Il notiziario sulla sicurezza nov dic 2013

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Anno 5 · numero 6 · Novembre | Dicembre 2013· Poste Italiane SPA - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27/02/04 n. 46) Art. 1 comma 1, Lo/MI - prezzo € 12 - abbonamento annuo € 60


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Sicurezza

Direttore Responsabile Gaspare Vannicola Comitato Tecnico-Scientifico Coordinatore Dr. Isidoro Ruocco (email: cts@lineavita.org) Ing. Michele Marengo, Ing. Stefano Dalla Nora, Sig. Sandro Miari, P.I. Andrea Macconi, Sig. Stefan Rossi, Sig. Giovanni Buffoli, Arch. Cesare Archetti, Sig. Ezio Savojni Comitato Tecnico-Formativo Coordinatore: Gaspare Vannicola (email: ctf@lineavita.org) Cesare Arvetti, Leonardo Bajoni, Marco Bergamaschi, Giovanni Buffoli, Serena Capucci, Giordano Dalpiaz, Sebastian Gallmetzer, Alberto Pincigher, Francesca Ruocco, Isidoro Ruocco, Luca Ruocco, Raffaele Scorza, Patrizio Sirtori, Mirko Zoppiroli.

Sommario Novembre | Dicembre 2013

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Editoriale

ALV associazione linea vita La sicurezza a garanzia dei concerti

a cura di Renato Pedrazzini

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Spazio confinato

Coordinatore Editoriale Daniela Nasi

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Zero amianto in lombardia

Redazione Cinzia Bianchi, Cristina Gallotti, Emanuela Radicini, Saveria Smerdel, Giulia Vanoni, Eleonora Zoli

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Ispezioni periodiche DPI anticaduta

a cura di A + A Monferrato

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Psicologia del lavoro

a cura di Piergiorgio Frasca

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La parola al legale

Direttore Editoriale Gaspare Vannicola

Proprietà EmmeV Service sas Sede Legale: Via Doberdò, 22 Milano Tel. 02.36708805 – Fax. 02.36708803 e-mail: info@emmev.it sito: www.emmev.it Registrazioni Camera di Commercio di Milano N.REA 1947743 P.IVA 07269590969 del 01/04/2011 N.ROC: 21011 del 06/04/2011 Registrazione del Tribunale n.390 del 18 settembre 2009 Editore EmmeV Service sas Tel. 02.36708805 – Fax. 02.36708803 e-mail redazione: redazione@emmev.it Pubblicità EmmeV Service sas Tel. 02.36708805 Fax 02.36708803 Abbonamento Annuo Normale 6 numero € 60,00 Arretrati € 12,00 salvo esaurimento scorte Per abbonarsi versare la somma su c/c IT94W0326801607052370339740 Intestato a EmmeV Service sas Via Doberdò, 22 – 20126 Milano Progetto grafico e impaginazione Eleonora Zoli EmmeV Service sas - grafica@emmev.it Stampa Publistampa Arti Grafiche via Dolomiti 36, Pergine Valsugana (TN) tel. 0461.511000 fax 0461.533914 www.publistampa.com Copyright La collaborazione è gradita, utile e gratuita. Tutti gli interessi sono invitati a mettersi in contatto con la redazione. I dattiloscritti, le fotografie, i disegni non si restituiscono anche se non vengono pubblicati. Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la direzioni della rivista. La società editrice si riserva il diritto di non pubblicare e in ogni caso declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione contenuta nella rivista. Riprodurre parte dei testi è permesso evidenziando la fonte.

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a cura di Adriano Paolo Bacchetta

a cura di Renato Pedrazzini

a cura di Eligio Quaranta e Angelo Piergianni

Speciale SAIE 2013 Il SAIE 2013 chiude con 85000 presenze Il forum Better Buildings and Smart Cities

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Verifiche elettriche

a cura di Eligio Quaranta e Angelo Piergianni

Speciale Klimahouse La storia di Klimahouse Tutte le novità di Klimahouse 2014

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Apparecchiature elettriche e sostanze pericolose

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Ecomondo

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a cura di M. Granchi e R. Bozzo

Una strada verso il turismo sostenibile Un comitato di controllo e vigilanza sull’utilizzo dei CSS

Watermed Dalle acque reflue il recupero del 25% del fabbisogno energetico delle case Marmomacc

il Notiziario sulla Tutela della privacy Nel caso siano allegati alla rivista, o in essa contenuti, questionari oppure cartoline commerciali, si rende noto che i dati trasmessi verranno impiegati per i principali scopi di indagini di mercato e di contatto commerciale, ex D.L. 123/97. Nel caso che la rivista Le sia pervenuta in abbonamento, si rende noto che l’indirizzo in nostro possesso potrà venire impiegato anche per l’inoltro di altre riviste o di proposte commerciali. È in ogni caso diritto dell’interessato, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento ai sensi della L.675/96

Il marmo nella vita di tutti i giorni Marmomacc e Unido per sostenere la Palestina


editoriale

il Notiziario sulla

Sicurezza

a cura di Gaspare Vannicola

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Buongiorno a tutti, care lettrici e cari lettori, le cronache attuali portano insistentemente la nostra attenzione su un tema importante ma che per tanto tempo è stato sottovalutato - se non ignorato - da pubblico e media: l’emergenza ecologica nella cosiddetta “Terra Dei Fuochi”. Bizzarro come dietro a un nome così suggestivo si celi una realtà drammatica che coinvolge quello che era, e potrebbe essere ancora, uno dei territori più belli d’Italia, quello compreso fra le provincie di Napoli e Caserta. Da dove deriva dunque questo appellativo? Facciamo un breve passo indietro e lo ritroviamo per la prima volta utilizzato nel Rapporto Ecomafie 2003, curato da Legambiente, per descrivere l’abitudine invalsa in zona di provocare roghi in cui bruciare i rifiuti. Il problema sorge dal fatto che i rifiuti, qui sversati illegalmente da parte della Camorra, sono rifiuti industriali e rifiuti tossici, se non anche rifiuti nucleari provenienti dal nord Italia e dal nord Europa e la loro combustione genera fumi altamente pericolosi e nocivi che diffondono nell’atmosfera e nelle terre circostanti sostanze tossiche. Le sostanze nocive sono poi passate anche ai terreni, inquinando colture e falde acquifere. Il risultato? Un tasso altissimo di tumori che hanno colpito soprattutto donne e bambini. Ormai non c’è famiglia che non sia stata colpita da un lutto dovuto a tale contaminazione. Ne risente pure l’economia: persino le vendite delle famose mozzarelle di bufala campana hanno subito un drastico calo, per timore che fossero anche loro contaminate. Ma dare tutta la colpa di questa situazione solo alla Camorra è una via troppo semplicistica: bisogna riconoscere che se questa situazione va avanti almeno da vent’anni, la responsabilità è da imputarsi anche a chi avrebbe dovuto controllare ma, per interessi, per comodità o per imperizia, non l’ha fatto. Colpevoli dunque le Istituzioni, più propense a occultare ciò che accadeva che a denunciarlo, non impegnandosi per far assumere i provvedimenti necessari per mettere a riparo la salute dell’ambiente e dei residenti. Questo quanto emerge dalla perizia del geologo Giovanni Balestri, agli atti del processo sulla discarica ex Resit di Giugliano (Napoli). Nessuno ne esce pulito: a cominciare dall’Agenzia Regionale dell’Ambiente della Campania (Arpac), che avrebbe prodotto analisi “manifestamente non corrispondenti alla realtà delle acque di falda campionate” e comunque “spesso ‘indirizzate’ verso valori favorevoli. Altro caso è l’assenza di investigazione di tutti quei parametri chimici indicatori dell’eventuale contaminazione in falda, parametri lasciati sempre tutti ‘in bianco’”. Proseguendo con la Provincia di Napoli che trasmetteva “sempre con notevole ritardo (più di sei mesi) le analisi all’Istituto superiore per le considerazioni del caso, considerazioni che poi sono arrivate sempre estremamente superficiali (conseguenza delle analisi Arpac superficiali)”. Questo accadeva dal 2000 al 2003, anni in cui si poteva ancora cercare di salvare il salvabile. L’ironia vuole che in quegli stessi anni l’amministrazione provinciale di Napoli fosse l’unica a guida Verde in Italia. Ora si chiede una svolta, una soluzione a questa situazione che ha inquinato ben più che la terra, e in migliaia sono scesi in piazza a Napoli per gridare il proprio no al “biocidio” e chiedere la bonifica dell’intera area. Sono situazioni che già conosciamo (vedi ILVA) e ancora una volta emerge chiaro che la sicurezza è anche prevenzione: proteggere le persone, i cittadini, i lavoratori, prima che la situazione diventi insostenibile e si debba pagare un alto prezzo in vite umane.

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Dicembre 2013


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Sicurezza

La sicurezza a garanzia dei concerti

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a salute e sicurezza dei lavoratori impegnati negli allestimenti di eventi; una presa di posizione coscienziosa, dopo i gravi incidenti che hanno funestato il mondo della musica e dello spettacolo.

Purtroppo, una non ancora efficace attività di prevenzione, ha visto il mondo dello spettacolo e in particolare quello della musica coinvolto in gravi incidenti sul lavoro, da parte del personale, chiamato ad allestire palchi e scenografie per i concerti. Sul contesto specifico, occorre sgombrare il campo da superficiali giudizi riferiti alle attività pre e post concerto, come attività non pericolose o di routine, per i lavoratori, per le aziende e per l’organizzazione. Il mondo dello spettacolo non è immune da rischi. È necessario quindi che l’intero comparto prenda consapevolezza dei rischi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, nell’atto di programmare tutto ciò che comporta l’evento e, in particolare le gestione di montaggio e smontaggio della struttura scenografica e relativi impianti e, da non sottovalutare, tutta la parte riguardante lo spazio riservato al pubblico e relative misure di emergenza.

È importante che le energie da mettere in campo dal punto di vista dell’organizzazione, in risposta alle responsabilità in gioco, non siano ridotte al minimo per pura questione economica. Una seria società organizzatrice, nel progettare una manifestazione musicale, deve focalizzare anche una corretta ed efficace gestione della sicurezza. Uno dei punti fermi a cui non si deve rinunciare, è la scelta di maestranze qualificate. Maestranze

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professionalmente competenti anche nella sicurezza e che abbiamo attuato concretamente tutte le necessarie misure di tutela, in funzione dei rischi specifici. Ovviamente, la figura di garanzia e tutela generale coadiuvata da tecnici esperti, dovrà vigilare in maniera capillare per prevenire non solo situazioni di pericolo ma individuare e gestire le criticità nell’ambito dell’organizzazione chiamata ad attuare le misure generali, per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. In funzione di ciò, nella scorsa primavera, Assomusica ha organizzato con il Comune di Bologna un importante evento di due giorni, in cui sono stati discussi e analizzati tutti gli aspetti normativi, gestionali, organizzativi per la realizzazione di eventi culcontinua... Il Notiziario sulla Sicurezza Novembre

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RUBRICA

Spazio confinato Applicazione del D.P.R. 177/2011 a un caso particolare:

L’accesso negli apparecchi a pressione (Generatore di vapore a tubi di fumo)

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el riprendere il discorso sul tema, al fine di fornire un’informazione corretta, bisogna innanzi tutto dire che il cosiddetto “Decreto del Fare”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 Agosto scorso (Supplemento Ordinario n°146), modificando il comma 11 dell’Articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, ha introdotto importanti cambiamenti in ambito delle verifiche sulle attrezzature di lavoro.

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Come già evidenziato nella prima parte, il quadro legislativo individuava come soggetti preposti all’effettuazione delle verifiche l’INAIL per la prima e le ASL/ARPA oppure i soggetti abilitati(1) diversi da quelli pubblici (qualora questi ultimi non riuscissero a ottemperare alle richieste ricevute) per le successive. Il Decreto del Fare, apre ora una terza fase nella quale i soggetti abilitati sono di fatto equiparati agli organismi di controllo pubblico per le verifiche periodiche sulle attrezzature. Nel dettaglio, se nell’ambito del Decreto 11 aprile 2011, il Datore di Lavoro aveva la possibilità di attivare un Soggetto Abilitato se INAIL e ASL/ARPA non intervenivano entro i termini stabiliti (a 60 giorni dalla richiesta per la prima verifica, a 30 giorni per le successive), con il Decreto del Fare questo meccanismo è stato sostanzialmente modificato. I due principali cambiamenti sono: • il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica è ridotto a 45 giorni, trascorsi i quali il datore di lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato; • per le verifiche successive, il Datore di Lavoro può attivare a sua scelta o ASL/ARPA o il proprio Soggetto Abilitato, senza dover quindi attendere la scadenza dei tempi d’intervento previsti per il controllo pubblico. Ciò detto, nel presente scritto non ci occuperemo in dettaglio del tema principale che sottende all’intera questione dell’accesso nei generatori di vapore a tubi di fumo (e più in generale negli apparecchi a pressione), in altre parole la possibilità di poter ga-

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rantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs. 81/08 che richiede la presenza di un’apertura di accesso con dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. È, infatti, evidente che questo requisito, associato all’effettiva necessità di prevedere comunque l’ingresso di un lavoratore all’interno di un apparecchio a pressione (poiché non esistono alternative tecnicamente praticabili per svolgere l’attività programmata), sono il cuore del problema ancora prima di preoccuparsi di come applicare quanto previsto dal DPR 177/2011. Considerata l’importanza di questi temi, ovviamente, anche le già citate “Indicazioni operative in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati” evidenziano tale situazione. Al punto 3.1 di tale documento, infatti, si può leggere: Il lavoro all’interno di ambienti confinati è possibile previa verifica dell’assenza di pericoli per la vita umana e per l’integrità fisica dei lavoratori, vale a dire: • reale possibilità di salvataggio e soccorso; • assenza di gas, vapori, fumi, polveri, ecc. e altri agenti pericolosi per i lavoratori medesimi (artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08) Qualora non si escluda la loro presenza e non sia possibile evitare l’accesso, nemmeno ricorrendo alle tecnologie più avanzate, dovranno essere messe in atto tutte le misure atte a garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori. È evidente che il problema non è nato con il D.Lgs. 81/08 giacché, da sempre, prima i funzionari ex


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Sicurezza

(Figura 1, fonte: Confronto fra metodi di progettazione “FEM” e “by formula” di un’autoclave destinata all’industria alimentare e ripercussione sulle verifiche di esercizio - SAFAP 2012 Napoli - Altamura, de Gennaro, Sallustio, De Mussso, Manca)

ANCC e poi ISPESL (oggi INAIL) hanno eseguito puntualmente le verifiche interne degli apparecchi senza che, per quanto risulta allo scrivente, sia mai stato registrato un incidente riconducibile a tale attività. È però vero che ad acuire il problema sul versante pubblico, oltre alla pubblicazione del DPR 177/2011, concorrono oggi due condizioni apparentemente non collegate al tema ambienti sospetti di inquinamento o confinati: la riforma Fornero e il blocco del turnover nella pubblica amministrazione. È evidente che la loro combinazione elevando, di fatto, l’età per l’accesso al trattamento di quiescenza per tutti i lavoratori e non consentendo un ricambio generazionale tra i tecnici addetti, pone oggi le ASL/ARPA nella condizione di mantenere in servizio, per l’effettuazione delle verifiche (anche interne) degli apparecchi a pressione, personale tecnico avanti con gli anni che non può essere sostituito (come avveniva in passato) da giovani neoassunti, con conseguente possibile incremento delle situazioni di rischio legate all’affaticamento e/o alla diminuzione delle capacità fisiche del verificatore. Ritornando alla questione centrale del problema, ci si potrebbe quindi chiedere se le dimensioni originariamente previste dall’ex. art. 235 del D.P.R.

547/55, ovvero non inferiori a 30 cm per 40 cm o un diametro non inferiore a 40 cm (tenuto conto che il non inferiore è stato invece spesso tradotto, nell’applicazione reale, come misura standard da adottare) che caratterizzano l’apertura di accesso ellittica di tutti i generatori di vapore a tubi di fumo (e molti altri apparecchi) attualmente in esercizio, garantiscano una reale possibilità di salvataggio e soccorso. E ove questa condizione non si ritenga essere verificata, come si può quindi assolvere gli obblighi previsti dal DPR 329/2004 in materia di verifica dell’esercizio degli apparecchi a pressione? Abbiamo già affrontato quest’ultimo argomento in altra sede(2) ma, comunque, torneremo nuovamente a parlarne in futuro anche in funzione degli sviluppi dell’attività del gruppo di lavoro del DGUV di cui ho riferito nella prima parte dell’articolo. Per adesso, nell’attesa di una sostanziale modifica dei codici di calcolo degli apparecchi a pressione (che preveda l’adozione standardizzata di aperture di accesso con misure maggiori) e di una consolidata applicazione a livello nazionale di una forma di controllo alternativa all’ispezione visiva interna, resta da stabilire cosa possiamo fare. Ovviamente la questione è particolarmente complessa anche perché, su questo continua... Il Notiziario sulla Sicurezza Novembre

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Sicurezza Sicurezza

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Sicurezza

La parola al legale

C

i si è più volte soffermati sulla delicata questione delle deleghe di funzioni in materia di prevenzione infortuni. Sebbene il Decreto Legislativo n. 81/08 abbia definito con una certa precisione le condizioni di efficacia della delega da parte del datore di lavoro ad un soggetto terzo, concernente l’adozione di misure per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, tuttavia molteplici interventi della Suprema Corte sono stati comunque necessari, anche dopo il 2008, al fine di meglio chiarire la portata esimente della delega di funzioni in favore del datore di lavoro.

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Non senza difficoltà, infatti, i Giudici di merito hanno dato applicazione a tale normativa, talora escludendo l’esonero di responsabilità penale del datore di lavoro, pur in presenza di una delega di funzioni. Con ultima sentenza n.25535 del 28/6/12, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di delega di funzioni e, più precisamente, sulla delicata questione della responsabilità penale del datore di lavoro per la morte del suo dipendente avvenuta durante l’attività lavorativa. È quanto si è verificato in questo caso portato innanzi alla Corte di Cassazione, a seguito della condanna per omicidio colposo, confermata in grado di appello, del legale rappresentante di una S.r.l., datore di lavoro di un operaio deceduto sul cantiere, schiacciato da una gru. “In caso di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato, si configura un indiscutibile trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglian-

za antinfortunistica”. È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società avverso la sentenza con cui la corte d’Appello ne affermava la penale responsabilità in ordine al delitto previsto dall’art.589, commi 1 e 2, Cod. Pen. per aver cagionato, per colpa generica e per colpa specifica, in veste di legale rappresentante e quindi di datore di lavoro, la morte di un operaio durante l’operazione di smontaggio di una gru. La Suprema Corte precisa che “la Corte distrettuale è effettivamente incorsa nei vizi di omessa motivazione, lamentati dal ricorrente, in punto all’esistenza di una valida delega di funzioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, appositamente conferita dall’imputato ad altri professionisti, ragionevolmente giustificabile in ragione anche delle rilevanti dimensioni e della complessa articolazione gestionale.” Nella sentenza impugnata, spiegano i giudici di legittimità, “con assunti apodittici e con argomentazioni meramente apparenti - non idonei a soddisfare l’obbligo della motivazione - si accenna continua... Il Notiziario sulla Sicurezza Novembre

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RUBRICA

Verifiche elettriche

Luoghi con rischio elettrico

Periodicità delle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra nel DPR 462/200

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l D.P.R. 462/2001 regolamenta e disciplina i procedimenti relativi ai seguenti impianti collocati nei luoghi di lavoro: • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; • impianti elettrici di messa a terra; • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Al Capo II art. 4 del suddetto decreto si legge testualmente: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale”. Al Capo III art. 6 comma 1 dello stesso decreto è riportato, per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, quanto segue: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni”. Sono quindi soggetti a verifica quinquennale gli impianti installati nei così detti ambienti ordinari, mentre sono soggetti a verifica biennale gli impianti installati nei seguenti ambienti speciali: • cantieri; • locali ad uso medico; • luoghi con pericolo di esplosione; • ambienti a maggior rischio in caso di incendio, anche detti luoghi marci. Inoltre, la variante uno della norma CEI 64-8, art. 62.2.1, prevede una periodicità biennale, invece che quinquennale, per gli impianti a servizio dei luoghi ai quali abbia accesso il pubblico. Mentre sono ben chiare le definizioni di cantiere, locali ad uso medico, luoghi con pericolo di esplosione, in alcuni casi risulta meno semplice indicare se un ambiente è un luogo marcio o un ambiente ordinario. Per agevolare la comprensione di questa distinzione, viene fatto un esame sintetico dei vari ambienti per riportare alla fine alcune considera-

zione sui luoghi a maggior rischio in caso di incendio o luoghi marci. Cantieri Il cantiere è un luogo dove esistono pericoli di ogni genere e per questa sua particolare caratteristica costituisce un luogo a maggior rischio elettrico. Nei cantieri l’impianto di messa a terra deve essere unico ed avere un valore di resistenza di terra del dispersore coordinato con i dispositivi di protezione. Se l’alimentazione dell’impianto elettrico di cantiere è in Bassa Tensione, sistema TT, deve essere verificata la seguente relazione: RE < 25/Idn RE = resistenza del dispersore Idn = corrente nominale differenziale 25 = tensione limite di contatto

Se l’impianto è alimentato in Media Tensione, sistema TN, deve essere verificata la seguente relazione: Ue = RE*If < UTP continua...

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RUBRICA

Verifiche elettriche

I nostri servizi Certificazione ascensori DPR 162/99; Verifica periodica e straordinaria ascensori DPR 162/99; Verifica periodica e straordinaria montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili (circolare 14 aprile 1997, n. 157296); Verifica periodica e straordinaria impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche DPR 462/01; Verifica periodica e straordinaria impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione DPR 462/01;

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Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento materiali, persone ed idroestrattori D.Lgs. 81/08, art 71, comma 11 e All. VII - D.M. 11 aprile 2011. Contattaci presso la sede pi첫 vicina: OCERT S.r.l. Torino Sede legale e amministrativa Via Spalato 65/B, 10141 Torino Tel: 011.3191611 - 011.3822752 Fax: 011.3804222 info@ocert.it Alessandria Via IV Martiri 97/B 15122 Casalbagliano (AL) Tel e Fax: 0131.39139 amministrazione.al@ocert.it Novara Via G. Battistini 10, 28100 Novara Tel e Fax: 0321.450759 amministrazione.novara@ocert.it Grottaglie Via Salita Immacolata 6 74023 Grottaglie (TA) Tel e Fax: 099.5628093 areasud-puglia@ocert.it Il Notiziario sulla Sicurezza Novembre www.ocert.it

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Sicurezza

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e sostanze pericolose - Come gestirle -

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el giugno del 2011 è stata pubblicata la nuova Direttiva RoHS o RoHS 2, ovvero la Direttiva 2011/65/UE “sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Questa Direttiva sostituisce e abroga la precedente Direttiva RoHS 2002/95/CE, apportando numerose modifiche in merito al campo di applicazione e introducendo una vera e propria Marcatura CE in conformità ai requisiti della Direttiva stessa.

La RoHS 2 si presenta anche molto complessa e di difficile interpretazione, così come complessi sono i documenti esplicativi prodotti in merito dalla Comunità Europea, come ad esempio la Linea Guida dedicata. Scopo del presente articolo è quello di analizzare le richieste della nuova Direttiva e chiarire quantomeno gli aspetti generali maggiormente controversi.

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• Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %). La Direttiva propone poi, negli Allegati IV e V, un elenco di utilizzi possibili delle succitate sostanze, ancora autorizzati dalla Comunità Europea. Per

Lo scopo della Direttiva

La Direttiva RoHS 2 (Restriction of Hazardous Substances) si pone l’obiettivo, come la prima versione del 2002, di ridurre o eliminare la presenza di sostanze e agenti chimici pericolosi all’interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e nei relativi componenti. La Direttiva istituisce quindi norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle AEE al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Le sostanze che vengono individuate dalla RoHS 2 sono le stesse presenti nella prima versione; sono tutte sostanze riconosciute ormai da lungo tempo come altamente tossiche e bioaccumulabili, sia a livello umano che biologico in generale. Nell’Allegato II della Direttiva è presente l’elenco delle sostanze con restrizioni di uso, riportate qui nel seguente elenco, con indicata la massima percentuale tollerabile in peso nei materiali omogenei che compongono il prodotto: • Piombo (0,1 %); • Mercurio (0,1 %); • Cadmio (0,01 %); • Cromo esavalente (0,1 %); • Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %);

ognuno di questi tipi di utilizzo, tra l’altro molto particolari e marginali, è riportato comunque un limite in peso della sostanza pericolosa e una data oltre la quale lo stesso utilizzo risulterà vietato o verrà regolamentato in un modo differente.

Campo di applicazione ed entrata in vigore

All’Allegato I la Direttiva propone un elenco di gruppi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) continua...

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Dalle acque reflue il recupero del 25% del fabbisogno energetico delle case Ecco quanto emerso in un convegno organizzato a Chem-Med - The Mediterranean Chemical Event, tenutosi a Milano dal 24 al 26 settembre - nell’ambito degli spazi espositivi Water-Med, che affrontano temi quali la gestione delle risorse idriche, l’analisi e il trattamento delle acque reflue civili ed industriali, le future sfide in tema di desertificazione e accessibilità delle risorse idriche. Con le acque reflue provenienti dai nostri rubinetti, sanitari ed elettrodomestici, viene inutilmente disperso negli scarichi fognari o in pozzi a perdere circa 25-30 kWh/anno di energia primaria. Tramite un adeguato trattamento di queste acque sarebbe possibile il recupero di circa il 20-25% del fabbisogno energetico complessivo annuo degli edifici.

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Il convegno è stata un’occasione per presentare i risultati della ricerca a conclusione del Progetto Warm Flow, nato due anni fa grazie a NewTec, che ha visto il coinvolgimento di diverse società quali Somac, Artenergy Publishing, Energia+ e il Diparimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi Perugia. Al progetto, che può contare sul contributo del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stati destinati circa 300.000 euro al fine di svi-

luppare nell’arco di due anni un sistema sperimentale innovativo di recupero dell’energia termica contenuta nelle acque reflue di scarico degli edifici caratterizzati da elevato indice di affollamento. Durante la sessione di Chem-Med dedicata alle “Prospettive di Sviluppo della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR): biospettroscopia ed agro-alimentare”, è intervenuta Tiziana Cattaneo, del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura Cra-Iaa di Milano che, continua...


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