazione di handicap (ai sensi della L. 104/92) ai soli fini della valutazione.

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LA FORMAZIONE DELLE CLASSI Una volta ricevute tutte le iscrizioni degli alunni (presentate di regola prima dell’inizio della primavera antecedente l’anno scolastico), l’istituto scolastico deve procedere alla formazione le classi. A tal fine, bisogna tenere conto di quanto previsto dal D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l’indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni. Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui si dovesse registrare una formazione della classe che non sia rispettosa di quanto sopra la famiglia può inoltrare una diffida al Dirigente Scolastico dell’Istituto, invitandolo ad osservare le prescrizioni ministeriali.. E' possibile ottenere lo sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine di scuola frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni a non più di 20, elevabile al massimo a 22, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 . A tal fine, il Dirigente Scolastico deve provvedere a inviare la richiesta di sdoppiamento all'Ufficio Scolastico Regionale che risponderà entro il 30 luglio. Va anche tenuto presente che dopo il 31 agosto la composizione di una classe non può più essere modificata. ASSEGNAZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO Sulla base delle iscrizioni nella propria scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere al CSA (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi) l’assegnazione complessiva per il proprio istituto di un adeguato numero di insegnanti di sostegno, in base a quanto emerso per gli alunni con disabilità dalla diagnosi funzionale e da un primo embrionale PEI. Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, dopo aver ricevuto la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il GLH.i (composto da dirigente, insegnanti di sostegno, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli operatori socio-sanitari e degli alunni – nella scuola superiore) alla ripartizione di tali risorse. Ricordiamo che, nel caso non l’abbiano già fatto, i Dirigenti Scolastici debbono immediatamente avanzare richiesta di deroghe per i casi certificati in situazione di gravita (ai sensi dell'articolo 3, 18


comma 3 della Legge 104/92), secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 78/10 (Manovra Finanziaria Correttiva) che ha confermato quanto previsto dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 80/2010. Cosa fare in caso di violazioni? Se l’insegnante di sostegno non viene assegnato o se le ore sono insufficienti la famiglia, non appena a conoscenza di quanto assegnato, può presentare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) avverso l’Istituto scolastico, il CSA ed il Ministero dell’Istruzione mettendo in evidenza la grave lesione di un diritto costituzionalmente garantito (oggi ulteriormente sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010), quale quello dell’istruzione scolastica, e la richiesta di un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno così come già richiesto. ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENTE DI BASE Prima dell’inizio dell’anno scolastico, agli alunni che ne hanno necessità, il Dirigente assegna un assistente di base, cioè un collaboratore scolastico – preferibilmente dello stesso sesso dell’alunno con disabilità - che deve aver frequentato un apposito corso di formazione e che fornisce assistenza negli spostamenti all’interno ed all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. Cosa fare in caso di violazioni? in caso venga negata l’assistenza di base è possibile diffidare il Dirigente Scolastico affinché garantisca tale servizio, pena la denuncia per reato di interruzione di pubblico servizio. L’ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA O LA COMUNICAZIONE Al massimo entro il mese di luglio le famiglie interessate devono fare richiesta al Dirigente Scolastico per avere l’assegnazione di un assistente per l’autonomia o la comunicazione che possa assistere l’alunno con disabilità nei problemi di autonomia o comunicazione. È importante sottolineare che questa figura non si sovrappone/sostituisce in alcun modo a quella dell’insegnante di sostegno e/o degli insegnanti curriculari, cui spettano i compiti educativi e didattici. Una volta ricevuta la richiesta da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico deve inoltrarla all’Ente Locale competente (Comune per la scuola primaria e secondaria di I grado e Provincia per la scuola secondaria di II grado). Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui l’assistente non venga assegnato, la famiglia può diffidare il Dirigente Scolastico o l’Ente Locale, a seconda della responsabilità della mancata assegnazione e nel caso la diffida non sortisca effetto, attivare un ricorso al TAR 19


. TRASPORTO SCOLASTICO All’atto dell’iscrizione, la famiglia deve richiedere, in alcuni territori all’Istituto Scolastico, ma in genere all’Ente Locale competente (Comune fino al termine della scuola secondaria di I grado – Provincia per la scuola secondaria di II - in base ad appositi avvisi pubblici affissi, mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico, lungo le pubbliche vie) l’attivazione del trasporto scolastico. Il trasporto deve essere garantito in maniera gratuita, con mezzi idonei ed accessibili e con la presenza di un accompagnatore. Cosa fare in caso di violazioni? In caso di mancata attivazione, la famiglia può diffidare l’Ente Locale competente (il Comune di residenza per la scuola primaria e secondaria di I grado e la Provincia per la scuola secondaria di II grado, salvo diverse norme regionali in merito) e nel caso dovesse persistere l’inerzia o il rigetto può attivare un ricorso al TAR entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto (espresso o tacito).

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LE BARRIERE ARCHITETTONICHE Se ancora stiamo parlando di "barriere architettoniche", significa che ancora ce n'è bisogno, come ben sanno tutte le persone che vivono o hanno vissuto una situazione di riduzione della mobilità personale. E’ necessario che cambi l’elaborazione mentale su questa problematica, dietro ad ogni progetto, ad ogni costruzione, sia essa un’abitazione o una struttura sociale, c’è un’idea di uomo: se non si modifica la cultura sarà molto difficile avere strutture a misura di disabile. E’ auspicabile che la nuova legge 18, approvata il 3 marzo 2009, con la quale il nostro Stato ha ratificato la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità dia nuovo slancio a un percorso ancora troppo agli inizi. Almeno perché le barriere non si costruiscano più, visto quanto è dispendioso abbatterle! LA LEGGE 104\92 La legge 104\92 negli art 23 e 24 espone i criteri per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il loro superamento rifacendosi alla legge 13\89 per gli edifici privati e al DPR 384\78 e sue modifiche per l’abbattimento nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre pone delle regole per le nuove costruzioni che devono essere prive di barriere. LA LEGGE N. 13 DEL 1989 La Legge n. 13 del 1989 è il principale strumento legislativo contro le barriere architettoniche in Italia. Tale legge concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). A CHI VA FATTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l'immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l'immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità. COSA OCCORRE ALLEGARE •

descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista,

certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l'handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l'eventuale menomazione o limitazione funzionale

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permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente), •

autocertificazione nella quale indicare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell'intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi. PER QUALI OPERE VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: •

parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);

immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un'abitazione);

Il contributo può essere erogato per: •

una singola opera

un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

SERVIZI URBANI E STRUTTURE SOCIALI Oltre all'abitare, molte altre sono le attività che qualificano la vita sociale e di relazione delle persone. Proprio in questo campo, in quello dei cosiddetti servizi urbani, le barriere architettoniche creano i disagi più grandi alla qualità della vita della persona disabile. Eppure le disposizioni legislative in questo campo sono semplici ed inequivocabili, in quanto tutta una serie di obbligazioni è fatta discendere alle autorità competenti alla gestione del servizio. Il 2


DPR 384/1978, pone tutta una serie di vincoli per la costruzione di edifici pubblici e detta in maniera precisa come si deve operare per abbattere e\o eliminare le barriere architettoniche nelle strutture aperte al pubblico. Per strutture sociali si intendono •

gli ambienti destinati ad attività sanitarie e assistenziali, quindi gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le case di riposo etc.;

gli ambienti destinati ad attività culturali, e cioè biblioteche, musei, sale per mostre temporanee;

gli ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività rivolta al sociale; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi quelli a carattere giudiziario, come tribunali, preture, questure, e a carattere amministrativo, come le sedi di enti previdenziali, assistenziali etc.).

SCUOLA L'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti. Tale principio è ribadito anche dall'articolo 18 del DPR 384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso. Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d'ogni grado per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile. Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità. Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l'ascensore, è consigliabile collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra. Per quanto riguarda gli edifici privati, ci deve essere almeno un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio (qualora nell'edificio siano previsti piu nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili dovranno essere incrementati in proporzione). Nel caso di interventi in edifici privati aperti al pubblico, qualora ci sia un'effettiva impossibilità a superare gli elementi di ostacolo, ad esempio per mancanza di spazio, deve essere garantito il

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requisito di visitabilità condizionata predisponendo in prossimità dell'ingresso un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità. IMPIANTI SPORTIVI I locali privati in cui si svolgono attività fisiche, come le palestre private, i centri per il fitness, per il body building etc., dato il loro carattere prevalentemente commerciale, sono riconducibili ai luoghi aperti al pubblico, e quindi soltanto visitabili. Tuttavia si ritiene che il servizio igienico debba comunque essere accessibile, indipendentemente dalla superficie del locale. Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili. Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio. Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8. Altri spazi pubblici che sottostanno a questa legge sono: edifici di culto, sale per riunioni e spettacoli

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IL LAVORO E LE PERSONE DISABILI Secondo l’Istat il tasso di occupazione delle persone con disabilità in Italia è del 19,3%. Ma il dato risale ad alcuni anni fa, infatti secondo l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, che opera in collaborazione con il ministero del Welfare e altri enti pubblici, solo il 13 per cento dei disabili ha trovato un impiego attraverso gli uffici di collocamento. Gli avviamenti al lavoro nel 2007 sono stati circa 31 mila, le persone disabili iscritte al collocamento sono circa 700 mila. Per una persona con disabilità sia fisica, sensoriale ed anche intellettiva essere inseriti nel contesto lavorativo rende autonomi, partecipi della vita sociale, attiva capacità e potenzialità che forse nemmeno la persona stessa e\o la famiglia conosceva. Eppure quando si parla di lavoro e disabilità si avverte uno strisciante pregiudizio… Esistono varie leggi che si occupano di disabilità e lavoro tra cui la 104\92 agli art18 e 19 della 104\92 recita che “In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica…” Nel 1999 è entrata in vigore la L. 68\99, che ha sostituito la 482\68, ed ha apportato vari cambiamenti anche sostanziali e nel 2000 la Regione Basilicata ha emanato una legge regionale sull’avviamento al lavoro delle persone disabili. Al momento è in discussione in Parlamento una modifica alla 68\99 e nel 2010 Il Decreto Ministeriale 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008 stabilisce un nuovo modello per il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio.

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LA LEGGE 68\1999 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI” La legge 68\99 ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Questa legge ha sostituito la legge 482 del 1968 ed è valida per tutte le categorie compresi i non vedenti e\o ipovedenti. L’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto all’iscrizione alla 68 è effettuato dalla stessa commissione che certifica la condizione di persona handicappata secondo la L. 104\92 art. 4. La novità di questa legge era nel 1999 il collocamento mirato, vale a dire ogni disabile deve essere messo in condizione di lavorare al meglio delle sue potenzialità. Questo concetto è ben enunciato all’art. 2 “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” CHI E’ OBBLIGATO AD ASSUMERE Sono obbligati all’assunzione i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, gli Enti Pubblici economici, sono destinatari dell'obbligo di assunzione, sia pure limitatamente alla parte di organico che opera nell'area tecnico-esecutiva e svolgente funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonché la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai servizi amministrativi.

LE CONVENZIONI L’art 11 è uno dei punti qualificanti della legge , improntata a favorire l’inserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione della persona disabile nonché a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali come sede di crescita professionale. In pratica gli uffici competenti possono concordare con i datori di lavoro delle convenzioni aventi come oggetto la determinazione di un programma che mira all’inserimento lavorativo. Le agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non avendo l’obbligo, assumono un disabile. Nella convenzione si stabiliscono i 26


tempi e le modalità di attuazione dell’inserimento, come la chiamata nominativa, lo svolgimenti di tirocini con finalità di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, periodi di prova anche più lunghi di quelli che normalmente esplicano i lavoratori abili. Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni per disabili con gravi problematiche. Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali e i loro consorzi (L381\91) nonché

con le

associazioni di volontariato(L266\91) i sindacati. Al comma 7 la legge esplicita che le convenzioni devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza, e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali, dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’art 18 della legge 5 febbraio n 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro dei disabili; c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa da parte degli enti pubblici incaricati dell’attività di sorveglianza e controllo L’art 12 apre il capitolo della cooperazione sociale a favore dell’integrazione lavorativa delle persone disabili. Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con i datori obbligati all’assunzione e con le cooperative sociali finalizzate all’inserimento temporaneo . Queste convenzioni non sono ripetibili per lo stesso disabile(salvo diversa indicazione) La convenzione è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti significativi:  l’ assunzione contestuale, a tempo indeterminato, da parte del datore di lavoro,  la copertura dell’aliquota d’obbligo al datore di lavoro.  impiego del disabile nella coop. soc. per 12 mesi, salvo proseguimento, con gli oneri contributivi a carico di questa ultima. Inoltre la convenzione deve contenere 1. l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro deve passare alla coop la quale deve essere in grado di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo 2. i nominativi dei soggetti da inserire 3. l’indicazione del percorso formativo personalizzato. Attraverso le convenzioni i datori di lavoro possono ottenere vari livelli di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali:

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 totale per la durata massima di 8 anni per ogni disabile assunto in base alla legge e con una percentuale d’invalidità del 79% o per l’assunzione di un handicappato intellettivo e psichico.  del 50% per 5 anni per ogni disabile assunto con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%  il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro del disabile con una percentuale d’invalidità del 50% per adattarlo alle esigenze dello stesso o per rimuovere le barriere architettoniche che limitano l’integrazione o ancora per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro. I datori di lavoro con la firma della convenzione assolvono all’obbligo dell’assunzione. Nell’art 14 si parla del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che è istituito dalle regioni e da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei servizi, mentre all’ art 15 si parla delle sanzioni comminate ai trasgressori della legge, che rientrano comunque nel Fondo. Il Fondo eroga dei contributi agli Enti indicati nella legge che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione, contributi aggiuntivi a quelle dell’art 13 comma 1(fiscalizzazioni), altre provvidenze in attuazione della legge. I disabili possono partecipare a qualunque concorso bandito dalle varie amministrazioni pubbliche(Art 16). A tal fine i bandi prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame come da L.104\92. All’art 17 si espone l’obbligo della certificazione, vale a dire che le aziende pubbliche e private che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti di concessione pubblica, devono certificare di essere in regola con la legge e contestualmente devono ottenere la certificazione dall’ufficio competente, pena l’esclusione dalle gare d’appalto. L’obbligo di assunzione è sospeso per quelle aziende che non versano in uno stato finanziario ottimale(LA 223\91, DL 726\84, L863\84) Gli obblighi sono sospesi per le aziende che hanno chiesto la mobilità e nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti.

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LA LEGGE REGIONALE 28\2001 PROMOZIONE DELL’ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI La legge regionale riprende nel primo articolo le finalità della 68\99 riguardo l’integrazione dei disabili, dando subito risalto alle associazioni e cooperative sociali. Il punto importante è l’inserimento della L R 29\98 per cui la Regione, avvalendosi dei piani di indirizzo di quella legge, promuove l’integrazione lavorativa utilizzando gli uffici provinciali. Negli art 2 e 3 la legge passa in rassegna tutte le possibili modalità di integrazione: •

formazione e tirocinio,(L104\92)

servizi socio lavorativi,

sevizi di supporto per i datori di lavoro.

Si elencano anche i principi cui si ispira la legge regionale. e cioè, o partecipazione delle famiglie dei disabili, o integrazione e collaborazione fra i servizi anche educativi per la finalità dell’inserimento o

finalizzazione delle attività di orientamento al supporto e allo sviluppo di attitudini e capacità

o personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell’efficacia o cooperazione, nella realizzazione degli interventi, fra soggetti pubblici e privati specificamente le cooperative sociali. La legge regionale, all’art 5, riprende un elemento importante della legge nazionale 68\99 , cioè l’istituzione da parte della Commissione Provinciale del Comitato Tecnico che è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, da componenti della commissione e da rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative. Il Comitato Tecnico, in cui è bene che prevalga la componente professionale(medici, psicologi,ecc) dopo aver valutato le persone, deve tracciare un profilo in cui si evidenzino le potenzialità delle stesse, affinchè in un rapporto di domanda\offerta si possa arrivare ad un lavoro mirato alle possibilità di ciascuno. L’art 6 dispone che l’Ufficio del Lavoro del Dipartimento Formazione e Cultura e Lavoro della Regione Basilicata debba gestire il Fondo per l’occupazione dei disabili previsto dall’art 14 della 68\99 e a realizzare il coordinamento, il controllo e l’indirizzo degli uffici competenti delle Province. L’Ufficio del Lavoro provvede al monitoraggio alla valutazione degli interventi posti in atto con la legge tramite l’Osservatorio regionale sulla disabilità che la Commissione Permanente per l’impiego dovrà costituire.

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I Servizi per l’ Impiego pubblicano annualmente le graduatorie delle persone disabili che sono utilizzabili sia dagli Enti Pubblici che dalle Aziende private. Sempre i Servizi (come da art. 9 L. 68\99) curano la gestione e l’avviamento dei disabili che hanno diritto accertando preventivamente le condizioni di disabilita con le competenze professionali richieste. Sempre i Servizi rilasciano alle aziende la liberatoria secondo l’art 17 della L. 68\99 e cioè l’esonero dall’avviamento. Inoltre curano le statistiche, gli aggiornamenti, ecc Nell’ art 8, al punto 1, riprendendo vari articoli della 68\99, sono elencate le modalità per effettuare un collocamento mirato, e quindi analisi delle capacità professionali, dei posti di lavoro, formazione e tirocini secondo la L R. 7\90, tutoraggio, incentivi, telelavoro, ecc. Al punto 2 invece si prevede l’erogazione di borse lavoro e PIP secondo la 29\98. Le province si tengono aggiornate sull’organizzazione del lavoro e sulle più diffuse posizioni dei processi produttivi del contesto di riferimento. Nell’art 9 si arriva a parlare delle convenzioni che vengono stipulate dai servizi provinciali con aziende, gruppi di aziende, cooperative, ecc Si elencano poi i criteri delle convenzioni secondo gli art 11 e 12 della l. 68\99(durata, qualifica,ecc). Si indica nel 30 giugno di ogni anno la data massima di presentazione della proposta di convenzione, che sarà valutata dalla Commissione Tripartita Provinciale. Gli incentivi alla trasformazione delle convenzioni in assunzioni, verranno anche previsti nei piani annuali della 29\98 secondo le disponibilità, come verranno previsti degli incentivi per il superamento delle barriere architettoniche nei posti di lavoro(art 10 LR 28\01) L’art 11 istituisce il Fondo regionale della Basilicata nel quale confluiscono  i finanziamenti regionali,  quelli del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso l’INPS,  le erogazioni provenienti dalle sanzioni alle aziende inadempienti,  i contributi di Fondazioni, Enti, ecc La CPPI istituisce la sottocommissione per la gestione del Fondo che da parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono lo stesso Fondo. La sottocommissione è formata da  l’assessore competente in materia di lavoro o suo delegato  3 rappresentanti delle OOSS più rappresentative  3 rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative  1 rappresentante del comitato di coordinamento per le politiche del lavoro.

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LA LEGGE REGIONALE 38\84 La legge regionale 38\84 nasce per volere di un gruppo di genitori, operatori e volontari che avevano costituito l’Associazione “Comitato ’80 contro l’emarginazione”, la legge viene preceduta da una raccolta di firme popolari e poi portata in Consiglio Regionale. E’ nel meridione la seconda legge regionale che parla di handicap dopo quella della regione Campania. La legge 38\84 per quell’epoca è molto innovativa ed anche se nel 2011 alcuni termini sono stati superati, l’impianto della legge è ancora valido. Al primo articolo la legge recita: “La presente legge è diretta ad assicurare un' azione coordinata degli interventi a favore dei cittadini portatori di handicap con minorazioni fisiche, psichiche e/ o sensoriali, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, per rendere effettivo l' inserimento nella vita sociale e culturale e lavorativa.” Nell’art. 3 si esplicitano gli obiettivi della legge che sono quelli che si sono ritrovati anni dopo nella 104\92: “Gli obiettivi della presente legge si attuano favorendo: a) la informazione socio - sanitaria e la prevenzione degli handicap; b) la permanenza e l' integrazione dell' handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita; c) il superamento di ogni forma di emarginazione; d) il superamento degli istituti; e) l' inserimento e l' integrazione scolastica; f) l' effettiva fruibilità delle strutture abitative, dei trasporti, delle comunicazioni e dei servizi; g) l' orientamento professionale e l' inserimento lavorativo; h) la concreta possibilità di esercitare lo sport, il turismo e le attività di tempo libero.” Nell’art.4 si esplicitano le modalità per i comuni, per le comunità montane, le ASL possono chiedere un contributo per attivare servizi a favore dei portatori di handicap. L’art 5 istituisce un centro di documentazione presso il Dipartimento Sicurezza Sociale col compito di “a) raccogliere la documentazione e la bibliografia nazionale ed estera relativa ai problemi dei portatori di handicap; b) tenere aggiornata una banca dati quantitativa e qualitativa relativa alla situazione ed ai bisogni degli handicappati e ai servizi pubblici e privati di carattere socio - sanitario in correlazione a quanto previsto dall' art. 27 della legge 23/ 12/ 78 n. 833; 1


c) compiere ricerche in campo socio – sanitario anche in collaborazione con Istituti Universitari e Centri specializzati. Per le finalità di cui alla precedente lettera b) e per favorire puntuali ed efficaci scelte di intervento diversificate sul territorio ciascuna USL della Regione in collaborazione con i Comuni, promuove una rilevazione dei bisogni dei portatori di handicaps residenti nel territorio provvedendo al costante aggiornamento.” Questo articolo non è stato mai applicato per come era descritto, ciò che si intendeva era che l’Ente pubblico si facesse carico sia di una banca dati, che di compiere ricerche. Così non è stato, si sono fatte delle ricerche, esistono ora dei centri di documentazione, ma è stato tutto demandato al volontariato. L’art.8 prescrive che si debbano fornire alle persone disabili tutti quegli ausili utili a migliorare la vita, la socializzazione, il lavoro. In quest’ottica si deve considerare anche il contributo per la modifica dell’automobile, che per molte persone è un vero e proprio ausilio. L’art. 9 parla dell’assistenza domiciliare dovuta alle persone disabili. In questo articolo si parla già di case famiglia e comunità alloggio come forma di assistenza integrata. L’art 10 espone i criteri con cui le ASL e i Comuni devono attuare per i portatori di handicap l’obbligo scolastico e cioè con l’assistenza socio - psico - sanitaria e specialistica, l’assistenza fisica, i trattamenti terapeutici di riabilitazione e di socializzazione. I Comuni devono inoltre

finanziare il trasporto a scuola, l’assistenza fisica durante il trasporto e a scuola ed ogni altra forma di integrazione e socializzazione dell’alunno disabile nel gruppo classe. Inoltre la regione tramite i comuni deve formare i docenti di tutti gli ordini e gradi. L’art 12 e l’art 13 prendono in esame la formazione delle persone disabili che deve tendere a sbocchi lavorativi e quindi devono essere praticati in una situazione formativa in grado di offrire metodologie, procedure didattiche, ambienti, attrezzature e co-presenze di personale educativo. Si devono prevedere quindi la mensa, l’accompagnatore e ausili tecnici adeguati. L’art. 15 è molto innovativo per l’epoca in cui le cooperative sociali non esistevano ancora e in cui vigeva come legge sul collocamento obbligatorio la legge 482\68. L’assunto è quello che la regione eroghi contributi alle cooperative agricole, di produzione e servizi che assumano persone handicappate e che acquistino attrezzature adeguate al lavoro degli stessi. I contributi possono essere erogati sia ad enti pubblici che a privati. Si precorre così uno degli articoli più importanti della 68\99. Nell’art.16 si dispone che la Regione opera per l' eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel DPR del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai luoghi di lavoro, agli alloggi in cui vivono portatori di handicap e ai mezzi di trasporto pubblico. Si dispone di utilizzare anche i contributi della 219\81 e modificazioni(cioè la legge sulla ricostruzione post terremoto) quando si devono riadattare edifici crollati con il sisma. La Regione assegnerà , con 2


appositi piani annuali, contributi finalizzati alla graduale eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi e negli edifici pubblici. ai Comuni che ne facciano documentata richiesta, La Regione determinerà le aliquote degli alloggi da destinare ai , portatori di handicap nei piani di edilizia residenziali. La Giunta Regionale si farà promotrice di una legge apposita sulle barriere architettoniche, e di campagne informative sull’eliminazione delle barriere. Infine si parla di trasporti pubblici che devono essere acquistati con un sistema di accessibilità o devono essere modificati. Nell’ultima parte si esprime la volontà che la Regione e gli Enti gestori devono garantire la piena partecipazione degli utenti e dei loro rappresentanti alla programmazione e all' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e che le modalità della partecipazione di cui al comma precedente saranno determinate con deliberazione della Giunta Regionale e degli organismi esecutivi degli Enti gestori, secondo le rispettive competenze.

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LA LEGGE REGIONALE 7\97 NORME SUL SUPERAMENTO E SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE La legge regionale 7\97, modificata dalla 6\2000, è una legge che agevola l’eliminazione di 2 tipi di barriere: quelle “architettoniche” e quelle che si possono definire “sociali” e che derivano dall’isolamento a cui può portare l’invalidità. Nell’art 1 si esplicita la finalità della legge “ La presente legge contribuisce a realizzare la piena utilizzazione di un ambiente costruito, rispondente alle esigenze di tutti i cittadini indipendentemente dall'età e caratteristiche psico-fisiche al fine di garantire l'esercizio autonomo di ogni attività del vivere.. Nell’ art. 2 si evidenzia l’ambito di applicazione Le disposizioni della presente legge sono volte all'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso: a) - la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia; b) - gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli Enti Locali o delle Aziende Sanitarie Locali; c) - gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprietà di privati; d) - interventi finanziari per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati. Per quanto riguarda le barriere architettoniche la legge 7 si rifà a tutte le leggi nazionali esistenti in materia di abbattimento sia nei luoghi aperti al pubblico, DPR1978 n. 384 e dal DPR 24.7.1996 n. 503, che negli edifici di abitazione legge13\89, stabilendo varie regole a cui si devono attenere i costruttori. I contributi saranno erogati all’Ente nel modo seguente, il 50% all’atto della presentazione del progetto il 40% all’avanzamento dei lavori. All’art 11 della legge la Regione Basilicata prevede un contributo del 50% sull’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati per i le persone che abbiano un handicap motorio, visivo, uditivo, problemi del linguaggio e disabilità intellettiva. L’assunto di base è una migliore socializzazione, integrazione lavorativa e scolastica. Per ottenere i contributi è necessaria una domanda che contenga: a) - l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo; b) - la descrizione dello strumento da acquistare ed il preventivo di spesa. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) - stato di famiglia; 1


b) - copia autentica della dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia; c) - certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle commissioni costituite presso gli Enti Pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione; d) - relazione descrittiva a firma di un professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato, riportante le caratteristiche dello strumento richiesto e le sue possibilità tecniche in relazione al possibile vantaggio del portatore di handicap; e) - certificato di un medico o di un psicologo ovvero di un assistente sociale, attestante il prevedibile beneficio personale e sociale derivante dall'uso dello strumento da acquistare nonché l'idoneità del soggetto richiedente all'uso dello strumento stesso; f) - preventivo di spesa. f bis) – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n.7, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati. (4) Questa legge è stata modificata dalla 6\2000.

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LE PATENTI SPECIALI E LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUSTO DI UN’AUTOVETTURA

La patente speciale è una patente di guida che attesta l'idoneità del conducente, diversamente abile, a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze. •

La A speciale permette di guidare motocicli, tricicli e quadricicli a motore

La B speciale permette di guidare tutte le automobili che non superano i 35 quintali di peso e gli 8 posti a sedere, escluso il conducente.

La C speciale permette di guidare tutti i veicoli il cui peso a pieno carico non superi i 115 quintali.

La D speciale permette di guidare tutti i veicoli con un massimo di 16 posti a sedere, escluso il conducente.

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO CHI NE HA DIRITTO Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1. non vedenti e sordomuti; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3. disabili

con

grave

limitazione

della

capacità

di

deambulazione

o

affetti

da

pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4.della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordomuti, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.

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In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo. PER QUALI VEICOLI? Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi (vedi la tabella a fine capitolo) oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli: • motocarrozzette • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile • autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%). • LA DETRAIBILITÀ Al FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE Spese di acquisto Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Spese per riparazioni La detrazione è valida anche per le spese di riparazione che non sia ordinaria. Anche in questo caso la detrazione spetta su una spesa di 18.075,99 comprensiva di acquisto e spese di manutenzione straordinaria. L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ' I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento

dell'imposta

di

trascrizione

al

PRA

in

occasione

della

registrazione

dei

passaggi di proprietà. 37


II beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili. Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico. LA DOCUMENTAZIONE Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente: 1) certificazione attestante la condizione di disabilità: • per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica; per i dìsabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990); • per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la 38


ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione; 2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico; 3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario "dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile). REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE 0 IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento. Per quali veicoli? Oltre che per le auto e gli autocaravan i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli: - motocarrozzette - autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile. L'adattamento del veicolo Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

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Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

La documentazione I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, dovranno presentare anche: 1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico; 2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi); 3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; 4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

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LA DOMOTICA

La domotica è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. Il termine domotica deriva dal greco domos (δοµος) che significa "casa". Come si potrà facilmente evincere dal contenuto della voce, questa area fortemente interdisciplinare richiede l'apporto di molte tecnologie e professionalità, tra le quali ingegneria edile, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni ed informatica. La domotica è nata nel corso della terza rivoluzione industriale allo scopo di studiare, trovare strumenti e strategie per: •

migliorare la qualità della vita;

migliorare la sicurezza

risparmiare energia;

semplificare la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'utilizzo della tecnologia;

ridurre i costi di gestione;

convertire i vecchi ambienti e i vecchi impianti.

Con "casa intelligente" si indica un ambiente domestico - opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato - il quale mette a disposizione dell'utente impianti che vanno oltre il “tradizionale”, dove apparecchiature e sistemi sono in grado di svolgere funzioni parzialmente autonome (secondo reazioni a parametri ambientali di natura fissa e prestabilita) o programmate dall'utente o recentemente completamente autonome (secondo reazioni a parametri ambientali dirette da programmi dinamici che cioè si creano o si migliorano in autoapprendimento). Il sistema di controllo centralizzato, oppure l'insieme delle periferiche in un sistema ad intelligenza distribuita, provvede a svolgere i comandi impartiti dall'utente (ad esempio accensione luce cucina oppure apertura tapparella sala), a monitorare continuamente i parametri ambientali (come allagamento oppure presenza di gas), a gestire in maniera autonoma alcune regolazioni (ad esempio temperatura) e a generare eventuali segnalazioni all'utente o ai servizi di teleassistenza. Un sistema domotico si completa, di solito, attraverso uno o più sistemi di comunicazione con il mondo esterno (ad esempio messaggi telefonici preregistrati, SMS, generazione automatica di pagine web o e-mail) per permetterne il controllo e la visualizzazione dello stato anche da remoto.. Gli strumenti così detti domotici sono molto utili negli appartamenti di persone disabili. A seconda delle situazioni si possono scegliere quali strumenti adottare, a seconda del grado di disabilità, dall’elettrificazione delle tapparelle, a sistemi più complessi che si attivano tramite computer. Le case domotiche sono state sperimentate anche per case famiglia e\o gruppi appartamento che ospitano persone con disabilità 52


ESEMPI DI ATTUAZIONE DI CASA DOMOTICA 1. LA FONDAZIONE SANTA LUCIA Azioni semplici, che fanno parte della nostra routine, del quotidiano, come accendere le luci, la tivù, spegnere un elettrodomestico o i fornelli a fine cottura di un pasto, possono non risultare così scontate per i diversamente abili, per persone con difficoltà di movimento più o meno gravi, e trasformarsi in vere e proprie imprese frustranti, sviluppando una dipendenza dagli altri che può deprimere e umiliare i disabili. Ma cosa succederebbe se bastasse la forza del pensiero a compiere queste semplici operazioni? Certo la qualità della vita di tutte quelle persone che hanno perso il controllo volontario dei muscoli ne trarrebbe un grande miglioramento. Ed è proprio per venire incontro alle loro esigenze che è stata infatti pensata la casa domotica realizzata nei laboratori della Fondazione Santa Lucia da un’equipe di ricercatori coordinata da Fabio Babiloni, dell’università di Roma La Sapienza e da Maria Grazia Marciani, dell’università di Roma Tor Vergata. Grazie all’ausilio di una cuffia collegata ad un computer e ai dispositivi elettrici presenti nell’abitazione, si può passare dall’idea ai fatti decifrando l’intenzione volontaria del paziente. In parole povere, se in quel momento il cervello sta elaborando l’impulso di accendere le luci, il dispositivo è in grado di interpretare e codificare la volontà espressa, trasmettendo al computer il rispettivo comando. Sembra quasi una magia, ma è la meraviglia delle nuove tecnologie che può consentire di realizzare cose prima inimmaginabili. “Una cuffia munita di elettrodi permette di captare l’onda P300 emessa dal cervello quando un oggetto cattura la nostra attenzione. Un computer collegato alla cuffia e ai dispositivi elettrici della casa legge l’impulso e invia il comando per azionare un dispositivo o, anche, per far muovere un piccolo robot.”

2. PROGETTO VERSO L’AUTONOMIA - BEREGAZZO A Beregazzo con Figliaro, provincia di Como, è stata inaugurata una nuova casa domotica per disabili. Il progetto chiamato “Verso l’autonomia: da disabili a diversamente abili” è opera della cooperativa sociale Sim-patia. I primi tre appartamenti sono dotati di attrezzature tecnologiche e sistemi domotici di controllo atti a migliorare sensibilmente le condizioni di vita delle persone disabili per una maggiore autonomia in termini di gestione degli spazi e di comunicazione. Le tecnologie domotiche delle nuove case prevedono apparati touch screen e sistemi computerizzati installati direttamente sulle carrozzine che permettono a persone disabili di comandare diverse funzioni: apertura/chiusura delle tende, finestre, porte, accedere alle primarie funzioni in cucina, alla televisione e al computer. Gli spazi a disposizione sono già abitati da cinque persone disabili, seguite da un equipe composta da due educatori, una psicologa e un operatore socio sanitario. Le abitazioni sono state messe in collegamento mediante una 53


linea adsl, con la sede di Sim-patia, per eventuali situazioni di emergenza e per consente agli operatori di visualizzare le immagini delle stanze e valutare le condizioni degli ospiti. Possono beneficiare di questo progetto tutti coloro che hanno subito menomazioni fisiche, anche gravi, con limiti agli arti inferiori e/o superiori ma che hanno mantenuto una discreta capacità cognitiva.

3 .“LA MERIDIANA ONLUS La regione Marche ha inaugurato il progetto “Intelligent Building Automation for Disabled’s Home” si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone disabili garantendo comfort e sicurezza nelle abitazioni. Tutto questo è possibile grazie ad un insieme di tecnologie e sistemi complessi atti a fornire un miglioramento nell’automazione e una semplificazione delle operazioni di controllo, e di monitoraggio degli spazi abitativi delle persone portatrici di handicap. Il progetto è sostenuto da quattro aziende del Piceno: Proietti Planet (capofila), Restart Scarl, Iside Cooperativa sociale di Ascoli Piceno e T.M. Italia di Folignano. Centro di ricerca di riferimento per lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche innovative è il Parco Scientifico e Tecnologico Tecnomarche. L’Associazione “La Meridiana Onlus” agirà invece come mediatore rispetto alle specifiche esigenze degli utenti.

4 REGIONE SARDEGNA Con l’obiettivo di finanziare i progetti atti a migliorare la qualità della vita di persone disabili con handicap gravi, la regione Sardegna ha stanziato un finanziamento di 400.000 euro al comune di Oristano. Le soluzioni innovative per la casa domotica prevedono: • •

sistemi di controllo per la climatizzazione automatica delle stanze raggi infrarossi per il monitoraggio della temperatura del corpo.

Il progetto è importante perché consente di diminuire i costi, ridurre l’isolamento sociale e migliorare le condizioni di vita dei pazienti con gravi patologie come la Sla, la sindrome di crisponi, la sclerosi multipla, la retinite pigmentosa. Gli ausili che vengono utilizzati sono una serie di sistemi computerizzati atti a migliorare la sicurezza delle persone e ottenere un notevole risparmio energetico.

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5. PROGETTO “SUPERHANDO” A Cagliari è stato realizzato il “Centro per la domotica” e l’ ”Officina per la sanitarizzazione delle protesi”, su proposta dell’assessore alla Sanità. Tali strutture fanno parte del progetto “Superhando“, centro per il superamento dell’handicap e dello svantaggio sociale, realizzato a Settimo San Pietro (Cagliari), volto a fornire servizi integrati alla persona, in particolare: disabilità fisiche e psichiche con l’obiettivo di soddisfare bisogni di persone temporaneamente non autosufficienti o in condizioni di disagio sociale. 6. CASA DELLA DOMOTICA La domotica al servizio di persone disabili; è questo l’obiettivo primario degli impianti automatizzati in grado di facilitare i comandi per il miglioramento della qualità della vita. In Sardegna, a Carbonia, è stata realizzata una struttura impegnata nell’aiuto dei portatori di handicap, per facilitare i movimenti all’interno delle proprie case senza scontrarsi con le barriere presenti. La nuova struttura si chiama “Casa della Domotica” e sta realizzando un progetto di sostegno agli invalidi aiutandoli, anche da un punto di vista psicologico, ad imparare a muoversi con facilità all’interno delle varie stanze. La sede della struttura in passato era un ex albergo aperto, oggi rimesso a posto seguendo tutte le precise modifiche idonee per il progetto. E’ stato necessario anche l’impiego di fondi da parte dell’amministrazione comunale. Inizialmente il centro rimarrà aperto durante tutto l’arco della giornata permettendo ai disabili di tornare la sera nelle loro rispettive abitazioni.

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ATER POTENZA A Potenza e provincia

sono stati realizzati molti interventi per l'eliminazione delle barriere

negli

edifici in cui risiedono famiglie con portatori di handicap. Nell'ambito dei Contratto di Quartiere per la riqualificazione del complesso edilizio del Serpentone della città di Potenza sono stati realizzati 9 alloggi a piano-terra destinati a nuclei familiari con componenti diversamente abili. L'Azienda intende proseguire la propria attività nel riconoscere i casi di disagio e offrire concretamente il supporto necessario. L’ATER

Potenza

ha

deliberato che nella costruzione dei

100 ' alloggi in fase di prossima

canterizzazione a Bucaletto, vi sarà un appartamento per accogliere una prima casa alloggio che rientra nelle soluzioni del “dopo di noi”. L’appartamento sarà dotato di tutti gli strumenti domotici e le attrezzature necessarie che possano facilitare la vita a chi vi risiederà.

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IL TEMPO LIBERO E LE VACANZE Ogni persona ha diritto al tempo libero, al relax, ad andare a cinema o ad un concerto o allo stadio… ma è veramente possibile? Una passeggiata nella nostra città (dove già naturalmente non è facile muoversi) può mettere in evidenza quanti ostacoli bisogna superare in un percorso più o meno lungo, non solo a chi vive in carrozzina o con una stampella, ma anche per un non vedente, per una persona sorda, o semplicemente per chi temporaneamente non può muoversi bene, per una mamma col passeggino, ecc. Anche i luoghi di socializzazione sono pieni di barriere e timidamente qualche ristorante o pizzeria ha istallato uno scivolo accanto alle immancabili scale…! Le vacanze sono un altro grande problema, gli hotel senza barriere sono pochissimi in tutt’Italia..! Anche in questo campo alcuni hotel hanno iniziato almeno a posizionare uno scivolo all’entrata, ma senza barriere vuol dire una porta larga per fare entrare una carrozzina, un bagno accessibile possibilmente con la doccia , la sala da pranzo accessibile …e di alberghi con queste caratteristiche ce ne sono veramente pochi, pochissimi i bungalow e quasi nulli gli agriturismi. Ultimamente sono nati alcuni siti in cui si elencano gli alberghi e gli altri luoghi di soggiorno per vacanze, che sono senza alcuna barriera il sito si chiama www.diversamenteagibile.it

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SERVIZI COMUNE DI POTENZA Il Comune di Potenza ha predisposto vari servizi per le persone disabili sia esse giovani che adulte CENTRO DIURNO Descrizione Il Centro Socio Educativo Diurno per portatori di handicap svolge una funzione di sostegno, di aggregazione e di integrazione nel contesto sociale per le persone portatrici di handicap. Il Centro è sito presso il Centro Sociale di Malvaccaro. Possono usufruire del Centro Socio Educativo Diurno le persone disabili gravi riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, residenti nel Comune di Potenza, ultraquattordicenni Modalità Per essere inseriti bisogna presentare una domanda redatta su apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali e allegando •

Dichiarazione Sostitutiva Unica Certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per gli accertamenti degli stati di handicap dell'Azienda Sanitaria Locale. Una volta attivato il servizio, verrà garantito il trasporto dall'abitazione dell'utente al Centro e viceversa. Il Centro è aperto tutto l'anno ad eccezione del mese di Agosto, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 (Centro Educativo Diurno) e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (Centro Pomeridiano di Aggregazione).

ASSISTENZA DOMICILIARE Descrizione E' un servizio che si rivolge a persone disabili, sia minori che adulti, con problematiche di inserimento sociale e che necessitano di un sostegno. L’Assistenza Domiciliare è intesa come aiuto nelle varie prestazioni quotidiane quali disbrigo delle faccende domestiche, acquisto spesa alimentare o farmaci, pagamento bollette ed in generale tutte quelle azioni di aiuto ed assistenza alla persona disabile o alla famiglia. Gli operatori si recano a casa dell’utente. L’attivazione avviene entro 30 giorni dalla domanda che è possibile inoltrare durante tutto l’anno. Modalità Gli interessati inoltrano istanza all'Unità di Direzione Servizi Sociali corredata dai documenti di seguito indicati: - Certificazione ISEE in corso di validità; - Copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità; - Copia del verbale di accertamento dello stato di handicap.

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TAXI A CHIAMATA Descrizione Il Taxi a chiamata è un servizio a domanda che assicura il trasporto urbano individualizzato ai cittadini disabili che ne facciano richiesta, con apposita domanda, e residenti nel Comune di Potenza. Il servizio è attivo tutti i giorni (tranne la Domenica) dalle ore 07:30 alle ore 19:30. Modalità I cittadini che intendono usufruire del trasporto personalizzato devono presentare domanda, allegando la seguente documentazione: " Certificazione di invalidità con accertamento di handicap (Legge n° 104/1992, art.3, commi 1-2-3 e art. 4); • " Attestazione ISEE (ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n° 130). •

CONTRIBUTO NEFROPATICI Descrizione E' un contributo economico concesso dalla Regione Basilicata, ma che viene erogato dal Comune di residenza del soggetto affetto da nefropatia cronica e soggetto ad emodialisi o che è stato sottoposto a trapianto renale. I soggetti che potranno usufruirne devono avere un reddito inferiore ad una cifra determinata ogni nuovo anno dalla regione Basilicata. La richiesta di contributo Modalità Inoltrando l'istanza su modulo appositamente predisposto dal Comune di Potenza a cui si allega la seguente documentazione: Certificato Medico rilasciato dalla struttura pubblica, attestante la diagnosi; Autocertificazione relativa al reddito del richiedente oppure dichiarazione del reddito percepito solo dal richiedente; • Eventuale atto di delega alla riscossione delle spettanza con il relativo codice fiscale del delegato; • Decreto di autorizzazione rilasciato dal giudice tutelare che autorizzi alla riscossione il genitore di un beneficiario che sia minorenne o in tutela. • •

CONTRIBUTO TALASSEMICI Descrizione E' un contributo economico spettante ai cittadini residenti nella Regione Basilicata, riconosciuti affetti da talassemia ed altre malattie del sangue, nonché sottoposti a trapianto del midollo osseo o che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa che abbiano un reddito inferiore ad una cifra determinata ogni nuovo anno dalla regione Basilicata. La domanda si può inoltrare durante tutto il corso dell’anno. .

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Modalità Inoltrando l'istanza su modulo appositamente predisposto dal Comune di Potenza a cui si allega la seguente documentazione: Certificato Medico rilasciato dalla struttura pubblica, attestante la diagnosi; Autocertificazione relativa al reddito del nucleo familiare del richiedente; Eventuale atto di delega alla riscossione delle spettanze con il relativo codice fiscale del delegato; • Decreto di autorizzazione rilasciato dal giudice tutelare che autorizzi alla riscossione il genitore di un beneficiario che sia minorenne o in tutela. • • •

PRESTAZIONI IN FAVORE DI AUDIOLESI E VIDEOLESI Descrizione Erogazione di contributi economici inerenti il pagamento della retta per il soggiorno presso istituzioni specializzate per il conseguimento di un titolo di studio e/o specialistico (anche universitario o di formazione professionale). Fruizione Possono usufruire del contributo le persone con disabilità - audiolesi e videolesi - beneficiarie di prestazioni socio assistenziali attribuite alle Province, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1993 n. 67. Il Servizio Sociale predispone, in collaborazione con l'utente e i familiari, un progetto di vita individualizzato (la cui elaborazione segue il colloquio e la visita domiciliare) finalizzato al superamento della condizione di bisogno. Il contributo economico concesso sarà corrisposto all'istituzione specializzata ospitante per consentire al beneficiario il conseguimento di un titolo di studio. Modalità Gli interessati inoltrano almeno 60 giorni antecedenti la data di scadenza prevista per l'iscrizione al percorso di studi una domanda con i seguenti documenti : • • • • •

Stato di famiglia. Copia della certificazione sanitaria rilasciata dall'apposita commissione, ai sensi della legge 104/92. Attestazione ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 300. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, attestante l'eventuale ottenimento di contributi a qualunque titolo erogati da altri enti pubblici. Attestazione dell'istituzione ospitante attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica o universitaria.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER AUTOADATTATE Descrizione E' un beneficio economico per l'adattamento di veicoli privati destinati a persone con disabilità motoria, il contributo viene erogato per un solo autoveicolo o per lo stesso 60


adattamento Il contributo è erogabile ogni 4 anni ed è possibile ottenerlo presentando domanda all’Unità di Direzione dei Servizi Sociali durante tutto il corso dell’anno. Possono ottenere il contributo: •

le persone disabili titolari di patente speciale e con incapacità motorie permanenti, che adattano l’automobile secondo le prescrizioni date dalla Commissione ASP competente; • le persone riconosciute nella situazione di handicap con connotazione di gravità, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, attraverso l'adattamento di autoveicoli privati destinati al loro trasporto. Costo Il contributo, corrispondente al 70% delle spese sostenute per l'adattamento del veicolo SERVIZIO SOLIDARIETÀ Descrizione E' un servizio che consente alle persone con ridotta capacità motoria di avere garantito il servizio di rifornimento anche alla pompa Fai da te. L’ auto deve essere munita in modo visibile, dello speciale contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del Regolamento al Codice della Strada. Non ci sono costi aggiuntivi. I distributori che hanno aderito sono: • • • • • • • • • • •

Agip (Viale del Basento); Agip (Raccordo autostradale Potenza-Sicignano direzione Salerno); Agip Fuels Services Srl (Raccordo autostradale Potenza-Sicignano direzione Matera); Agip Fermancar (Raccordo autostradale Potenza-Sicignano direzione Matera); AgipRete S.p.a. (C/da Betlemme); AgipRete S.p.a. (C/da Betlemme); Esso (Via Ciccotti-Covo degli Arditi); Esso (Via Ligure); Esso (Via Firenze); Q8 (Via Viviani); ERG (C/da Cugno delle Brecce - SS 93 Potenza-Melfi).

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI Descrizione In favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie in materia di tassa di rifiuti, con riferimento ai soli locali destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. L’ I.S.E.E. deve essere compreso fra zero e 2.500 euro è prevista una riduzione della tassa rifiuti pari all'80%. Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%, il suddetto limite è elevato a 5.000 euro. Modalità

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Per beneficiare dell'agevolazione, l'interessato deve presentare, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, la richiesta di agevolazione TARSU a cui deve essere allegata, la seguente documentazione: a.dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda; b. eventuale certificato di invalidità pari al 100% rilasciato dai competenti servizi sanitari pubblici; c.copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta). Il beneficio viene applicato per l'intero anno di presentazione della domanda, a partire dal 1° gennaio. Tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni previste per il medesimo tributo, per cui, d'ufficio, si applica quella più favorevole per il contribuente.

E’ possibile avere informazioni aggiuntive sui i vari servizi elencati presso: Unità di Direzione Servizi Sociali - Via P. Lacava n. 2 (Rione Lucania) Ufficio cortesia - tel. 0971/415541 - fax 0971/53254 Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Il Martedì e il Giovedì dalle 16.30 alle 18.00 Dove si potranno consultare le tabelle dell’indicatore ISEE.

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ASSOCIAZIONI PROV PZ Ass. Dopo di Noi Via volontari del Sangue c\o AVIS PZ info@assciazionedopodinoi.it Ass. A.N.G.L.A.T. potenza@anglat.it Ass. Angelo Custode presidente@advangelocustode.com Via B.D.Lentini 7 tel 0973\628121 Lauria Ass. Crescere Insieme vincifer@tiscali.it P\za Cavour 10 Melfi tel 0972\24752 Ass. Comitato ’80 Contro l’emarginazione Via Delle Querce PZ fdelena@libero.it Ass. Verso la Luce assversolaluce@libero.it E.N.S (Ente Naz. Sordomuti) Via Viggiano PZ potenza@ens.it tel 0971\53334 Lega Italiana contro i Tumori Via Don Uva PZ potenza@lilt.it U.N.M.S. Un. Naz. Invalidi Servizio U.I.C.(Unione Italiana Ciechi) cons. Reg. uicbasi@uiciechi.it tel 0971\21866 U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) sez prov PZ V.le Marconi uicpz@uiciechi.it

tel 0971\21866

Ass. UNIVOC V.le Marconi PZ c\o U.I.C tel 0971\21866 A.N.P.V.I. (Associazione Naz. Privi della Vista Italiana) sez. prov. PZ Via Tirreno 42 PZ anpvionluspotenza@tiscali.it A.N.M.I.L.(Ass. Naz. Mutilati e Invalidi sul Lavoro) sez. prov. PZ Via Livorno,92 PZ potenza@anmil.it tel 0971\44144 A.N.M.I.C.(Associazione Naz. Mutilati e Invalidi Civili) sez. prov. PZ A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi Multipla) Via Messina, 96 PZ tel 0971/51502 aismpotenza@tin.it; Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra Via Pretoria PZ tel 097124566 Ass. A.I.D. (Ass. It . Dislessia) sez. prov. PZ Via Vaccaro 294 PZ potenza@dislessia.it A.I.L(Ass Italiana Leucemie) sez. PZ Via Oleandri PZ info@ailpotenza.it tel 0971\55905 A.I.P.D (Ass. Italiana Persone Down). sez. prov. PZ Pza Granturco PZ 0971\56536 aipdpz@interfree.it A.C.I.I.L.(Ass. Ciechi e Ipovedenti Invalidi Lucani) sez reg. Via Don Uva PZ tel 0971\30697 aciilpotenza@alice.it Ass. Disabili Visivi Via Don Uva PZ tel 0971\30697


Ass. Alzheimer C\O Ospedale Don Uva PZ info@alzheimerbasilicata.it AVIS Regionale Via Giovanni XXIII tel 0971\ 442991 basilicata@avis.it Fondazione AVISPER Via Giovanni XXIII fondazioneavisper@gmail.it tel 0971\ 442991 Fondazione Camminiamo Insieme fondazionepz@camminiamoinsieme.it Ass. Luc. Fibrosi Cistica Via Cicciotti,31 PZ fclucana@tiscali.it Ass. Zia Lisa Via V Emanuele 160 Cancellara mancirosa@yahoo.it Mancino Rosa tel 0971\94259(casa) Club Regionale Alcolisti in Trattamento c\o Parrocchia S Anna PZ tel 0971\21517 ALIS (Ass. Incontinenti e Stomatizzati) c\o Ospedale S Carlo ADMO/AMO Francesca Lombardi Via P. Nenni Picerno

tel 0971\991676

ARLL (Laringectomizzati) c\o Ospedale S Carlo assitlaringect@virgilio.it Ass Riflessi di Vita Via A. De Gasperi Tolve tel 0971/ 738167 A.I.C. (Ass. It. Celiachia) Via D Uva PZ presidente@aicbasilicata.it AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) c\o Ospedale S Carlo tel 0971\612263 Ass. Amici del Cuore C\o Ospedale S. Carlo tel 0971\613096 Ass. Tendi La Mano

Largo Porta Nuova Picerno

A.N.E.D.(Ass. Naz. Emodializzati) C\o Ospedale S. Carlo tel 0971\612287 Ass. Verso la Luce Via Roma Grumento N assversolaluce@libero.it tel 0975\657036 UNITALSI Via D Uva PZ tel 0971\44301 443711 AMASI(Assistenza Spirituale Malati Terminali)C\da Poggio 3 Galli 9 PZ tel 0971\445739 AUSER regionale Via 2 Torri PZ 0971\411860 ANOLF(Ass. Naz. Oltre le Frontiere) Via del Gallitello 56 c\o CISL PZ tel 0971\476773 Ass. Peter Pan Via Nazionale Possidente salvatore.donatina@tiscali.it A.L.A.D. (Ass Luc Assistenza Diabetici) Via D Uva PZ alad@ospedalesancarlo.it tel 0971\613123 Ass S Rita Via Tirreno PZ

tel 0971601224

Alba Nuova Via V. Emanuele III, 16 Cancellara PZ 329 2216533 Peluso albanuova.cancellara@virgilio.it A.M.IC.I.(Ass Malattie Croniche Intestino) Via Anzio PZ tel 0971\807665 U.N.M.S (Un. Naz Mutilati. Invalidi Servizio) P\za Crispi PZ tel 0971\21120


Associazioni provincia di Matera U.I.C(Unione Italiana Ciechi). sez prov MT Via T Tasso MT tel. 0835\333542 uicmt@uiciechi.it mac43@virgilio.it A.N.P.V.I.(Ass Italiana IPrivi della Vista Italiani) sez. prov. MT Via Einaudi MT tel. 0835\331132 anpvimatera@libero.it Ass. Dumbo Via Bari 77 MT dumboonlus@virgilio.it A.MA.SA.M. Ass. Materana Salute Mentale Via Saragat MT Chisena Francesco tel 0835\383480(casa) A.I.P.D(Ass Italiana Persone Down). sez. Prov. MT Via Dante 84 MT tel 0835\381901 aipdmt@tiscali.it A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi Multipla) sez. prov. MT Via Einaudi 40\D MT aism.matera@virgilio.it A.N.M.I.L. (Ass. Naz. Mutilati e Invalidi sul Lavoro) sez. prov. MT Via F D’Alessio MT matera@anmil.it tel 0835\334012 Ass. A.I.D(Ass Italiana Dislessia). sez. prov MT Via Cilea 34 MT dislessia matera@.it tel 0835\384104 A N.M.I.C(Ass Naz Mutilati e Invalidi Civili) sez. prov. MT Via Spine Bianche MT palmi67@yahoo

tel fax 0835\331495

A.I.L.(Ass. Italiana Leucemie) sez. MT ailmatera@ail.it Via Einaudi MT tel\fax 0835\336614 Associazione Insieme Via Lo Monaco 20 Bernalda MT ioanni.antonio@enel.it

tel

0835\745067 Associazione Dolcemente c\o rep. Geriatria Osp MT Associazione IRIS Via Puglia c\o centro diurno SMILE Policoro MT tel 0835\980587 Ass. Il Gabbiano Via Matteotti Nova Siri(MT) Associazione Figli Speciali C\da S. Lorenzo Rotonda(MT) ONMIC(Organizzazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) Via S Valentino 2 Tricarico Ass. Lucana per la Lotta contro le emopatie e le altre malattie del sangue Via Einaudi,36 75100 Matera Dalla Parte Dell’handicap Studio Odontoiatrico Bradascio c\o Osp. Matera


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