LO SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 3/4 2012

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ecc.), non direttamente produttivi di reddito. L’Agenzia del territorio segnala quindi che la categoria catastale corretta è la D/3, come già evidenziato nella risposta al nostro quesito del 2006, e che il valore del capitale fondiario (valore di mercato, se noto, o valore del costo di ricostruzione) deve essere rapportato all’epoca censuaria 1988\1989, cioè a 25 anni fa. Tale valore va poi moltiplicato per un saggio di fruttuosità del 2%, conformemente a quanto stabilito da norme e confermato da univoca giurisprudenza. Ai fini del corretto classamento di locali commerciali, uffici ecc. ricordiamo che, come già evidenziato nella nota del 2006, “è rilevante il fatto che siano esclusivamente funzionali al servizio dell’attività principale del parco ovvero produttivi di cespiti indipendenti e capaci di autonomia reddituale in quanto non esclusivamente correlate all’attività principale stessa”. In sostanza un parco che avesse strutture di servizio utilizzate esclusivamente dai visitatori nei medesimi tempi ed orari di apertura potrebbe dunque classificare in D/3 l’intero complesso. A riguardo anche la circolare Agenzia del territorio n. 4 del 16/5/2006 offre spunti interessanti a coloro che sono chiamati ad effettuare la classificazione, evidenziando ad esempio che “Il tecnico, pertanto, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, nel condurre l’attività di classamento delle unità immobiliari del gruppo D, deve fare riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell’immobile, che ne determinano la idoneità per le “speciali” esigenze di un’attività industriale e commerciale. In sintesi si ritiene che le unità immobiliari a destinazione commerciale in senso lato (cfr. art. 72 del DPR n. 645 del 1958), per le quali non sia possibile impostare la stima diretta per confronto con le unità di riferimento del gruppo C, debbano essere ricomprese nel gruppo D.”. Infine è utile segnalare che alcuni parchi faunistici sono realizzati su aree agricole, e si può pertanto tentare di classificare i terreni e gli edifici con la categoria D/10, ridefinendo adeguatamente le rendite catastali, assai ridotte a beneficio del settore agricolo.

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