La Posta Elettronica- Tecnica & Best Practice

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LA POSTA ELETTRONICA - TECNICA & BEST PRACTICE

per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. Oltre a ciò, l‘art. 48 del Codice, prevede che la trasmissione telematica di comunicazioni necessitanti di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, debba avvenire mediante la posta elettronica certificata, che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivalga, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta, ed ancora, che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico, trasmesso mediante posta elettronica certificata, siano opponibili ai terzi, se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Ancora, il D.P.C.M. 6 maggio 2009 all‘art. 4. (Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni) conferma quanto previsto dal Codice dell‘Amministrazione Digitale, relativamente all‘obbligo delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di istituire una casella di PEC per ogni registro di protocollo e darne comunicazione al CNIPA (ora DigitPA), che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica; stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono inoltre rendere disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, tra le quali in particolare l‘indicazione dei tempi previsti per l'espletamento della procedura, ed accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. Infine, ma non per importanza, come vedremo anche più oltre, significativa e rilevante è la previsione normativa che l‘invio tramite PEC costituisca sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ma è d‘obbligo precisare che le pubbliche amministrazioni possono comunque richiedere all‘instante la sottoscrizione mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo. Istanze alla P. A. tramite: PEC e firma digitale A rigore, si potrebbe forse pensare che sia assolutamente necessario, per presentare un‘istanza per via telematica alla Pubblica Ammini© By M. F. Penco

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