OrdineingegneripianotrafficoGrottaglie

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Avv. Fabrizio Cecinato

Via Plinio n. 95 - 74121 Taranto Tel. e Fax: 099/334818 PEC: cecinato.fabrizio@oravta.legalmail.it

Taranto, 29 Novembre 2016 Inviata a mezzo PEC

(PEC: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it)

Inviata a mezzo MAIL

(MAIL: sindaco@comune.grottaglie.ta.it)

Egr. Sig. Sindaco Comune di Grottaglie Via Martiri D'Ungheria 74023 - GROTTAGLIE (TA) Egr. Sig. Presidente Consiglio Comunale Comune di Grottaglie Via Martiri D'Ungheria 74023 - GROTTAGLIE (TA) Egr. dott. Mauro Edmondo Tamburrano Segretario Generale Comune di Grottaglie Via Martiri d'Ungheria 74023 - GROTTAGLIE (TA) Oggetto: Annullamento Deliberazione di G.M. n. 470 del 17.11.2016 - Adozione di un Piano del traffico per decongestionare il centro urbano. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Grottaglie e il Politecnico di Bari - DICAR. Formulo la presente in nome e per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, in persona del Presidente p.t. ing. Antonio CURRI, per significarVi quanto segue. Codesto Civico Ente, con delibera di G.M. n. 470 del 17.11.2016, approvava, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, lo schema di convenzione per l’affidamento al DICAR (Politecnico di Bari) degli studi e delle ricerche preliminari alla redazione del Piano Urbano del Traffico del Comune di Grottaglie. In particolare, per il predetto servizio d’ingegneria il Comune di Grottaglie disponeva “...di finanziare la presente iniziativa stanziando €. 50.000,00 sia per la competenza che per la cassa...”. V’è, però, che il predetto affidamento diretto si appalesa illegittimo. Infatti, le prestazioni oggetto della suddetta deliberazione sono assoggettabili alla disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 e non a quella prevista dall’art. 15 della L. n. 241/90, in quanto il Dipartimento Universitario affidatario, con la stipulazione della convenzione in oggetto, agisce in veste di Operatore Economico, ovvero in qualità di offerente in un’attività suscettibile di procurare un corrispettivo pecuniario, a fronte dell’incameramento da parte dell’Ente Pubblico affidante di un’utilitas 1


economicamente valutabile, nell’ambito di un rapporto giuridico di carattere patrimoniale, regolato mediante lo strumento del contratto di diritto comune ex art. 1321 e ss. Cod. Civ., secondo la logica dello scambio economico suggellata dalla previsione di un corrispettivo. Contrariamente, l’accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/90 è un istituto che formalizza il rapporto tra PP.AA. in collaborazione di attività di interesse comune, che non prevedono un corrispettivo per i servizi resi e non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici (cfr. ANAC, 23.04.2014, AG 20/2014). Per pacifico insegnamento giurisprudenziale “...la Corte di giustizia UE nella sentenza 19 dicembre 2012 (C-159/11), allorché ha statuito che «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un operatore economico e un’amministrazione aggiudicatrice, ed avente per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II A di tale direttiva, costituisce un appalto pubblico» (§ 25). Sul punto, il giudice europeo ha soggiunto che questa qualificazione non è smentita dal fatto che l’operatore economico è a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice (§ 26), ed inoltre ha precisato che prestazioni di consulenza tecnica e scientifica di competenza di professioni liberali «pur potendo rientrare – come menzionato dal giudice del rinvio - nel campo della ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II A» (§ 28). Questo passaggio motivazionale costituisce la chiara estrinsecazione dell’approccio funzionale seguito in sede comunitaria, basato su un metodo di indagine di stampo sostanziale, volto alla ricerca della causa concreta dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Da questo angolo visuale, al fine di rendere effettiva l’applicazione delle norme dei trattati europei e del diritto da essi derivato in subecta materia si prescinde dalla astratta qualificazione giuridica dei contratti, per dare invece rilievo alle effettive caratteristiche dello schema causale concreto ed alla natura delle prestazioni acquisite dal contraente pubblico...” (Cons. St., Sez. V, 09.03.2015, n. 1193). Dalle conclusioni innanzi rassegnate si evince agevolmente che lo strumento impiegato dal Comune di Grottaglie si appalesa estraneo alla logica degli accordi fra più Enti Pubblici previsti dall’art. 15 della L. 241/90, poiché vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrattamente reperibili presso privati, con la conseguente riconducibilità delle prestazioni in oggetto nelle attività economicamente contendibili, per le quali è necessario il rispetto della normativa europea in materia di contratti pubblici. Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, con la presente invito le SS.LL. ad annullare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, la suddetta deliberazione della G.M. n. 470/2016, con avvertimento espresso che, in difetto, mi vedrò costretto ad adire le vie giudiziale a tutela dei diritti e degli interessi del mio assistito, nonché a segnalare quanto innanzi rappresentato all’ANAC. Distinti saluti. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto (Il Presidente)

(Avv. Fabrizio Cecinato)

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